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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/10/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 1206/24 Oggi 22 ottobre 2025 alle ore 11,28 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv.ta Giorgia Montella, nota all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. S.M. Mancusi, per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto CP_1
collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 13,00 alle ore 13,47 per cause R.G. 759/25 e 776/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore
11,32).
Alle ore 16,22 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 16,23
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona del giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1206 /2024 R.Lav.
promossa da:
, residente in Castiglione d'Orcia ( SI ), elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_2 viale Giulio Cesare n. 95, presso e nello studio legale dell'avvocato Sergio Massimo Mancusi, dal quale è rappresentata, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
contro
: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2, Siena, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ATP ex artt. 445bis e 696 c.p.c. ritualmente notificato il sig. Controparte_2
ha convenuto in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi
[...] CP_1
sentir accogliere le seguenti conclusioni “Si chiede che la S.V. voglia ammettere l'accertamento tecnico richiesto per i motivi specificati in oggetto: Accertamento condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di invalido civile in misura del 100% ex art. 12 della Legge 118/71 ai fini della pensione di inabilità civile e quindi, previa nomina CTU, verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio con decorrenza dalla data della domanda del
17/1/2024 ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa.”.
Nella fase cautelare si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando ed opponendosi alle avverse difese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Si chiede che la S.V. voglia dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso stante la già disposta visita di revisione e comunque accertare l'insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio richiesto.”.
La espletata CTU ha negato la sussistenza dei presupposti per il beneficio richiesto e la ricorrente ha manifestato formale dissenso ed introdotto la fase di merito ove ha rassegnato le seguenti conclusioni “che l'On. Tribunale adito, previa convocazione delle parti, contrariis reiectis,
Voglia: - RITENERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118/71 dalla data della domanda amministrativa
o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge e, conseguentemente, - CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei CP_1
ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa
o di giustizia, oltre accessori di legge.”, insistendo in via istruttoria per il rinnovo della CTU.
Si è costituito nella fase di merito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale di Siena – Giudice del Lavoro : - nel rito : dichiarare la inammissibilità del ricorso introduttivo depositato da;
- nel merito : Controparte_2
respingere integralmente qualsiasi domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto e , di conseguenza , procedere alla omologa dell'accertamento sanitario compiuto nella precedente fase;
- in ogni caso: condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di lite .”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 22 ottobre 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Con procedimento per ATP ex art. 445bis c.p.c. la ricorrente ha chiesto accertarsi i presupposti per il diritto alla percezione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge
118/71 dalla domanda amministrativa a fronte delle patologie da cui è affetta e del diniego ricevuto in via amministrativa ove la stessa era stata ritenuta invalida al 67%. Nella fase cautelare, nella quale è stata depositata anche documentazione medica sopravvenuta, è stata disposta CTU medico legale che pur riscontrando un parziale aggravamento riconoscendo una invalidità in misura del
75% da rivedersi e rivalutarsi dopo tre anni, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto. Non condividendo le conclusioni del CTU la parte ricorrente ha introdotto il giudizio di merito, senza, peraltro, contestare nella fase cautelare le valutazioni del
CTU e senza effettuare con l'atto introduttivo di merito specifiche contestazioni all'elaborato depositato, limitandosi genericamente a richiedere il rinnovo della CTU.
Solo con una memoria, peraltro NON autorizzata depositata in data 2.01.2025 (quindi successivamente al ricorso depositato il 27.12.2024 ed al decreto di fissazione udienza del 30.12.2024) ha espressamente preso posizione in ordine a quelle che sarebbero state le errate valutazioni del CTU mai contestate prima.
L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, nel costituirsi in giudizio nella CP_1 fase di merito ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di motivazione avendo parte ricorrente dedotto solo semplici critiche e valutazioni generiche tali da non scalfire le conclusioni prese dal CTU, peraltro ampiamente motivate nell'elaborato depositato nella fase di ATP, opponendosi, quindi al rinnovo di CTU ed insistendo nel merito per il rigetto della domanda in assenza dei presupposti di legge.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla inammissibilità del ricorso
Va evidenziato come parte ricorrente abbia notificato all' il ricorso introduttivo del CP_1
27.12.2024 unitamente al decreto di fissazione udienza ed in maniera del tutto irrituale successivamente alla notifica dello stesso in data 2 gennaio 2025 abbia depositato una memoria
NON autorizzata ed apparentemente integrativa che modificava il contenuto del ricorso dilungandosi in specifiche, quanto tardive, osservazioni alla CTU.
Va, infatti, evidenziato che in sede di ATP nel termine assegnato per le osservazioni alla
CTU, prima del deposto della relazione definitiva, parte ricorrente NON ha effettuato alcun appunto all'elaborato del Dott. con ciò solo manifestando tacitamente il proprio consenso alle Per_1 conclusioni ivi esplicitate. Già questo depone a fronte della inammissibilità del dissenso, ma ancor più grave è il fatto che nell'introdurre il giudizio di merito non sono state effettuate contestazioni specifiche e circostanziate all'elaborato del CTU, che detto ricorso generico è stato notificato alla controparte e solo successivamente alla notifica sono state depositate note, irrituali e non autorizzate, che contenevano contestazioni più specifiche al solo fine di giustificare la richiesta di rinnovo della CTU.
La documentazione depositata in atti e la ricostruzione del deposito temporale della stessa rende accoglibile l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' . CP_1
Nel merito
Ad abundantiam e nel merito va rilevata l'infondatezza del ricorso.
Non può sfuggire, infatti, che il CTU nominato Dott. dopo aver visitato la ricorrente Per_1 ed analizzato compiutamente la documentazione medica prodotta, ha ampiamente e specificamente motivato le proprie valutazioni mediche che lo hanno indotto a ritenere che “….Nel caso de quo vista l'istologia della lesione possiamo classificare la periziata nella classe di rischio intermedio,per cui appare incerta la prognosi nonostante la terapia effettuata. Il carcinoma follicolare, infatti, rappresenta circa il 4% dei carcinomi della tiroide. È più diffuso tra i pazienti anziani e in regioni con carenza di iodio. È più aggressivo del carcinoma papillare poiché si diffonde per via ematogena e comporta un rischio più elevato di metastasi a distanza. La mutazione genetica più comune che dà origine a questi tumori è una mutazione RAS.
Il trattamento richiede una tiroidectomia quasi totale e una terapia postoperatoria con iodio radioattivo. Le metastasi sono più sensibili alle dosi ripetute di terapia con radioiodio rispetto a quelle del carcinoma papillare. Dopo il trattamento vengono somministrate dosi di levotiroxina soppressive della TSH. Al fine di controllare l'eventuale recidiva o la persistenza di malattia devono essere eseguite periodicamente le misurazioni di tireoglobulina sierica e l'ecografia del collo ( come peraltro avviene nel caso in esame con follow-up trimestrale). Da segnalare inoltre la presenza di cardiopatia ipertensiva e l'obesità. La concorrenza di tali menomazioni determina quindi un complesso menomativo di entità tale da giustificare una invalidità pari al 75%, con REVISIONE A 3 ANNI….” (v. CTU in ATP).
Il fatto che non abbia indicato le singole percentuali delle varie patologie invalidanti non incide sulla motivazione della relazione che risulta esaustiva e completa consentendo al giudice di verificare che il CTU abbia analizzato tutto il quadro clinico arrivando alle conclusioni, si ribadisce
NON contestate da parte ricorrente, che accertano in capo a “…il Controparte_2 riconoscimento di una invalidità del 75% dalla domanda amministrativa, in considerazione della recente diagnosi e terapia (SETTEMBRE 2023) della neoplasia tiroidea e per l'incerta evoluzione che tali tipi di neoplasie presentano. UTILE REVISIONE A 3 ANNI …” con conseguente negazione del diritto alla pensione di inabilità civile in quanto non si tratta di soggetto totalmente inabile al lavoro.
Il ricorso, pertanto, oltre che inammissibile e del tutto infondato nel merito.
Sulle spese di lite
La condizione reddituale della ricorrente come documentata in atti esclude ex lege la condanna alle spese della stessa.
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara il ricorso inammissibile, per quanto in motivazione, oltre che infondato nel merito per quanto sopra motivato;
2) Nulla sulle spese a fronte della situazione economico-patrimoniale documentata in atti della ricorrente;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 22/10/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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