TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1376/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 07/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FABIANI VALERIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FABIANI VALERIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 03.04.2025 con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà
espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, matrimonio contratto il 30/04/2011 e trascritto al n. 2, Parte II, Serie Parte_2
A, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MUSSOLENTE.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
3) Si dà atto che la sig.ra continuerà a vivere nella casa familiare di sua Parte_1
esclusiva proprietà mentre il sig. si trasferirà altrove entro il 30/06/2025. Pt_2
4) Salvo diverso accordo tra le parti, tenuto conto dell'interesse dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal sabato mattina ore 9.00 circa alla domenica sera ore 20.30 circa e due sere infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dalle ore 18.30 alle ore 21.30.
5) Per quanto riguarda le festività i genitori avranno diritto di passare con i figli due settimane durante le vacanze estive in periodi da comunicare con congruo anticipo (in caso di mancato accordo gli anni dispari deciderà la madre, i pari il padre); durante le
2 altre festività i genitori passeranno con i figli in via alternata la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania, i giorni di Pasqua e Pasquetta ed i cosiddetti “ponti”.
6) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale contributo al mantenimento Pt_2 Parte_1
dei figli minori, la somma complessiva di €700,00 (€350,00 ciascuno) entro il 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
7) Le parti concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare verrà diviso al 50%.
8) Si dà atto che entrambi i genitori si rilasciano fin d'ora reciproco assenso per la richiesta dei passaporti per i figli minori, con l'indicazione, nei medesimi passaporti, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali. I genitori si impegnano a gestire insieme il passaporto dei figli, che verrà di volta in volta consegnato dal genitore che lo detiene a quello che dovrà
recarsi all'estero, previa comunicazione della destinazione, delle finalità del viaggio, e del periodo in cui esso verrà effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto alla partenza programmata.
9) Si dà atto che le parti concordano che il canone annuo forfettario dovuto al Camping
Lagorai sarà diviso al 50% con possibilità per entrambe di utilizzare la roulotte comunicandolo con congruo anticipo;
in caso di vendita della roulotte e del preingresso la somma ricavata verrà suddivisa al 50%.
10) Si dà atto che le parti convengono che le somme giacenti sui conti correnti cointestati verranno suddivise in parti uguali, con l'eccezione della somma di €40.000,00
(quarantamila/00 euro), che è di esclusiva spettanza del sig. , in quanto Pt_2
proveniente da risorse personali. Pertanto, il sig. , al momento della divisione, avrà Pt_2
diritto a percepire, oltre alla metà delle somme complessivamente depositate, anche
3 l'ulteriore importo di €40.000,00.
11) Si dà atto che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi le parti concordano che le somme relative alla polizza vita presso Unicredit formalmente intestata alla sig.ra saranno così gestite: il controvalore pari ad €3.000,00 Parte_1
rimarrà investito a nome della sig.ra e la rimanenza verrà prelevata e Parte_1
suddivisa tra i coniugi nella misura del 50%.
12) Si dà atto che le parti dichiarano che ogni altro rapporto economico intercorrente fra loro è già stato definito con reciproca soddisfazione e, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
13) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
4