Articolo 1 della Legge 5 gennaio 1950, n. 20
Articolo 2
Versione
3 marzo 1950
Art. 1.
Il contributo statale previsto dal decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158 , e' esteso, con le mobilita' e nei limiti fissati nel decreto stesso, alla traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei caduti in operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, nonche' di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, in qualunque tempo eseguite.
Entrata in vigore il 3 marzo 1950
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente