TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1998/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da rappresentato e difeso dall'avv. TORMEN MADDALENA, presso la Parte_1 stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa e domiciliati dall'avv. DE CAMPO Parte_2
GIULIA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove creda, con reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2) la casa coniugale verrà assegnata in uso alla sig.ra , con la quale convivono i figli, Pt_2 la quale godrà, pertanto, del diritto di abitazione sulla medesima;
3) il sig. ede alla sig.ra la sua quota parte di proprietà della Parte_1 Parte_2 casa coniugale (50%) a fronte del pagamento, da parte di quest'ultima al sig. , della Pt_1 somma di euro 50.000,00, stabilendo che dal momento del deposito del presente ricorso il sig. cesserà di corrispondere la propria quota parte di rata di mutuo ipotecario Pt_1 acceso presso la banca di Credito Cooperativo del Veneziano Soc. Coop., la quale verrà corrisposta integralmente dalla sig.ra . La casa coniugale, si precisa, è sita in Pt_2 NO (Ve) – Piazzetta dell'Unità d'Italia n. 1/3, consistente in un appartamento mansardato, posto su due piani, con garage e posto auto coperto di proprietà, catastalmente censito all'N.C.E.U. del Comune di NO (Ve) al fg. 4, part. 1121 sub 28-52-54, come da visura catastale che si allega;
4) tale trasferimento sarà, comunque, collegato ed inerente al procedimento di divorzio che ci occupa, e pertanto, troverà applicazione l'art. 19 della legge 6.03.1987 nr. 74 che stabilisce che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli, verso i quali rimane l'affidamento congiunto, la somma mensile di euro 414,69, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese presso il domicilio della moglie, oltre al 30% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di
Venezia, nonché la sig.ra tratterrà integralmente l'assegno unico, ovvero anche la Pt_2 quota del 50% spettante al sig. ; l'assegno mensile sarà soggetto a rivalutazione Pt_1 annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita. Le parti si accordano che nelle sole mensilità di agosto e dicembre, a condizione che il sig. tenga i figli il periodo di cui Pt_1 alle condizioni sub 7 di cui infra, la sig.ra verserà al primo il 50% dell'assegno unico Pt_2 percepito per le due mensilità sopra dette. Qualora i figli, diventati maggiorenni, volessero intraprendere il corso per acquisire la patente, le parti sono d'accordo affinché la scuola guida venga pagata con i risparmi dei libretti intestati ai figli stessi;
6) Il sig. terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alle ore 11.00 per Pt_1 quanto riguarda la figlia e dalle ore 13.00, all'uscita da scuola, per quanto riguarda il Per_1 figlio , sino alla domenica alle ore 21.30, con libertà per il padre, compatibilmente Per_2 con gli impegni di lavoro dei genitori e degli impegni di scuola dei figli, di vedere comunque liberamente i figli stessi, previo preavviso.
7) il padre terrà con sé la prole metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo, ad anni alterni, il giorno di Natale o i giorni di S. VE ed il primo giorno dell'anno; trascorrerà con la prole metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Trascorrerà con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con la specifica che, di quelle due settimane, il sig. , ad anni Pt_1 alternati, trascorrerà con i figli la settimana di ferragosto e comunque al massimo 15 giorni
(compresa la settimana di ferragosto), con l'obbligo comunque di comunicare alla sig.ra
, entro il 31 maggio di ogni anno le due settimane di sua spettanza (con la specifica Pt_2 della settimana di ferragosto di cui sopra);
8) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti. Spese e competenze legali, legate al presente procedimento, interamente compensate tra le parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data
02.08.2008, contratto matrimonio con rito civile a NO, regolarmente iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 8, Parte I, anno 2008 del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori il 08.12.2009 a Dolo e il 27.06,2012 a Per_2 Per_1
Dolo; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 4300/2021 del
16.03.2021 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.05.2025 per il 23.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 17.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 23.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto regolarmente nel processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto n. cron.
4300/2021 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 02.08.2008 con rito civile da e , iscritto nel registro atti di matrimonio (alla Parte_1 Parte_2 parte I, n. 8, dell'anno 2008) del Comune di NO.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove creda, con reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2) la casa coniugale verrà assegnata in uso alla sig.ra , con la quale convivono i figli, Pt_2 la quale godrà, pertanto, del diritto di abitazione sulla medesima;
3) il sig. ede alla sig.ra la sua quota parte di proprietà della Parte_1 Parte_2 casa coniugale (50%) a fronte del pagamento, da parte di quest'ultima al sig. , della Pt_1 somma di euro 50.000,00, stabilendo che dal momento del deposito del presente ricorso il sig. cesserà di corrispondere la propria quota parte di rata di mutuo ipotecario Pt_1 acceso presso la banca di Credito Cooperativo del Veneziano Soc. Coop., la quale verrà corrisposta integralmente dalla sig.ra . La casa coniugale, si precisa, è sita in Pt_2
NO (Ve) – Piazzetta dell'Unità d'Italia n. 1/3, consistente in un appartamento mansardato, posto su due piani, con garage e posto auto coperto di proprietà, catastalmente censito all'N.C.E.U. del Comune di NO (Ve) al fg. 4, part. 1121 sub 28-52-54, come da visura catastale che si allega;
4) tale trasferimento sarà, comunque, collegato ed inerente al procedimento di divorzio che ci occupa, e pertanto, troverà applicazione l'art. 19 della legge 6.03.1987 nr. 74 che stabilisce che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli, verso i quali rimane l'affidamento congiunto, la somma mensile di euro 414,69, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese presso il domicilio della moglie, oltre al 30% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di
Venezia, nonché la sig.ra tratterrà integralmente l'assegno unico, ovvero anche la Pt_2 quota del 50% spettante al sig. ; l'assegno mensile sarà soggetto a rivalutazione Pt_1 annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita. Le parti si accordano che nelle sole mensilità di agosto e dicembre, a condizione che il sig. tenga i figli il periodo di cui Pt_1 alle condizioni sub 7 di cui infra, la sig.ra verserà al primo il 50% dell'assegno unico Pt_2 percepito per le due mensilità sopra dette. Qualora i figli, diventati maggiorenni, volessero intraprendere il corso per acquisire la patente, le parti sono d'accordo affinché la scuola guida venga pagata con i risparmi dei libretti intestati ai figli stessi;
6) Il sig. terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alle ore 11.00 per Pt_1 quanto riguarda la figlia e dalle ore 13.00, all'uscita da scuola, per quanto riguarda il Per_1 figlio , sino alla domenica alle ore 21.30, con libertà per il padre, compatibilmente Per_2 con gli impegni di lavoro dei genitori e degli impegni di scuola dei figli, di vedere comunque liberamente i figli stessi, previo preavviso.
7) il padre terrà con sé la prole metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo, ad anni alterni, il giorno di Natale o i giorni di S. VE ed il primo giorno dell'anno; trascorrerà con la prole metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Trascorrerà con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con la specifica che, di quelle due settimane, il sig. , ad anni Pt_1 alternati, trascorrerà con i figli la settimana di ferragosto e comunque al massimo 15 giorni
(compresa la settimana di ferragosto), con l'obbligo comunque di comunicare alla sig.ra
, entro il 31 maggio di ogni anno le due settimane di sua spettanza (con la specifica Pt_2 della settimana di ferragosto di cui sopra);
8) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da rappresentato e difeso dall'avv. TORMEN MADDALENA, presso la Parte_1 stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa e domiciliati dall'avv. DE CAMPO Parte_2
GIULIA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove creda, con reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2) la casa coniugale verrà assegnata in uso alla sig.ra , con la quale convivono i figli, Pt_2 la quale godrà, pertanto, del diritto di abitazione sulla medesima;
3) il sig. ede alla sig.ra la sua quota parte di proprietà della Parte_1 Parte_2 casa coniugale (50%) a fronte del pagamento, da parte di quest'ultima al sig. , della Pt_1 somma di euro 50.000,00, stabilendo che dal momento del deposito del presente ricorso il sig. cesserà di corrispondere la propria quota parte di rata di mutuo ipotecario Pt_1 acceso presso la banca di Credito Cooperativo del Veneziano Soc. Coop., la quale verrà corrisposta integralmente dalla sig.ra . La casa coniugale, si precisa, è sita in Pt_2 NO (Ve) – Piazzetta dell'Unità d'Italia n. 1/3, consistente in un appartamento mansardato, posto su due piani, con garage e posto auto coperto di proprietà, catastalmente censito all'N.C.E.U. del Comune di NO (Ve) al fg. 4, part. 1121 sub 28-52-54, come da visura catastale che si allega;
4) tale trasferimento sarà, comunque, collegato ed inerente al procedimento di divorzio che ci occupa, e pertanto, troverà applicazione l'art. 19 della legge 6.03.1987 nr. 74 che stabilisce che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli, verso i quali rimane l'affidamento congiunto, la somma mensile di euro 414,69, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese presso il domicilio della moglie, oltre al 30% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di
Venezia, nonché la sig.ra tratterrà integralmente l'assegno unico, ovvero anche la Pt_2 quota del 50% spettante al sig. ; l'assegno mensile sarà soggetto a rivalutazione Pt_1 annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita. Le parti si accordano che nelle sole mensilità di agosto e dicembre, a condizione che il sig. tenga i figli il periodo di cui Pt_1 alle condizioni sub 7 di cui infra, la sig.ra verserà al primo il 50% dell'assegno unico Pt_2 percepito per le due mensilità sopra dette. Qualora i figli, diventati maggiorenni, volessero intraprendere il corso per acquisire la patente, le parti sono d'accordo affinché la scuola guida venga pagata con i risparmi dei libretti intestati ai figli stessi;
6) Il sig. terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alle ore 11.00 per Pt_1 quanto riguarda la figlia e dalle ore 13.00, all'uscita da scuola, per quanto riguarda il Per_1 figlio , sino alla domenica alle ore 21.30, con libertà per il padre, compatibilmente Per_2 con gli impegni di lavoro dei genitori e degli impegni di scuola dei figli, di vedere comunque liberamente i figli stessi, previo preavviso.
7) il padre terrà con sé la prole metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo, ad anni alterni, il giorno di Natale o i giorni di S. VE ed il primo giorno dell'anno; trascorrerà con la prole metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Trascorrerà con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con la specifica che, di quelle due settimane, il sig. , ad anni Pt_1 alternati, trascorrerà con i figli la settimana di ferragosto e comunque al massimo 15 giorni
(compresa la settimana di ferragosto), con l'obbligo comunque di comunicare alla sig.ra
, entro il 31 maggio di ogni anno le due settimane di sua spettanza (con la specifica Pt_2 della settimana di ferragosto di cui sopra);
8) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti. Spese e competenze legali, legate al presente procedimento, interamente compensate tra le parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data
02.08.2008, contratto matrimonio con rito civile a NO, regolarmente iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 8, Parte I, anno 2008 del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori il 08.12.2009 a Dolo e il 27.06,2012 a Per_2 Per_1
Dolo; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 4300/2021 del
16.03.2021 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.05.2025 per il 23.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 17.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 23.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto regolarmente nel processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto n. cron.
4300/2021 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 02.08.2008 con rito civile da e , iscritto nel registro atti di matrimonio (alla Parte_1 Parte_2 parte I, n. 8, dell'anno 2008) del Comune di NO.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove creda, con reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2) la casa coniugale verrà assegnata in uso alla sig.ra , con la quale convivono i figli, Pt_2 la quale godrà, pertanto, del diritto di abitazione sulla medesima;
3) il sig. ede alla sig.ra la sua quota parte di proprietà della Parte_1 Parte_2 casa coniugale (50%) a fronte del pagamento, da parte di quest'ultima al sig. , della Pt_1 somma di euro 50.000,00, stabilendo che dal momento del deposito del presente ricorso il sig. cesserà di corrispondere la propria quota parte di rata di mutuo ipotecario Pt_1 acceso presso la banca di Credito Cooperativo del Veneziano Soc. Coop., la quale verrà corrisposta integralmente dalla sig.ra . La casa coniugale, si precisa, è sita in Pt_2
NO (Ve) – Piazzetta dell'Unità d'Italia n. 1/3, consistente in un appartamento mansardato, posto su due piani, con garage e posto auto coperto di proprietà, catastalmente censito all'N.C.E.U. del Comune di NO (Ve) al fg. 4, part. 1121 sub 28-52-54, come da visura catastale che si allega;
4) tale trasferimento sarà, comunque, collegato ed inerente al procedimento di divorzio che ci occupa, e pertanto, troverà applicazione l'art. 19 della legge 6.03.1987 nr. 74 che stabilisce che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli, verso i quali rimane l'affidamento congiunto, la somma mensile di euro 414,69, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese presso il domicilio della moglie, oltre al 30% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di
Venezia, nonché la sig.ra tratterrà integralmente l'assegno unico, ovvero anche la Pt_2 quota del 50% spettante al sig. ; l'assegno mensile sarà soggetto a rivalutazione Pt_1 annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita. Le parti si accordano che nelle sole mensilità di agosto e dicembre, a condizione che il sig. tenga i figli il periodo di cui Pt_1 alle condizioni sub 7 di cui infra, la sig.ra verserà al primo il 50% dell'assegno unico Pt_2 percepito per le due mensilità sopra dette. Qualora i figli, diventati maggiorenni, volessero intraprendere il corso per acquisire la patente, le parti sono d'accordo affinché la scuola guida venga pagata con i risparmi dei libretti intestati ai figli stessi;
6) Il sig. terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alle ore 11.00 per Pt_1 quanto riguarda la figlia e dalle ore 13.00, all'uscita da scuola, per quanto riguarda il Per_1 figlio , sino alla domenica alle ore 21.30, con libertà per il padre, compatibilmente Per_2 con gli impegni di lavoro dei genitori e degli impegni di scuola dei figli, di vedere comunque liberamente i figli stessi, previo preavviso.
7) il padre terrà con sé la prole metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo, ad anni alterni, il giorno di Natale o i giorni di S. VE ed il primo giorno dell'anno; trascorrerà con la prole metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Trascorrerà con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con la specifica che, di quelle due settimane, il sig. , ad anni Pt_1 alternati, trascorrerà con i figli la settimana di ferragosto e comunque al massimo 15 giorni
(compresa la settimana di ferragosto), con l'obbligo comunque di comunicare alla sig.ra
, entro il 31 maggio di ogni anno le due settimane di sua spettanza (con la specifica Pt_2 della settimana di ferragosto di cui sopra);
8) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero