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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 765/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9683/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011920537000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente1 impugnava la cartella di pagamento n.
293/2024/0011920537/000, notificata il 10/10/2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva il pagamento della somma di € 6.336,67 , derivante da n. 2 accertamenti asseritamente emessi rispettivamente per IRPEF anno d'imposta 2018 a carico dei sostituti d'imposta Soc. Società_1 srl e Società_2 s.r.l., dei quali accertamenti il ricorrente asserisce di non esserne mai venuto a conoscenza.
Il ricorrente eccepiva:
1) illegittima coobbligazione del sostituito per le sanzioni proprie del sostituto poiché l'Agenzia ha addossato al ricorrente le sanzioni per le violazioni proprie del sostituito circa l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta ed il numero dei percipienti per i quali si è verificata l'omissione;
2) illegittimità della pretesa per omessa notifica degli avvisi di accertamento ai suddetti sostituti così come risulterebbe da verifiche effettuate, omissione questa che, ove non comprovatamente contestata da controparte, condurrebbe all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in questione, in quanto risulterebbe fondata sul nulla;
3) illegittimità delle pretesa di imposta per duplicazione della pretesa nei confronti del sostituito ricorrente,
Sig. Nominativo_1, che costituirebbe duplicato con altra e diversa iscrizione a ruolo a nome dei sostituti Soc. Società_1 srl e soc. Home Progetti srl.; precisava a tal proposito il ricorrente che in effetti, la richiesta di imposta allo stesso avrebbe dovuto essere avanzata (in forza della coobbligazione di legge), solo nel caso di inadempienza dell'obbligato principale, o quanto meno con l'emissione di un solo titolo estinguibile con il pagamento di uno dei due coobbligati.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e per la condanna delle spese a carico della parte resistente da distrarsi in favore del difensore antistatario del ricorrente, avv. Difensore_1.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo la legittimità dell'iscrizione a ruolo trasfusa nell'impugnata cartella di pagamento e concludendo per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria illustrativa del 31.12.2025 il ricorrente insisteva nei motivi del ricorso contestando la tesi difensiva dell'Agenzia delle Entrate ed insistendo per la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente e e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La quota per la quale si ravvisa la responsabilità solidale del socio ricorrente va calcolata in ragione della quota di partecipazione agli utili ex art. 35 d.P.R. n. 602/73 che dispone che: “Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”, ragion per cui l'Agenzia delle
Entrate, nel procedere all'iscrizione a ruolo, anziché limitarsi a richiedere l'imposta di cui è stata omessa la ritenuta, ha legittimamente esteso la pretesa al contenuto di tutto quanto dovuto a qualsiasi titolo dalla società accertata, ivi comprese le sanzioni (da imputare pro quota). In altri termini l'avviso di accertamento sul Modello 770, che può essere unico o separato rispetto all'accertamento sul modello Redditi Società di Capitali, va notificato esclusivamente alla società così come
è stato fatto nel caso di specie (anche se soltanto labialmente il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'accertamento ai suddetti sostituti), in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare. Invece per azionare la responsabilità solidale occorre procedere con l'iscrizione a ruolo pro quota in capo ai singoli soci, con conseguente notifica della cartella di pagamento agli stessi così come è stato fatto nel caso di specie nei confronti dell'odierno ricorrente, cartella che costituisce il primo atto impugnabile dal singolo socio per poter eventualmente contestare l' esistenza del rapporto fra sostituto e sostituito da cui scaturisce la responsabilità solidale in fase riscossiva, non essendo il singolo socio legittimato ad impugnare le contestazioni proprie della società con le quali si è accertato il maggior reddito in capo alla stessa e l'omissione delle ritenute sugli utili distribuiti extra contabilmente.
In particolare, nel caso di specie l'iscrizione a ruolo è stata effettuata in assenza di ricorso avverso i rispettivi avvisi accertamento emessi nei confronti dei sostituti d'imposta Soc. Società_1 s.r.l. e Società_2 s.r.l., ragion per cui in capo al socio ricorrente l'iscrizione a ruolo è stata effettuata legittimamente ex art. 35 D.P.R. n. 602/1973 in qualità soggetto coobbligato in solido in quanto sostituito d'imposta, per la parte a lui imputabile pro quota, limitatamente al debito per ritenute Irpef non operate e non versate dalle citate società e relativi sanzioni e interessi. D'altronde la stessa Corte di Cassazione ha cristallizzato l'orientamento di cui all'ordinanza n. 14283 del 22 maggio 2024 che afferma il principio secondo cui il sostituito d'imposta è obbligato in solido con il sostituto per il versamento dei tributi oggetto di accertamento, con la conseguenza che il mancato adempimento dell'obbligazione posta a carico del sostituto di versamento della ritenuta, in uno con la mancata effettuazione della medesima, giustifica e legittima l'attribuzione al soggetto passivo d'imposta, ossia al sostituito, dell'obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso a tutti i conseguenti oneri.
Per i suddetti motivi l'impugnata cartella di pagamento, fondata sulla citata iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi legittima e fondata in fatto ed in diritto e pertanto va confermata e, per l'effetto, va rigettato il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnata cartella di pagamento.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Catania.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che non si è costituita in giudizio.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9683/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011920537000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente1 impugnava la cartella di pagamento n.
293/2024/0011920537/000, notificata il 10/10/2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva il pagamento della somma di € 6.336,67 , derivante da n. 2 accertamenti asseritamente emessi rispettivamente per IRPEF anno d'imposta 2018 a carico dei sostituti d'imposta Soc. Società_1 srl e Società_2 s.r.l., dei quali accertamenti il ricorrente asserisce di non esserne mai venuto a conoscenza.
Il ricorrente eccepiva:
1) illegittima coobbligazione del sostituito per le sanzioni proprie del sostituto poiché l'Agenzia ha addossato al ricorrente le sanzioni per le violazioni proprie del sostituito circa l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta ed il numero dei percipienti per i quali si è verificata l'omissione;
2) illegittimità della pretesa per omessa notifica degli avvisi di accertamento ai suddetti sostituti così come risulterebbe da verifiche effettuate, omissione questa che, ove non comprovatamente contestata da controparte, condurrebbe all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in questione, in quanto risulterebbe fondata sul nulla;
3) illegittimità delle pretesa di imposta per duplicazione della pretesa nei confronti del sostituito ricorrente,
Sig. Nominativo_1, che costituirebbe duplicato con altra e diversa iscrizione a ruolo a nome dei sostituti Soc. Società_1 srl e soc. Home Progetti srl.; precisava a tal proposito il ricorrente che in effetti, la richiesta di imposta allo stesso avrebbe dovuto essere avanzata (in forza della coobbligazione di legge), solo nel caso di inadempienza dell'obbligato principale, o quanto meno con l'emissione di un solo titolo estinguibile con il pagamento di uno dei due coobbligati.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e per la condanna delle spese a carico della parte resistente da distrarsi in favore del difensore antistatario del ricorrente, avv. Difensore_1.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo la legittimità dell'iscrizione a ruolo trasfusa nell'impugnata cartella di pagamento e concludendo per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria illustrativa del 31.12.2025 il ricorrente insisteva nei motivi del ricorso contestando la tesi difensiva dell'Agenzia delle Entrate ed insistendo per la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente e e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La quota per la quale si ravvisa la responsabilità solidale del socio ricorrente va calcolata in ragione della quota di partecipazione agli utili ex art. 35 d.P.R. n. 602/73 che dispone che: “Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”, ragion per cui l'Agenzia delle
Entrate, nel procedere all'iscrizione a ruolo, anziché limitarsi a richiedere l'imposta di cui è stata omessa la ritenuta, ha legittimamente esteso la pretesa al contenuto di tutto quanto dovuto a qualsiasi titolo dalla società accertata, ivi comprese le sanzioni (da imputare pro quota). In altri termini l'avviso di accertamento sul Modello 770, che può essere unico o separato rispetto all'accertamento sul modello Redditi Società di Capitali, va notificato esclusivamente alla società così come
è stato fatto nel caso di specie (anche se soltanto labialmente il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'accertamento ai suddetti sostituti), in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare. Invece per azionare la responsabilità solidale occorre procedere con l'iscrizione a ruolo pro quota in capo ai singoli soci, con conseguente notifica della cartella di pagamento agli stessi così come è stato fatto nel caso di specie nei confronti dell'odierno ricorrente, cartella che costituisce il primo atto impugnabile dal singolo socio per poter eventualmente contestare l' esistenza del rapporto fra sostituto e sostituito da cui scaturisce la responsabilità solidale in fase riscossiva, non essendo il singolo socio legittimato ad impugnare le contestazioni proprie della società con le quali si è accertato il maggior reddito in capo alla stessa e l'omissione delle ritenute sugli utili distribuiti extra contabilmente.
In particolare, nel caso di specie l'iscrizione a ruolo è stata effettuata in assenza di ricorso avverso i rispettivi avvisi accertamento emessi nei confronti dei sostituti d'imposta Soc. Società_1 s.r.l. e Società_2 s.r.l., ragion per cui in capo al socio ricorrente l'iscrizione a ruolo è stata effettuata legittimamente ex art. 35 D.P.R. n. 602/1973 in qualità soggetto coobbligato in solido in quanto sostituito d'imposta, per la parte a lui imputabile pro quota, limitatamente al debito per ritenute Irpef non operate e non versate dalle citate società e relativi sanzioni e interessi. D'altronde la stessa Corte di Cassazione ha cristallizzato l'orientamento di cui all'ordinanza n. 14283 del 22 maggio 2024 che afferma il principio secondo cui il sostituito d'imposta è obbligato in solido con il sostituto per il versamento dei tributi oggetto di accertamento, con la conseguenza che il mancato adempimento dell'obbligazione posta a carico del sostituto di versamento della ritenuta, in uno con la mancata effettuazione della medesima, giustifica e legittima l'attribuzione al soggetto passivo d'imposta, ossia al sostituito, dell'obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso a tutti i conseguenti oneri.
Per i suddetti motivi l'impugnata cartella di pagamento, fondata sulla citata iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi legittima e fondata in fatto ed in diritto e pertanto va confermata e, per l'effetto, va rigettato il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnata cartella di pagamento.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Catania.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che non si è costituita in giudizio.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)