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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 5399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5399 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3942 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GERLANDO ALDO VIRONE per procura in atti
opponente
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CINZIA RITA
GL CA per procura in atti
opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 20.03.2020 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 497/2020, notificato il 12.02.2020, con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore di della somma di €. 60.160,69, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura, quale saldo per la fornitura di merce di cui alle fatture pagina 1 di 9 depositate a sostegno della richiesta monitoria.
L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza di questo Tribunale in favore del collegio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 33 dell'atto costitutivo del;
nel merito, escludeva l'esistenza della pretesa creditoria dell'opposto e, in via CP_1 subordinata, affermava un minor credito, dichiarando, a sua volta, l'esistenza di propri crediti nei confronti del . CP_1
Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio il chiedendo, in via preliminare, il Controparte_1 rigetto dell'eccezione di incompetenza, attesa l'inoperatività, nel caso di specie, della clausola compromissoria contenuta nell'art 33 dello statuto, stante l'intervenuto recesso dell'opponente dal prima della modifica della disposizione contenuta nel predetto articolo. CP_1
Contestava l'opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 22.10.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, evidenziando che l'art. 33 dello Statuto era stato modificato dopo il recesso dell'opponente e la formulazione precedente alla modifica escludeva la compromettibilità in arbitri per i crediti certi, liquidi ed esigibili in favore del
, e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.. CP_1
Con ordinanza del 29.03.2021 veniva disposta CTU contabile;
ottenuto il deposito della CTU, all'udienza del 27.6.2022 – sostituita dal deposito di note – la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.3.2023.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 23.09.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la parte opponente insisteva nel richiamo del Consulente d'Ufficio. Con ordinanza del
31.10.2024, rigettata la richiesta di richiamo del CTU, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.06.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 2 di 9 Non merita accoglimento l'eccezione di incompetenza, richiamando sul punto l'ordinanza del
22.10.2022, che si condivide in questa sede.
Ad avviso dell'opponente l'art. 33 dell'atto costitutivo, modificato il 15.03.2019, prevede una specifica devoluzione agli arbitri di tutte le questioni insorgende tra consorziati o tra questi ed il
. CP_1
La disposizione indicata, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, in quanto (per come risulta anche dal verbale di assemblea del 15 marzo 2019 a firma Notaio ) l'opponente Persona_1 ha esercitato il diritto di recesso, a norma di legge e dell'art. 10 dello Statuto, con efficacia dal 01 gennaio 2019 (cfr. verbale del Consiglio direttivo del 08 marzo 2019, nonché comunicazione presso la Camera di Commercio del 14 marzo 2019, prot. n. PRA/2679/2019/cclauto).
L'opponente risulta avere assunto lo status di consorziata fino al 31 dicembre 2018; la comunicazione presso la Camera di Commercio dell'avvenuto recesso è avvenuta in data 14 marzo 2019 e, come esposto, la modifica dell'art. 33 dell'atto è avvenuta il 15 marzo 2019.
La richiamata disposizione ha devoluto agli arbitri la risoluzione delle controversie tra i consorziati ed il , senza alcun tipo di eccezione e/o limitazione, ma solo per il periodo CP_1 successivo al recesso dell'opponente.
L'art 33 dello statuto, nella sua precedente formulazione, prevedeva l'esclusione della devoluzione al collegio arbitrale di tutte le controversie“aventi ad oggetto il credito certo, liquido ed esigibile dovuto dal consorziato al che potrà, all'uopo, adire le competenti Autorità Giudiziarie in via CP_1 ordinaria, anche monitoria”.
In ragione di quanto osservato, risulta correttamente adìto il Tribunale Ordinario.
L'opposto – attore in senso sostanziale nel presente giudizio – ha chiesto il pagamento della somma indicata in premessa, a titolo di saldo per la fornitura di merce di cui alle fatture depositate unitamente al ricorso monitorio.
Ha allegato che la consorziata si è resa morosa nei confronti del Parte_1
, non avendo versato la complessiva somma di €. 72.183,56, da cui detrarre gli importi CP_1 di €. 2.023.37 (indicata nelle note di credito) e di € 10.000,00 (€. 6.000,00 a titolo di rimborso del fondo consortile ed €. 4.000,00 a titolo di rimborso della quota di fondo costituito nel mese di agosto 2018 per sostenere il fabbisogno finanziario per la gestione del ), residuando, CP_1
pagina 3 di 9 quindi, un credito di €. 60.160,19.
Per converso, l'opponente – convenuto in senso sostanziale nel presente giudizio – ha lamentato una illegittima maggiorazione dei prezzi di acquisto della merce e ha, a sua volta, dichiarato l'esistenza del proprio credito, avente ad oggetto la quota di fondo spese anticipato, pari a € 24.374,98, oltre iva, nonché il premio aziende 2018 e il Premio 2017 - 2018 per Parte_2 circa €. 30.000,00.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia n. 13533/2001 delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Orbene, l'opponente non ha contestato l'esistenza della propria obbligazione, ma la sua entità, avendo, da una parte, affermato l'intervenuta maggiorazione del prezzo delle merci e, dall'altra parte, l'esistenza di propri crediti nei confronti dell'opposta.
Con riguardo alla prima contestazione l'opposto ha richiamato la delibera adottata all'unanimità dall'assemblea ordinaria del 10 febbraio 2018, cui ha partecipato anche l'opponente, con la quale è stato inserito un recupero spese di imballo, pari al 3% dell'imponibile, sulle fatture relative agli Contr acquisti dal deposito
Ha, poi, escluso l'esistenza di crediti dell'opponente, evidenziando il difetto di prova scritta sul punto, nonché l'intervenuto computo dell'importo di € 6.000,00 a titolo di quote di partecipazione e di ulteriori € 4.000,00 versati dall'opponente.
Al fine di ottenere ogni utile elemento in merito alla entità dei reciproci crediti delle parti in causa è stata disposta apposita CTU contabile.
La Consulente nominata, dott.ssa ha affermato di non poter riscontrare la Persona_2 regolarizzazione finanziaria delle fatture, in quanto mancante, agli atti, la documentazione contabile desumente
l'eventuale avvenuto pagamento e/o compensazione tra le parti;
altresì, alcun riscontro del suindicato credito appare
pagina 4 di 9 possibile, dallo “Stato Patrimoniale dal 01.01.2018 al 31.12.2018” del in Controparte_1 atti.
In ogni caso, ha rilevato che il “mancato pagamento” delle fatture ingiunte non è stato contestato dall'opponente.
[…] Di poi, questo C.T.U. ha proceduto con la determinazione del credito del opposto, calcolando CP_1 gli interessi di mora (siccome da D. Lgs. n. 192/2012) sulle fatture impagate, decurtando dalle stesse (quindi dal capitale) l'importo delle Note di credito riportate in atti di cui al D.I. opposto e, altresì, tenendo conto del pagamento già eseguito, dalla società opponente, quale acconto del debito portato dal D.I. n.497/2020 (dichiarato provvisoriamente esecutivo), con imputazione dello stesso ai sensi dell'art.1194 c.c..
[…] Con l'avvenuto recesso dal (decorrenza 1° gennaio 2019), l'odierna opponente - siccome CP_1 statuito dagli articoli 14 e 17 dello Statuto - ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione. Al riguardo, infatti, l'art. 14 dello Statuto del , dispone testualmente: (…) i consorziati receduti o CP_1 esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote del fondo consortile versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto consortile, limitatamente al consorziato, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato”; altresì, a norma dell'art. 17 dello stesso Statuto “il fondo consortile è costituito: a) dalle quote di partecipazione sottoscritte dal consorziato (capitale consortile) che per il primo esercizio sociale vengono fissate in euro 6.000,00 (seimila) ciascuna”.
Ciò detto, l'importo spettante alla società receduta è pari a euro 6.000,00. Parte_1
[…] In merito alle contestazioni di parte opponente circa la contribuzione dei consorziati alla copertura delle spese di funzionamento del e l'eventuale illegittima maggiorazione dei prezzi di acquisto delle merci CP_1 subita dalla stessa società consorziata opponente, giova, preliminarmente, richiamare le norme Statutarie e/o delibere assembleari a supporto, quali nella specie: l'art. 17 dello Statuto consortile e il verbale di assemblea dei consorziati del 10 febbraio 2018.
[…] Particolarmente, al titolo IV, l'art. 17 lett. b) dello statuto del CRS è disposto, testualmente, che “(…) i partecipanti rimborseranno annualmente al “ ” stesso tutte le spese del suo CP_1 funzionamento in parti uguali tra i consorziati in modo che l'esercizio si chiuda senza utile né perdite (…)”.
Con verbale d'assemblea del 10.02.2018 i consorziati all'unanimità dei presenti (incluso il legale rappresentante della società opponente), nel trattare il punto 4 dell'ordine del giorno “varie ed
pagina 5 di 9 eventuali”, deliberavano quanto segue: “(…) cercando di far cassa sul conto corrente del CRS (…) si decide all'unanimità di inserire a fine fattura un recupero spese di imballo pari al 3% dell'imponibile sulle fatture relative Contr agli acquisti dal deposito Se tale modifica avrà gli effetti sperati (…) in futuro si potrà pensare di rivedere e diminuire la quota mensile versata dai soci”.
Riguardo alla ulteriore contestazione eseguita dalla circa le illegittime maggiorazioni Parte_1 dei prezzi che il CRS avrebbe applicato sui prodotti Gates e OO nell'anno 2018, detto assunto non è verificabile, mancando agli atti di causa gli elementi di riscontro. La semplice individuazione di tali voci, tra i ricavi del “Conto Economico 01.01.2018/31.12.2018” del (presente nel fascicolo Controparte_1 di parte), non è adeguata e sufficiente a poter quantificare e asserire con certezza che le “maggiorazioni” siano state indebitamente calcolate.
[…] dall'analisi dello “Stato patrimoniale” del (periodo 01.01.2018/31.12.2018) risulta CP_1 iscritto, alla voce “debiti v/altri finanziatori entro 12 mesi”, un “fondo spese di euro Parte_1
24.374,98”. Detto “fondo” rappresenta il debito del Consorzio opposto nei confronti della odierna opponente,
e come tale va restituito dal a seguito del recesso della consorziata. Parte_1 CP_1
[….] siccome da verbale in data 04.08.2018, il consiglio direttivo deliberava la “costituzione di un fondo finanziamento soci infruttifero di interessi” con l'espresso obbligo del alla restituzione in caso di recesso CP_1 dei consorziati. Orbene, nello Stato patrimoniale afferente al periodo 01.01.2018/ 31.12.2018 del CP_1 si trova iscritto, tra i “debiti v/altri finanziatori oltre 12 mesi”, alla voce “Finanziamento socio
[...]
, l'importo di euro 4.000,00 rappresentativo del finanziamento socio Parte_1 Parte_1
in favore del . Avvenuto il recesso della odierna opponente, quale società consorziata, il
[...] CP_1 suindicato importo pari a € 4.000,00 va alla stessa rimborsato dal Consorzio opposto. lamenta oggi il mancato pagamento dei “premi sul fatturato” inerenti agli anni 2017 e Parte_1 Parte_1
2018. […] dall'analisi della documentazione in atti i sopra citati importi non sono verificabili per assenza di adeguata documentazione a supporto
La Consulente ha, quindi, concluso affermando che “il Controparte_2 risulta creditore della per l'importo di euro 31.874,66 quale differenza tra
[...] Parte_3 il totale dei crediti del già menzionato (corrispondente alle fatture emesse, considerate ancora da incassare, CP_1
CP_ detratte l'importo delle note di credito da pagare siccome da conteggiando gli interessi di mora e, altresì, il bonifico già eseguito in acconto del D.I. n.497/2020) e il totale delle somme (pari a euro 34.374,98) di cui la
pagina 6 di 9 società risulta creditrice a seguito recesso dal ”. Parte_1 CP_1
Le conclusioni del CTU, frutto di uno scrupoloso esame degli atti di causa, analiticamente motivate, vanno condivise, salve le precisazioni esposte nel prosieguo.
Come già rilevato, l'opponente non ha contestato l'esistenza della propria obbligazione pecuniaria, ma solo l'entità della stessa.
Dette contestazioni sono risultate solo in parte fondate, in quanto non risulta intervenuto alcun aggravio di costi a carico dell'opponente, essendo state applicate le condizioni appositamente deliberate il 10.2.2018, peraltro con il suo voto favorevole.
La ha poi lamentato il mancato corretto computo degli interessi da parte Parte_1 della CTU.
In realtà la Consulente ha tenuto conto del pagamento parziale, avvenuto nelle more del giudizio, e ha computato gli interessi di mora con le modalità indicate nella tabella all. 1.
In detta tabella, al n. 38, sono computati gli interessi sull'ammontare di € 60.160,19 fino al
16.12.2020; è indicato il pagamento eseguito dall'opponente per € 18.972,95 e, al n. 39, per il periodo dal 17.12.2020 fino al 31.12.2021, gli interessi sono computati sulla minor somma ivi riportata.
L'opponente ha dichiarato di avere versato l'intero ammontare oggetto del decreto ingiuntivo e l'opposto, dal canto suo, nella memoria di replica, lo ha confermato, ma ha precisato che il pagamento è avvenuto in diverse soluzioni e includeva anche le spese di lite e di precetto, escludendo che fossero state versate somme non dovute.
Al riguardo l'opponente non ha documentato le date dei pagamenti eseguiti e non ha indicato l'eventuale differenza, versata in eccesso e non dovuta. Pertanto le sue generiche contestazioni non risultano fondate.
In merito all'individuazione del credito della contestato dall'opposto, si Parte_1 osserva che la Consulente ha tenuto conto delle risultanze dello stato patrimoniale del . CP_1
Si richiama al riguardo la disposizione contenuta nell'art. 2709 c.c., per cui i libri e le altre scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore.
Essendo il credito fondo spese di euro 24.374,98 riportato nello stato Parte_1 Parte_1 patrimoniale dell'opposto, esso va ritenuto esistente.
pagina 7 di 9 Gli altri crediti, indicati dall'opponente, diversi da quelli già computati dall'opposto (per €
10.000,00), invece, non sono provati e non possono essere riconosciuti.
A questo punto occorre fare applicazione del seguente, condiviso, principio di diritto: Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie
l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un contratto di leasing, risolto per inadempimento, nel condannare il concedente alla restituzione, in favore dell'utilizzatore, delle rate riscosse e quest'ultimo, a versare al primo l'equo compenso per
l'uso della cosa, ex art. 1526 c.c., non aveva considerato che le dette pretese costituivano mere poste contabili, derivanti da un unico rapporto) (C. Cass., n. 26365/2024).
Nel caso di specie i crediti oggetto di causa discendono dal medesimo complesso rapporto, pertanto, dal credito dell'opposto, pari a € 60.160,79 oltre interessi moratori, come indicati nel ricorso monitorio, va detratto l'importo di € 24.374,98, oltre interessi legali dalla domanda, ottenendo la somma di € 35.785,81, oltre interessi moratori come richiesti nel ricorso monitorio.
L'accertamento del credito dell'opposto nella minor somma indicata determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'esito della controversia consente di compensare per un terzo le spese di lite, ponendo i residui due terzi a carico della parte opponente.
Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, tenuto conto dell'effettiva complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata, in € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.000,00 per la fase decisionale), oltre a € 2.135,00 per compensi e a € 406,50 della fase monitoria (cfr. C.
Cass., n. 24482/2022), importi sui quali applicare la disposta compensazione.
Le spese di CTU sono poste definitivamente per un terzo a carico della parte opposta e per due terzi a carico della parte opponente.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 3942/2020, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (opponente) e Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(opposto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 497/2020;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 35.785,81, oltre interessi come in motivazione;
- Compensa per un terzo le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, dei residui due terzi, che liquida in € 4.780,45 per compensi e € 272,35 per esborsi della fase monitoria;
- Pone le spese di CTU, definitivamente, per due terzi a carico dell'opponente e per un terzo a carico dell'opposto.
Così deciso in Catania il 06/11/2025.
Il Giudice
Milena EL
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3942 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GERLANDO ALDO VIRONE per procura in atti
opponente
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CINZIA RITA
GL CA per procura in atti
opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 20.03.2020 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 497/2020, notificato il 12.02.2020, con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore di della somma di €. 60.160,69, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura, quale saldo per la fornitura di merce di cui alle fatture pagina 1 di 9 depositate a sostegno della richiesta monitoria.
L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza di questo Tribunale in favore del collegio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 33 dell'atto costitutivo del;
nel merito, escludeva l'esistenza della pretesa creditoria dell'opposto e, in via CP_1 subordinata, affermava un minor credito, dichiarando, a sua volta, l'esistenza di propri crediti nei confronti del . CP_1
Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio il chiedendo, in via preliminare, il Controparte_1 rigetto dell'eccezione di incompetenza, attesa l'inoperatività, nel caso di specie, della clausola compromissoria contenuta nell'art 33 dello statuto, stante l'intervenuto recesso dell'opponente dal prima della modifica della disposizione contenuta nel predetto articolo. CP_1
Contestava l'opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 22.10.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, evidenziando che l'art. 33 dello Statuto era stato modificato dopo il recesso dell'opponente e la formulazione precedente alla modifica escludeva la compromettibilità in arbitri per i crediti certi, liquidi ed esigibili in favore del
, e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.. CP_1
Con ordinanza del 29.03.2021 veniva disposta CTU contabile;
ottenuto il deposito della CTU, all'udienza del 27.6.2022 – sostituita dal deposito di note – la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.3.2023.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 23.09.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la parte opponente insisteva nel richiamo del Consulente d'Ufficio. Con ordinanza del
31.10.2024, rigettata la richiesta di richiamo del CTU, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.06.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 2 di 9 Non merita accoglimento l'eccezione di incompetenza, richiamando sul punto l'ordinanza del
22.10.2022, che si condivide in questa sede.
Ad avviso dell'opponente l'art. 33 dell'atto costitutivo, modificato il 15.03.2019, prevede una specifica devoluzione agli arbitri di tutte le questioni insorgende tra consorziati o tra questi ed il
. CP_1
La disposizione indicata, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, in quanto (per come risulta anche dal verbale di assemblea del 15 marzo 2019 a firma Notaio ) l'opponente Persona_1 ha esercitato il diritto di recesso, a norma di legge e dell'art. 10 dello Statuto, con efficacia dal 01 gennaio 2019 (cfr. verbale del Consiglio direttivo del 08 marzo 2019, nonché comunicazione presso la Camera di Commercio del 14 marzo 2019, prot. n. PRA/2679/2019/cclauto).
L'opponente risulta avere assunto lo status di consorziata fino al 31 dicembre 2018; la comunicazione presso la Camera di Commercio dell'avvenuto recesso è avvenuta in data 14 marzo 2019 e, come esposto, la modifica dell'art. 33 dell'atto è avvenuta il 15 marzo 2019.
La richiamata disposizione ha devoluto agli arbitri la risoluzione delle controversie tra i consorziati ed il , senza alcun tipo di eccezione e/o limitazione, ma solo per il periodo CP_1 successivo al recesso dell'opponente.
L'art 33 dello statuto, nella sua precedente formulazione, prevedeva l'esclusione della devoluzione al collegio arbitrale di tutte le controversie“aventi ad oggetto il credito certo, liquido ed esigibile dovuto dal consorziato al che potrà, all'uopo, adire le competenti Autorità Giudiziarie in via CP_1 ordinaria, anche monitoria”.
In ragione di quanto osservato, risulta correttamente adìto il Tribunale Ordinario.
L'opposto – attore in senso sostanziale nel presente giudizio – ha chiesto il pagamento della somma indicata in premessa, a titolo di saldo per la fornitura di merce di cui alle fatture depositate unitamente al ricorso monitorio.
Ha allegato che la consorziata si è resa morosa nei confronti del Parte_1
, non avendo versato la complessiva somma di €. 72.183,56, da cui detrarre gli importi CP_1 di €. 2.023.37 (indicata nelle note di credito) e di € 10.000,00 (€. 6.000,00 a titolo di rimborso del fondo consortile ed €. 4.000,00 a titolo di rimborso della quota di fondo costituito nel mese di agosto 2018 per sostenere il fabbisogno finanziario per la gestione del ), residuando, CP_1
pagina 3 di 9 quindi, un credito di €. 60.160,19.
Per converso, l'opponente – convenuto in senso sostanziale nel presente giudizio – ha lamentato una illegittima maggiorazione dei prezzi di acquisto della merce e ha, a sua volta, dichiarato l'esistenza del proprio credito, avente ad oggetto la quota di fondo spese anticipato, pari a € 24.374,98, oltre iva, nonché il premio aziende 2018 e il Premio 2017 - 2018 per Parte_2 circa €. 30.000,00.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia n. 13533/2001 delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Orbene, l'opponente non ha contestato l'esistenza della propria obbligazione, ma la sua entità, avendo, da una parte, affermato l'intervenuta maggiorazione del prezzo delle merci e, dall'altra parte, l'esistenza di propri crediti nei confronti dell'opposta.
Con riguardo alla prima contestazione l'opposto ha richiamato la delibera adottata all'unanimità dall'assemblea ordinaria del 10 febbraio 2018, cui ha partecipato anche l'opponente, con la quale è stato inserito un recupero spese di imballo, pari al 3% dell'imponibile, sulle fatture relative agli Contr acquisti dal deposito
Ha, poi, escluso l'esistenza di crediti dell'opponente, evidenziando il difetto di prova scritta sul punto, nonché l'intervenuto computo dell'importo di € 6.000,00 a titolo di quote di partecipazione e di ulteriori € 4.000,00 versati dall'opponente.
Al fine di ottenere ogni utile elemento in merito alla entità dei reciproci crediti delle parti in causa è stata disposta apposita CTU contabile.
La Consulente nominata, dott.ssa ha affermato di non poter riscontrare la Persona_2 regolarizzazione finanziaria delle fatture, in quanto mancante, agli atti, la documentazione contabile desumente
l'eventuale avvenuto pagamento e/o compensazione tra le parti;
altresì, alcun riscontro del suindicato credito appare
pagina 4 di 9 possibile, dallo “Stato Patrimoniale dal 01.01.2018 al 31.12.2018” del in Controparte_1 atti.
In ogni caso, ha rilevato che il “mancato pagamento” delle fatture ingiunte non è stato contestato dall'opponente.
[…] Di poi, questo C.T.U. ha proceduto con la determinazione del credito del opposto, calcolando CP_1 gli interessi di mora (siccome da D. Lgs. n. 192/2012) sulle fatture impagate, decurtando dalle stesse (quindi dal capitale) l'importo delle Note di credito riportate in atti di cui al D.I. opposto e, altresì, tenendo conto del pagamento già eseguito, dalla società opponente, quale acconto del debito portato dal D.I. n.497/2020 (dichiarato provvisoriamente esecutivo), con imputazione dello stesso ai sensi dell'art.1194 c.c..
[…] Con l'avvenuto recesso dal (decorrenza 1° gennaio 2019), l'odierna opponente - siccome CP_1 statuito dagli articoli 14 e 17 dello Statuto - ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione. Al riguardo, infatti, l'art. 14 dello Statuto del , dispone testualmente: (…) i consorziati receduti o CP_1 esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote del fondo consortile versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto consortile, limitatamente al consorziato, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato”; altresì, a norma dell'art. 17 dello stesso Statuto “il fondo consortile è costituito: a) dalle quote di partecipazione sottoscritte dal consorziato (capitale consortile) che per il primo esercizio sociale vengono fissate in euro 6.000,00 (seimila) ciascuna”.
Ciò detto, l'importo spettante alla società receduta è pari a euro 6.000,00. Parte_1
[…] In merito alle contestazioni di parte opponente circa la contribuzione dei consorziati alla copertura delle spese di funzionamento del e l'eventuale illegittima maggiorazione dei prezzi di acquisto delle merci CP_1 subita dalla stessa società consorziata opponente, giova, preliminarmente, richiamare le norme Statutarie e/o delibere assembleari a supporto, quali nella specie: l'art. 17 dello Statuto consortile e il verbale di assemblea dei consorziati del 10 febbraio 2018.
[…] Particolarmente, al titolo IV, l'art. 17 lett. b) dello statuto del CRS è disposto, testualmente, che “(…) i partecipanti rimborseranno annualmente al “ ” stesso tutte le spese del suo CP_1 funzionamento in parti uguali tra i consorziati in modo che l'esercizio si chiuda senza utile né perdite (…)”.
Con verbale d'assemblea del 10.02.2018 i consorziati all'unanimità dei presenti (incluso il legale rappresentante della società opponente), nel trattare il punto 4 dell'ordine del giorno “varie ed
pagina 5 di 9 eventuali”, deliberavano quanto segue: “(…) cercando di far cassa sul conto corrente del CRS (…) si decide all'unanimità di inserire a fine fattura un recupero spese di imballo pari al 3% dell'imponibile sulle fatture relative Contr agli acquisti dal deposito Se tale modifica avrà gli effetti sperati (…) in futuro si potrà pensare di rivedere e diminuire la quota mensile versata dai soci”.
Riguardo alla ulteriore contestazione eseguita dalla circa le illegittime maggiorazioni Parte_1 dei prezzi che il CRS avrebbe applicato sui prodotti Gates e OO nell'anno 2018, detto assunto non è verificabile, mancando agli atti di causa gli elementi di riscontro. La semplice individuazione di tali voci, tra i ricavi del “Conto Economico 01.01.2018/31.12.2018” del (presente nel fascicolo Controparte_1 di parte), non è adeguata e sufficiente a poter quantificare e asserire con certezza che le “maggiorazioni” siano state indebitamente calcolate.
[…] dall'analisi dello “Stato patrimoniale” del (periodo 01.01.2018/31.12.2018) risulta CP_1 iscritto, alla voce “debiti v/altri finanziatori entro 12 mesi”, un “fondo spese di euro Parte_1
24.374,98”. Detto “fondo” rappresenta il debito del Consorzio opposto nei confronti della odierna opponente,
e come tale va restituito dal a seguito del recesso della consorziata. Parte_1 CP_1
[….] siccome da verbale in data 04.08.2018, il consiglio direttivo deliberava la “costituzione di un fondo finanziamento soci infruttifero di interessi” con l'espresso obbligo del alla restituzione in caso di recesso CP_1 dei consorziati. Orbene, nello Stato patrimoniale afferente al periodo 01.01.2018/ 31.12.2018 del CP_1 si trova iscritto, tra i “debiti v/altri finanziatori oltre 12 mesi”, alla voce “Finanziamento socio
[...]
, l'importo di euro 4.000,00 rappresentativo del finanziamento socio Parte_1 Parte_1
in favore del . Avvenuto il recesso della odierna opponente, quale società consorziata, il
[...] CP_1 suindicato importo pari a € 4.000,00 va alla stessa rimborsato dal Consorzio opposto. lamenta oggi il mancato pagamento dei “premi sul fatturato” inerenti agli anni 2017 e Parte_1 Parte_1
2018. […] dall'analisi della documentazione in atti i sopra citati importi non sono verificabili per assenza di adeguata documentazione a supporto
La Consulente ha, quindi, concluso affermando che “il Controparte_2 risulta creditore della per l'importo di euro 31.874,66 quale differenza tra
[...] Parte_3 il totale dei crediti del già menzionato (corrispondente alle fatture emesse, considerate ancora da incassare, CP_1
CP_ detratte l'importo delle note di credito da pagare siccome da conteggiando gli interessi di mora e, altresì, il bonifico già eseguito in acconto del D.I. n.497/2020) e il totale delle somme (pari a euro 34.374,98) di cui la
pagina 6 di 9 società risulta creditrice a seguito recesso dal ”. Parte_1 CP_1
Le conclusioni del CTU, frutto di uno scrupoloso esame degli atti di causa, analiticamente motivate, vanno condivise, salve le precisazioni esposte nel prosieguo.
Come già rilevato, l'opponente non ha contestato l'esistenza della propria obbligazione pecuniaria, ma solo l'entità della stessa.
Dette contestazioni sono risultate solo in parte fondate, in quanto non risulta intervenuto alcun aggravio di costi a carico dell'opponente, essendo state applicate le condizioni appositamente deliberate il 10.2.2018, peraltro con il suo voto favorevole.
La ha poi lamentato il mancato corretto computo degli interessi da parte Parte_1 della CTU.
In realtà la Consulente ha tenuto conto del pagamento parziale, avvenuto nelle more del giudizio, e ha computato gli interessi di mora con le modalità indicate nella tabella all. 1.
In detta tabella, al n. 38, sono computati gli interessi sull'ammontare di € 60.160,19 fino al
16.12.2020; è indicato il pagamento eseguito dall'opponente per € 18.972,95 e, al n. 39, per il periodo dal 17.12.2020 fino al 31.12.2021, gli interessi sono computati sulla minor somma ivi riportata.
L'opponente ha dichiarato di avere versato l'intero ammontare oggetto del decreto ingiuntivo e l'opposto, dal canto suo, nella memoria di replica, lo ha confermato, ma ha precisato che il pagamento è avvenuto in diverse soluzioni e includeva anche le spese di lite e di precetto, escludendo che fossero state versate somme non dovute.
Al riguardo l'opponente non ha documentato le date dei pagamenti eseguiti e non ha indicato l'eventuale differenza, versata in eccesso e non dovuta. Pertanto le sue generiche contestazioni non risultano fondate.
In merito all'individuazione del credito della contestato dall'opposto, si Parte_1 osserva che la Consulente ha tenuto conto delle risultanze dello stato patrimoniale del . CP_1
Si richiama al riguardo la disposizione contenuta nell'art. 2709 c.c., per cui i libri e le altre scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore.
Essendo il credito fondo spese di euro 24.374,98 riportato nello stato Parte_1 Parte_1 patrimoniale dell'opposto, esso va ritenuto esistente.
pagina 7 di 9 Gli altri crediti, indicati dall'opponente, diversi da quelli già computati dall'opposto (per €
10.000,00), invece, non sono provati e non possono essere riconosciuti.
A questo punto occorre fare applicazione del seguente, condiviso, principio di diritto: Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie
l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un contratto di leasing, risolto per inadempimento, nel condannare il concedente alla restituzione, in favore dell'utilizzatore, delle rate riscosse e quest'ultimo, a versare al primo l'equo compenso per
l'uso della cosa, ex art. 1526 c.c., non aveva considerato che le dette pretese costituivano mere poste contabili, derivanti da un unico rapporto) (C. Cass., n. 26365/2024).
Nel caso di specie i crediti oggetto di causa discendono dal medesimo complesso rapporto, pertanto, dal credito dell'opposto, pari a € 60.160,79 oltre interessi moratori, come indicati nel ricorso monitorio, va detratto l'importo di € 24.374,98, oltre interessi legali dalla domanda, ottenendo la somma di € 35.785,81, oltre interessi moratori come richiesti nel ricorso monitorio.
L'accertamento del credito dell'opposto nella minor somma indicata determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'esito della controversia consente di compensare per un terzo le spese di lite, ponendo i residui due terzi a carico della parte opponente.
Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, tenuto conto dell'effettiva complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata, in € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.000,00 per la fase decisionale), oltre a € 2.135,00 per compensi e a € 406,50 della fase monitoria (cfr. C.
Cass., n. 24482/2022), importi sui quali applicare la disposta compensazione.
Le spese di CTU sono poste definitivamente per un terzo a carico della parte opposta e per due terzi a carico della parte opponente.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 3942/2020, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (opponente) e Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(opposto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 497/2020;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 35.785,81, oltre interessi come in motivazione;
- Compensa per un terzo le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, dei residui due terzi, che liquida in € 4.780,45 per compensi e € 272,35 per esborsi della fase monitoria;
- Pone le spese di CTU, definitivamente, per due terzi a carico dell'opponente e per un terzo a carico dell'opposto.
Così deciso in Catania il 06/11/2025.
Il Giudice
Milena EL
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