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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa LA LI, all' esito dell' udienza del 13.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. dell'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 8523/2024 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso D'Amico e Gloria Beatrice Parte_1
Cantatore
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' costituita con l'avv. Domenico Longo CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno di invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 7.10.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'accertamento tecnico preventivo sotteso alla fruizione della pensione o dell'assegno di invalidità civile e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha adito l'intestato
Tribunale deducendo che, pur condividendo le risultanze della c.t.u., dott. , nominato Persona_1 nella pregressa fase processuale, parte istante in corso di causa aveva avuto un aggravamento del proprio quadro clinico, documentato da certificazione medica, subendo “un peggioramento della patologia cardiologica come da certificato medico datato 21.06.24; Inoltre, la ricorrente si è sottoposta ad intervento di artrodesi cervicale in data 24.05.24, con successivi esami di controllo in data 18.06.24 e 25.06.24. Orbene...la ricorrente è affetta da: “Ernie discali cervico-lombari, insufficienza valvolare tricuspidalica, lievi varici esafagee.”, sicuramente con l'insorgenza delle nuove patologie e con il peggioramento di quelle preesistenti potrebbe essere riconosciuta invalida nella misura del 100%”.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito accertare
e dichiarare che l'istante sig.ra , è soggetto invalido civile al 100% (pensione Parte_1 di invalidità civile), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (27.10.2022) o da quella successiva che risulterà all'esito del presente giudizio. In subordine che venga riconosciuta invalida civile nella misura pari o superiore al 74% (assegno di invalidità civile), sempre dalla data della domanda amministrativa, o da quella successiva che risulterà all'esito del presente giudizio. In via gradata che venga riconosciuta invalida civile nella misura pari o superiore al 67% (esenzione ticket sanitario), dalla data della domanda amministrativa, come già riconosciuto nella fase di atp dal ctu;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento unitamente a quelle del giudizio per atp iscritto al n. rg. 7304/23, dinanzi a Codesto Tribunale, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori”.
2. L' convenuto si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e invocandone CP_1 il rigetto.
Disposta un'integrazione peritale, richiamato il C.T.U. nominato nella prima fase a scrutinare la nuova documentazione depositata con l'odierno libello introduttivo della lite, l'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa
è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015). E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 30860 del
2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla
Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati
– le conclusioni rassegnate dal nominato C.T.U, dott. , il quale – dopo aver scrutinato Persona_1 la successiva documentazione sanitaria versata in atti dalla parte ricorrente e aver sottoposto quest'ultima ad una visita medico legale ha riferito quanto segue: “Dalla visita medica da me effettuata e dalla valutazione della nuova documentazione clinica allegata, posso affermare che la sig.ra risulta affetta dalle seguenti patologie: - Spondilo-disco-artrosi del Parte_1 rachide lombare con ernie discali;
Codice DM 5/2/92: 7010; Codice ICD9: 7248. Invalidità 35%;
Esiti di artrodesi cervicale e discectomia C6-C7; Codice ICD9: 7231; invalidità 20%; - Ipertensione arteriosa con iniziale impegno cardiaco;
Codice DM 5/2/92: 6441; Codice ICD9: 4023. Invalidità
25%; - Stato ansioso-depressivo; Codice DM 5/2/92: 2205; Codice ICD9: 30002. Invalidità 25%; -
Varici arti inferiori;
Codice ICD9: 454. Invalidità 10%”.
Il C.T.U ha, dunque, così concluso: “Alla luce di quanto emerso dalla valutazione della nuova documentazione allegata al fascicolo, dalla valutazione clinica da me effettuata nel corso della visita medica, e per le considerazioni espresse, posso affermare, in scienza e coscienza, che la sig.ra
risulta affetta dalle seguenti patologie: - Spondilo-disco-artrosi del rachide Parte_1 lombare con ernie discali;
- Esiti di artrodesi cervicale e discectomia C6-C7; - Ipertensione arteriosa con iniziale impegno cardiaco;
- Stato ansioso-depressivo; - Varici arti inferiori. Pertanto, ai quesiti posti dall'ill.mo sig. Giudice, si può così rispondere: - la sig.ra risulta invalida Parte_1 con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art.2 e 13 L 118/71 e art. 9 DL
509/88), percentuale 74%, con decorrenza dalla data di giugno 2024 e con necessità di revisione ad un anno dalle attuali operazioni peritali (maggio 2026)” (cfr. pag. 5 della relazione peritale depositata in data 9.06.2025).
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal
C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
4. Ne consegue il riconoscimento in capo a del requisito sanitario utile per Parte_1 beneficiare dell'assegno di invalidità civile, con la decorrenza individuata dal C.T.U. (21 giugno
2024).
Non può essere, invece, adottata alcuna ulteriore statuizione processuale, conformemente ad un consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020).
4. Quanto alle spese di lite, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013,
n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI, 22 dicembre 2016 nr.
26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca. Le spese di consulenza di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell' ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal 21 giugno
2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. di entrambe le fasi definitivamente a carico dell
Foggia, all' esito dell' udienza con trattazione cartolare del 13.10.2025
Il Giudice
LA LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa LA LI, all' esito dell' udienza del 13.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. dell'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 8523/2024 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso D'Amico e Gloria Beatrice Parte_1
Cantatore
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' costituita con l'avv. Domenico Longo CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno di invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 7.10.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'accertamento tecnico preventivo sotteso alla fruizione della pensione o dell'assegno di invalidità civile e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha adito l'intestato
Tribunale deducendo che, pur condividendo le risultanze della c.t.u., dott. , nominato Persona_1 nella pregressa fase processuale, parte istante in corso di causa aveva avuto un aggravamento del proprio quadro clinico, documentato da certificazione medica, subendo “un peggioramento della patologia cardiologica come da certificato medico datato 21.06.24; Inoltre, la ricorrente si è sottoposta ad intervento di artrodesi cervicale in data 24.05.24, con successivi esami di controllo in data 18.06.24 e 25.06.24. Orbene...la ricorrente è affetta da: “Ernie discali cervico-lombari, insufficienza valvolare tricuspidalica, lievi varici esafagee.”, sicuramente con l'insorgenza delle nuove patologie e con il peggioramento di quelle preesistenti potrebbe essere riconosciuta invalida nella misura del 100%”.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito accertare
e dichiarare che l'istante sig.ra , è soggetto invalido civile al 100% (pensione Parte_1 di invalidità civile), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (27.10.2022) o da quella successiva che risulterà all'esito del presente giudizio. In subordine che venga riconosciuta invalida civile nella misura pari o superiore al 74% (assegno di invalidità civile), sempre dalla data della domanda amministrativa, o da quella successiva che risulterà all'esito del presente giudizio. In via gradata che venga riconosciuta invalida civile nella misura pari o superiore al 67% (esenzione ticket sanitario), dalla data della domanda amministrativa, come già riconosciuto nella fase di atp dal ctu;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento unitamente a quelle del giudizio per atp iscritto al n. rg. 7304/23, dinanzi a Codesto Tribunale, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori”.
2. L' convenuto si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e invocandone CP_1 il rigetto.
Disposta un'integrazione peritale, richiamato il C.T.U. nominato nella prima fase a scrutinare la nuova documentazione depositata con l'odierno libello introduttivo della lite, l'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa
è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015). E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 30860 del
2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla
Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati
– le conclusioni rassegnate dal nominato C.T.U, dott. , il quale – dopo aver scrutinato Persona_1 la successiva documentazione sanitaria versata in atti dalla parte ricorrente e aver sottoposto quest'ultima ad una visita medico legale ha riferito quanto segue: “Dalla visita medica da me effettuata e dalla valutazione della nuova documentazione clinica allegata, posso affermare che la sig.ra risulta affetta dalle seguenti patologie: - Spondilo-disco-artrosi del Parte_1 rachide lombare con ernie discali;
Codice DM 5/2/92: 7010; Codice ICD9: 7248. Invalidità 35%;
Esiti di artrodesi cervicale e discectomia C6-C7; Codice ICD9: 7231; invalidità 20%; - Ipertensione arteriosa con iniziale impegno cardiaco;
Codice DM 5/2/92: 6441; Codice ICD9: 4023. Invalidità
25%; - Stato ansioso-depressivo; Codice DM 5/2/92: 2205; Codice ICD9: 30002. Invalidità 25%; -
Varici arti inferiori;
Codice ICD9: 454. Invalidità 10%”.
Il C.T.U ha, dunque, così concluso: “Alla luce di quanto emerso dalla valutazione della nuova documentazione allegata al fascicolo, dalla valutazione clinica da me effettuata nel corso della visita medica, e per le considerazioni espresse, posso affermare, in scienza e coscienza, che la sig.ra
risulta affetta dalle seguenti patologie: - Spondilo-disco-artrosi del rachide Parte_1 lombare con ernie discali;
- Esiti di artrodesi cervicale e discectomia C6-C7; - Ipertensione arteriosa con iniziale impegno cardiaco;
- Stato ansioso-depressivo; - Varici arti inferiori. Pertanto, ai quesiti posti dall'ill.mo sig. Giudice, si può così rispondere: - la sig.ra risulta invalida Parte_1 con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art.2 e 13 L 118/71 e art. 9 DL
509/88), percentuale 74%, con decorrenza dalla data di giugno 2024 e con necessità di revisione ad un anno dalle attuali operazioni peritali (maggio 2026)” (cfr. pag. 5 della relazione peritale depositata in data 9.06.2025).
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal
C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
4. Ne consegue il riconoscimento in capo a del requisito sanitario utile per Parte_1 beneficiare dell'assegno di invalidità civile, con la decorrenza individuata dal C.T.U. (21 giugno
2024).
Non può essere, invece, adottata alcuna ulteriore statuizione processuale, conformemente ad un consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020).
4. Quanto alle spese di lite, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013,
n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI, 22 dicembre 2016 nr.
26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca. Le spese di consulenza di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell' ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal 21 giugno
2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. di entrambe le fasi definitivamente a carico dell
Foggia, all' esito dell' udienza con trattazione cartolare del 13.10.2025
Il Giudice
LA LI