Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 765
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittima coobbligazione del sostituito per le sanzioni proprie del sostituto

    La Corte ritiene che il sostituito sia coobbligato in solido per imposte, sopratasse e interessi, e che l'Agenzia delle Entrate abbia legittimamente esteso la pretesa anche alle sanzioni, imputabili pro quota.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa per omessa notifica degli avvisi di accertamento ai sostituti

    La Corte afferma che l'avviso di accertamento va notificato esclusivamente alla società, come avvenuto. La responsabilità solidale del socio si attiva tramite l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, che è il primo atto impugnabile dal socio per contestare l'esistenza del rapporto di sostituzione.

  • Rigettato
    Illegittimità delle pretesa di imposta per duplicazione della pretesa nei confronti del sostituito ricorrente

    La Corte ritiene legittima l'iscrizione a ruolo effettuata in assenza di ricorso avverso gli avvisi accertamento emessi nei confronti dei sostituti, in quanto il socio è coobbligato in solido per la parte a lui imputabile pro quota, limitatamente al debito per ritenute non operate e non versate, relative sanzioni e interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 765
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 765
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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