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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/07/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
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Sentenza n. Reg.Gen. n. 129/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
scaduti i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; vista l'ordinanza dell'Istruttore
di riserva della decisione al Collegio datata 27.03.2025; letti gli atti di causa e sentito il Consigliere relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 129/2023 R.G. di appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
n. 208/2023 Rep. resa il 28.02.2023 dal Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 7.03.2023 all'esito del giudizio n.
R.G.746/2022 avente ad oggetto: “risarcimento danni da responsabilità contrattuale”,
vertente tra
avv. c.f. , elettivamente domiciliato in Pt_1 CP_1 CodiceFiscale_1
Campobasso, v. Umberto I n. 5 presso lo studio dell'Avvocato, rappresentato e difeso,
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anche disgiuntamente, dagli avv.ti Alessio Luca Bonafine e Giuseppe Cosentino, come da procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
e
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO, c.f. e P.iva
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Napoli, v. Filangieri n. 21, presso lo studio dell'Avv. Prof.
Roberto Bocchini che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
-APPELLATO-
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, con ordinanza del 27.03.2025 il
Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3.05.2022, l'Avv. Giovanni Grieco
evocava il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO
dinanzi al Tribunale di Campobasso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”Voglia codesto Ill.mo Tribunale, previo rigetto di ogni contraria istanza,
accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in narrativa, l'esclusiva responsabilità del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, in persona del Presidente, legale
rappresentante pro tempore, per la mancata erogazione in favore dell'Avv. Giovanni
Grieco del contributo di assistenza per il caso di bisogno previsto dagli artt. 16-17 l.
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n. 141/1992 e dagli artt. 1 - 7 del Regolamento di attuazione approvato con D.M. del
7.07.1997, come pure richiesto con istanza del 30.12.2003 e oggetto di deliberazione
consiliare di approvazione del 30.12.2003; per l'effetto, condannare il medesimo
Consiglio dell'Ordine al risarcimento in favore dell'Avv. Giovanni Grieco del danno
patito in conseguenza della lamentata condotta, quantificato nella misura del
contributo non goduto per responsabilità di controparte, pari ad € 16.168,38, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 31.12.2003 e fino al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio il COA il quale eccepiva in via preliminare la prescrizione del presunto diritto azionato;
l'inammissibilità della domanda, in primo luogo, in ragione dell'assoluta insufficienza sul piano assertivo e probatorio del ricorso, nonchè
l'insussistenza dei presupposti costituivi del presunto diritto che si assume leso dal comportamento omissivo del COA;
eccepiva, altresì l'infondatezza nel merito dell'
avversa domanda, non sussistendo alcun inadempimento da parte del COA in relazione alle norme di legge e regolamentari applicabili al caso di specie;
infine deduceva che il comportamento inattivo tenuto per quasi venti anni dal ricorrente operava quale elemento di interruzione del nesso causale ed impediva la prospettazione di un danno risarcibile.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: 1) in via preliminare rigettare le
avverse domande perché infondate per intervenuta prescrizione e, comunque,
inammissibili, per carenza dei presupposti di legge;
2) nel merito, rigettare la
domanda siccome infondata e temeraria in fatto ed in diritto;
3) disporre ai sensi
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dell'art. 703 ter, comma 3 c.p.c. , il mutamento del rito con fissazione dell'udienza ex
art. 183 c.p.c.; 4) In via istruttoria […omissis…]”.
Istruita con la sola produzione documentale delle parti, all'esito del giudizio la causa veniva decisa dall'adito Tribunale di Campobasso con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
n. 208/2023 Rep., con la quale la domanda attorea veniva respinta e compensate le spese.
La decisione è fondata sui seguenti punti: a) la domanda presentata dall'avv. Pt_1
era finalizzata ad ottenere il contributo indennitario alla professione ex art. 18, co. 2,
L.n.141/92; quindi il COA, in tal caso e sulla scorta del regolamento vigente all'epoca,
non avrebbe dovuto assumere alcuna delibera di ammissione, ma limitarsi a trasmettere la domanda alla;
b) l'avv. ha indotto in errore il COA allegando CP_2 Pt_1
alla domanda dattiloscritta di indennità ex art. 18, comma 2., il modulo di domanda di assistenza ex art. 17; c) appare evidente che si tratta di un errore materiale in quanto nella domanda non era contenuta l'indicazione e, comunque, non era documentata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stato di bisogno di cui all'art. 17; d) tale errore ha determinato che fosse assunta dal COA una delibera di ammissione al contributo di assistenza per caso di bisogno mai richiesto dall'avv. ; e) tale Pt_1
delibera deve ritenersi inesistente ed inutililiter data;
f) il regolamento prevedeva, al
30.12.2003, che la domanda di contributo indennitario fosse trasmessa alla CP_2
tramite il COA, e che lo stesso non aveva provveduto alla trasmissione, mentre,
indotto in errore, aveva assunto una delibera priva dei presupposti di fatto e di diritto;
g) il capo III del regolamento riguardante l'indennità ex art. 18 vigente fino al
31/12/2004 non prevedeva alcun termine decadenziale entro il quale trasmettere la domanda alla a differenza del Capo II, avente ad oggetto l'assistenza CP_2
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per stato di bisogno, che prevedeva che la delibera di ammissione doveva essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo all'assunzione della delibera da parte del COA;
h) il COA non ha commesso alcuna violazione degli obblighi di legge o regolamento tali da poter determinare la perdita del diritto dell'avv. , dovendo Pt_1
trasmettere senza termine, che non fosse quello prescrizionale di dieci anni, la domanda alla i) il Regolamento successivo vigente dall'1.01.20005 non CP_2
conteneva più la previsione della presentazione della domanda per mezzo del COA,
ma la presentazione diretta da parte dell'interessato; l) l' Avv. avrebbe potuto Pt_1
presentare autonomamente la domanda alla a partire dall'1.01.2005. CP_2
Con citazione notificata il 5.04.2023 l'avv. Giovanni Grieco ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza, per i motivi di seguito precisati e ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “…annullare l'ordinanza ex art. 702 – ter c.p.c. n.
208/23 Rep. emessa in data 28.02.2023 dal Tribunale di Campobasso a definizione del
procedimento iscritto al n. 746/2022 R.G. depositata e comunicata in data 7.03.2023,
nella parte in cui essa ha escluso che l'Avv. Giovanni Grieco abbia presentato istanza
per contributo di assistenza per il caso di bisogno previsto dagli arrt. 16 – 17 l. n.
141/1992 e dagli artt.
1-7 del Regolamento di attuazione approvato con d,m, del
7.07.1997 e ha negato quindi la responsabilità del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Campobasso per il colpevole ritardo accumulato nella sua trasmissione
alla Cass Forense oltre i limiti di legge, con conseguente decadenza a danno
dell'appellante; per l'effetto, condannare il predetto Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Campobasso al risarcimento in favore dell'Avv. Giovanni Grieco del
danno patito in conseguenza della lamentata condotta, quantificato nella misura del
contributo non goduto per responsabilità della controparte, pari a € 16.168,38, oltre
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interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 31.12.2003 al saldo, vinte le
spese”.
Con comparsa datata 21.07.2023 si è costituito il COA, chiedendo di confermare l'ordinanza impugnata e in ogni caso di accogliere le seguenti domande;
” 1) in via
preliminare rigettare le avverse domande perché infondate per intervenuta
prescrizione e, comunque, inammissibili, per carenza dei presupposti di legge: 2) nel
merito, rigettare la domanda siccome infondata e temeraria in fatto ed in diritto;
3)
nella non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse prendere in considerazione i
motivi di appello. si ripropongono espressamente le eccezioni a) di inammissibilità
della domanda di risarcimento del danno proposta dall'Avv. per intervenuta Pt_1
prescrizione, b) l'inammissibilità dell'avversa domanda per carenza dei presupposti
dell'azione”, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di appello, rubricato “ERRONEA INTERPRETAZIONE
DELL'ISTANZA DI ASSISTENZA AI SENSI DELLA L. N. 141/1992 PRESENTATA
DALL'AVVOCATO AL COA. VIOLAZIONE DELL'ART.1362 COD. CIV”,
l'appellante osserva che il Tribunale ha costruito l'intera decisione di infondatezza della domanda sull'argomento per cui l'Avvocato avrebbe presentato una richiesta di assistenza ai sensi dell'art. 18 l.n.141/1992 e non ai sensi dell'art. 17 della medesima legge.
Questo il primo giudice ha inteso di ricavarlo dalla circostanza che al modello ufficiale compilato a tali fini, l'appellante ha accompagnato una nota manoscritta contenente un richiamato al predetto articolo 18.
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Da ciò ha fatto conseguire l'applicabilità della relativa disciplina e, quindi, la liberazione del COA dall'obbligo di trasmettere la domanda alla entro CP_2
il 31 marzo 2004, come invece previsto per l'ipotesi disciplinata dall'art. 17.
In altri termini, il Tribunale ha sostenuto che la volontà dell'Avv.to sarebbe Pt_1
stata nel senso di proporre un'istanza di assistenza indennitaria ai sensi del solo art. 18
l. cit, in ciò valorizzando unicamente la nota di accompagnamento al modulo ufficiale,
invero però compilato ai fini dell'art. 17.
Il ragionamento del Tribunale è allora erroneo e si è posto in violazione, innanzitutto,
dell'art. 1362 c.p.c. che impone di considerare, nella ricostruzione della volontà delle parti non solo il <> ma pure l'effettiva e reale intenzione. Il tutto, non nell'ambito di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi di interpretazione (Cass. n. 11666/2022).
Si tratta di una norma certamente rilevante anche nella fattispecie che occupa, atteso che, come già chiarito dalla Cassazione (Cass. n. 3856/2020), i canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 ss. c.c. sono applicabili in via analogica anche agli atti non negoziali recettizi, com'è l'istanza di assistenza presentata dall'appellante al COA.
Ciò posto, il Tribunale ha fatto errata applicazione dei criteri enunciati, perché si è
limitato a valorizzare il richiamo all'art.18 l. n. 141/1992 contenuto nella nota manoscritta di accompagnamento, senza però adeguatamente valutare diversi,
molteplici e prevalenti elementi, tutti già emergenti chiaramente dagli atti di causa che,
in modo palese, avrebbero invece dovuto portare alla conclusione per cui la sola volontà dell'Avvocato era quella di presentare la domanda ai sensi dell'art. 17 della normativa predetta.
In tal senso, si valuti quanto segue.
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Innanzitutto, va considerato che il richiamo all'art. 18 è stato speso – come già
evidenziato – solo nella nota di accompagnamento al modulo ufficiale messo a disposizione dalla stesso COA, che l'avvocato avrebbe pure potuto evitare di predisporre, limitandosi alla produzione del modello medesimo;
in quest'ultimo,
invece, è chiaro e indiscutibile il rinvio al solo art. 17.
Non può essere posto in dubbio, quindi, che l'appellante, compilando il predetto modulo, abbia voluto chiedere l'accesso alla misura assistenziale indicata nel medesimo (cioè quella dell'art. 17) e che, pertanto, il rinvio all'art. 18 contenuto nella nota manoscritta fosse da considerare frutto di una mera svista, in nessun modo incidente ai fini della gestione della pratica. Quindi, il solo documento che il COA
avrebbe dovuto valutare è il modello denominato ”Domanda di assistenza ordinaria –
art. 17 Legge 141/92”, non a caso il solo vistato in calce, all'atto della sua presentazione in data 30.12.2003, e sottoscritto per accettazione e presa in carico dall'allora segretario del Consiglio dell'Ordine.
A quanto detto si aggiunga anche un'ulteriore considerazione. Il Tribunale afferma che la volontà dell'istante a presentare una richiesta ai sensi del solo art. 18, sarebbe ricavabile dallo “stesso fatto esposto e posto a base della richiesta […] oltrechè dalla
documentazione sanitaria allegata”.
Ciò posto, risulta che l'Avvocato ha presentato l'istanza in ragione di un grave incidente stradale che gli ha impedito, in modo assoluto, l'esercizio dell'attività
professionale dal 1° settembre 2002 al 1° luglio 2003 (doc. 1 prod. primo grado).
Seguendo il ragionamento della sentenza, quindi, tale circostanza non integrerebbe un'ipotesi di “stato di bisogno” tutelato dalla misura ex art. 17.
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Tale conclusione è però errata. L'art. 3 del “Regolamento per l'erogazione
dell'assistenza“ (doc. 3 prod. primo grado), approvato con d,m. del 7.07.1997
(applicabile ratione temporis), infatti, espressamente chiarisce che “possono
comprendersi nello stato di bisogno, che legittima la erogazione di provvedimenti di
assistenza [ai sensi dell'art. 17, n.d.r.], le condizioni di difficoltà economica
contingente o momentanea con particolare riguardo ai casi di malattia o infortunio”.
Anche l'infortunio, quindi, può costituire causa di stato di bisogno, sicchè l'iscritto che voglia chiedere assistenza per la difficoltà conseguente ad un infortunio (anche se contingente e temporanea) può legittimamente presentare istanza ai sensi dell'art. 17.
Quindi l'Avvocato ha operato correttamente nella fattispecie.
D'altronde, che ai sensi dell'art. 17 possano essere veicolate istanze di assistenza per
“infortunio”, lo si ricava plasticamente dallo stesso modulo messo a disposizione degli scritti dal COA, nel quale infatti l'ipotesi dell'infortuno è espressamente individuata come alternativa selezionabile a ragione della domanda di accesso alla misura.
Nello stesso senso, deve poi valere – e soprattutto – anche l'argomento per cui finanche il COA ha preso in carico e gestito l'istanza ai sensi dell'art. 17 e non dell'art. 18.
Basti aver riguardo al chiaro tenore letterale della deliberazione assunta in data 30.12
2003 e del modello alla medesima allegato (doc. 4 prod. Avv. primo grado), da cui si ricava che l'intera procedura è stata avviata a fronte di una richiesta, e della documentazione ad essa unita, valutata comprovante le ragioni dell'Avvocato per accedere alla misura dell'art. 17 (“vista l'istanza stessa e la documentazione allegata
dalla quale risulta lo stato di bisogno nel quale versa l'Avv. […]”). Il COA, Pt_1
quindi, ha preso in carico la richiesta e l'ha qualificata e trattata ai sensi dell'art. 17 e
non dell'art. 18; quindi ha adottato la delibera di riconoscimento del contributo
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(invece non richiesta dal Regolamento Attuativo per le pratiche ex art. 18), e solo dopo aver violato il termine di sua trasmissione alla a fronte dell'avvio CP_2
dell'iniziativa giudiziale dell'Avvocato, ha provato a difendersi sostenendo la riconducibilità dell'istanza all'art. 18.
Pertanto, (i) sia guardando al modulo ufficiale presentato e vistato dal COA, (ii) sia considerando le ragioni della richiesta (certamente compatibili con la tutela ex art. 17,
(iii) sia valutato il contegno assunto dallo stesso COA, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la volontà dell'Avvocato come certamente manifestata ai fini dell'accesso alla protezione di cui al predetto art. 17, e considerare come mero errore materiale il riferimento all'art. 18 invece contenuto nella semplice nota di accompagnamento al modulo che, in quanto tale, il COA non avrebbe dovuto nemmeno valutare.
Per le stesse ragioni, la sentenza è censurabile anche nella parte in cui ha affermato che la condotta dell'Avvocato (in particolare, per l'avvenuto richiamo all'art. 18 contenuto nella predetta nota manoscritta) avrebbe indotto in errore il COA nella gestione della pratica.
Invero, nessuna induzione c'è stata da parte dell'Avvocato e nessun errore è stato commesso dal COA, semplicemente perché – per quanto argomentato – l'Avvocato ha correttamente presentato l'istanza ai sensi dell'art. 17 l. n. 141/1992 e, altrettanto correttamente il Consiglio ha operato nel prendere in carico la pratica e nel deliberare l'assegnazione del contributo in favore dell'iscritto richiedente proprio ai sensi dell'art. 17.
L'errore, piuttosto, il COA lo ha commesso – inspiegabilmente – in un momento successivo;
quando, cioè, dopo aver deliberato l'assegnazione del beneficio, come
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dovuto per le istanze ex art. 17, non ha trasmesso tempestivamente alla CP_2
la documentazione necessaria all'erogazione a favore dell'Avvocato.
Tale comportamento appare davvero senza alcuna ragione e/o logica e non può che assumere rilievo anche ai fini della valutazione cui è chiamato il Collegio, nel senso della chiara dimostrazione: (i) che l'Avvocato ha certamente presentato un'istanza ex art. 17 l.n. 141/1992; (ii) che il COA, di par suo, in questi termini l'ha da subito intesa e come tale trattata;
(iii) che, quindi, il Tribunale è incappato in errore nell'affermare il contrario.
Infatti, il COA: - ha acquisito e vistato il modulo presentato ai sensi dell'art. 17,
unitamente alla nota manoscritta di accompagnamento alla medesima, recante l'erroneo riferimento interno all'art. 18; - ha poi (giustamente) valutato, ai fini della gestione della pratica, la sola istanza contenuta nel modello ufficiale compilato ai sensi dell'art. 17; - conseguentemente, ha adottato la delibera di assegnazione del beneficio,
come richiesto dalla richiamata disposizione;
- nelle more, non ha formulato nessun rilievo alla istanza, né ha lamentato una pretesa confusione scaturente dal contenuto della nota manoscritta. E ciò non ha fatto nemmeno quando l'Avvocato, dopo la nota della del 13.12.2007, ha iniziato a lamentare la condotta negligente del CP_2
Consiglio; - solo nel corso del giudizio di primo grado il COA ha sostenuto di non essere obbligato al rispetto di alcun termine per la trasmissione della domanda alla avendo ritenuto la medesima presentata ex art. 18 e non ex art. 17. CP_2
Dunque, il contegno difensivo del COA è certamente contraddittorio e solo finalizzato a giustificare la propria ingiustificabile condotta.
Prima (e fino alla delibera di assegnazione del beneficio) il COA tratta l'istanza dell'Avvocato come presentata ai sensi dell'art.17; poi (per trovare una soluzione alla
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questione della intervenuta scadenza del termine che avrebbe dovuto rispettare per la trasmissione della richiesta ex art. 17) opera una manovra di inversione di rotta,
affermando di averla ritenuta presentata ai sensi dell'art. 18, limitandosi a proporre tale irragionevole e comunque illecita ricostruzione per la prima volta solo in sede di costituzione nel giudizio in cui era stato convenuto proprio per l'accertamento della responsabilità conseguente alla violazione del termine di trasmissione della domanda.
Conclusivamente, il Tribunale, senza alcuna condivisibile ragione, ha ritenuto che la domanda sia stata proposta dall'Avvocato ai sensi dell'art. 18 e sulla scorta di tale errata valutazione ha conseguentemente valutato non sussistente qualsivoglia inadempimento in capo all'Ordine Professionale.
In particolare, riconducendo l'istanza nella fattispecie disciplinata dall'art. 18 l. n.
141/1992, è infatti pervenuto alla conclusione che il COA non dovesse assumere alcuna delibera di ammissione e, soprattutto, che non avesse alcun termine decadenziale da rispettare nella trasmissione della stessa a come invece lamentato dall' CP_2
appellante.
E' però vero – sulla scorta delle argomentazioni innanzi esposte - che l'Avvocato ha presentato l'istanza ai sensi dell'art. 17; e che lo ha fatto legittimamente, per le ragioni già indicate.
Ed è altresì vero che il COA, parimenti, ha correttamente considerato ed istruito la richiesta ai sensi della medesima disposizione, adottando la delibera di assegnazione del contributo e mancando però, poi, nella sua trasmissione alla entro il CP_2
termine perentorio del 31.03.2004.
Quanto detto in punto di corretta valutazione della domanda, evidentemente presentata dall'Avvocato ai sensi dell'art. 17 e non dell'art. 18 l. n. 141/1992, rende privo di
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rilevanza anche l'ulteriore passaggio motivazionale dell'ordinanza, nella parte in cui essa fa riferimento al nuovo “Regolamento per l'erogazione dell'assistenza”
approvato con d.m. 25.10.2004 ed entrato in vigore a far data dal 1° gennaio 2005.
L'indicata normativa, nella sua nuova formulazione (id est, quella dell'art. 13, comma
7, che ”non contiene più la previsione della presentazione della domanda per mezzo
del COA, ma la presentazione diretta da parte dell'interessato”: in questi termini, v.
ordinanza, p.7), infatti, è da riferire – expressis verbis - alle sole istanze ex art. 10,
comma 1, lett. b) del medesimo Regolamento, vale a dire quelle presentate in presenza delle condizioni di cui al previgente articolo 18 l. n. 141/1992.
Poiché emerge che l'Avvocato ha presentato l'istanza ai sensi del differente art. 17 n.
141/1992, il richiamo al predetto nuovo Regolamento è errato.
Il secondo e terzo motivo di appello, rispettivamente rubricati “
[...]
Parte_2
VVOCATO” e
[...] [...]
EX ART. 17 L.N. Parte_3
141/1991”, vanno trattati congiuntamente poiché sono riferiti, seppure con argomentazioni diverse, al medesimo passaggio motivazionale dell'ordinanza.
Il Tribunale ha ritenuto che, anche ad assumere “che il ricorrente abbia formulato
l'istanza ai sensi dell'art. 17 l.cit.”, comunque la domanda sarebbe stata da rigettare.
Muovendo da tale presupposto – che si è dimostrato essere certamente corretto e veritiero – secondo il Tribunale verrebbe sì “in rilievo la violazione di una norma
regolamentare da parte del COA (ossia del termine entro il quale trasmettere la
delibera alla previdenziale)” ma la stessa, comunque, “non sarebbe in ogni CP_2
caso idonea a far sorgere alcun diritto al risarcimento in capo al ricorrente difettando
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del tutto, in tale caso, (l'istanza de) i requisiti prescritti, non allegati e tanto meno
documentati, ai fini del riconoscimento, da parte della dello stato di CP_2
bisogno, con l'ovvia conseguenza della inevitabile reiezione dell'istanza da parte
dell'Organo previdenziale” (ordinanza, pag. 6).
Ciò posto, si palesa condivisibile la critica dell'appellante, secondo la quale il
Tribunale ha errato nell'affermare che nella fattispecie sarebbero stati mancanti le condizioni per accedere al beneficio di cui all'art. 17 l. n. 141/1992.
Infatti, come già in precedenza evidenziato, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento
attuativo approvato con d.m. del 7.07.1997 (ratione temporis applicabile), “possono
comprendersi nello stato di bisogno, che legittima la erogazione di provvedimenti di
assistenza [ai sensi dell'art. 17, n.d.r.], le condizioni di difficoltà economica
contingente o momentanea con particolare riguardo ai casi di malattia o infortunio”.
Anche l'infortunio, quindi, può costituire causa di stato di bisogno, sicchè l'iscritto che voglia chiedere assistenza per la difficoltà conseguente ad un infortunio (anche se contingente e temporanea) può legittimamente presentare istanza ai sensi dell'art. 17.
Ciò posto, se l'infortunio può costituire causa di stato di bisogno, è evidente che per accedere alla protezione garantita dall'art. 17 n. 141/1992 a fronte del predetto stato di bisogno, all'iscritto è sufficiente dimostrare l'infortunio occorso e la sua incidenza sulla capacità lavorativa;
tale, per l'appunto, da causare lo stato di difficoltà economica,
anche se solo temporaneo: nel caso che occupa a tanto l'Avvocato ha provveduto.
Egli infatti, ha offerto prova documentale (cfr.doc. 1 produzione primo grado) sia del ricovero ospedaliero dal 1° settembre 2002 al 10 ottobre 2002, sia delle successive prognosi e prescrizioni di riposo e terapia medica (con precisazione di limitazione
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dell'autonomia di spostamento e deambulazione per i rischi reali connessi) sino al 1°
luglio 2003.
L'appellante, quindi, ha dimostrato di non avere potuto esercitare, in modo assoluto,
l'attività professionale per il periodo sopra dettagliato a causa dell'infortunio subito.
Ed è evidente, perché in re ipsa, che tale impossibilità lo ha costretto allo stato di bisogno che ha poi reso necessaria l'istanza di cui all'art. 17 l. n. 141/1992.
L'analitica documentazione sanitaria prodotta dall'Avvocato, quindi, certamente avrebbe dovuto servire a dimostrare la sussistenza dei requisiti per la fruizione della misura assistenziale richiesta.
La diversa conclusione raggiunta dal Tribunale è perciò errata.
Tale erroneità, peraltro, è altresì dimostrata da un altro - certamente rilevante –
argomento.
L'ordinanza, in effetti, nel negare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 17 l.n.
141/1992 si è posta in contrasto sia con la sia con lo stesso COA. CP_2
Con la perché era stato proprio l'Ente previdenziale, con la nota del 13.12.2007, CP_2
a chiarire di non avere potuto procedere all'erogazione del beneficio solo a causa del ritardo accumulato dal Consiglio nella trasmissione della documentazione necessaria
(“[…] l'Ordine di Campobasso ha trasmesso con racc. dell'11.08.05 una delibera
assunta il 30.12.2003 sui fondi del 2003, non consentendo la tempestiva erogazione
del beneficio assistenziale”; doc. 6 prod. primo grado), così indirettamente affermando la ricorrenza astratta delle condizioni per l'accesso al trattamento.
Con il COA, perché dalla deliberazione dallo stesso assunta in data 30.12.2003, oltre che dal modello alla medesima allegato, si ricava che anche il Consiglio aveva preliminarmente valutato come accoglibile la richiesta dell'Avvocato, nella misura in
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cui – in effetti – in essa si legge: ”vista l'istanza stessa e la documentazione allegata
dalla quale risulta lo stato di bisogno nel quale versa l'Avv. (…)” (doc. 4 prod. Pt_1
primo grado, sottolineatura aggiunta).
Anche da questa prospettiva, quindi, l'ordinanza impugnata è meritevole di censura.
Nel quarto motivo di appello “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 1227, COMMA 1, COD. CIV.”, l'impugnante censura la decisione del
Tribunale anche nella parte in cui – per escludere l'esistenza di un danno risarcibile a favore dell'Avvocato – ne afferma il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma
1, cod. civ.
L'indicato passaggio motivazionale è frutto di un errore di impostazione;
sia nella parte in cui addebita all'Avvocato un presunto ritardo nell' “opporsi alla decisione della
comunicatagli nel 2007”, sia nella parte in cui al medesimo rimprovera CP_2
di non essersi attivato “al fine di ottenere, dalla Cassa Previdenziale di appartenenza,
il contributo assistenziale richiesto e spettantegli ex art. 18 co.2”.
Con riferimento al primo profilo, valga considerare – innanzitutto – che la nota di riscontro del 13/12/2007 (doc. 6 prod. primo grado) – indirizzata all'Avv. e, per Pt_1
conoscenza, al Presidente p.t. del COA di Campobasso – non ha carattere decisorio di rigetto dell'istanza dell'Appellante e quindi non ha concretato un atto utilmente impugnabile.
Con essa, infatti, la ha comunicato – peraltro, con specifico riferimento CP_2
al contributo assistenziale di cui all'art. 17 l. n. 141/1992 – di non aver potuto procedere all'erogazione del beneficio stante la mancata trasmissione della delibera consiliare nel termine di legge.
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Non ha quindi negato l'astratta sussistenza dei requisiti della domanda (che, anzi, ha implicitamente riconosciuto), ma ha opposto un fatto storico evidente (id est, il ritardo del COA) preliminarmente ostativo al suo accoglimento in concreto.
Poiché, quindi, a fronte del riscontro della Cassa Forense era indiscutibile ed incontestabile che la documentazione fosse stata effettivamente trasmessa tardivamente dal COA quale unico soggetto obbligato e che pertanto si fosse verificata una decadenza ormai non più sanabile, non si comprende cosa avrebbe potuto fare l'Avvocato e che però non abbia fatto.
Ogni iniziativa giudiziale avverso la Cassa Forense, infatti, sarebbe stata solo male indirizzata e quindi destinata a sicuro insuccesso.
Piuttosto, alla luce della certa responsabilità del COA per l'accaduto, era naturale che l'Avvocato rivolgesse a questo le proprie lamentele.
Con riferimento al secondo dei profili sopra indicati, invece, poiché l'Avvocato ha presentato una richiesta ex art. 17 legge cit., ed era indiscutibile ed incontestabile – al momento del riscontro della del 2007 – che la documentazione fosse CP_2
stata trasmessa tardivamente dal COA quale unico soggetto obbligato e che pertanto si fosse verificata una decadenza ormai non più sanabile, non ha senso affermare – come però fa l'ordinanza appellata – che egli avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 18 l. n.
141/1992.
La tenuta dei motivi di appello, come appena ripercorsi, non è scalfita dalle argomentazioni spese dall'appellato in sede di costituzione.
E' innanzitutto inammissibile la riproposizione, operata dal COA, delle “eccezioni a)
di inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni proposta dall'Avv. Pt_1
per intervenuta prescrizione, b) di inammissibilità dell'avversa domanda per carenza
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dei presupposti dell'azione”, sulla base dell'assunto secondo cui le stesse sarebbero state “non accolte perché assorbite” (comparsa COA, pag. 47).
Sul punto si osserva che non si tratta di eccezioni assorbite. Tanto sulla prescrizione quanto sulla inammissibilità il Tribunale ha evidentemente deciso. Impone tale considerazione logica la natura stessa delle questioni dedotte e il conseguente dovuto loro ordine di esame. Tanto la preliminare della prescrizione, quanto l'inammissibilità
della domanda, infatti, sono questioni che precedono logicamente la valutazione del merito. Sicchè il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda, non può che avere valutato e deciso anche (e prima) proprio le questioni segnalate.
Non c'è quindi alcun assorbimento perché è nelle preliminari che può essere assorbito il merito e non viceversa.. In applicazione del principio (Cass. SS.UU. n. 7940/2019)
per cui quando un'eccezione sta stata rigettata in primo grado – in modo espresso oppure attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, in modo chiaro ed inequivoco, la valutazione di infondatezza – è necessaria la proposizione di appello incidentale affinchè il giudice di secondo grado sia investito della relativa cognizione,
per cui la mera riproposizione dell'appellato va ritenuta inammissibile.
Quanto al merito, emerge un equivoco di fondo utile a intaccare l'intero ragionamento dell'appellato che impegna circa 20 pagine della sua comparsa di costituzione nella ricostruzione dei criteri interpretativi dell'atto unilaterale. Nel suo ragionamento, il
Tribunale ha operato bene perché nella nota autografa di accompagnamento al modulo ufficiale messo a disposizione dalla presentata dall'avvocato in data CP_2
30.12.2003, questi ha fatto riferimento (ma per mera svista) all'art. 18 L. 141/1992, E
allora l'occasione è ritenuta buona per discorrere finanche di “autografia cosciente”,
o per richiamare approdi raggiunti in materia di testamento. L'errore logico in cui
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incappa l'appellato è però evidente e, così la rappresentazione dell'appellato finisce per dare essa stessa prova dell'indebita condotta del COA, del quale d'altronde è stato lamentato il contegno contraddittorio,
Se, infatti, l'istanza andava interpretata per criterio letterale (e, quindi, valutata ai sensi dell'art. 18) perché il COA, invece, l'ha ricevuto e trattata come proposta ai sensi dell'art. 17?
E' questo che si è lamentato con il primo motivo di appello: qui non si tratta di dovere interpretare la volontà dell'Avvocato sottesa alla predetta nota, perché tale attività di interpretazione era stata già compiuta (e bene) dal COA quando, correttamente valutando la volontà dell'istante, ha preso in carico la pratica e, nel deliberare l'assegnazione del contributo in favore dell'iscritto richiedente, l'ha trattata proprio ai sensi dell'art. 17.
In sintesi, con l'appello, l'Avv.to non ha lamentato un errore Pt_1
nell'interpretazione della istanza da parte del COA. Ciò, semplicemente perché,
quando si è trattato di ricostruire la volontà dell'Avvocato a fronte della documentazione complessivamente ricevuta, tale attività il Consiglio ha svolto correttamente, nella misura in cui la medesima istanza ha gestito ed evaso intendendola presentata ai sensi dell'art. 17.
Piuttosto con l'impugnazione si è evidenziata e lamentata una contraddizione nel contegno del Consiglio che, prima, l'ha ricevuta e trattata – appunto – come proposta ai sensi dell'art.. 17; poi, però, non l'ha trasmessa nei termini che il medesimo articolo avrebbe imposto.
Tutto quanto scritto dall'appellato sui criteri di interpretazione dell'atto unilaterale (e pure le dissertazioni sulla possibilità di ricavare dall'uso del corsivo – e dall'abitualità
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che esso comporterebbe – indicazioni sull'intimo volere dell'appellante) è dunque inconferente, perché ciò che rileva in questa sede si pone esattamente a valle di un'attività interpretativa già esaurita dal COA (e, peraltro, in senso conforme a quanto sostenuto dall'impugnante sulla qualificabilità della domanda ai sensi dell'art. 17).
Altrettanto priva di pregio appare l'argomentazione sul nesso causale.
Secondo l'appellato, infatti, l'Avvocato non avrebbe dato dimostrazione del danno e del nesso eziologico con la condotta del COA. In particolare, avrebbe dovuto dimostrare (ma avrebbe mancato di farlo) che se il COA avesse trasmesso in tempo l'istanza, la avrebbe erogato il contributo richiesto. CP_2
Sul punto, al netto del dato che è stata la stessa a confermare di non aver CP_2
potuto procedere all'erogazione del beneficio stante la mancata trasmissione della delibera consiliare nel termine di legge, resta che già con l'appello è stato correttamente evidenziato che l'infortunio può costituire causa di stato di bisogno ai fini dell'erogazione di provvedimenti di assistenza ex art. 17, come espressamente chiarito dall'art. 3 del “Regolamento per l'erogazione dell'assistenza” (doc. 3), e pure dal dato fattuale che finanche nel modulo messo a disposizione degli iscritti dal COA
l'ipotesi dell'infortunio è espressamente individuata come alternativa selezionabile a ragione della domanda di accesso alla misura.
Nemmeno è corretto sostenere che l'appellante avrebbe provato ad appiattire l'accertamento dello stato di bisogno sull'accertamento del mero fatto storico dell'incidente.
Infatti, si è già evidenziato che se l'infortunio può costituire causa di stato di bisogno,
è evidente che per accedere alla protezione garantita dall'art. 17 l.n. 141/1992 a fronte del predetto stato di bisogno, all'iscritto è sufficiente dimostrare l'infortunio occorso e
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la sua incidenza sulla capacità lavorativa;
tale, per l'appunto, da causare lo stato di difficoltà economica, anche se solo temporanea: come già dianzi rilevato, a tanto l'appellante ha provveduto.
Da ultimo, sulle osservazioni dell'appellato al quarto motivo di appello, secondo il
COA il concorso starebbe nel fatto che, poiché la norma che prevede il termine per la presentazione dell'istanza di accesso alla misura ex art. 17 stabilisce a danno dell'avvocato una decadenza però consequenziale ad una condotta di un soggetto diverso da quello esposto alla stessa, l'appellante non avrebbe subito il pregiudizio se si fosse attivato per farne valere la illegittimità nelle opportune sedi giudiziarie.
L'appellato, quindi, non lamenta più tanto la mancata impugnazione del provvedimento della (come fatto in primo grado e fermo, però, quanto CP_2
sul punto già in precedenza evidenziato in senso contrario), ma proprio della disposizione regolamentare.
Tutto ciò serve però solo a spostare l'attenzione dalla reale causa del danno.
Il motivo del pregiudizio subito dall'appellante (e per cui è causa), non è la norma in quanto tale o il regime decadenziale dalla stessa fissato (che, quindi, in sé considerato,
non fonda un interesse all'impugnativa misurabile nell'ottica dell'art. 1227 c.c.), ma
è la sua violazione da parte del COA. Anche da tale prospettiva, allora, la tesi dell'appellato appare inefficace.
Per tali ragioni l'appello va accolto, e l'appellato va condannato, a titolo risarcitorio,
al pagamento, in favore della parte appellante, dell'importo di € 16.168,38, pari all'ammontare del contributo non goduto per responsabilità del COA.
Trattandosi di debito di valore, per il corretto computo dei chiesti interessi compensativi, il suddetto importo va devalutato alla data del fatto (31.03.2004), e via
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via anno per anno rivalutato in base agli indici ISTAT sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma così rivalutata decorreranno gli interessi nella misura legale dalla predetta data sino all'effettivo soddisfo.
Attesa la soluzione adottata, le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata, e si liquidano, come in dispositivo, per il primo grado, alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, parametri tra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale (non svolta attività istruttoria); e per il secondo grado, in base ai criteri del medesimo D.M., parametri tra i minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al
decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n. 129/2023 R.G. sull'appello proposto dall' Avv.to Giovanni Grieco
con citazione notificata il 5.04.2023 nei confronti del CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.
208/2023 Rep. resa il 28.02.2023 dal Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 7.03.2023 all'esito del giudizio n. R.G.746/2022, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il
, in persona Controparte_3
del Presidente e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 16.168,38, con rivalutazione monetaria e interessi legali come precisati in parte motiva;
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2) condanna, altresì, l'appellato al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidandole, per il primo grado, in €
2.548,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge;
e per il secondo grado,
in € 177,75 per esborsi ed in € 4.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.06.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
23
Sentenza n. Reg.Gen. n. 129/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
scaduti i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; vista l'ordinanza dell'Istruttore
di riserva della decisione al Collegio datata 27.03.2025; letti gli atti di causa e sentito il Consigliere relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 129/2023 R.G. di appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
n. 208/2023 Rep. resa il 28.02.2023 dal Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 7.03.2023 all'esito del giudizio n.
R.G.746/2022 avente ad oggetto: “risarcimento danni da responsabilità contrattuale”,
vertente tra
avv. c.f. , elettivamente domiciliato in Pt_1 CP_1 CodiceFiscale_1
Campobasso, v. Umberto I n. 5 presso lo studio dell'Avvocato, rappresentato e difeso,
1 2
anche disgiuntamente, dagli avv.ti Alessio Luca Bonafine e Giuseppe Cosentino, come da procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
e
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO, c.f. e P.iva
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Napoli, v. Filangieri n. 21, presso lo studio dell'Avv. Prof.
Roberto Bocchini che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
-APPELLATO-
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, con ordinanza del 27.03.2025 il
Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3.05.2022, l'Avv. Giovanni Grieco
evocava il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO
dinanzi al Tribunale di Campobasso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”Voglia codesto Ill.mo Tribunale, previo rigetto di ogni contraria istanza,
accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in narrativa, l'esclusiva responsabilità del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, in persona del Presidente, legale
rappresentante pro tempore, per la mancata erogazione in favore dell'Avv. Giovanni
Grieco del contributo di assistenza per il caso di bisogno previsto dagli artt. 16-17 l.
2 3
n. 141/1992 e dagli artt. 1 - 7 del Regolamento di attuazione approvato con D.M. del
7.07.1997, come pure richiesto con istanza del 30.12.2003 e oggetto di deliberazione
consiliare di approvazione del 30.12.2003; per l'effetto, condannare il medesimo
Consiglio dell'Ordine al risarcimento in favore dell'Avv. Giovanni Grieco del danno
patito in conseguenza della lamentata condotta, quantificato nella misura del
contributo non goduto per responsabilità di controparte, pari ad € 16.168,38, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 31.12.2003 e fino al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio il COA il quale eccepiva in via preliminare la prescrizione del presunto diritto azionato;
l'inammissibilità della domanda, in primo luogo, in ragione dell'assoluta insufficienza sul piano assertivo e probatorio del ricorso, nonchè
l'insussistenza dei presupposti costituivi del presunto diritto che si assume leso dal comportamento omissivo del COA;
eccepiva, altresì l'infondatezza nel merito dell'
avversa domanda, non sussistendo alcun inadempimento da parte del COA in relazione alle norme di legge e regolamentari applicabili al caso di specie;
infine deduceva che il comportamento inattivo tenuto per quasi venti anni dal ricorrente operava quale elemento di interruzione del nesso causale ed impediva la prospettazione di un danno risarcibile.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: 1) in via preliminare rigettare le
avverse domande perché infondate per intervenuta prescrizione e, comunque,
inammissibili, per carenza dei presupposti di legge;
2) nel merito, rigettare la
domanda siccome infondata e temeraria in fatto ed in diritto;
3) disporre ai sensi
3 4
dell'art. 703 ter, comma 3 c.p.c. , il mutamento del rito con fissazione dell'udienza ex
art. 183 c.p.c.; 4) In via istruttoria […omissis…]”.
Istruita con la sola produzione documentale delle parti, all'esito del giudizio la causa veniva decisa dall'adito Tribunale di Campobasso con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
n. 208/2023 Rep., con la quale la domanda attorea veniva respinta e compensate le spese.
La decisione è fondata sui seguenti punti: a) la domanda presentata dall'avv. Pt_1
era finalizzata ad ottenere il contributo indennitario alla professione ex art. 18, co. 2,
L.n.141/92; quindi il COA, in tal caso e sulla scorta del regolamento vigente all'epoca,
non avrebbe dovuto assumere alcuna delibera di ammissione, ma limitarsi a trasmettere la domanda alla;
b) l'avv. ha indotto in errore il COA allegando CP_2 Pt_1
alla domanda dattiloscritta di indennità ex art. 18, comma 2., il modulo di domanda di assistenza ex art. 17; c) appare evidente che si tratta di un errore materiale in quanto nella domanda non era contenuta l'indicazione e, comunque, non era documentata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stato di bisogno di cui all'art. 17; d) tale errore ha determinato che fosse assunta dal COA una delibera di ammissione al contributo di assistenza per caso di bisogno mai richiesto dall'avv. ; e) tale Pt_1
delibera deve ritenersi inesistente ed inutililiter data;
f) il regolamento prevedeva, al
30.12.2003, che la domanda di contributo indennitario fosse trasmessa alla CP_2
tramite il COA, e che lo stesso non aveva provveduto alla trasmissione, mentre,
indotto in errore, aveva assunto una delibera priva dei presupposti di fatto e di diritto;
g) il capo III del regolamento riguardante l'indennità ex art. 18 vigente fino al
31/12/2004 non prevedeva alcun termine decadenziale entro il quale trasmettere la domanda alla a differenza del Capo II, avente ad oggetto l'assistenza CP_2
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per stato di bisogno, che prevedeva che la delibera di ammissione doveva essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo all'assunzione della delibera da parte del COA;
h) il COA non ha commesso alcuna violazione degli obblighi di legge o regolamento tali da poter determinare la perdita del diritto dell'avv. , dovendo Pt_1
trasmettere senza termine, che non fosse quello prescrizionale di dieci anni, la domanda alla i) il Regolamento successivo vigente dall'1.01.20005 non CP_2
conteneva più la previsione della presentazione della domanda per mezzo del COA,
ma la presentazione diretta da parte dell'interessato; l) l' Avv. avrebbe potuto Pt_1
presentare autonomamente la domanda alla a partire dall'1.01.2005. CP_2
Con citazione notificata il 5.04.2023 l'avv. Giovanni Grieco ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza, per i motivi di seguito precisati e ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “…annullare l'ordinanza ex art. 702 – ter c.p.c. n.
208/23 Rep. emessa in data 28.02.2023 dal Tribunale di Campobasso a definizione del
procedimento iscritto al n. 746/2022 R.G. depositata e comunicata in data 7.03.2023,
nella parte in cui essa ha escluso che l'Avv. Giovanni Grieco abbia presentato istanza
per contributo di assistenza per il caso di bisogno previsto dagli arrt. 16 – 17 l. n.
141/1992 e dagli artt.
1-7 del Regolamento di attuazione approvato con d,m, del
7.07.1997 e ha negato quindi la responsabilità del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Campobasso per il colpevole ritardo accumulato nella sua trasmissione
alla Cass Forense oltre i limiti di legge, con conseguente decadenza a danno
dell'appellante; per l'effetto, condannare il predetto Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Campobasso al risarcimento in favore dell'Avv. Giovanni Grieco del
danno patito in conseguenza della lamentata condotta, quantificato nella misura del
contributo non goduto per responsabilità della controparte, pari a € 16.168,38, oltre
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interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 31.12.2003 al saldo, vinte le
spese”.
Con comparsa datata 21.07.2023 si è costituito il COA, chiedendo di confermare l'ordinanza impugnata e in ogni caso di accogliere le seguenti domande;
” 1) in via
preliminare rigettare le avverse domande perché infondate per intervenuta
prescrizione e, comunque, inammissibili, per carenza dei presupposti di legge: 2) nel
merito, rigettare la domanda siccome infondata e temeraria in fatto ed in diritto;
3)
nella non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse prendere in considerazione i
motivi di appello. si ripropongono espressamente le eccezioni a) di inammissibilità
della domanda di risarcimento del danno proposta dall'Avv. per intervenuta Pt_1
prescrizione, b) l'inammissibilità dell'avversa domanda per carenza dei presupposti
dell'azione”, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di appello, rubricato “ERRONEA INTERPRETAZIONE
DELL'ISTANZA DI ASSISTENZA AI SENSI DELLA L. N. 141/1992 PRESENTATA
DALL'AVVOCATO AL COA. VIOLAZIONE DELL'ART.1362 COD. CIV”,
l'appellante osserva che il Tribunale ha costruito l'intera decisione di infondatezza della domanda sull'argomento per cui l'Avvocato avrebbe presentato una richiesta di assistenza ai sensi dell'art. 18 l.n.141/1992 e non ai sensi dell'art. 17 della medesima legge.
Questo il primo giudice ha inteso di ricavarlo dalla circostanza che al modello ufficiale compilato a tali fini, l'appellante ha accompagnato una nota manoscritta contenente un richiamato al predetto articolo 18.
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Da ciò ha fatto conseguire l'applicabilità della relativa disciplina e, quindi, la liberazione del COA dall'obbligo di trasmettere la domanda alla entro CP_2
il 31 marzo 2004, come invece previsto per l'ipotesi disciplinata dall'art. 17.
In altri termini, il Tribunale ha sostenuto che la volontà dell'Avv.to sarebbe Pt_1
stata nel senso di proporre un'istanza di assistenza indennitaria ai sensi del solo art. 18
l. cit, in ciò valorizzando unicamente la nota di accompagnamento al modulo ufficiale,
invero però compilato ai fini dell'art. 17.
Il ragionamento del Tribunale è allora erroneo e si è posto in violazione, innanzitutto,
dell'art. 1362 c.p.c. che impone di considerare, nella ricostruzione della volontà delle parti non solo il <
Si tratta di una norma certamente rilevante anche nella fattispecie che occupa, atteso che, come già chiarito dalla Cassazione (Cass. n. 3856/2020), i canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 ss. c.c. sono applicabili in via analogica anche agli atti non negoziali recettizi, com'è l'istanza di assistenza presentata dall'appellante al COA.
Ciò posto, il Tribunale ha fatto errata applicazione dei criteri enunciati, perché si è
limitato a valorizzare il richiamo all'art.18 l. n. 141/1992 contenuto nella nota manoscritta di accompagnamento, senza però adeguatamente valutare diversi,
molteplici e prevalenti elementi, tutti già emergenti chiaramente dagli atti di causa che,
in modo palese, avrebbero invece dovuto portare alla conclusione per cui la sola volontà dell'Avvocato era quella di presentare la domanda ai sensi dell'art. 17 della normativa predetta.
In tal senso, si valuti quanto segue.
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Innanzitutto, va considerato che il richiamo all'art. 18 è stato speso – come già
evidenziato – solo nella nota di accompagnamento al modulo ufficiale messo a disposizione dalla stesso COA, che l'avvocato avrebbe pure potuto evitare di predisporre, limitandosi alla produzione del modello medesimo;
in quest'ultimo,
invece, è chiaro e indiscutibile il rinvio al solo art. 17.
Non può essere posto in dubbio, quindi, che l'appellante, compilando il predetto modulo, abbia voluto chiedere l'accesso alla misura assistenziale indicata nel medesimo (cioè quella dell'art. 17) e che, pertanto, il rinvio all'art. 18 contenuto nella nota manoscritta fosse da considerare frutto di una mera svista, in nessun modo incidente ai fini della gestione della pratica. Quindi, il solo documento che il COA
avrebbe dovuto valutare è il modello denominato ”Domanda di assistenza ordinaria –
art. 17 Legge 141/92”, non a caso il solo vistato in calce, all'atto della sua presentazione in data 30.12.2003, e sottoscritto per accettazione e presa in carico dall'allora segretario del Consiglio dell'Ordine.
A quanto detto si aggiunga anche un'ulteriore considerazione. Il Tribunale afferma che la volontà dell'istante a presentare una richiesta ai sensi del solo art. 18, sarebbe ricavabile dallo “stesso fatto esposto e posto a base della richiesta […] oltrechè dalla
documentazione sanitaria allegata”.
Ciò posto, risulta che l'Avvocato ha presentato l'istanza in ragione di un grave incidente stradale che gli ha impedito, in modo assoluto, l'esercizio dell'attività
professionale dal 1° settembre 2002 al 1° luglio 2003 (doc. 1 prod. primo grado).
Seguendo il ragionamento della sentenza, quindi, tale circostanza non integrerebbe un'ipotesi di “stato di bisogno” tutelato dalla misura ex art. 17.
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Tale conclusione è però errata. L'art. 3 del “Regolamento per l'erogazione
dell'assistenza“ (doc. 3 prod. primo grado), approvato con d,m. del 7.07.1997
(applicabile ratione temporis), infatti, espressamente chiarisce che “possono
comprendersi nello stato di bisogno, che legittima la erogazione di provvedimenti di
assistenza [ai sensi dell'art. 17, n.d.r.], le condizioni di difficoltà economica
contingente o momentanea con particolare riguardo ai casi di malattia o infortunio”.
Anche l'infortunio, quindi, può costituire causa di stato di bisogno, sicchè l'iscritto che voglia chiedere assistenza per la difficoltà conseguente ad un infortunio (anche se contingente e temporanea) può legittimamente presentare istanza ai sensi dell'art. 17.
Quindi l'Avvocato ha operato correttamente nella fattispecie.
D'altronde, che ai sensi dell'art. 17 possano essere veicolate istanze di assistenza per
“infortunio”, lo si ricava plasticamente dallo stesso modulo messo a disposizione degli scritti dal COA, nel quale infatti l'ipotesi dell'infortuno è espressamente individuata come alternativa selezionabile a ragione della domanda di accesso alla misura.
Nello stesso senso, deve poi valere – e soprattutto – anche l'argomento per cui finanche il COA ha preso in carico e gestito l'istanza ai sensi dell'art. 17 e non dell'art. 18.
Basti aver riguardo al chiaro tenore letterale della deliberazione assunta in data 30.12
2003 e del modello alla medesima allegato (doc. 4 prod. Avv. primo grado), da cui si ricava che l'intera procedura è stata avviata a fronte di una richiesta, e della documentazione ad essa unita, valutata comprovante le ragioni dell'Avvocato per accedere alla misura dell'art. 17 (“vista l'istanza stessa e la documentazione allegata
dalla quale risulta lo stato di bisogno nel quale versa l'Avv. […]”). Il COA, Pt_1
quindi, ha preso in carico la richiesta e l'ha qualificata e trattata ai sensi dell'art. 17 e
non dell'art. 18; quindi ha adottato la delibera di riconoscimento del contributo
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(invece non richiesta dal Regolamento Attuativo per le pratiche ex art. 18), e solo dopo aver violato il termine di sua trasmissione alla a fronte dell'avvio CP_2
dell'iniziativa giudiziale dell'Avvocato, ha provato a difendersi sostenendo la riconducibilità dell'istanza all'art. 18.
Pertanto, (i) sia guardando al modulo ufficiale presentato e vistato dal COA, (ii) sia considerando le ragioni della richiesta (certamente compatibili con la tutela ex art. 17,
(iii) sia valutato il contegno assunto dallo stesso COA, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la volontà dell'Avvocato come certamente manifestata ai fini dell'accesso alla protezione di cui al predetto art. 17, e considerare come mero errore materiale il riferimento all'art. 18 invece contenuto nella semplice nota di accompagnamento al modulo che, in quanto tale, il COA non avrebbe dovuto nemmeno valutare.
Per le stesse ragioni, la sentenza è censurabile anche nella parte in cui ha affermato che la condotta dell'Avvocato (in particolare, per l'avvenuto richiamo all'art. 18 contenuto nella predetta nota manoscritta) avrebbe indotto in errore il COA nella gestione della pratica.
Invero, nessuna induzione c'è stata da parte dell'Avvocato e nessun errore è stato commesso dal COA, semplicemente perché – per quanto argomentato – l'Avvocato ha correttamente presentato l'istanza ai sensi dell'art. 17 l. n. 141/1992 e, altrettanto correttamente il Consiglio ha operato nel prendere in carico la pratica e nel deliberare l'assegnazione del contributo in favore dell'iscritto richiedente proprio ai sensi dell'art. 17.
L'errore, piuttosto, il COA lo ha commesso – inspiegabilmente – in un momento successivo;
quando, cioè, dopo aver deliberato l'assegnazione del beneficio, come
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dovuto per le istanze ex art. 17, non ha trasmesso tempestivamente alla CP_2
la documentazione necessaria all'erogazione a favore dell'Avvocato.
Tale comportamento appare davvero senza alcuna ragione e/o logica e non può che assumere rilievo anche ai fini della valutazione cui è chiamato il Collegio, nel senso della chiara dimostrazione: (i) che l'Avvocato ha certamente presentato un'istanza ex art. 17 l.n. 141/1992; (ii) che il COA, di par suo, in questi termini l'ha da subito intesa e come tale trattata;
(iii) che, quindi, il Tribunale è incappato in errore nell'affermare il contrario.
Infatti, il COA: - ha acquisito e vistato il modulo presentato ai sensi dell'art. 17,
unitamente alla nota manoscritta di accompagnamento alla medesima, recante l'erroneo riferimento interno all'art. 18; - ha poi (giustamente) valutato, ai fini della gestione della pratica, la sola istanza contenuta nel modello ufficiale compilato ai sensi dell'art. 17; - conseguentemente, ha adottato la delibera di assegnazione del beneficio,
come richiesto dalla richiamata disposizione;
- nelle more, non ha formulato nessun rilievo alla istanza, né ha lamentato una pretesa confusione scaturente dal contenuto della nota manoscritta. E ciò non ha fatto nemmeno quando l'Avvocato, dopo la nota della del 13.12.2007, ha iniziato a lamentare la condotta negligente del CP_2
Consiglio; - solo nel corso del giudizio di primo grado il COA ha sostenuto di non essere obbligato al rispetto di alcun termine per la trasmissione della domanda alla avendo ritenuto la medesima presentata ex art. 18 e non ex art. 17. CP_2
Dunque, il contegno difensivo del COA è certamente contraddittorio e solo finalizzato a giustificare la propria ingiustificabile condotta.
Prima (e fino alla delibera di assegnazione del beneficio) il COA tratta l'istanza dell'Avvocato come presentata ai sensi dell'art.17; poi (per trovare una soluzione alla
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questione della intervenuta scadenza del termine che avrebbe dovuto rispettare per la trasmissione della richiesta ex art. 17) opera una manovra di inversione di rotta,
affermando di averla ritenuta presentata ai sensi dell'art. 18, limitandosi a proporre tale irragionevole e comunque illecita ricostruzione per la prima volta solo in sede di costituzione nel giudizio in cui era stato convenuto proprio per l'accertamento della responsabilità conseguente alla violazione del termine di trasmissione della domanda.
Conclusivamente, il Tribunale, senza alcuna condivisibile ragione, ha ritenuto che la domanda sia stata proposta dall'Avvocato ai sensi dell'art. 18 e sulla scorta di tale errata valutazione ha conseguentemente valutato non sussistente qualsivoglia inadempimento in capo all'Ordine Professionale.
In particolare, riconducendo l'istanza nella fattispecie disciplinata dall'art. 18 l. n.
141/1992, è infatti pervenuto alla conclusione che il COA non dovesse assumere alcuna delibera di ammissione e, soprattutto, che non avesse alcun termine decadenziale da rispettare nella trasmissione della stessa a come invece lamentato dall' CP_2
appellante.
E' però vero – sulla scorta delle argomentazioni innanzi esposte - che l'Avvocato ha presentato l'istanza ai sensi dell'art. 17; e che lo ha fatto legittimamente, per le ragioni già indicate.
Ed è altresì vero che il COA, parimenti, ha correttamente considerato ed istruito la richiesta ai sensi della medesima disposizione, adottando la delibera di assegnazione del contributo e mancando però, poi, nella sua trasmissione alla entro il CP_2
termine perentorio del 31.03.2004.
Quanto detto in punto di corretta valutazione della domanda, evidentemente presentata dall'Avvocato ai sensi dell'art. 17 e non dell'art. 18 l. n. 141/1992, rende privo di
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rilevanza anche l'ulteriore passaggio motivazionale dell'ordinanza, nella parte in cui essa fa riferimento al nuovo “Regolamento per l'erogazione dell'assistenza”
approvato con d.m. 25.10.2004 ed entrato in vigore a far data dal 1° gennaio 2005.
L'indicata normativa, nella sua nuova formulazione (id est, quella dell'art. 13, comma
7, che ”non contiene più la previsione della presentazione della domanda per mezzo
del COA, ma la presentazione diretta da parte dell'interessato”: in questi termini, v.
ordinanza, p.7), infatti, è da riferire – expressis verbis - alle sole istanze ex art. 10,
comma 1, lett. b) del medesimo Regolamento, vale a dire quelle presentate in presenza delle condizioni di cui al previgente articolo 18 l. n. 141/1992.
Poiché emerge che l'Avvocato ha presentato l'istanza ai sensi del differente art. 17 n.
141/1992, il richiamo al predetto nuovo Regolamento è errato.
Il secondo e terzo motivo di appello, rispettivamente rubricati “
[...]
Parte_2
VVOCATO” e
[...] [...]
EX ART. 17 L.N. Parte_3
141/1991”, vanno trattati congiuntamente poiché sono riferiti, seppure con argomentazioni diverse, al medesimo passaggio motivazionale dell'ordinanza.
Il Tribunale ha ritenuto che, anche ad assumere “che il ricorrente abbia formulato
l'istanza ai sensi dell'art. 17 l.cit.”, comunque la domanda sarebbe stata da rigettare.
Muovendo da tale presupposto – che si è dimostrato essere certamente corretto e veritiero – secondo il Tribunale verrebbe sì “in rilievo la violazione di una norma
regolamentare da parte del COA (ossia del termine entro il quale trasmettere la
delibera alla previdenziale)” ma la stessa, comunque, “non sarebbe in ogni CP_2
caso idonea a far sorgere alcun diritto al risarcimento in capo al ricorrente difettando
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del tutto, in tale caso, (l'istanza de) i requisiti prescritti, non allegati e tanto meno
documentati, ai fini del riconoscimento, da parte della dello stato di CP_2
bisogno, con l'ovvia conseguenza della inevitabile reiezione dell'istanza da parte
dell'Organo previdenziale” (ordinanza, pag. 6).
Ciò posto, si palesa condivisibile la critica dell'appellante, secondo la quale il
Tribunale ha errato nell'affermare che nella fattispecie sarebbero stati mancanti le condizioni per accedere al beneficio di cui all'art. 17 l. n. 141/1992.
Infatti, come già in precedenza evidenziato, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento
attuativo approvato con d.m. del 7.07.1997 (ratione temporis applicabile), “possono
comprendersi nello stato di bisogno, che legittima la erogazione di provvedimenti di
assistenza [ai sensi dell'art. 17, n.d.r.], le condizioni di difficoltà economica
contingente o momentanea con particolare riguardo ai casi di malattia o infortunio”.
Anche l'infortunio, quindi, può costituire causa di stato di bisogno, sicchè l'iscritto che voglia chiedere assistenza per la difficoltà conseguente ad un infortunio (anche se contingente e temporanea) può legittimamente presentare istanza ai sensi dell'art. 17.
Ciò posto, se l'infortunio può costituire causa di stato di bisogno, è evidente che per accedere alla protezione garantita dall'art. 17 n. 141/1992 a fronte del predetto stato di bisogno, all'iscritto è sufficiente dimostrare l'infortunio occorso e la sua incidenza sulla capacità lavorativa;
tale, per l'appunto, da causare lo stato di difficoltà economica,
anche se solo temporaneo: nel caso che occupa a tanto l'Avvocato ha provveduto.
Egli infatti, ha offerto prova documentale (cfr.doc. 1 produzione primo grado) sia del ricovero ospedaliero dal 1° settembre 2002 al 10 ottobre 2002, sia delle successive prognosi e prescrizioni di riposo e terapia medica (con precisazione di limitazione
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dell'autonomia di spostamento e deambulazione per i rischi reali connessi) sino al 1°
luglio 2003.
L'appellante, quindi, ha dimostrato di non avere potuto esercitare, in modo assoluto,
l'attività professionale per il periodo sopra dettagliato a causa dell'infortunio subito.
Ed è evidente, perché in re ipsa, che tale impossibilità lo ha costretto allo stato di bisogno che ha poi reso necessaria l'istanza di cui all'art. 17 l. n. 141/1992.
L'analitica documentazione sanitaria prodotta dall'Avvocato, quindi, certamente avrebbe dovuto servire a dimostrare la sussistenza dei requisiti per la fruizione della misura assistenziale richiesta.
La diversa conclusione raggiunta dal Tribunale è perciò errata.
Tale erroneità, peraltro, è altresì dimostrata da un altro - certamente rilevante –
argomento.
L'ordinanza, in effetti, nel negare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 17 l.n.
141/1992 si è posta in contrasto sia con la sia con lo stesso COA. CP_2
Con la perché era stato proprio l'Ente previdenziale, con la nota del 13.12.2007, CP_2
a chiarire di non avere potuto procedere all'erogazione del beneficio solo a causa del ritardo accumulato dal Consiglio nella trasmissione della documentazione necessaria
(“[…] l'Ordine di Campobasso ha trasmesso con racc. dell'11.08.05 una delibera
assunta il 30.12.2003 sui fondi del 2003, non consentendo la tempestiva erogazione
del beneficio assistenziale”; doc. 6 prod. primo grado), così indirettamente affermando la ricorrenza astratta delle condizioni per l'accesso al trattamento.
Con il COA, perché dalla deliberazione dallo stesso assunta in data 30.12.2003, oltre che dal modello alla medesima allegato, si ricava che anche il Consiglio aveva preliminarmente valutato come accoglibile la richiesta dell'Avvocato, nella misura in
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cui – in effetti – in essa si legge: ”vista l'istanza stessa e la documentazione allegata
dalla quale risulta lo stato di bisogno nel quale versa l'Avv. (…)” (doc. 4 prod. Pt_1
primo grado, sottolineatura aggiunta).
Anche da questa prospettiva, quindi, l'ordinanza impugnata è meritevole di censura.
Nel quarto motivo di appello “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 1227, COMMA 1, COD. CIV.”, l'impugnante censura la decisione del
Tribunale anche nella parte in cui – per escludere l'esistenza di un danno risarcibile a favore dell'Avvocato – ne afferma il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma
1, cod. civ.
L'indicato passaggio motivazionale è frutto di un errore di impostazione;
sia nella parte in cui addebita all'Avvocato un presunto ritardo nell' “opporsi alla decisione della
comunicatagli nel 2007”, sia nella parte in cui al medesimo rimprovera CP_2
di non essersi attivato “al fine di ottenere, dalla Cassa Previdenziale di appartenenza,
il contributo assistenziale richiesto e spettantegli ex art. 18 co.2”.
Con riferimento al primo profilo, valga considerare – innanzitutto – che la nota di riscontro del 13/12/2007 (doc. 6 prod. primo grado) – indirizzata all'Avv. e, per Pt_1
conoscenza, al Presidente p.t. del COA di Campobasso – non ha carattere decisorio di rigetto dell'istanza dell'Appellante e quindi non ha concretato un atto utilmente impugnabile.
Con essa, infatti, la ha comunicato – peraltro, con specifico riferimento CP_2
al contributo assistenziale di cui all'art. 17 l. n. 141/1992 – di non aver potuto procedere all'erogazione del beneficio stante la mancata trasmissione della delibera consiliare nel termine di legge.
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Non ha quindi negato l'astratta sussistenza dei requisiti della domanda (che, anzi, ha implicitamente riconosciuto), ma ha opposto un fatto storico evidente (id est, il ritardo del COA) preliminarmente ostativo al suo accoglimento in concreto.
Poiché, quindi, a fronte del riscontro della Cassa Forense era indiscutibile ed incontestabile che la documentazione fosse stata effettivamente trasmessa tardivamente dal COA quale unico soggetto obbligato e che pertanto si fosse verificata una decadenza ormai non più sanabile, non si comprende cosa avrebbe potuto fare l'Avvocato e che però non abbia fatto.
Ogni iniziativa giudiziale avverso la Cassa Forense, infatti, sarebbe stata solo male indirizzata e quindi destinata a sicuro insuccesso.
Piuttosto, alla luce della certa responsabilità del COA per l'accaduto, era naturale che l'Avvocato rivolgesse a questo le proprie lamentele.
Con riferimento al secondo dei profili sopra indicati, invece, poiché l'Avvocato ha presentato una richiesta ex art. 17 legge cit., ed era indiscutibile ed incontestabile – al momento del riscontro della del 2007 – che la documentazione fosse CP_2
stata trasmessa tardivamente dal COA quale unico soggetto obbligato e che pertanto si fosse verificata una decadenza ormai non più sanabile, non ha senso affermare – come però fa l'ordinanza appellata – che egli avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 18 l. n.
141/1992.
La tenuta dei motivi di appello, come appena ripercorsi, non è scalfita dalle argomentazioni spese dall'appellato in sede di costituzione.
E' innanzitutto inammissibile la riproposizione, operata dal COA, delle “eccezioni a)
di inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni proposta dall'Avv. Pt_1
per intervenuta prescrizione, b) di inammissibilità dell'avversa domanda per carenza
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dei presupposti dell'azione”, sulla base dell'assunto secondo cui le stesse sarebbero state “non accolte perché assorbite” (comparsa COA, pag. 47).
Sul punto si osserva che non si tratta di eccezioni assorbite. Tanto sulla prescrizione quanto sulla inammissibilità il Tribunale ha evidentemente deciso. Impone tale considerazione logica la natura stessa delle questioni dedotte e il conseguente dovuto loro ordine di esame. Tanto la preliminare della prescrizione, quanto l'inammissibilità
della domanda, infatti, sono questioni che precedono logicamente la valutazione del merito. Sicchè il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda, non può che avere valutato e deciso anche (e prima) proprio le questioni segnalate.
Non c'è quindi alcun assorbimento perché è nelle preliminari che può essere assorbito il merito e non viceversa.. In applicazione del principio (Cass. SS.UU. n. 7940/2019)
per cui quando un'eccezione sta stata rigettata in primo grado – in modo espresso oppure attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, in modo chiaro ed inequivoco, la valutazione di infondatezza – è necessaria la proposizione di appello incidentale affinchè il giudice di secondo grado sia investito della relativa cognizione,
per cui la mera riproposizione dell'appellato va ritenuta inammissibile.
Quanto al merito, emerge un equivoco di fondo utile a intaccare l'intero ragionamento dell'appellato che impegna circa 20 pagine della sua comparsa di costituzione nella ricostruzione dei criteri interpretativi dell'atto unilaterale. Nel suo ragionamento, il
Tribunale ha operato bene perché nella nota autografa di accompagnamento al modulo ufficiale messo a disposizione dalla presentata dall'avvocato in data CP_2
30.12.2003, questi ha fatto riferimento (ma per mera svista) all'art. 18 L. 141/1992, E
allora l'occasione è ritenuta buona per discorrere finanche di “autografia cosciente”,
o per richiamare approdi raggiunti in materia di testamento. L'errore logico in cui
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incappa l'appellato è però evidente e, così la rappresentazione dell'appellato finisce per dare essa stessa prova dell'indebita condotta del COA, del quale d'altronde è stato lamentato il contegno contraddittorio,
Se, infatti, l'istanza andava interpretata per criterio letterale (e, quindi, valutata ai sensi dell'art. 18) perché il COA, invece, l'ha ricevuto e trattata come proposta ai sensi dell'art. 17?
E' questo che si è lamentato con il primo motivo di appello: qui non si tratta di dovere interpretare la volontà dell'Avvocato sottesa alla predetta nota, perché tale attività di interpretazione era stata già compiuta (e bene) dal COA quando, correttamente valutando la volontà dell'istante, ha preso in carico la pratica e, nel deliberare l'assegnazione del contributo in favore dell'iscritto richiedente, l'ha trattata proprio ai sensi dell'art. 17.
In sintesi, con l'appello, l'Avv.to non ha lamentato un errore Pt_1
nell'interpretazione della istanza da parte del COA. Ciò, semplicemente perché,
quando si è trattato di ricostruire la volontà dell'Avvocato a fronte della documentazione complessivamente ricevuta, tale attività il Consiglio ha svolto correttamente, nella misura in cui la medesima istanza ha gestito ed evaso intendendola presentata ai sensi dell'art. 17.
Piuttosto con l'impugnazione si è evidenziata e lamentata una contraddizione nel contegno del Consiglio che, prima, l'ha ricevuta e trattata – appunto – come proposta ai sensi dell'art.. 17; poi, però, non l'ha trasmessa nei termini che il medesimo articolo avrebbe imposto.
Tutto quanto scritto dall'appellato sui criteri di interpretazione dell'atto unilaterale (e pure le dissertazioni sulla possibilità di ricavare dall'uso del corsivo – e dall'abitualità
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che esso comporterebbe – indicazioni sull'intimo volere dell'appellante) è dunque inconferente, perché ciò che rileva in questa sede si pone esattamente a valle di un'attività interpretativa già esaurita dal COA (e, peraltro, in senso conforme a quanto sostenuto dall'impugnante sulla qualificabilità della domanda ai sensi dell'art. 17).
Altrettanto priva di pregio appare l'argomentazione sul nesso causale.
Secondo l'appellato, infatti, l'Avvocato non avrebbe dato dimostrazione del danno e del nesso eziologico con la condotta del COA. In particolare, avrebbe dovuto dimostrare (ma avrebbe mancato di farlo) che se il COA avesse trasmesso in tempo l'istanza, la avrebbe erogato il contributo richiesto. CP_2
Sul punto, al netto del dato che è stata la stessa a confermare di non aver CP_2
potuto procedere all'erogazione del beneficio stante la mancata trasmissione della delibera consiliare nel termine di legge, resta che già con l'appello è stato correttamente evidenziato che l'infortunio può costituire causa di stato di bisogno ai fini dell'erogazione di provvedimenti di assistenza ex art. 17, come espressamente chiarito dall'art. 3 del “Regolamento per l'erogazione dell'assistenza” (doc. 3), e pure dal dato fattuale che finanche nel modulo messo a disposizione degli iscritti dal COA
l'ipotesi dell'infortunio è espressamente individuata come alternativa selezionabile a ragione della domanda di accesso alla misura.
Nemmeno è corretto sostenere che l'appellante avrebbe provato ad appiattire l'accertamento dello stato di bisogno sull'accertamento del mero fatto storico dell'incidente.
Infatti, si è già evidenziato che se l'infortunio può costituire causa di stato di bisogno,
è evidente che per accedere alla protezione garantita dall'art. 17 l.n. 141/1992 a fronte del predetto stato di bisogno, all'iscritto è sufficiente dimostrare l'infortunio occorso e
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la sua incidenza sulla capacità lavorativa;
tale, per l'appunto, da causare lo stato di difficoltà economica, anche se solo temporanea: come già dianzi rilevato, a tanto l'appellante ha provveduto.
Da ultimo, sulle osservazioni dell'appellato al quarto motivo di appello, secondo il
COA il concorso starebbe nel fatto che, poiché la norma che prevede il termine per la presentazione dell'istanza di accesso alla misura ex art. 17 stabilisce a danno dell'avvocato una decadenza però consequenziale ad una condotta di un soggetto diverso da quello esposto alla stessa, l'appellante non avrebbe subito il pregiudizio se si fosse attivato per farne valere la illegittimità nelle opportune sedi giudiziarie.
L'appellato, quindi, non lamenta più tanto la mancata impugnazione del provvedimento della (come fatto in primo grado e fermo, però, quanto CP_2
sul punto già in precedenza evidenziato in senso contrario), ma proprio della disposizione regolamentare.
Tutto ciò serve però solo a spostare l'attenzione dalla reale causa del danno.
Il motivo del pregiudizio subito dall'appellante (e per cui è causa), non è la norma in quanto tale o il regime decadenziale dalla stessa fissato (che, quindi, in sé considerato,
non fonda un interesse all'impugnativa misurabile nell'ottica dell'art. 1227 c.c.), ma
è la sua violazione da parte del COA. Anche da tale prospettiva, allora, la tesi dell'appellato appare inefficace.
Per tali ragioni l'appello va accolto, e l'appellato va condannato, a titolo risarcitorio,
al pagamento, in favore della parte appellante, dell'importo di € 16.168,38, pari all'ammontare del contributo non goduto per responsabilità del COA.
Trattandosi di debito di valore, per il corretto computo dei chiesti interessi compensativi, il suddetto importo va devalutato alla data del fatto (31.03.2004), e via
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via anno per anno rivalutato in base agli indici ISTAT sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma così rivalutata decorreranno gli interessi nella misura legale dalla predetta data sino all'effettivo soddisfo.
Attesa la soluzione adottata, le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata, e si liquidano, come in dispositivo, per il primo grado, alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, parametri tra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale (non svolta attività istruttoria); e per il secondo grado, in base ai criteri del medesimo D.M., parametri tra i minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al
decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n. 129/2023 R.G. sull'appello proposto dall' Avv.to Giovanni Grieco
con citazione notificata il 5.04.2023 nei confronti del CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.
208/2023 Rep. resa il 28.02.2023 dal Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 7.03.2023 all'esito del giudizio n. R.G.746/2022, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il
, in persona Controparte_3
del Presidente e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 16.168,38, con rivalutazione monetaria e interessi legali come precisati in parte motiva;
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2) condanna, altresì, l'appellato al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidandole, per il primo grado, in €
2.548,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge;
e per il secondo grado,
in € 177,75 per esborsi ed in € 4.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.06.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
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