Sentenza 14 aprile 1998
Massime • 1
Il pericolo alla salute dei consumatori che il legislatore intende evitare con le norme del D.L.G. 25 gennaio 1992 n. 73, attuativo dell direttiva comunitaria 87/357 relativa ai prodotti che hanno un'aspetto diverso da quello che sono in realtà, consiste nella produzione e commercializzazione di oggetti che per qualsiasi aspetto siano confondibili con prodotti alimentari. Il pericolo è invece escluso quando la confondibilità sussista con imballaggi o confezioni comunemente usati per prodotti alimentari. Ciò in quanto solo quando prodotti non alimentari imitino alimenti -per forma, aspetto,profumo- esiste il rischio che consumatori inesperti li ingeriscano, rischio che non esiste quando prodotti non alimentari abbiano solo una confezione o un imballaggio simili a quelli usati per prodotti alimentari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/1998, n. 6448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6448 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 14-4-1998
Dott. Giovanni PIOLETTI Consigliere SENTENZA
Dott. Aldo GRASSI Consigliere N. 1280
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Ferdinando IMPOSIMATO Consigliere N. 37196/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte di appello di Palermo, nel procedimento penale
contro
HE IZ, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa l'11.4.1997 dal pretore di Sciacca. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Renato Calderone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Uditi i difensori dell'imputato, avv. Corso Bovio e avv. Perla Sciretti, che hanno concluso per il rigetto del ricorso, Osserva:
Svolgimento del processo
1 - IZ SE veniva rinviato a giudizio davanti al pretore di Sciacca per rispondere del reato di cui agli artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. 25.1.1992 n. 73, perché aveva posto in commercio prodotti per biancheria (detersivi e/o ammorbidenti) contenuti in involucri tipo "tetra-pack" che, per caratteristiche esterne, apparivano simili a quelli usati per il confezionamento di prodotti alimentari, così da determinare il rischio che il loro contenuto venisse ingerito o comunque succhiato, specie da parte dei bambini tratti in inganno dalla confezione, con grave pericolo per la salute dei consumatori. Il pretore, con sentenza dell'11.4.1997, richiamando numerose sentenze di questa corte, assolveva l'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste".
2 - Avverso la assoluzione ha proposto ricorso il procuratore generale di Palermo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Rileva in particolare che "i prodotti in oggetto (detersivi e ammorbidenti) hanno consistenza liquida o cremosa, del tutto identica a quella tipica del latte o dello yogurt, e colorazione chiara, sovente non diversa dagli stessi": di qui il rischio di confondibilità, che integra estremi del reato contestato. Motivi della decisione
3 - Va ricordato che il d.lgs. 25 gennaio 1992 n. 73 - come risulta dalla sua stessa intestazione ha dato attuazione nello Stato italiano alla direttiva comunitaria 87/357/CEE, relativa ai prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori. 3.1 - È notorio che tale direttiva ha trovato occasione nella produzione e messa in commercio di prodotti di cancelleria e simili, che per attirare il favore dei piccoli scolari erano presentati con forma, colore e odore di frutta (esempio gomme da cancellare con la forma e il profumo di fragole, mele, pere, banane ecc.); e che la direttiva intendeva scoraggiare una simile commercializzazione, giustamente ritenuta pericolosa per la salute e l'incolumità dei bambini.
Al riguardo è significativo che il parere formulato dal Comitato Economico e Sociale merito alla proposta di direttiva del Consiglio delle Comunità europee, che poi è sfociata nella predetta direttiva 87/357/CEE, nel richiamare le finalità della proposta, ha fatto espressa menzione della necessità di tutelare i consumatori "dalla circolazione di certi prodotti di imitazione, ad esempio le gomme per cancellare profumate"(Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 9.6.1987 N.C. 15011). Non meno significativo è che lo stesso Comitato, nel definire il campo di applicazione della proposta al suo esame, ha indicato due criteri: primo, che si tratti di prodotti pericolosi secondo, che si tratti di imitazioni. E ha individuato in linea generale tre classi di prodotti da disciplinare: "prodotti che hanno l'aspetto, il gusto o l'odore di prodotti alimentari, pur non essendolo;
prodotti confezionati in modo da venire presi per prodotti alimentari o bevande;
prodotti non alimentari presentati in modo che il loro aspetto non corrisponda al loro contenuto o funzione di origine." (Gazzetta Ufficiale cit. del 9.6.1987).
3.2 - In ossequio a tale finalità, l'art. 1 della direttiva comunitaria precisa che essa si applica ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori (primo comma). E identifica tali prodotti in "quelli che pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possono confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente" (secondo comma) (direttiva 87/357/CEE del 25.6.1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee dell'11.7.197, N. L 192/49).
3.3 Lo stesso d.lgs. 73/1992, nel dare attuazione alla direttiva, ne riproduce quasi letteralmente la formulazione. In particolare, con l'articolo 1, vieta l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione dei prodotti così come definiti nella direttiva. Con l'articolo 5 sanziona questo precetto con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
4 - Purtroppo, questa formulazione - sia della direttiva, sia del decreto di attuazione - riflette più la tecnica normativa di tipo anglosassone che quella di tradizione romanistico - continentale, centrata com'è sulla descrizione esasperatamente casistica piuttosto che sulla definizione astratta e generale della fattispecie. In tal modo finisce per offuscare la originaria intenzione del legislatore, aprendo il varco ad applicazioni assurde.
Compito dell'interprete, allora, è quello di chiarire il significato della normà quale è oggettivamente indicato sia dalla ratio ispiratrice sia dal tenore letterale della norma medesima. 4.1 - E proprio dal tenore letterale della norma, oltre che dai lavori preparatori della direttiva comunitaria sopra riferiti, si desume che i prodotti pericolosi vietati sono individuati attraverso due requisiti, uno generale e uno specifico.
Il requisito generale è la difformità tra apparenza e realtà del prodotto, tale da mettere in pericolo la sicurezza o la salute dei consumatori: come recita il primo comma dell'art. 1 del d.l.vo 73/1992, sono vietati i prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.
Il requisito specifico è la confondibilità del prodotto con un prodotto alimentare. Da questa speciale confondibilità deriva il rischio che il prodotto, apparentemente alimentare ma in realtà destinato ad altri usi, sia consumato come alimento (cioè succhiato, ingerito, bevuto, masticato ecc.) con conseguente pericolo per la salute del consumatore. Come recita il secondo comma del predetto art. 1, i prodotti vietati - val la pena di ripetere - "sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possono confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente". 4.2 - In conformità con questa interpretazione letterale, l'interpretazione teleologica consente di precisare che i prodotti sono vietati soltanto quando la loro confondibilità con i prodotti alimentari espone i consumatori al rischio di consumarli in funzione alimentare, col pericolo per la salute che deriva proprio dal fatto che prodotti alimentari in realtà essi non sono.
Si può concludere che il pericolo alla salute dei consumatori, che il legislatore intende evitare, consiste nella produzione e commercializzazione di oggetti che per qualsiasi aspetto siano confondibili con prodotti alimentari. Il pericolo (e il relativo precetto) è invece escluso quando la confondibilità sussista con imballaggi o confezioni comunemente usati per prodotti alimentari. La ragione è evidente, giacché solo quando i prodotti non alimentari imitano alimenti (per la forma, il profumo, l'aspetto ecc.) esiste il rischio che i consumatori - soprattutto inesperti - li portino direttamente alla bocca, ovvero li succhino o li ingeriscano mettendo a repentaglio la loro salute. Questo rischio diretto invece non sussiste quando i prodotti non alimentari abbiano solo una confezione o un imballaggio simili a quelli usati per prodotti alimentari.
4.3 Una interpretazione contraria, che ritenga integrata la fattispecie anche quando la confondibilità ricorra con altre confezioni o imballaggi usati per i prodotti alimentari, è inammissibile. E ciò per due ragioni, connesse tra loro: una pratica e una più propriamente giuridica.
Anzitutto perché verrebbe a colpire penalmente una quantità indeterminata e indeterminabile di merci, ormai introdotta da tempo nel mercato, così da rendere l'applicazione della norma troppo aleatoria e poco rigorosa a causa della sua stessa estensione: si pensi ai tubetti, usati in tutti i paesi della Comunità Europea sia per confezionare prodotti alimentari (maionese, latte condensato, pasta d'acciughe, salse, ecc.), sia ancor prima per confezionare prodotti non alimentari (dentifricio, lucido da scarpe, colla, gel per capelli, crema depilatoria e simili); oppure si pensi alle bottiglie, di vetro o di plastica usate tradizionalmente per prodotti alimentari (vino, acqua, bibite, latte, ecc.) o più recentemente per altri prodotti (detersivi liquidi, shampoo, bagnoschiuma, cosmetici, ecc.); o ancora si pensi alle lattine metalliche, usate per oli alimentari come per detersivi per superfici dure;
o infine alle bombole spray, utilizzate per la panna, come per schiume da barba, lacche per capelli, lucidi da scarpe etc.. Seguendo l'interpretazione criticata si dovrebbero ritirare dal commercio tutti i tubetti di dentifricio, lucido da scarpe ecc., nonché tutte le bottiglie di shampoo, di detersivi ecc.. Il tradizionale canone ermeneutico per cui absurda sunt vitanda impone di respingere siffata interpretazione.
In secondo luogo questa interpretazione è inammissibile perché - per la stessa indeterminatezza della fattispecie - si correrebbe il rischio di ledere il principio di legalità dei reati e delle pene. Non si deve infatti dimenticare che la direttiva comunitaria diventa nel decreto attuativo un precetto penalmente sanzionato, la cui interpretazione non può che essere restrittiva e rigorosamente definita. Qualsiasi fabbricante o commerciante di prodotto non alimentare incorrerebbe nella sanzione penale sol perché - magari a sua insaputa - un prodotto alimentare utilizza la stessa confezione o lo stesso imballaggio del suo prodotto.
5 - L'interpretazione qui sostenuta è conforme a quella ripetutamente affermata da questa corte, contro cui il ricorso del procuratore generale di Palermo non reca argomenti pertinenti e tanto meno decisivi. Si veda per tutte, Cass. Sez. III, n. 3792 del 14.12.1995, c.c.
9.11.1995 Sampietro, rv. 203212; Cass. Sez. III, n. 920 del 3.5.1996, ud. 27.2.1996, Vitelli, rv. 205240; Cass. Sez. VI n. 681 del 17.9.1996, c.c. 2.2.1996, Sampietro, rv. 206006. 6 - Nel caso di specie risulta che le confezioni in tetrapak dei detersivi e/o ammorbidenti per biancheria, non avevano un'apparenza difforme dal reale contenuto ne' potevano confondersi con un prodotto alimentare, nel senso anzidetto;
per conseguenza non avevano neppure quella pericolosità per la salute dei consumatori che il legislatore comunitario e quello nazionale intendevano (oggettivamente) evitare. Esula quindi l'ipotizzato reato di cui agli artt. 1 e 5 del d.lgs 73/1992. Il ricorso va pertanto respinto.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1998