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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8400/24 RG iscritta in data 5.11.24, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Luigi Gaudiano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Altavilla Silentina alla via Del Dopolavoro n. 160;
RICORRENTE
E
(CF: ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
avv. Annamaria, quale curatore speciale dei minori e (nati il CP_2 Persona_1 Per_2
30/01/2010) ed (nato il [...]); Per_3
RESISTENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 3.4.25, all'esito dell'audizione della ricorrente e dei minori, la causa era riservata per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.11.24 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 14.6.08 e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
e (30.1.10) e (16.2.12), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Per_2 Per_3 matrimonio, allegando altresì che con decreto emesso in data 5.7.22 il Tribunale di Salerno aveva omologato le condizioni concordate tra le parti relative alla loro separazione.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio, chiedendo altresì la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, in presenza di una sua condotta di totale disinteresse per i figli.
Instaurato il contraddittorio, previa nomina di un curatore speciale per i minori, stante la domanda di decadenza, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente, di talchè se ne dichiarava la contumacia.
All'esito dell'audizione della ricorrente e dei tre minori, all'udienza del 3.4.25, a seguito della discussione orale della causa, il giudice delegato riservava al Collegio la decisione.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve, quindi, statuirsi sulle ulteriori domande proposte dalle parti, quali quella di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla ricorrente e di mantenimento dei figli.
Orbene, si osserva che, dalla condotta processuale tenuta e dall'audizione dei minori, emerge un totale disinteresse verso i figli. Egli non vede i figli dalla separazione avvenuta nel 2022 e non li senti da circa un anno e mezzo. È del tutto sparito dalle loro vite, senza neanche porsi il problema su come stiano. Anzi, circostanza quanto mai grave è rappresentata dall'episodio riferito da che ha Per_1 dichiarato di aver incontrato il padre in via del tutto accidentale l'anno scorso e che questi ha ripetuto le seguenti parole (udite dal ragazzo): “Ah sono ancora vivi” (si veda verbale di udienza del 3.4.25) .
Tutti e tre i figli hanno riconosciuto l'assenza dalla loro vita del padre, avendo anche elaborato la situazione, manifestando un atteggiamento sereno, di consapevolezza della situazione.
Altro elemento significativo si desume dalle dichiarazioni rese dall'ultimo figlio che ha affermato:
“Io sono tranquillo perché PÀ è stato aggressivo verso mamma anche alla mia presenza quando ero piccolo”, dimostrando di aver compreso la situazione familiare e la condotta paterna.
Ritiene pertanto il Collegio, a fronte di questo totale disinteresse per i figli (ragazzi impegnati nello studio e nello sport che hanno trovato nella famiglia di origine della madre un supporto fondamentale), di dover accogliere la domanda di decadenza, ricordandosi che la Suprema Corte ha più volte ribadito che “E' legittima la pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale in capo a colui sul quale è stata riscontrata l'incapacità di occuparsi in modo responsabile del figlio, e di assicurare allo stesso un minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico, indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità. Tale giudizio deve essere svolto tenendo conto del superiore interesse del minore, attraverso un apprezzamento di fatto ove risulti insita la verifica della irrealizzabilità, in concreto, del diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia di origine” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/12/2019, n. 32413)
In particolare, il giudice di merito, nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.
Nel caso di specie, il Tribunale osserva che, nella valutazione complessiva dei comportamenti tenuti dal resistente (che dalla separazione e che, anche durante la vita coniugale, è sempre stato assente dalla vita dei figli) emerge la persistente inerzia dallo stesso tenuta nei confronti dei figli, avendo manifestato (anche con quell'affermazione “Ah sono ancora vivi”) un totale disprezzo verso di loro.
In definitiva, allo stato attuale deve ritenersi che l'atteggiamento di totale disinteresse, l'indifferenza manifestata rispetto ai figli di costruire un rapporto stabile e solido, il perdurante disinteresse nei loro confronti, l'assenza di qualsivoglia contributo economico necessario per le esigenze dei figli (si vedano i plurimi atti di costituzione in mora prodotti dalla ricorrente) sono da ritenersi condotte particolarmente gravi tali da fondare una dichiarazione di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pertanto, il Tribunale dichiara decaduto dall'esercizio della responsabilità Controparte_1 genitoriale nei confronti dei figli e (nati il 30/01/2010) ed (nato il Persona_1 Per_2 Per_3
16/02/2012).
Essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale, nulla va disposto sull'affido dei minori che sarà di esclusiva competenza della madre.
Quanto agli incontri padre figli, deve lasciarsi loro, in considerazione dell'età dei minori, piena libertà sulla scelta di incontrare o meno il padre.
In ordine al mantenimento dei figli, in considerazione della loro età, ignorandosi l'attività lavorativa svolta, in mancanza di altre allegazioni, va confermato quanto statuito nel decreto di omologa, quantificando in € 100,00 per ogni figlio l'assegno di mantenimento mensile che il resistente dovrà corrispondere entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dovendo ciascun genitore contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei minori.
Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico del resistente, per il principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi
(considerando la contumacia) di cui al DM 55/14 e succ. mod., con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, dovendo porsi a carico del resistente anche quelle per l'attività del curatore speciale, liquidate in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata ad Parte_1
Eboli il 7.2.82, e nato ad [...] il [...], celebrato nel Comune di Controparte_1
Altavilla in data 14.6.08 e trascritto nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune;
2) accoglie la domanda di decadenza e, per l'effetto, dichiara decaduto Controparte_1 dalla responsabilità genitoriale nei confronti di figli e (nati il Persona_1 Per_2
30/01/2010) ed (nato il [...]); Per_3
3) dispone che il padre possa incontrare liberamente i minori, solo previo consenso di questi;
4) determina in € 100,00 l'assegno di mantenimento dovuto in favore di ciascun figlio, da porsi a carico del resistente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
6) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in € 12,41 per esborsi ed € 3900,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
7) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite per l'attività svolta dal curatore speciale ed in favore dell'Erario che si liquidano in € 3900,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%;
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 7.4.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi