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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/06/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5047/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5047/2022 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMELLINI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in via F. Di Palma n.123 – TARANTO, presso il difensore avv.
RAMELLINI GIUSEPPE
APPELLANTE
Contro
, con il patrocino dell'avv. FIORE ROBERTO, elettivamente domiciliati in Via Duca CP_1
Di Genova 78 – Taranto presso il difensore FIORE ROBERTO
APPELLATO nonché contro
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale in atti di cui all'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza Parte_1
n. 1925/2022, depositata il 19.07.2022, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva parzialmente accolto – nella misura del 70 % - la domanda di risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo Fiat
600 tg BH654AS di proprietà di , in seguito al sinistro occorso in data 27.09.2020 alle ore CP_1
20.30 circa nel Comune di Taranto in via Grandi all'altezza del civico 291.
A sostegno dei propri assunti, lamentava l'errata valutazione effettuata dal Giudice di prime cure delle risultanze istruttorie e, in particolare, della prova testimoniale;
lamentava altresì l'omessa valutazione del verbale degli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro.
pagina 1 di 4 Ciò premesso, concludeva per l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza e conseguente rigetto della domanda proposta da;
in subordine, chiedeva dichiararsi il concorso CP_1 di colpa della controparte nella misura del 70% con esclusione delle voci di danno (reimmatricolazione, ricerca veicolo similare, ITP e costi di agenzia, oltre le spese stragiudiziali) erroneamente riconosciute dal
Giudice di Pace;
instava inoltre per la restituzione delle somme già versate in forza della sentenza di I grado nonché per la condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Ritualmente costituito, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito CP_1 evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure;
concludeva per il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata.
Seppur ritualmente citato, decideva di rimanere contumace anche nel presente grado di CP_2 giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza odierna le parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies cpc;
all'esito, il Tribunale provvedeva con la presente sentenza che veniva pubblicata mediante allegazione a verbale di udienza.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello, avendo la compagnia istante indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi,
l'ambito del "thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n.
13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
L'appello risulta fondato e, pertanto, è meritevole di accoglimento.
Dall'esame della documentazione versata in atti e dalla prova testimoniale non può dirsi che il sinistro si sia verificato secondo le modalità prospettate dall'odierno appellato a fronte delle contestazioni mosse sul punto dalla convenuta Compagnia assicurativa, la quale ha lamentato la lacunosità del quadro descrittivo e delle modalità con le quali la collisione sarebbe avvenuta.
pagina 2 di 4 In particolare, l'attore in primo grado ha rappresentato che il veicolo Fiat 600 di sua proprietà, condotto nell'occasione da , usciva da un'area stradale antistante il civico n. 291 di via Grandi e, Parte_2 nello svoltare a destra, sarebbe stato urtato dal veicolo Opel Karl tg. FT412GS di proprietà di CP_2
che, procedendo ad elevata velocità, invadeva la sua corsia.
[...]
Il Giudice di Pace ha accolto parzialmente la domanda attribuendo un concorso di colpa al conducente del veicolo nella misura del 70% e nella restante misura del 30% a carico del conducente del veicolo CP_3
Fiat. Il primo Giudice ha, quindi, così ripartito le rispettive responsabilità basandosi essenzialmente sulla prova testimoniale resa da (teste di parte attrice), il quale ha confermato che l'auto Testimone_1 dell'attore si immetteva regolarmente sulla corsia di destra di via Grandi quando sarebbe stata attinta dalla
Karl che, viaggiando a velocità elevata, invadeva la corsia opposta di marcia collidendo frontalmente CP_3 con l'auto dell'attore.
Orbene, detta ricostruzione non risulta condivisibile poiché, in primo luogo, la presenza dell'unico teste oculare ( non risulta dal verbale redatto dagli agenti intervenuti nell'immediatezza sul luogo Testimone_1 del sinistro (cfr relazione “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”); detta omissione lascia sorgere dubbi sulla reale presenza nonostante il teste abbia dichiarato di aver atteso l'arrivo delle autorità (cfr dich. “dopo circa una mezz'oretta sono intervenute le autorità. Non ho rilasciato loro alcuna dichiarazione perché nessuno me lo ha chiesto”); appare inoltre poco convincente il fatto che il medesimo teste, cugino del conducente del veicolo attoreo - come dallo stesso dichiarato (“ho visto che la Fiat 600 alla cui guida c'era il sig. che è mio cugino”) - a fronte Parte_2 delle lesioni riportate dal conducente (cfr relazione in atti), non si sia attivato per soccorrerlo ma, al contrario, sia venuto a conoscenza del trasporto in Ospedale in un momento successivo (“ho saputo che successivamente il conducente della Fiat è andato in Ospedale”). A ciò si deve aggiungere il fatto che le parti, al momento della sottoscrizione del modello CAI, non hanno in alcun modo indicato la presenza di testimoni.
Quindi, la mancata indicazione del testimone nel modello CAI e nel verbale degli agenti fa sollevare fondati dubbi sulla spontaneità, genuinità e, in definitiva, sull'attendibilità della deposizione (sul punto, la Cassazione, con ordinanza n. 33357/2021, in un caso analogo ha condiviso la valutazione di inattendibilità di un teste non identificato dai militari : “nella specie la Corte d'appello, con un accertamento motivato in modo congruo e privo di vizi logici, ha rilevato che l'unico teste non era da considerare attendibile perché, pur Tes_2 avendo dichiarato nella sua deposizione resa per iscritto di essere stato presente sul luogo del sinistro, in realtà i Carabinieri non lo avevano identificato sul luogo e nell'immediatezza del fatto. Il teste, invece, aveva reso la sua deposizione solo tre mesi dopo l'accaduto” in motivazione).
pagina 3 di 4 Quindi, esclusa la narrazione offerta dal teste di parte attrice, la reale dinamica del sinistro può essere verosimilmente ricostruita attraverso i rilievi eseguiti dagli agenti e le riproduzioni fotografiche raffiguranti la posizione post urto dei veicoli;
in particolare, sulla base dei rilievi foto-planimetrici relativi all'area interessata, alla direzione e provenienza dei veicoli coinvolti, alla loro posizione statica ed ai danni riportati nonché alla direzione di sterzata delle ruote anteriori mantenuta dal veicolo Fiat in posizione post urto, si è
potuto accertare che il veicolo Fiat 600 tg BH654AS, nello svoltare a destra in direzione via Giulio Pastore, ha impegnato l'intersezione e, senza dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, ha tamponato il veicolo antagonista che transitava sulla propria corsia di marcia.
E' quindi emerso che la collisione è stata determinata dalla condotta del conducente del veicolo Fiat non essendo invece stato in alcun modo provato che il veicolo antagonista, procedendo ad una velocità elevata, abbia invaso la corsia opposta di marcia;
ciò in quanto, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art.2054 c.c., la prova che uno dei conducenti si sia uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. civ.n.7532/2012; n.29883/2008; n.2556/2006).
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
L'appello va pertanto accolto con riforma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'appellato alla restituzione di quanto corrisposto dalla Compagnia assicurativa in esecuzione della sentenza di primo grado.
La particolarità degli accertamenti effettuati consente di compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
; CP_1
- condanna alla restituzione a favore di delle eventuali CP_1 Controparte_4 somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata;
- spese di lite interamente compensate per entrambi i gradi di giudizio;
- spese di CTU definitivamente a carico di . CP_1
Sentenza pubblicata mediante allegazione a verbale di udienza odierno.
Taranto, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Perrone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5047/2022 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMELLINI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in via F. Di Palma n.123 – TARANTO, presso il difensore avv.
RAMELLINI GIUSEPPE
APPELLANTE
Contro
, con il patrocino dell'avv. FIORE ROBERTO, elettivamente domiciliati in Via Duca CP_1
Di Genova 78 – Taranto presso il difensore FIORE ROBERTO
APPELLATO nonché contro
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale in atti di cui all'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza Parte_1
n. 1925/2022, depositata il 19.07.2022, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva parzialmente accolto – nella misura del 70 % - la domanda di risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo Fiat
600 tg BH654AS di proprietà di , in seguito al sinistro occorso in data 27.09.2020 alle ore CP_1
20.30 circa nel Comune di Taranto in via Grandi all'altezza del civico 291.
A sostegno dei propri assunti, lamentava l'errata valutazione effettuata dal Giudice di prime cure delle risultanze istruttorie e, in particolare, della prova testimoniale;
lamentava altresì l'omessa valutazione del verbale degli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro.
pagina 1 di 4 Ciò premesso, concludeva per l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza e conseguente rigetto della domanda proposta da;
in subordine, chiedeva dichiararsi il concorso CP_1 di colpa della controparte nella misura del 70% con esclusione delle voci di danno (reimmatricolazione, ricerca veicolo similare, ITP e costi di agenzia, oltre le spese stragiudiziali) erroneamente riconosciute dal
Giudice di Pace;
instava inoltre per la restituzione delle somme già versate in forza della sentenza di I grado nonché per la condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Ritualmente costituito, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito CP_1 evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure;
concludeva per il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata.
Seppur ritualmente citato, decideva di rimanere contumace anche nel presente grado di CP_2 giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza odierna le parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies cpc;
all'esito, il Tribunale provvedeva con la presente sentenza che veniva pubblicata mediante allegazione a verbale di udienza.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello, avendo la compagnia istante indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi,
l'ambito del "thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n.
13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
L'appello risulta fondato e, pertanto, è meritevole di accoglimento.
Dall'esame della documentazione versata in atti e dalla prova testimoniale non può dirsi che il sinistro si sia verificato secondo le modalità prospettate dall'odierno appellato a fronte delle contestazioni mosse sul punto dalla convenuta Compagnia assicurativa, la quale ha lamentato la lacunosità del quadro descrittivo e delle modalità con le quali la collisione sarebbe avvenuta.
pagina 2 di 4 In particolare, l'attore in primo grado ha rappresentato che il veicolo Fiat 600 di sua proprietà, condotto nell'occasione da , usciva da un'area stradale antistante il civico n. 291 di via Grandi e, Parte_2 nello svoltare a destra, sarebbe stato urtato dal veicolo Opel Karl tg. FT412GS di proprietà di CP_2
che, procedendo ad elevata velocità, invadeva la sua corsia.
[...]
Il Giudice di Pace ha accolto parzialmente la domanda attribuendo un concorso di colpa al conducente del veicolo nella misura del 70% e nella restante misura del 30% a carico del conducente del veicolo CP_3
Fiat. Il primo Giudice ha, quindi, così ripartito le rispettive responsabilità basandosi essenzialmente sulla prova testimoniale resa da (teste di parte attrice), il quale ha confermato che l'auto Testimone_1 dell'attore si immetteva regolarmente sulla corsia di destra di via Grandi quando sarebbe stata attinta dalla
Karl che, viaggiando a velocità elevata, invadeva la corsia opposta di marcia collidendo frontalmente CP_3 con l'auto dell'attore.
Orbene, detta ricostruzione non risulta condivisibile poiché, in primo luogo, la presenza dell'unico teste oculare ( non risulta dal verbale redatto dagli agenti intervenuti nell'immediatezza sul luogo Testimone_1 del sinistro (cfr relazione “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”); detta omissione lascia sorgere dubbi sulla reale presenza nonostante il teste abbia dichiarato di aver atteso l'arrivo delle autorità (cfr dich. “dopo circa una mezz'oretta sono intervenute le autorità. Non ho rilasciato loro alcuna dichiarazione perché nessuno me lo ha chiesto”); appare inoltre poco convincente il fatto che il medesimo teste, cugino del conducente del veicolo attoreo - come dallo stesso dichiarato (“ho visto che la Fiat 600 alla cui guida c'era il sig. che è mio cugino”) - a fronte Parte_2 delle lesioni riportate dal conducente (cfr relazione in atti), non si sia attivato per soccorrerlo ma, al contrario, sia venuto a conoscenza del trasporto in Ospedale in un momento successivo (“ho saputo che successivamente il conducente della Fiat è andato in Ospedale”). A ciò si deve aggiungere il fatto che le parti, al momento della sottoscrizione del modello CAI, non hanno in alcun modo indicato la presenza di testimoni.
Quindi, la mancata indicazione del testimone nel modello CAI e nel verbale degli agenti fa sollevare fondati dubbi sulla spontaneità, genuinità e, in definitiva, sull'attendibilità della deposizione (sul punto, la Cassazione, con ordinanza n. 33357/2021, in un caso analogo ha condiviso la valutazione di inattendibilità di un teste non identificato dai militari : “nella specie la Corte d'appello, con un accertamento motivato in modo congruo e privo di vizi logici, ha rilevato che l'unico teste non era da considerare attendibile perché, pur Tes_2 avendo dichiarato nella sua deposizione resa per iscritto di essere stato presente sul luogo del sinistro, in realtà i Carabinieri non lo avevano identificato sul luogo e nell'immediatezza del fatto. Il teste, invece, aveva reso la sua deposizione solo tre mesi dopo l'accaduto” in motivazione).
pagina 3 di 4 Quindi, esclusa la narrazione offerta dal teste di parte attrice, la reale dinamica del sinistro può essere verosimilmente ricostruita attraverso i rilievi eseguiti dagli agenti e le riproduzioni fotografiche raffiguranti la posizione post urto dei veicoli;
in particolare, sulla base dei rilievi foto-planimetrici relativi all'area interessata, alla direzione e provenienza dei veicoli coinvolti, alla loro posizione statica ed ai danni riportati nonché alla direzione di sterzata delle ruote anteriori mantenuta dal veicolo Fiat in posizione post urto, si è
potuto accertare che il veicolo Fiat 600 tg BH654AS, nello svoltare a destra in direzione via Giulio Pastore, ha impegnato l'intersezione e, senza dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, ha tamponato il veicolo antagonista che transitava sulla propria corsia di marcia.
E' quindi emerso che la collisione è stata determinata dalla condotta del conducente del veicolo Fiat non essendo invece stato in alcun modo provato che il veicolo antagonista, procedendo ad una velocità elevata, abbia invaso la corsia opposta di marcia;
ciò in quanto, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art.2054 c.c., la prova che uno dei conducenti si sia uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. civ.n.7532/2012; n.29883/2008; n.2556/2006).
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
L'appello va pertanto accolto con riforma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'appellato alla restituzione di quanto corrisposto dalla Compagnia assicurativa in esecuzione della sentenza di primo grado.
La particolarità degli accertamenti effettuati consente di compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
; CP_1
- condanna alla restituzione a favore di delle eventuali CP_1 Controparte_4 somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata;
- spese di lite interamente compensate per entrambi i gradi di giudizio;
- spese di CTU definitivamente a carico di . CP_1
Sentenza pubblicata mediante allegazione a verbale di udienza odierno.
Taranto, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Perrone
pagina 4 di 4