CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.756/2024
TRA rappresentato e difeso dall'avv.Giampiero Delli Bovi Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in NO EL (Sa) alla via Fratelli Rosselli n.155- appellante
E rappresentata e difesa dall'avv.Antonio D'Orio ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via San Leonardo n.159- appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.126/2024 del Tribunale di Salerno pubblicata il 10/1/2024 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l' accoglimento dell'appello e conseguentemente che l'appellata, come richiesto in primo grado,
fosse condannata alla restituzione della somma sostenuta dal ricorrente di € 40.851,20, documentalmente provata, per la riparazione,
ristrutturazione ed arredamento dell'immobile di proprietà della
[...]
il tutto con la vittoria delle spese, dei diritti e delle competenze CP_1
professionali, oltre accessori ed attribuzione;
per l'appellata: chiedeva l'appello fosse dichiarato inammissibile e che nel merito fosse rigettato per infondatezza con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine dell'8 maggio 2025 e della successiva ordinanza del 2 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo che Parte_1
fosse pronunciata la separazione con addebito al coniuge CP_1
dalla cui unione in data 4/9/2019 non erano nati figli e che
[...]
2 fosse disposta a suo favore la restituzione delle somme corrisposte per la ristrutturazione della casa familiare di proprietà della moglie.
Esponeva a sostegno della domanda che la vita matrimoniale era diventata intollerabile a causa dei comportamenti della moglie che aveva violato l'obbligo di fedeltà e aveva assunto atteggiamenti aggressivi, incuranti e negligenti nei suoi confronti.
si costituiva, aderiva alla richiesta di Controparte_1
separazione con addebito a carico del ricorrente e chiedeva il rigetto delle ulteriori richieste del . Parte_1
Precisava che la crisi familiare era stata causata dai comportamenti del marito che si era del tutto disinteressato del ménage
familiare.
Dopo la mancata conciliazione con sentenza non definitiva n.
979/2022, il Tribunale di Salerno pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria.
In sede di decisione rigettava le domande di addebito e compensava tra le parti le spese di lite.
3 ha proposto appello avverso la predetta sentenza Parte_1
deducendo che la motivazione fosse erronea ed incompleta con conseguente violazione dell'art.99 cpc.
Più precisamente affermava che il Tribunale aveva omesso ogni statuizione in ordine alla domanda di restituzione in violazione del principio di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato”.
Reiterava, poi, le richieste istruttorie testimoniali articolate in primo grado.
si costituiva e ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
sostenendo che in ogni caso la domanda di restituzione di somme era inammissibile in sede di giudizio di separazione e precisando che la richiesta di prova testimoniale era stata riproposta anche per la questione dell'addebito non oggetto dell'appello.
In ogni caso nel merito affermava che le spese richieste non erano dovute, in quanto erano state prelevate dai regali degli invitati al matrimonio e che la prova documentale esibita si sostanziava in preventivi e non in fatture.
L'appello è infondato e va rigettato.
4 L'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva omesso qualsiasi statuizione in ordine alla domanda di restituzione di somme.
E'vero che nella sentenza appellata non vi sono pronunce su tale ulteriore domanda, ma l'appellante che, comunque in sede di conclusioni avrebbe dovuto chiedere la riforma della sentenza nel senso di integrare la decisione, ha, invece, soltanto riproposto sic et simpliciter le conclusioni articolate in primo grado in merito alla domanda restitutoria.
Tale domanda era comunque inammissibile ex art.40 III c cpc.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 cpc, nel testo modificato dalla l. n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36 cpc.
Nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di connessione per subordinazione o forte (cfr.sent.Cass. n.18770/2014) ovvero l'ipotesi delle cause accessorie, delle cause in garanzia, degli accertamenti incidentali, dell' eccezione di compensazione e delle cause riconvenzionali.
5 La Corte rileva che la questione dell'inammissibilità era stata regolarmente eccepita dalla all'atto della costituzione in CP_1
primo grado e che l'eccezione è stata anche riproposta in grado di appello (cfr.sent.Cass.n.20460/2008; sent.Cass.n.3316/2017).
Oltretutto l'appellante ha pure reiterato le richieste istruttorie testimoniali avanzate in primo grado.
Anche se tale questione è assorbita dall'inammissibilità della domanda di restituzione possono essere fatte queste ulteriori precisazioni.
Prima di tutto la richiesta è inammissibile per i capitoli di prova che afferiscono la questione dell'addebito, rigettata in primo grado e non censurata in appello.
Per il resto ogni istanza istruttoria in appello può essere riproposta, ma l'appellante doveva dedurre di aver contestato l'ordinanza di rigetto e di aver reiterato, a pena di decadenza, l'istanza istruttoria nella precisazione delle conclusioni
(cfr.sent.Cass.n.10748/2012),
Va aggiunto che un'istanza istruttoria disattesa in primo grado può essere valutata solo in presenza di un motivo
6 specifico(cfr.sent.Cass.n.1532/2018), motivo inesistente nel caso di specie.
Le spese seguono il principio della soccombenza ( scaglione:
valore indeterminabile- complessità bassa - valori minimi- fase introduttiva- fase dello studio e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
7 pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 11 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
8