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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 26/01/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 533/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO FR, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3478/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 238/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239003198407000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, appella sentenza n. 238 del 2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Frosinone Sezione 2 e depositata in data 20 Maggio
2024 nell'ambito del procedimento R.G. 560/2023, non notificata, con cui è stata dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, nonostante l'Agenzia delle Entrate – Riscossione avesse notificato un'intimazione di pagamento durante la sospensione delle attività di riscossione per la definizione agevolata, costringendo il contribuente ad agire in giudizio.
Come unico motivo di appello viene eccepito che sono state compensate le spese senza considerare che il ricorrente è stato costretto a ricorrere per tutelare i propri diritti, chiede l'accoglimento dell'appello con distrazione delle spese all'avv. Difensore_1 che si è dichiarato antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate. Nel caso di specie, la condotta dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha determinato l'instaurazione del giudizio, rendendo illegittima la compensazione disposta dal Giudice di primo grado.
Pertanto, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico dell'appellata, le spese di lite del secondo grado sono liquidate tenuto conto del valore della causa di appello
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellata alle spese di giudizio liquidate in euro 1.200,00 per il primo grado ed euro 200,00 per il secondo grado oltre oneri di legge in favore dell'avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO FR, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3478/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 238/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239003198407000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, appella sentenza n. 238 del 2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Frosinone Sezione 2 e depositata in data 20 Maggio
2024 nell'ambito del procedimento R.G. 560/2023, non notificata, con cui è stata dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, nonostante l'Agenzia delle Entrate – Riscossione avesse notificato un'intimazione di pagamento durante la sospensione delle attività di riscossione per la definizione agevolata, costringendo il contribuente ad agire in giudizio.
Come unico motivo di appello viene eccepito che sono state compensate le spese senza considerare che il ricorrente è stato costretto a ricorrere per tutelare i propri diritti, chiede l'accoglimento dell'appello con distrazione delle spese all'avv. Difensore_1 che si è dichiarato antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate. Nel caso di specie, la condotta dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha determinato l'instaurazione del giudizio, rendendo illegittima la compensazione disposta dal Giudice di primo grado.
Pertanto, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico dell'appellata, le spese di lite del secondo grado sono liquidate tenuto conto del valore della causa di appello
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellata alle spese di giudizio liquidate in euro 1.200,00 per il primo grado ed euro 200,00 per il secondo grado oltre oneri di legge in favore dell'avv. Difensore_1, procuratore antistatario.