Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 26/01/2026, n. 533
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Condanna alle spese

    La condotta dell'Agenzia delle Entrate ha determinato l'instaurazione del giudizio, rendendo illegittima la compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado. Pertanto, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico dell'appellata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 26/01/2026, n. 533
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 533
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo