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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 338/2024 promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cuneo, Parte_1 C.F._1 Via Roma n. 14 presso lo studio degli avv.ti Corrado Bertoni (C.F.: C.F._2 ed Alberto Manfredi (C.F.: ), che la rappresentano e difendono, C.F._3
RICORRENTE
Contro
, quale titolare di NUOVO IMPERO DI BERTOLA ALEX, c.f. CP_1
p.iva con sede in Cuneo in Via Lungostura XXIV C.F._4 P.IVA_1 Maggio n. 2 quale legale rappresentante e socio accomandatario della
[...]
p.iva ed elettivamente domiciliato in Cuneo – Controparte_2 P.IVA_2
Via Saluzzo n. 40 – presso lo studio e la persona dell'avv. Francesca Cavallera (c.f.
) che lo difende e rappresenta, C.F._5
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile Parte_1 di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro , quale titolare di CP_1
Pag. 1 a 8 NUOVO IMPERO DI BERTOLA ALEX, per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare che tra il sig. e Nuovo Impero di LA LE (già Parte_1 [...]
), dall'1 settembre 2021 al 16 giugno 2023, è intercorso un ordinario rapporto di Controparte_2 lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica del dipendente quale di-pendente di V Livello del CCNL Turismo Confcommercio Pubblici Esercizi;
2) Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto del sig. a sentire dichiarare l'illegittimità Parte_1 del contratto di apprendistato con la con-venuta, con conseguente conversione del medesimo in ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
3) Dichiararsi in ogni caso tenuta e condannarsi, per i motivi ed i titoli di cui al presente atto se del caso anche ex art. 36 Cost., il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma capitale di €. 23.483,95, o altra veriore somma accertanda in corso di causa.
In ogni caso con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari di rappresentanza e difesa.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“IN VIA PRINCIPALE
- nel merito
Previa ammissione, solo per il ravvisato caso di necessità e senza inversione dell'onero probatorio, della prova per interrogatorio e testi sui capitoli infratenorizzati che, specificamente contestati, non si dovessero intendere documentalmente provati, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva.
- Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze della società dall'1settembre 2021 al 31 Controparte_2 dicembre 2022 con prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. (stante l'atto di compravendita del 14.12.2022 con cui ha acquisito la CP_1 Controparte_3
, alle dipendenze dell'impresa individuale Nuovo Impero di LA LE
[...]
a far data dall'1 gennaio 2023 al 16 giugno 2023; che sua la posizione mutualistico previdenziale, dopo un periodo privo di regolarizzazione, è stata regolarizzata solo dal 13 ottobre 2021 con contratto di apprendistato professionalizzante full time con qualifica di apprendista cameriere con livello da acquisire VI del CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
di aver costantemente svolto mansioni di cameriere, addetto al servizio sia ai tavoli che al banco, barista (con preparazione delle consumazioni, ivi compresi cocktails), addetto alla cassa, addetto alle consegne a domicilio e aiuto cuoco/pizzaiolo; di essere stato affiancato
Pag. 2 a 8
nell'esperimento delle proprie mansioni solo nei primi giorni di lavoro dal titolare;
di aver poi operato in totale autonomia e trovandosi di frequente da solo in sala durante i propri turni di lavoro;
di non aver mai partecipato ad alcun corso formativo né ha ricevuto alcun insegnamento né teorico né pratico;
di avere quindi diritto al riconoscimento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con riconoscimento della qualifica di cameriere di V livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi (“Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:…- cassiere bar, ristorante, self- service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
- cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione;
… - banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente opera-zioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
- banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
- cameriere bar, tavola calda, self- service;
…- barista;
…- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”; che il Bar-Ristorante-Pizzeria Nuovo Impero di LA LE (sino al dicembre 2022 Terza Classe) è aperto al pubblico per 7 giorni su 7 dalle 7,00 alle 24,00 e gli addetti si alternavano tra loro in modo da dare copertura per l'intera giornata;
di aver costantemente osservato il seguente orario di lavoro distribuito su sei giorni settimanali (con giorno di riposo che variava di settimana in settimana): dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 23,00; di aver svolto per l'intera durata del rapporto di lavoro (22 febbraio 2021
– 18 ottobre 2021) le medesime mansioni, nel medesimo locale, utilizzando i medesimi strumenti di lavoro, osservando il medesimo orario di lavoro e sempre sotto gli ordini e direttive (su mansioni ed orario) dal sig. LE LA;
di aver lavorato sino al 20 aprile 2023 allorquando, in seguito a una discussione col sig. LA, come risulta dalla allegata chat whatsapp intercorsa tra la sig.ra sabato (mamma del ricorrente) ed il sig. LE Testimone_1
LA, venne posto in ferie e gli venne impedito di continuare a lavorare;
di avere pertanto il diritto a vedersi riconoscere la qualifica di ordinaria dipendente di V Livello del CCNL applicato (Turismo Confcommercio Pubblici Esercizi), con conseguente condanna della parte resistente alla corresponsione in proprio favore dell'importo complessivo lordo di euro 23.483,95 a titolo di differenze retributive.
La parte resistente ha invece allegato: di aver assunto la parte ricorrente con contratto di apprendistato professionalizzante full time con decorrenza dal 13.10.2021 al 12.10.2023 per lo svolgimento della mansione di apprendista cameriere con livello da acquisire VI del CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
che prima della data di inizio del rapporto lavorativo il ricorrente non aveva mai prestato alcun tipo di attività lavorativa per la parte resistente;
che la parte ricorrente ha ricevuto formazione interna da parte del datore di lavoro e dei colleghi già in possesso dei necessari requisiti;
che il ricorrente era seguito, anche alternativamente, da e dai Signori , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 senza mai operare in autonomia o solo;
che dal momento dell'assunzione e per tutta la durata del contratto di apprendistato, il sig. ha svolto mansioni compatibili con il Pt_1 suo contratto di assunzione, avvalendosi del suddetto supporto interno per il raggiungimento della qualifica cui aspirava;
che la parte ricorrente ha sempre osservato un orario di lavoro giornaliero nel rispetto del suo contratto di 40 ore settimanali, seguendo
Pag. 3 a 8 l'orario 12-15 e 18-23, non trovandosi mai solo;
che la parte ricorrente ha inoltre partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla , altresì come risulta CP_4 dalle schede di rilevazione attività apprendista anno 2022 – ore Modulo formativo 40 - sottoscritte dallo stesso ricorrente;
che la parte ricorrente ha sempre svolto presso il Bar Ristorante Pizzeria in cui lavorava le mansioni contrattuali per le quali era stato assunto, senza che vi fosse stata incompatibilità fra il tipo di contratto, apprendistato, le mansioni assegnate e svolte;
che la parte ricorrente il 13.4.2023 si era presentava sul luogo di lavoro con ingiustificato ritardo;
che quando il sig. LA gli aveva fatto notare il ritardo la parte ricorrente si era messa in malattia dal 14 al 19 aprile;
che il 20.4.2023 la parte ricorrente si era assentata per più di 90 minuti per fare una consegna, arrivando a fine servizio;
che anche in quell'occasione LE LA faceva notare alla parte ricorrente il ritardo;
che nuovamente il Sig. si era messo in malattia;
che da quel giorno il sig. non si Pt_1 Pt_1 era più presentato al lavoro;
che il 21 aprile 2023 , mamma del ricorrente, Testimone_1 aveva inviato un messaggio alla parte resistente chiedendo di “mettergli ferie giovedì, venerdì sabato domenica xke andrebbe giù cn il nonno x aiutarlo a sistemare delle cose d mio fratello” “per favore sempre” e che il Sig. LE LA aveva provveduto in tal senso;
che la parte ricorrente aveva smesso di presentarsi al lavoro dal 20.4.2023 senza mai fornire spiegazioni e facendo chiedere ferie e aggiornamenti soprattutto dalla madre;
che solo il 2.5.2023 la parte ricorrente aveva comunicato alla parte resistente di non stare bene e di andare dal medico;
che i rapporti con il sig. erano rimasti comunque buoni perché il 2.8.2023 la madre Pt_1 della parte ricorrente aveva chiesto alla parte resistente in prestito un furgone per spostare delle pedane e il sig. LA era ben lieto di aiutare.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta avanzata dal sig. a vedersi riconoscere Pt_1 la qualifica di ordinaria dipendente di V Livello del CCNL applicato (Turismo Confcommercio Pubblici Esercizi), con conseguente condanna della parte resistente alla corresponsione in proprio favore dell'importo complessivo lordo di euro 23.483,95 a titolo di differenze retributive.
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, nella disciplina vigente ratione temporis, attribuiva al lavoratore, utilizzato per un certo tempo (determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi) in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non fosse stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi
Pag. 4 a 8
successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
Gli esiti dell'istruttoria
E' necessario dunque rilevare che nel caso di specie la parte ricorrente non ha assolto all'onere della prova in capo ad essa incombente, dal momento che nessuno dei testi di parte ricorrente escussi è stato in grado di riferire con ragionevole certezza quali mansioni lavorative svolgesse in concreto il ricorrente alle dipendenze della parte resistente, nonché se la parte ricorrente avesse seguito corsi di formazione durante il rapporto di apprendistato, né tantomeno i testi di parte ricorrente hanno dichiarato in modo chiaro e preciso se effettivamente il sig. fosse sempre da solo durante lo svolgimento delle Pt_1 proprie mansioni lavorative, anche in ragione dell'esegua frequenza del bar pizzeria da parte degli stessi testimoni di parte ricorrente (cfr. testimonianza di , madre Testimone_2 di la quale ha così riferito: “…iniziava verso mezzogiorno e continuava Parte_1 fino a tarda sera;
tornava a casa alle 23 circa, praticamente sempre;
quando andavamo a mangiare lì, mio figlio si occupava un po' di tutto: serviva ai tavoli, faceva servizio cassa, caffè, aperitivi;
non so se mio figlio cucinava anche;
andavo lì a mangiare quasi tutti i fine settimana;
a volte però passava un mese prima di tornarci;
mio figlio lavorava da solo, non era affiancato da nessuno nello svolgimento delle sue mansioni;
non so dire se mio figlio avesse partecipato a corsi di formazione durante lo svolgimento delle sue mansioni;
so che mio figlio faceva consegne a domicilio a volte con il furgone dell'impresa in cui lavorava e a volte con la sua macchina;
…”; nello specifico, occorre evidenziare che le dichiarazioni rese dalla teste in questione sono scarsamente attendibili, in quanto non si comprende come possa riferire con certezza che suo figlio, fosse sempre da solo, che Parte_1 svolgesse mansioni lavorative superiori rispetto al livello contrattualmente stabilito, visto che lei stessa ha dichiarato che a volte passava un mese prima di tornare al locale;
oltretutto, la teste stessa ha confermato che suo figlio tornava a casa alle 23 circa, nel pieno rispetto, dunque, dell'orario di lavoro stabilito contrattualmente (40 ore settimanali); testimonianza di altro teste di parte ricorrente: “… il sig. lavorava da solo, Testimone_3 Pt_1 perché il titolare non c'era quasi mai;
… ricordo che il sig usciva da lavoro Pt_1 molto tardi (dopo la mezzanotte); il sig. lavorava quasi tutta la settimana;
Pt_1 frequentavo la pizzeria nel tempo libero subito dopo la scuola o dopo pranzo;
Pag. 5 a 8 preciso che il sig non era affiancato da nessuno nello svolgimento delle sue
Pt_1 mansioni; il sig. preparava i tavoli, puliva, stava dalla parte del bar
Pt_1 (caffetteria, servizio al tavolo), forse anche cucina, anche se di questo non ne sono molto sicuro;
il sig faceva anche consegne a domicilio con il furgone;
non
Pt_1 so riferire se il sig durante l'attività lavorativa partecipasse anche a corsi di
Pt_1 formazione; preciso che ho visto uscire il sig. dopo la mezzanotte;
lo so
Pt_1 perché in quel periodo tornavo a casa molto tardi, quindi lo aspettavo all'uscita dal ristorante oppure direttamente a Busca la maggior parte delle volte;
ricordo bene che quando tornava verso casa, il sig era ancora vestito con gli indumenti
Pt_1 da lavoro (aveva una maglietta con stampato il nome del ristorante)”; in questo caso, la testimonianza resa da non trova riscontro probatorio estrinseco nella Testimone_3 deposizione della madre del lavoratore, dal momento che il teste in questione ha riferito che il titolare non c'era quasi mai, che il sig. non era affiancato da nessuno, quando
Pt_1 in realtà il teste frequentava il locale solo dopo scuola o dopo pranzo, senza nulla Tes_3 quindi conoscere riguardo alla situazione del servizio serale).
Al contrario, i testi di parte resistente hanno univocamente confermato la correttezza dell'inquadramento contrattuale del ricorrente, della presenza di un affiancamento durante il lavoro da apprendista, nonché dell'effettivo svolgimento di corsi di formazione da parte del ricorrente (cfr. testimonianza di : “…Non so se preparasse cocktails Testimone_4 in quanto io vedevo cosa faceva durante il mio orario, io facevo solo il mattino. Non mi è mai capitato di vederlo alla cassa. Confermo che faceva delle consegne a domicilio, anche a pranzo. Non so se fosse addetto ad aiuto cuoco pizzaiolo. C'era qualcuno che lo affiancava. Era affiancato da me che gli spiegavo le cose che doveva fare durante la mattinata. Durante il pranzo era affiancato da me, mentre la sera non lo vedevo perché non ero in servizio. Ha frequentato dei corsi formativi, perché sapevamo che dovesse compilare dei fogli-richieste che doveva firmare tutte le volte che andava. Io lavoravo dal lunedì al venerdì mattina. Io aprivo, lui quando arrivava gli spiegavamo cosa dovesse fare. ADR Il sig. andava a fare dei corsi di Pt_1 formazione, ma non so di preciso quando e quante volte. Preciso che ho insegnato al ricorrente a tagliare il pane, quale tipologia di vino servire a pranzo e con quali bicchieri, dove fosse collocato il cibo piuttosto che il bere ed anche a prendere le ordinazioni con il tablet Il sig arrivava spesso in ritardo, nel senso che non Pt_1 arrivava mai a mezzogiorno puntuale ADR Avv. Bertoni. Io lavoravo dalle 7 del mattino alle 14:30, dal lunedì al venerdì”; testimonianza di “…Il sig. Persona_5 faceva servizio al tavolo, prendeva ordinazioni, faceva caffè. ADR Forse ha Pt_1 preparato qualche spritz, ma nulla di particolarmente elaborato. Io lavoravo dalle 18 alle 22 dal lunedì al venerdì. Il sig lo vedevo tutte le sere perché facevamo Pt_1 il turno insieme. È capitato che facesse cassa, ma non eravamo mai da soli, lui era affiancato dal nostro ex collega o dal titolare. È capitato che avesse fatto anche una
o due consegne a domicilio. Non era aiuto cuoco o pizzaiolo. Noi non eravamo mai da soli nel turno serale. ADR Quando parlo di affiancamento intendo dire che nei primi giorni eravamo affiancati nel senso che ci insegnavano come fare… dopo è
Pag. 6 a 8
capitato che le facessimo anche da soli le attività, sebbene la presenza del tutor ci fosse sempre. Il tutor svolgeva altre attività mentre noi servivamo ai tavoli. I
Pt_1 ha frequentato il corso di apprendistato un mese circa prima che l'ho iniziassi io e andava alla confcommercio. I mi sembra facesse un orario spezzato, ossia
Pt_1 12-15 e 18-22, quando si ricordava di svegliarsi al mattino;
ADR il non era
Pt_1 mai puntuale, è capitato varie volte che dovessimo “svegliarlo”. Il sabato e la domenica so che il ristorante è aperto, ma il mio orario è dal lunedì al venerdì, sebbene fosse capitato qualche scambio di orario e giorno di riposo”; dall'esame delle deposizioni dei testi di parte resistente si evince quindi che il sig. era affiancato
Pt_1 durante lo svolgimento delle proprie mansioni, che il sig. seguiva corsi di formazione
Pt_1 durante l'apprendistato, nonché il rispetto del livello contrattualmente stabilito e del limite di orario dal lavoratore svolto, come peraltro si evince dall'esame del doc.2 fasc. resistente, sottoscritto dallo stesso . Parte_1
L'istruttoria orale ha quindi confermato il corretto inquadramento contrattuale del lavoro nel livello VI del CCNL Turismo Pubblici Esercizi (“LIVELLO SESTO Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: – addetta/o al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
– seconda/o banconiera/e pasticceria, intendendosi per tale colei/colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
– commis di cucina, sala, bar, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.); – commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colei/colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche – addetta/o alla stiratura;
– addetta/o di lavanderia;
– guardiana/o notturna;
– addetta/o servizi mensa con meno di 15 mesi di anzianità nel settore;
– addetta/o alle consegne con o senza mezzi di locomozione;
– Guardarobiera/e clienti (vestiarista); …).
È necessario infine rilevare che dall'esame delle conversazioni su whatsupp intercorse tra la madre del ricorrente e la parte resistente si desume una condotta del lavoratore non rispettosa verso gli orari di lavoro impartiti dal datore di lavoro, atteso che il sig. non Pt_1 si era più presentato al lavoro dal 20 aprile senza addurre al riguardo alcuna giustificazione, circostanza, quest'ultima non smentita dalla madre del ricorrente nella conversazione in questione (cfr. doc. 6 fasc. resistente).
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite
Pag. 7 a 8 Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 19.6.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 338/2024 promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cuneo, Parte_1 C.F._1 Via Roma n. 14 presso lo studio degli avv.ti Corrado Bertoni (C.F.: C.F._2 ed Alberto Manfredi (C.F.: ), che la rappresentano e difendono, C.F._3
RICORRENTE
Contro
, quale titolare di NUOVO IMPERO DI BERTOLA ALEX, c.f. CP_1
p.iva con sede in Cuneo in Via Lungostura XXIV C.F._4 P.IVA_1 Maggio n. 2 quale legale rappresentante e socio accomandatario della
[...]
p.iva ed elettivamente domiciliato in Cuneo – Controparte_2 P.IVA_2
Via Saluzzo n. 40 – presso lo studio e la persona dell'avv. Francesca Cavallera (c.f.
) che lo difende e rappresenta, C.F._5
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile Parte_1 di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro , quale titolare di CP_1
Pag. 1 a 8 NUOVO IMPERO DI BERTOLA ALEX, per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare che tra il sig. e Nuovo Impero di LA LE (già Parte_1 [...]
), dall'1 settembre 2021 al 16 giugno 2023, è intercorso un ordinario rapporto di Controparte_2 lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica del dipendente quale di-pendente di V Livello del CCNL Turismo Confcommercio Pubblici Esercizi;
2) Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto del sig. a sentire dichiarare l'illegittimità Parte_1 del contratto di apprendistato con la con-venuta, con conseguente conversione del medesimo in ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
3) Dichiararsi in ogni caso tenuta e condannarsi, per i motivi ed i titoli di cui al presente atto se del caso anche ex art. 36 Cost., il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma capitale di €. 23.483,95, o altra veriore somma accertanda in corso di causa.
In ogni caso con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari di rappresentanza e difesa.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“IN VIA PRINCIPALE
- nel merito
Previa ammissione, solo per il ravvisato caso di necessità e senza inversione dell'onero probatorio, della prova per interrogatorio e testi sui capitoli infratenorizzati che, specificamente contestati, non si dovessero intendere documentalmente provati, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva.
- Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze della società dall'1settembre 2021 al 31 Controparte_2 dicembre 2022 con prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. (stante l'atto di compravendita del 14.12.2022 con cui ha acquisito la CP_1 Controparte_3
, alle dipendenze dell'impresa individuale Nuovo Impero di LA LE
[...]
a far data dall'1 gennaio 2023 al 16 giugno 2023; che sua la posizione mutualistico previdenziale, dopo un periodo privo di regolarizzazione, è stata regolarizzata solo dal 13 ottobre 2021 con contratto di apprendistato professionalizzante full time con qualifica di apprendista cameriere con livello da acquisire VI del CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
di aver costantemente svolto mansioni di cameriere, addetto al servizio sia ai tavoli che al banco, barista (con preparazione delle consumazioni, ivi compresi cocktails), addetto alla cassa, addetto alle consegne a domicilio e aiuto cuoco/pizzaiolo; di essere stato affiancato
Pag. 2 a 8
nell'esperimento delle proprie mansioni solo nei primi giorni di lavoro dal titolare;
di aver poi operato in totale autonomia e trovandosi di frequente da solo in sala durante i propri turni di lavoro;
di non aver mai partecipato ad alcun corso formativo né ha ricevuto alcun insegnamento né teorico né pratico;
di avere quindi diritto al riconoscimento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con riconoscimento della qualifica di cameriere di V livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi (“Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:…- cassiere bar, ristorante, self- service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
- cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione;
… - banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente opera-zioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
- banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
- cameriere bar, tavola calda, self- service;
…- barista;
…- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”; che il Bar-Ristorante-Pizzeria Nuovo Impero di LA LE (sino al dicembre 2022 Terza Classe) è aperto al pubblico per 7 giorni su 7 dalle 7,00 alle 24,00 e gli addetti si alternavano tra loro in modo da dare copertura per l'intera giornata;
di aver costantemente osservato il seguente orario di lavoro distribuito su sei giorni settimanali (con giorno di riposo che variava di settimana in settimana): dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 23,00; di aver svolto per l'intera durata del rapporto di lavoro (22 febbraio 2021
– 18 ottobre 2021) le medesime mansioni, nel medesimo locale, utilizzando i medesimi strumenti di lavoro, osservando il medesimo orario di lavoro e sempre sotto gli ordini e direttive (su mansioni ed orario) dal sig. LE LA;
di aver lavorato sino al 20 aprile 2023 allorquando, in seguito a una discussione col sig. LA, come risulta dalla allegata chat whatsapp intercorsa tra la sig.ra sabato (mamma del ricorrente) ed il sig. LE Testimone_1
LA, venne posto in ferie e gli venne impedito di continuare a lavorare;
di avere pertanto il diritto a vedersi riconoscere la qualifica di ordinaria dipendente di V Livello del CCNL applicato (Turismo Confcommercio Pubblici Esercizi), con conseguente condanna della parte resistente alla corresponsione in proprio favore dell'importo complessivo lordo di euro 23.483,95 a titolo di differenze retributive.
La parte resistente ha invece allegato: di aver assunto la parte ricorrente con contratto di apprendistato professionalizzante full time con decorrenza dal 13.10.2021 al 12.10.2023 per lo svolgimento della mansione di apprendista cameriere con livello da acquisire VI del CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
che prima della data di inizio del rapporto lavorativo il ricorrente non aveva mai prestato alcun tipo di attività lavorativa per la parte resistente;
che la parte ricorrente ha ricevuto formazione interna da parte del datore di lavoro e dei colleghi già in possesso dei necessari requisiti;
che il ricorrente era seguito, anche alternativamente, da e dai Signori , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 senza mai operare in autonomia o solo;
che dal momento dell'assunzione e per tutta la durata del contratto di apprendistato, il sig. ha svolto mansioni compatibili con il Pt_1 suo contratto di assunzione, avvalendosi del suddetto supporto interno per il raggiungimento della qualifica cui aspirava;
che la parte ricorrente ha sempre osservato un orario di lavoro giornaliero nel rispetto del suo contratto di 40 ore settimanali, seguendo
Pag. 3 a 8 l'orario 12-15 e 18-23, non trovandosi mai solo;
che la parte ricorrente ha inoltre partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla , altresì come risulta CP_4 dalle schede di rilevazione attività apprendista anno 2022 – ore Modulo formativo 40 - sottoscritte dallo stesso ricorrente;
che la parte ricorrente ha sempre svolto presso il Bar Ristorante Pizzeria in cui lavorava le mansioni contrattuali per le quali era stato assunto, senza che vi fosse stata incompatibilità fra il tipo di contratto, apprendistato, le mansioni assegnate e svolte;
che la parte ricorrente il 13.4.2023 si era presentava sul luogo di lavoro con ingiustificato ritardo;
che quando il sig. LA gli aveva fatto notare il ritardo la parte ricorrente si era messa in malattia dal 14 al 19 aprile;
che il 20.4.2023 la parte ricorrente si era assentata per più di 90 minuti per fare una consegna, arrivando a fine servizio;
che anche in quell'occasione LE LA faceva notare alla parte ricorrente il ritardo;
che nuovamente il Sig. si era messo in malattia;
che da quel giorno il sig. non si Pt_1 Pt_1 era più presentato al lavoro;
che il 21 aprile 2023 , mamma del ricorrente, Testimone_1 aveva inviato un messaggio alla parte resistente chiedendo di “mettergli ferie giovedì, venerdì sabato domenica xke andrebbe giù cn il nonno x aiutarlo a sistemare delle cose d mio fratello” “per favore sempre” e che il Sig. LE LA aveva provveduto in tal senso;
che la parte ricorrente aveva smesso di presentarsi al lavoro dal 20.4.2023 senza mai fornire spiegazioni e facendo chiedere ferie e aggiornamenti soprattutto dalla madre;
che solo il 2.5.2023 la parte ricorrente aveva comunicato alla parte resistente di non stare bene e di andare dal medico;
che i rapporti con il sig. erano rimasti comunque buoni perché il 2.8.2023 la madre Pt_1 della parte ricorrente aveva chiesto alla parte resistente in prestito un furgone per spostare delle pedane e il sig. LA era ben lieto di aiutare.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta avanzata dal sig. a vedersi riconoscere Pt_1 la qualifica di ordinaria dipendente di V Livello del CCNL applicato (Turismo Confcommercio Pubblici Esercizi), con conseguente condanna della parte resistente alla corresponsione in proprio favore dell'importo complessivo lordo di euro 23.483,95 a titolo di differenze retributive.
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, nella disciplina vigente ratione temporis, attribuiva al lavoratore, utilizzato per un certo tempo (determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi) in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non fosse stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi
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successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
Gli esiti dell'istruttoria
E' necessario dunque rilevare che nel caso di specie la parte ricorrente non ha assolto all'onere della prova in capo ad essa incombente, dal momento che nessuno dei testi di parte ricorrente escussi è stato in grado di riferire con ragionevole certezza quali mansioni lavorative svolgesse in concreto il ricorrente alle dipendenze della parte resistente, nonché se la parte ricorrente avesse seguito corsi di formazione durante il rapporto di apprendistato, né tantomeno i testi di parte ricorrente hanno dichiarato in modo chiaro e preciso se effettivamente il sig. fosse sempre da solo durante lo svolgimento delle Pt_1 proprie mansioni lavorative, anche in ragione dell'esegua frequenza del bar pizzeria da parte degli stessi testimoni di parte ricorrente (cfr. testimonianza di , madre Testimone_2 di la quale ha così riferito: “…iniziava verso mezzogiorno e continuava Parte_1 fino a tarda sera;
tornava a casa alle 23 circa, praticamente sempre;
quando andavamo a mangiare lì, mio figlio si occupava un po' di tutto: serviva ai tavoli, faceva servizio cassa, caffè, aperitivi;
non so se mio figlio cucinava anche;
andavo lì a mangiare quasi tutti i fine settimana;
a volte però passava un mese prima di tornarci;
mio figlio lavorava da solo, non era affiancato da nessuno nello svolgimento delle sue mansioni;
non so dire se mio figlio avesse partecipato a corsi di formazione durante lo svolgimento delle sue mansioni;
so che mio figlio faceva consegne a domicilio a volte con il furgone dell'impresa in cui lavorava e a volte con la sua macchina;
…”; nello specifico, occorre evidenziare che le dichiarazioni rese dalla teste in questione sono scarsamente attendibili, in quanto non si comprende come possa riferire con certezza che suo figlio, fosse sempre da solo, che Parte_1 svolgesse mansioni lavorative superiori rispetto al livello contrattualmente stabilito, visto che lei stessa ha dichiarato che a volte passava un mese prima di tornare al locale;
oltretutto, la teste stessa ha confermato che suo figlio tornava a casa alle 23 circa, nel pieno rispetto, dunque, dell'orario di lavoro stabilito contrattualmente (40 ore settimanali); testimonianza di altro teste di parte ricorrente: “… il sig. lavorava da solo, Testimone_3 Pt_1 perché il titolare non c'era quasi mai;
… ricordo che il sig usciva da lavoro Pt_1 molto tardi (dopo la mezzanotte); il sig. lavorava quasi tutta la settimana;
Pt_1 frequentavo la pizzeria nel tempo libero subito dopo la scuola o dopo pranzo;
Pag. 5 a 8 preciso che il sig non era affiancato da nessuno nello svolgimento delle sue
Pt_1 mansioni; il sig. preparava i tavoli, puliva, stava dalla parte del bar
Pt_1 (caffetteria, servizio al tavolo), forse anche cucina, anche se di questo non ne sono molto sicuro;
il sig faceva anche consegne a domicilio con il furgone;
non
Pt_1 so riferire se il sig durante l'attività lavorativa partecipasse anche a corsi di
Pt_1 formazione; preciso che ho visto uscire il sig. dopo la mezzanotte;
lo so
Pt_1 perché in quel periodo tornavo a casa molto tardi, quindi lo aspettavo all'uscita dal ristorante oppure direttamente a Busca la maggior parte delle volte;
ricordo bene che quando tornava verso casa, il sig era ancora vestito con gli indumenti
Pt_1 da lavoro (aveva una maglietta con stampato il nome del ristorante)”; in questo caso, la testimonianza resa da non trova riscontro probatorio estrinseco nella Testimone_3 deposizione della madre del lavoratore, dal momento che il teste in questione ha riferito che il titolare non c'era quasi mai, che il sig. non era affiancato da nessuno, quando
Pt_1 in realtà il teste frequentava il locale solo dopo scuola o dopo pranzo, senza nulla Tes_3 quindi conoscere riguardo alla situazione del servizio serale).
Al contrario, i testi di parte resistente hanno univocamente confermato la correttezza dell'inquadramento contrattuale del ricorrente, della presenza di un affiancamento durante il lavoro da apprendista, nonché dell'effettivo svolgimento di corsi di formazione da parte del ricorrente (cfr. testimonianza di : “…Non so se preparasse cocktails Testimone_4 in quanto io vedevo cosa faceva durante il mio orario, io facevo solo il mattino. Non mi è mai capitato di vederlo alla cassa. Confermo che faceva delle consegne a domicilio, anche a pranzo. Non so se fosse addetto ad aiuto cuoco pizzaiolo. C'era qualcuno che lo affiancava. Era affiancato da me che gli spiegavo le cose che doveva fare durante la mattinata. Durante il pranzo era affiancato da me, mentre la sera non lo vedevo perché non ero in servizio. Ha frequentato dei corsi formativi, perché sapevamo che dovesse compilare dei fogli-richieste che doveva firmare tutte le volte che andava. Io lavoravo dal lunedì al venerdì mattina. Io aprivo, lui quando arrivava gli spiegavamo cosa dovesse fare. ADR Il sig. andava a fare dei corsi di Pt_1 formazione, ma non so di preciso quando e quante volte. Preciso che ho insegnato al ricorrente a tagliare il pane, quale tipologia di vino servire a pranzo e con quali bicchieri, dove fosse collocato il cibo piuttosto che il bere ed anche a prendere le ordinazioni con il tablet Il sig arrivava spesso in ritardo, nel senso che non Pt_1 arrivava mai a mezzogiorno puntuale ADR Avv. Bertoni. Io lavoravo dalle 7 del mattino alle 14:30, dal lunedì al venerdì”; testimonianza di “…Il sig. Persona_5 faceva servizio al tavolo, prendeva ordinazioni, faceva caffè. ADR Forse ha Pt_1 preparato qualche spritz, ma nulla di particolarmente elaborato. Io lavoravo dalle 18 alle 22 dal lunedì al venerdì. Il sig lo vedevo tutte le sere perché facevamo Pt_1 il turno insieme. È capitato che facesse cassa, ma non eravamo mai da soli, lui era affiancato dal nostro ex collega o dal titolare. È capitato che avesse fatto anche una
o due consegne a domicilio. Non era aiuto cuoco o pizzaiolo. Noi non eravamo mai da soli nel turno serale. ADR Quando parlo di affiancamento intendo dire che nei primi giorni eravamo affiancati nel senso che ci insegnavano come fare… dopo è
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capitato che le facessimo anche da soli le attività, sebbene la presenza del tutor ci fosse sempre. Il tutor svolgeva altre attività mentre noi servivamo ai tavoli. I
Pt_1 ha frequentato il corso di apprendistato un mese circa prima che l'ho iniziassi io e andava alla confcommercio. I mi sembra facesse un orario spezzato, ossia
Pt_1 12-15 e 18-22, quando si ricordava di svegliarsi al mattino;
ADR il non era
Pt_1 mai puntuale, è capitato varie volte che dovessimo “svegliarlo”. Il sabato e la domenica so che il ristorante è aperto, ma il mio orario è dal lunedì al venerdì, sebbene fosse capitato qualche scambio di orario e giorno di riposo”; dall'esame delle deposizioni dei testi di parte resistente si evince quindi che il sig. era affiancato
Pt_1 durante lo svolgimento delle proprie mansioni, che il sig. seguiva corsi di formazione
Pt_1 durante l'apprendistato, nonché il rispetto del livello contrattualmente stabilito e del limite di orario dal lavoratore svolto, come peraltro si evince dall'esame del doc.2 fasc. resistente, sottoscritto dallo stesso . Parte_1
L'istruttoria orale ha quindi confermato il corretto inquadramento contrattuale del lavoro nel livello VI del CCNL Turismo Pubblici Esercizi (“LIVELLO SESTO Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: – addetta/o al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
– seconda/o banconiera/e pasticceria, intendendosi per tale colei/colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
– commis di cucina, sala, bar, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.); – commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colei/colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche – addetta/o alla stiratura;
– addetta/o di lavanderia;
– guardiana/o notturna;
– addetta/o servizi mensa con meno di 15 mesi di anzianità nel settore;
– addetta/o alle consegne con o senza mezzi di locomozione;
– Guardarobiera/e clienti (vestiarista); …).
È necessario infine rilevare che dall'esame delle conversazioni su whatsupp intercorse tra la madre del ricorrente e la parte resistente si desume una condotta del lavoratore non rispettosa verso gli orari di lavoro impartiti dal datore di lavoro, atteso che il sig. non Pt_1 si era più presentato al lavoro dal 20 aprile senza addurre al riguardo alcuna giustificazione, circostanza, quest'ultima non smentita dalla madre del ricorrente nella conversazione in questione (cfr. doc. 6 fasc. resistente).
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite
Pag. 7 a 8 Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 19.6.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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