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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 221/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies co 3 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.221/ 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 221 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
, C.F./P.I. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AMORUSO PAOLILLO RACHELE, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
come in fatti generalizzati;
CP_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: compenso prestazione professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. il ricorrente adiva l'intestato Tribunale, chiedendo: “accertare e dichiarare che l'Avv. ha espletato attività professionale in favore di Parte_1 CP_1
e , nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore (R.G. Controparte_2
n.1336/14) contro conclusosi con sentenza N. 75/2022 pubblicata il 18.01.2022; 2. CP_3 accertare e dichiarare che, a fronte dell'attività difensiva espletata, l'Avv. ha Parte_1
maturato, ai sensi dei minimi tabellari del D.M. 44/2014, competenze professionali pari ad
€.8.675,78 (ottomilaseicentosettantacinque/78) e, per l'effetto, condannare i sigg. e CP_1
al pagamento in favore dell'Avv. della somma complessiva di Controparte_2 Parte_1
€.8.675,78, oltre interessi e rivalutazione, o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
3. accertare e dichiarare, infine, la mancata adesione dei resistenti all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e, per l'effetto, condannare i resistenti ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 1.000,00, o a quella somma Parte_1 maggiore o minore da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa.”
I resistenti, nonostante la regolarità della notifica nei loro confronti, non si costituivano in giudizio e vanno, pertanto, dichiarati contumaci in questa sede.
Nel merito, il professionista ha correttamente dato prova del conferimento dell'incarico, ex art. 2697
c.c., avendo egli depositato tutta la documentazione prodotta all'interno di quel giudizio ed in particolare l'atto di citazione, con procura a margine, le memorie ex art 183 co 6 c.p.c., le comparse conclusionale, le note di udienza in trattazione scritta.
Va ricordato in questa sede il dettato delle SU del 30 ottobre 2001, n. 13533 – pacificamente applicabile anche al rapporto oggetto del presente giudizio- secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Con riferimento al caso di specie, stante la contumacia del convenuto, la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se è vero che la contumacia in se' non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto (in termini, Cass. civ. ordinanza n. 1584/2018).
Quindi avendo il ricorrente adeguatamente provato il rapporto sulla base di tutti gli atti anzidetti ed, in generale, della intera produzione del fascicolo, sia di parte che d'ufficio, del giudizio rispetto al quale vengono chiesti i compensi, sarebbe spettato ai resistenti – rimasti, però, contumaci- provare eventuali fatti estintivi o modificativi della pretesa vantata.
La domanda va quindi accolta.
Venendo al quantum, deve rilevarsi che l'attività espletata si è conclusa sotto la vigenza del D.M.
55/2014, per cui devono essere applicati i parametri ivi previsti. Tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel corso del giudizio, e della sostanziale ripetitività degli atti conclusionali depositati rispetto ai precedenti scritti difensivi, si ritiene di poter applicare alle relative fasi (trattazione e decisione) i compensi minimi;
per le altre fasi, al contrario, si ritengono idonei i compensi medi richiesti.
Il compenso va pertanto così determinato:
Fase di studio -valore medio: € 1.620,00
Fase introduttiva - valore medio: € 1.147,00
Fase di trattazione - valore minimo: € 1.204,00
Fase decisionale - valore minimo: € 1.384,00
Compenso tabellare complessivo € 5.355,00
A tale somma vanno aggiunte le spese generali (calcolate per legge al 15% sul compenso totale, per un importo pari ad € 803,25) e il contributo cassa avvocati (calcolato per legge al 4% sul compenso totale per un importo pari ad € 246,33).
Va quindi riconosciuto in favore dell'avv. il compenso totale pari ad € 6.404,58, cui andrà Pt_1 aggiunta l'IVA, se dovuta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità. Non si ritengono al contrario sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art 96 c.p.c., non integrando, a parere della scrivente, il comportamento dei resistenti, un'ipotesi di colpa grave o dolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna i resistenti e CP_1 Controparte_2 al pagamento, in favore dell'avv. della somma pari ad € 6.404,58, oltre IVA se dovuta Parte_1
e interessi dalla data di messa in mora;
b) condanna i resistenti e al pagamento delle spese di lite della CP_1 Controparte_2
presente procedura, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c) rigetta la domanda ex art 96 c.p.c.. depositato telematicamente in data 17/03/2025 il giudice dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies co 3 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.221/ 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 221 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
, C.F./P.I. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AMORUSO PAOLILLO RACHELE, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
come in fatti generalizzati;
CP_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: compenso prestazione professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. il ricorrente adiva l'intestato Tribunale, chiedendo: “accertare e dichiarare che l'Avv. ha espletato attività professionale in favore di Parte_1 CP_1
e , nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore (R.G. Controparte_2
n.1336/14) contro conclusosi con sentenza N. 75/2022 pubblicata il 18.01.2022; 2. CP_3 accertare e dichiarare che, a fronte dell'attività difensiva espletata, l'Avv. ha Parte_1
maturato, ai sensi dei minimi tabellari del D.M. 44/2014, competenze professionali pari ad
€.8.675,78 (ottomilaseicentosettantacinque/78) e, per l'effetto, condannare i sigg. e CP_1
al pagamento in favore dell'Avv. della somma complessiva di Controparte_2 Parte_1
€.8.675,78, oltre interessi e rivalutazione, o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
3. accertare e dichiarare, infine, la mancata adesione dei resistenti all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e, per l'effetto, condannare i resistenti ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 1.000,00, o a quella somma Parte_1 maggiore o minore da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa.”
I resistenti, nonostante la regolarità della notifica nei loro confronti, non si costituivano in giudizio e vanno, pertanto, dichiarati contumaci in questa sede.
Nel merito, il professionista ha correttamente dato prova del conferimento dell'incarico, ex art. 2697
c.c., avendo egli depositato tutta la documentazione prodotta all'interno di quel giudizio ed in particolare l'atto di citazione, con procura a margine, le memorie ex art 183 co 6 c.p.c., le comparse conclusionale, le note di udienza in trattazione scritta.
Va ricordato in questa sede il dettato delle SU del 30 ottobre 2001, n. 13533 – pacificamente applicabile anche al rapporto oggetto del presente giudizio- secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Con riferimento al caso di specie, stante la contumacia del convenuto, la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se è vero che la contumacia in se' non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto (in termini, Cass. civ. ordinanza n. 1584/2018).
Quindi avendo il ricorrente adeguatamente provato il rapporto sulla base di tutti gli atti anzidetti ed, in generale, della intera produzione del fascicolo, sia di parte che d'ufficio, del giudizio rispetto al quale vengono chiesti i compensi, sarebbe spettato ai resistenti – rimasti, però, contumaci- provare eventuali fatti estintivi o modificativi della pretesa vantata.
La domanda va quindi accolta.
Venendo al quantum, deve rilevarsi che l'attività espletata si è conclusa sotto la vigenza del D.M.
55/2014, per cui devono essere applicati i parametri ivi previsti. Tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel corso del giudizio, e della sostanziale ripetitività degli atti conclusionali depositati rispetto ai precedenti scritti difensivi, si ritiene di poter applicare alle relative fasi (trattazione e decisione) i compensi minimi;
per le altre fasi, al contrario, si ritengono idonei i compensi medi richiesti.
Il compenso va pertanto così determinato:
Fase di studio -valore medio: € 1.620,00
Fase introduttiva - valore medio: € 1.147,00
Fase di trattazione - valore minimo: € 1.204,00
Fase decisionale - valore minimo: € 1.384,00
Compenso tabellare complessivo € 5.355,00
A tale somma vanno aggiunte le spese generali (calcolate per legge al 15% sul compenso totale, per un importo pari ad € 803,25) e il contributo cassa avvocati (calcolato per legge al 4% sul compenso totale per un importo pari ad € 246,33).
Va quindi riconosciuto in favore dell'avv. il compenso totale pari ad € 6.404,58, cui andrà Pt_1 aggiunta l'IVA, se dovuta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità. Non si ritengono al contrario sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art 96 c.p.c., non integrando, a parere della scrivente, il comportamento dei resistenti, un'ipotesi di colpa grave o dolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna i resistenti e CP_1 Controparte_2 al pagamento, in favore dell'avv. della somma pari ad € 6.404,58, oltre IVA se dovuta Parte_1
e interessi dalla data di messa in mora;
b) condanna i resistenti e al pagamento delle spese di lite della CP_1 Controparte_2
presente procedura, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c) rigetta la domanda ex art 96 c.p.c.. depositato telematicamente in data 17/03/2025 il giudice dott.ssa Martina Fusco