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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/09/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4141/2024
Oggi, 18/09/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to Antonio SORRENTINO, per GU ON, il quale si riporta alle già rassegnate conclusioni e chiede che la causa venga decisa;
avv.to Antonella CANNAVACCIUOLO, per delega dell'avv. Alfredo CRESCENZO, per la compagnia la quale si riporta alle approntate difese e chiede il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 8
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4141/2024 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 672/2024 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
GU ON, rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Antonio Sorrentino;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti rogata per Notar in data 18.12.14 (Rep. n. 186905 e Racc. n. 30367), Persona_1 dall'Avv. Alfredo Crescenzo;
- APPELLATA -
NONCHÉ
PARLATO ; Per_2
- APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 18.9.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. AR ON, proprietario della vettura “Smart” tg. FC187BT, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la compagnia pagina 2 di 8 quale impresa assicuratrice per la RCA del proprio veicolo, nonché il sig. Controparte_1 Pt_1
, proprietario dell'automobile “Lancia Y” tg. AP572TY, onde sentirli condannare, in solido tra
[...] loro, al risarcimento dei danni patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 5.000,00 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in Angri in data 2.10.18, intorno alle ore 3:30. Segnatamente, la difesa del sig. AR aveva sostenuto: che nel testé indicato frangente l'autovettura di proprietà di quest'ultimo, condotta dal sig. , sarebbe stata intenta a Persona_3 percorrere “a velocità moderata” Corso Vittorio Emanuele, con direzione Via Cervinia, allorquando, giunta all'altezza dell'intersezione con Via Ardinghi, sarebbe stata violentemente urtata dalla vettura di proprietà del sig. , il cui conducente avrebbe occupato il predetto incrocio senza aver Pt_1 previamente arrestato la marcia ad onta della presenza del segnale di “Stop” e, dunque, senza aver concesso l'asseritamente dovuta precedenza al veicolo attoreo;
che, per l'effetto della collisione de qua,
l'automobile del sig. AR avrebbe deviato la propria traiettoria di marcia, finendo per impattare
“prima contro il marciapiede e poi contro l'albero presenti sul lato destro”; che, in conseguenza del dianzi descritto sinistro, la vettura attorea avrebbe subito danni alla fiancata laterale sinistra, al cofano, al parabrezza ed alla ruota anteriore destra, stimati nel complessivo importo di euro 5.000,00.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna parte appellante aveva affermato, da un lato, che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta gravemente colposa del conducente dell'automobile di proprietà del sig. ; dall'altro, che la Pt_1 vettura attorea avrebbe subito apprezzabili danni alla carrozzeria.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure la compagnia chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A fondamento Controparte_2 dell'invocata reiezione, la predetta impresa aveva in limine eccepito la nullità dell'atto introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, aveva contestato la dinamica del sinistro ricostruita nell'atto di citazione, avendo evidenziato, da un lato, che dalle risultanze del dispositivo satellitare – rectius, scatola nera – installato sulla vettura del sig. AR sarebbe emerso che siffatto veicolo in data 2.10.18, intorno alle ore 3:30, mentre sarebbe stato intento a percorrere a velocità superiore a quella consentita Corso Vittorio Emanuele, avrebbe urtato “contro un ostacolo fisso”; dall'altro, che i danni che la vettura attorea avrebbe subito non sarebbero compatibili con la dinamica prospettata nel libello introduttivo;
da ultimo, aveva sostenuto che il sig. AR non avrebbe offerto alcuna adeguata prova dei lamentati pregiudizi, giacché tale non avrebbe potuto esser considerato il prodotto preventivo di spesa.
pagina 3 di 8 Ad onta della rituale notifica dell'atto di citazione, il sig. non aveva provveduto a Parte_1 costituirsi nel giudizio di prime cure.
Escusso l'unico teste indicato, il giudice di pace aveva disposto l'espletamento di una CTU ricostruttiva;
all'esito dell'attività peritale, la causa era stata trattenuta in decisione.
Ebbene, il primo giudicante ha rigettato la domanda attorea sulla scorta dell'argomentazione per la quale l'istante non avesse offerto adeguata prova del lamentato pregiudizio, giacché, posto che la vettura incidentata fosse stata alienata a terzi nelle more del giudizio, l'attore avrebbe dovuto dimostrare di aver previamente riparato il proprio veicolo o, alternativamente, di averlo ceduto ad un prezzo inferiore rispetto al valore che lo stesso avrebbe avuto se il sinistro non si fosse verificato.
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame il sig. AR ON, articolandolo in due motivi.
Con la prima doglianza, l'appellante ha sostanzialmente lamentato la violazione dell'art. 132, n. 4,
c.p.c., deducendo l'illogicità del passaggio motivazionale per il quale “l'intervenuta vendita del veicolo comporterebbe incertezza sul fatto che i danni materiali all'autovettura possano effettivamente aver determinato una diminuzione nella sfera patrimoniale dell'attore”, tenuto conto che, secondo l'odierno istante, ai fini della quantificazione del danno, “non rileva né il valore del bene al momento del sinistro né il corrispettivo incassato dall'istante a seguito della vendita del veicolo incidentato, poiché esso non costituisce un vantaggio direttamente derivante al danneggiato dal sinistro ma, piuttosto, trova la sua origine nel contratto di compravendita stipulato dalla parte attrice con terzi”.
Con la seconda censura, il sig. AR ha censurato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115
e 116 c.p.c., assumendo che il giudice di pace non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie: in particolare, ha asserito che la sussistenza dei danni di cui è stato domandato il ristoro s'inferirebbe sia dal prodotto preventivo di spesa che dai rilievi fotografici immortalanti la vettura.
Con comparsa di risposta depositata in data 27.2.25, si è costituita in giudizio l'impresa Controparte_1
chiedendo il rigetto del proposto appello. A sostegno della pretesa reiezione, la difesa della testé
[...] citata compagnia ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la (ritenuta) inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha affermato l'irreprensibilità del percorso motivazionale posto alla base dell'impugnata pronuncia, evidenziando che l'appellante non avrebbe dato prova né dell'effettiva verificazione del sinistro né, men che meno, dei danni lamentati.
All'udienza celebrata in data 20.3.25, la causa è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine dichiarare la contumacia del sig. Pt_1
, che, pur se ritualmente evocato in giudizio, non ha provveduto a costituirsi.
[...]
pagina 4 di 8 Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'impresa assicuratrice, secondo la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis,
Cass. SS. UU. n. 18868/17).
Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la formulata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante analiticamente indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Tanto atteso, deve scrutinarsi lo spiegato gravame, i cui due motivi, per ragioni di connessione logica, devono essere esaminati congiuntamente. A tal fine, non può tacersi che, secondo l'indirizzo ermeneutico nettamente prevalente in seno alla Suprema Corte, il diritto al risarcimento dei danni, avente un carattere strettamente personale, costituisce un diritto autonomo, rispetto al diritto di proprietà, con la conseguenza che il credito risarcitorio non ha carattere ambulatorio in quanto non circola con il trasferimento del bene danneggiato (Cass. Sez. Un. n. 2951/16, ove si è eloquentemente affermato che “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario”).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non è revocabile in dubbio che il sig. AR sia titolare del lato attivo del rapporto dedotto in giudizio, avendo questi alienato la propria vettura successivamente alla data in cui la stessa è stata coinvolta nel sinistro per cui è causa, ma non anche trasferito il diritto al risarcimento dei danni che sarebbe sorto in conseguenza dell'evento dannoso de quo.
Cionondimeno, il proposto gravame non può trovare accoglimento, giacché l'argomentazione per la quale l'originario attore, avendo alienato la propria autovettura nelle more del giudizio di prime cure, avrebbe dovuto allegare e provare, al fine di fornire adeguata dimostrazione del lamentato pregiudizio patrimoniale, di aver provveduto a far riparare il proprio veicolo o, alternativamente, di averlo alienato ad un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato che la vettura avrebbe avuto ove il sinistro non fosse pagina 5 di 8 verificatosi non può che ritenersi conforme ai principi cui aver riguardo per la determinazione del danno risarcibile.
A tal proposito, s'impone di rilevare che, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato è onerato di fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato (in tal senso, ex multis, Cass. n. 21140/07): infatti, se antecedentemente alle sentenze nn.
7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa.
Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della
Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni
Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
In relazione, poi, all'individuazione del pregiudizio, secondo la cd. teoria differenziale (cfr. Cass. ord.
n. 23123/23), il danno risarcibile deve essere determinato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito, con la conseguenza che allorquando, all'esito di tale operazione, il patrimonio del presunto danneggiato non risulti avere – come nel caso in esame – un valore complessivo minore nessun pregiudizio patrimoniale risarcibile sia configurabile (cfr. Cass. ord. n. 7012/23, che, scrutinando una vicenda fattuale sostanzialmente sovrapponile a quella per cui è disputa, ha negato l'invocato risarcimento).
Corollario della rammentata impostazione ermeneutica è quello per il quale, laddove il proprietario di un bene danneggiatosi in conseguenza di un fatto illecito lo alieni, un danno patrimoniale emergente può esser ravvisato soltanto se, anteriormente alla vendita, il proprietario abbia sostenuto dei costi per la riparazione del bene de quo o, alternativamente, se lo stesso sia stato alienato ad un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenersi laddove il fatto illecito non fosse verificatosi.
Orbene, nel caso in esame, la circostanza (emersa soltanto nel corso dell'espletamento della CTU pagina 6 di 8 ricostruttiva disposta dal giudice di prime cure) per la quale il veicolo danneggiato fosse stato venduto non consente di ravvisare alcun pregiudizio in capo all'appellante, tenuto conto che questi nel giudizio di prime cure mai avesse allegato – né, a fortiori, dimostrato – di aver provveduto a riparare il proprio veicolo anteriormente alla vendita dello stesso né di averlo alienato ad un prezzo più esiguo rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire ove l'incidente per cui è disputa non fosse occorso.
Con specifico al secondo profilo, il sig. AR non soltanto mai ha dedotto durante il giudizio di prime cure – nel corso del quale ha sempre invocato la condanna dei convenuti al pagamento della somma necessaria, secondo il prodotto preventivo di spesa, per la riparazione del veicolo – che il danno subito fosse sostanziatosi nell'aver alienato la propria vettura ad un prezzo più basso rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire ove il sinistro non si fosse verificato, ma nemmeno nel corpo dell'atto di appello ha sostenuto che il pregiudizio patito sarebbe consistito nell'aver conseguito dalla vendita del proprio veicolo un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto in assenza dell'evento dannoso per cui è disputa;
prezzo di vendita che, peraltro, mai è stato indicato, con la conseguenza che l'originario attore, pur essendone onerato, non ha fornito il sottraendo (ossia il secondo termine della sottrazione da porre in essere onde valutare se il patrimonio del sig. AR abbia effettivamente subito una diminuzione in conseguenza del sinistro stradale per cui è disputa) e, quindi, gli elementi necessari a dar prova di un eventuale pregiudizio.
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto appello non può che essere rigettato.
Né l'approdo cui si è testé pervenuti potrebbe essere infirmato richiamando, come fatto dalla difesa del sig. il principio di diritto per il quale, “in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, il Pt_2 principio della 'compensatio lucri cum damno' - sancito dall'art. 1241 c.c. in relazione ai successivi artt. 1223 e 2043 - opera solo quando il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno”, affermato dalla Corte di nomofilachia (anche) nell'arresto n.
18795/21, risultando lo stesso inconferente rispetto alla vicenda per cui è causa: invero, nel caso in esame, il risarcimento – lungi dall'esser stato negato perché si è accertato che conseguenza immediata e diretta del fatto illecito che ha prodotto il danno sia anche un accrescimento patrimoniale di entità uguale o superiore al valore del pregiudizio – non può essere concesso giacché non è stata offerta prova di un effettivo depauperamento del patrimonio del sig. che, in ragione dell'alienazione, Pt_2 perfezionatasi nelle more del giudizio di prime cure, del veicolo coinvolto nel sinistro, avrebbe potuto sostanziarsi soltanto negli esborsi eventualmente sostenuti per la riparazione della vettura de qua o nel conseguimento di un corrispettivo di vendita inferiore al valore di mercato dell'automobile anteriormente all'incidente.
pagina 7 di 8 Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Parte_1
2. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
3. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata compagnia, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. nulla per le spese in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato contumace;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Nocera Inferiore 18.9.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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