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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/06/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 1787 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, e vertente:
TRA
nata ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Parissi ed avv. Francesca
Maremmani, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nato a [...] il [...] e residente in [...]; CP_1 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.06.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, Parte_1 ha chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie (2011), (2012) e Per_1 Per_2
Per_ (2016), nate dalla relazione more uxorio con e riconosciute da CP_1 entrambi i genitori.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che la relazione affettiva tra le parti era iniziata nell'anno 2010 ed erano Per_ nate tre figlie, il 21.05.2011, il 29.06.2012 e il 25.10.2016; Per_4 Per_2
- che il resistente si recava di frequente all'estero lavorando come pizzaiolo e riusciva a mantenere decorosamente a famiglia, mentre la ricorrente, di comune accordo con il compagno, aveva lasciato il lavoro per dedicarsi alle figlie;
- che nel 2019 il faceva rientro nella casa familiari tenendo CP_1 condotte prevaricatorie nei confronti della e ponendo in essere Pt_1 condotte di violenza fisica e verbale ai suoi danni alla presenza anche delle figlie, con minacce di morte e di portare le bambine in Olanda facendo uso di sostanze alcoliche e stupefacenti;
- che, a seguito dell'ennesima aggressione, nel mese di maggio 2020 la decideva di cacciare di casa il che faceva rientro in Olanda;
Pt_1 CP_1
- che il resistente si disinteressava delle figlie e non contribuiva al loro mantenimento;
- che la si è trasferita in un alloggio popolare essendo stata Pt_1 sfrattata dalla sua abitazione e si sostiene con il reddito di cittadinanza, facendo lavori on line e con il sostegno dei propri genitori;
- che il è rientrato in Italia, abita con la madre a Bracciano ed ha CP_1 incontrato le figlie alla presenza di un familiare della ricorrente;
- che a seguito di segnalazione del P.M.M. si è instaurato un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma, mentre la ricorrente è seguita presso un centro antiviolenza e per le figlie sono state prenotate delle visite presso il TSMREE;
2 - che il corrisponde per le figlie esclusivamente 50,00 euro CP_1 neanche tutte le settimane.
Tanto dedotto, i difensori della ricorrente hanno richiesto, in via preliminare, che il Tribunale di Civitavecchia si dichiari competente ai sensi dell'art. 38 c.p.c. in merito a provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ed agli ulteriori provvedimenti a tutela delle minori, fermi restando gli eventuali provvedimenti urgenti emessi dal Tribunale per i Minorenni di
Roma e, nel merito, la sospensione della responsabilità genitoriale del ricorrente, nonché in subordine l'affidamento super esclusivo o in ulteriore subordine l'affidamento esclusivo delle minori alla madre con un assegno di mantenimento a carico del di 750,00 euro mensili. CP_1
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 29.09.2023 è comparsa la ricorrente con il difensore nonché la madre del resistente, che ha dichiarato di avere ricevuto la notifica destinata al figlio, che il figlio si trovava in Olanda e che lo aveva avvisato della udienza odierna ma che lo stesso non poteva lasciare il lavoro, di non sapere se il figlio intendesse o meno costituirsi ma che lo stesso era a conoscenza della pendenza della causa.
Il Giudice delegato ha sentito la ricorrente ed all'esito ha disposto che il difensore della ricorrente depositi copia delle notifiche effettuate e gli ulteriori atti del procedimento penale esibiti in udienza entro e non oltre 5 giorni dalla udienza, riservando i provvedimenti provvisori.
Con ordinanza emessa in data 26 ottobre 2023, in via provvisoria, il
Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato con collocamento delle figlie presso la ricorrente, con diritto del padre di vederle presso il Servizio sociale in via protetta con incontri da organizzare a cura del Servizio sociale del Comune di Ladispoli - laddove il resistente richieda di poterle incontrare e nel pieno rispetto della volontà delle minori - ed un assegno di mantenimento per le minori di euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie. Con riferimento alle richieste istruttorie della ricorrente, il Giudice delegato ha rigettato le richieste di prove
3 orali disponendo la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio sociale del Comune di Ladispoli al fine di sostenere il nucleo, verificare le condizioni psicologiche e di vita delle figlie, ed a cura del una Pt_2 valutazione psicodiagnostica ed eventuali interventi di psicoterapia per le medesime.
I Servizi Sociali del comune di Ladispoli hanno depositato una relazione in data 5.4.2024 con la quale hanno rappresentato che la ricorrente ha dichiarato di percepire l'assegno unico familiare per le figlie di euro 750,00 mensili e l'assegno di inclusione di euro 690,00 e di corrispondere un canone di affitto di euro 90,00 mensili, che la casa materna, sebbene piccola risulta curata e adeguata per le minori, che la ricorrente ritiene che il resistente si trovi in
Olanda e sta pagando il mantenimento – aumentato a euro 750,00 mensili - e che le figlie hanno rapporti di frequentazione con la nonna e gli zii paterni e dovranno effettuare delle valutazioni presso il TSMREE.
All'udienza del 3 maggio 2024 il difensore della ricorrente ha dedotto che il resistente sta versando un assegno di mantenimento di euro 750,00 / 800,00 mensili alla ricorrente ed ha richiesto di modificare la domanda con aumento del mantenimento per i figli alla somma di 900,00 euro (300,00 euro ciascuno) in considerazione delle circostanze emerse in corso di causa da cui risulta un reddito maggiore del padre. Il difensore ha anche rappresentato che non sono stati attivati incontri protetti in quanto il resistente lavora in Olanda e sente le figlie telefonicamente.
All'esito il Giudice ha rinviato per deposito di una nuova relazione dei
Servizi Sociali del comune di Ladispoli entro il 15 ottobre 2024 con prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare ed allegazione dell'esito della valutazione delle minori da parte del ed ha assegnato al Pt_2 difensore i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali.
Dalla relazione depositata il 14.10.2024 è risultato che il che ha Pt_2 sottoposto a visita le figlie ha suggerito un servizio di educativa domiciliare per sostegno alla dinamica intrafamiliare e al funzionamento adattativo e sociale delle minori nonché di un tutor esperto di DSA per la didattica a casa per le figlie e Per_2 Per_4
All'udienza del 29.11.2024 il difensore ha dedotto che il padre ha smesso
4 di corrispondere il mantenimento per le figlie ed ha richiesto rimettersi la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il Tribunale ritiene che nulla osta alla conferma delle disposizioni adottate dal Giudice delegato il 26.10.2023 ed in particolare l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” delle figlie minori alla madre con collocamento presso la residenza materna, stante il disinteresse manifestato dal padre nei confronti delle figlie ed avendo la ricorrente dedotto la difficoltà di condivisione tempestiva delle scelte di interesse delle figlie oltre un sostanziale disinteresse del padre che vive all'estero per incontrare le figlie che sente tramite telefonate o messaggio, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio per la potendo determinare paralisi o ritardi decisionali.
Non può essere accolta la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale per il resistente, perchè non risultano condotte gravi ai danni delle figlie ma esclusivamente della madre ed essendosi il padre trasferito all'estero dove per taluni mesi ha corrisposto un mantenimento superiore a quanto disposto dal tribunale per fare fronte alle esigenze delle minori.
Devono anche essere confermate le misure di frequentazione del padre con le figlie mediante incontri protetti alle condizioni indicate in via provvisoria, al fine di preservare il rapporto genitoriale ma al contempo con la tutela del benessere psicofisico delle minori.
Ad avviso del Collegio deve essere disposto un assegno di mantenimento a carico del in favore delle minori nella misura di 750,00 euro al mese, CP_1 secondo quanto versato dal resistente per diversi mesi per le figlie, in quanto importo ritenuto congruo alle attuali esigenze delle minori, e tenuto conto delle difficoltà economiche della ricorrente che si sostiene con l'assegno unico ed il reddito di inclusione.
Deve essere prevista la prosecuzione della presa in carico e monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Ladispoli con prosecuzione del servizio di educativa domiciliare e sostegno scolastico con un tutor per le minori e Per_2 Per_4
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico 5 ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto
D.M. 55/2014 e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori ai valori minimi ed in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018,
n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso RGAC n. 1787 del 2023, così decide: Per_ 1) affida le figlie minori 2011), (2012) e (2016) in Per_1 Per_2 via esclusiva alla madre, cui spettano tutte le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse quelle afferenti l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale delle figlie minori la cui residenza deve essere fissata presso l'attuale abitazione della madre;
2) dispone che le minori vivano presso la madre nella casa di Ladispoli, con diritto del padre di vederle presso il Servizio sociale in via protetta con incontri da organizzare a cura del Servizio sociale del Comune di Ladispoli, laddove il resistente richieda di poterle incontrare e nel pieno rispetto della volontà delle minori;
3) attribuisce mensilmente a un assegno di euro Parte_1
750,00 (euro 250,00 ciascuna) per il mantenimento delle figlie considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le rispettive condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche, da corrispondersi da parte di dalla pubblicazione della presente CP_1 sentenza al domicilio dell'avente diritto, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4) pone a carico dei genitori in quote uguali le spese straordinarie
6 necessarie per le figlie di carattere medico (visite specialistiche, interventi chirurgici, terapie, se non coperte dal SSN), di studio (libri scolastici, rette scolastiche, gite con pernotto) e sportive, spese da documentarsi secondo le disposizioni del protocollo attualmente in vigore presso il tribunale di
Civitavecchia;
5) manda al Servizio sociale del Comune di Ladispoli di proseguire il monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per le figlie;
6) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore di spese che liquida in complessivi euro 3.809,00 Parte_1 oltre iva, rimborso spese generali e accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 1787 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, e vertente:
TRA
nata ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Parissi ed avv. Francesca
Maremmani, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nato a [...] il [...] e residente in [...]; CP_1 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.06.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, Parte_1 ha chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie (2011), (2012) e Per_1 Per_2
Per_ (2016), nate dalla relazione more uxorio con e riconosciute da CP_1 entrambi i genitori.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che la relazione affettiva tra le parti era iniziata nell'anno 2010 ed erano Per_ nate tre figlie, il 21.05.2011, il 29.06.2012 e il 25.10.2016; Per_4 Per_2
- che il resistente si recava di frequente all'estero lavorando come pizzaiolo e riusciva a mantenere decorosamente a famiglia, mentre la ricorrente, di comune accordo con il compagno, aveva lasciato il lavoro per dedicarsi alle figlie;
- che nel 2019 il faceva rientro nella casa familiari tenendo CP_1 condotte prevaricatorie nei confronti della e ponendo in essere Pt_1 condotte di violenza fisica e verbale ai suoi danni alla presenza anche delle figlie, con minacce di morte e di portare le bambine in Olanda facendo uso di sostanze alcoliche e stupefacenti;
- che, a seguito dell'ennesima aggressione, nel mese di maggio 2020 la decideva di cacciare di casa il che faceva rientro in Olanda;
Pt_1 CP_1
- che il resistente si disinteressava delle figlie e non contribuiva al loro mantenimento;
- che la si è trasferita in un alloggio popolare essendo stata Pt_1 sfrattata dalla sua abitazione e si sostiene con il reddito di cittadinanza, facendo lavori on line e con il sostegno dei propri genitori;
- che il è rientrato in Italia, abita con la madre a Bracciano ed ha CP_1 incontrato le figlie alla presenza di un familiare della ricorrente;
- che a seguito di segnalazione del P.M.M. si è instaurato un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma, mentre la ricorrente è seguita presso un centro antiviolenza e per le figlie sono state prenotate delle visite presso il TSMREE;
2 - che il corrisponde per le figlie esclusivamente 50,00 euro CP_1 neanche tutte le settimane.
Tanto dedotto, i difensori della ricorrente hanno richiesto, in via preliminare, che il Tribunale di Civitavecchia si dichiari competente ai sensi dell'art. 38 c.p.c. in merito a provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ed agli ulteriori provvedimenti a tutela delle minori, fermi restando gli eventuali provvedimenti urgenti emessi dal Tribunale per i Minorenni di
Roma e, nel merito, la sospensione della responsabilità genitoriale del ricorrente, nonché in subordine l'affidamento super esclusivo o in ulteriore subordine l'affidamento esclusivo delle minori alla madre con un assegno di mantenimento a carico del di 750,00 euro mensili. CP_1
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 29.09.2023 è comparsa la ricorrente con il difensore nonché la madre del resistente, che ha dichiarato di avere ricevuto la notifica destinata al figlio, che il figlio si trovava in Olanda e che lo aveva avvisato della udienza odierna ma che lo stesso non poteva lasciare il lavoro, di non sapere se il figlio intendesse o meno costituirsi ma che lo stesso era a conoscenza della pendenza della causa.
Il Giudice delegato ha sentito la ricorrente ed all'esito ha disposto che il difensore della ricorrente depositi copia delle notifiche effettuate e gli ulteriori atti del procedimento penale esibiti in udienza entro e non oltre 5 giorni dalla udienza, riservando i provvedimenti provvisori.
Con ordinanza emessa in data 26 ottobre 2023, in via provvisoria, il
Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato con collocamento delle figlie presso la ricorrente, con diritto del padre di vederle presso il Servizio sociale in via protetta con incontri da organizzare a cura del Servizio sociale del Comune di Ladispoli - laddove il resistente richieda di poterle incontrare e nel pieno rispetto della volontà delle minori - ed un assegno di mantenimento per le minori di euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie. Con riferimento alle richieste istruttorie della ricorrente, il Giudice delegato ha rigettato le richieste di prove
3 orali disponendo la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio sociale del Comune di Ladispoli al fine di sostenere il nucleo, verificare le condizioni psicologiche e di vita delle figlie, ed a cura del una Pt_2 valutazione psicodiagnostica ed eventuali interventi di psicoterapia per le medesime.
I Servizi Sociali del comune di Ladispoli hanno depositato una relazione in data 5.4.2024 con la quale hanno rappresentato che la ricorrente ha dichiarato di percepire l'assegno unico familiare per le figlie di euro 750,00 mensili e l'assegno di inclusione di euro 690,00 e di corrispondere un canone di affitto di euro 90,00 mensili, che la casa materna, sebbene piccola risulta curata e adeguata per le minori, che la ricorrente ritiene che il resistente si trovi in
Olanda e sta pagando il mantenimento – aumentato a euro 750,00 mensili - e che le figlie hanno rapporti di frequentazione con la nonna e gli zii paterni e dovranno effettuare delle valutazioni presso il TSMREE.
All'udienza del 3 maggio 2024 il difensore della ricorrente ha dedotto che il resistente sta versando un assegno di mantenimento di euro 750,00 / 800,00 mensili alla ricorrente ed ha richiesto di modificare la domanda con aumento del mantenimento per i figli alla somma di 900,00 euro (300,00 euro ciascuno) in considerazione delle circostanze emerse in corso di causa da cui risulta un reddito maggiore del padre. Il difensore ha anche rappresentato che non sono stati attivati incontri protetti in quanto il resistente lavora in Olanda e sente le figlie telefonicamente.
All'esito il Giudice ha rinviato per deposito di una nuova relazione dei
Servizi Sociali del comune di Ladispoli entro il 15 ottobre 2024 con prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare ed allegazione dell'esito della valutazione delle minori da parte del ed ha assegnato al Pt_2 difensore i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali.
Dalla relazione depositata il 14.10.2024 è risultato che il che ha Pt_2 sottoposto a visita le figlie ha suggerito un servizio di educativa domiciliare per sostegno alla dinamica intrafamiliare e al funzionamento adattativo e sociale delle minori nonché di un tutor esperto di DSA per la didattica a casa per le figlie e Per_2 Per_4
All'udienza del 29.11.2024 il difensore ha dedotto che il padre ha smesso
4 di corrispondere il mantenimento per le figlie ed ha richiesto rimettersi la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il Tribunale ritiene che nulla osta alla conferma delle disposizioni adottate dal Giudice delegato il 26.10.2023 ed in particolare l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” delle figlie minori alla madre con collocamento presso la residenza materna, stante il disinteresse manifestato dal padre nei confronti delle figlie ed avendo la ricorrente dedotto la difficoltà di condivisione tempestiva delle scelte di interesse delle figlie oltre un sostanziale disinteresse del padre che vive all'estero per incontrare le figlie che sente tramite telefonate o messaggio, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio per la potendo determinare paralisi o ritardi decisionali.
Non può essere accolta la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale per il resistente, perchè non risultano condotte gravi ai danni delle figlie ma esclusivamente della madre ed essendosi il padre trasferito all'estero dove per taluni mesi ha corrisposto un mantenimento superiore a quanto disposto dal tribunale per fare fronte alle esigenze delle minori.
Devono anche essere confermate le misure di frequentazione del padre con le figlie mediante incontri protetti alle condizioni indicate in via provvisoria, al fine di preservare il rapporto genitoriale ma al contempo con la tutela del benessere psicofisico delle minori.
Ad avviso del Collegio deve essere disposto un assegno di mantenimento a carico del in favore delle minori nella misura di 750,00 euro al mese, CP_1 secondo quanto versato dal resistente per diversi mesi per le figlie, in quanto importo ritenuto congruo alle attuali esigenze delle minori, e tenuto conto delle difficoltà economiche della ricorrente che si sostiene con l'assegno unico ed il reddito di inclusione.
Deve essere prevista la prosecuzione della presa in carico e monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Ladispoli con prosecuzione del servizio di educativa domiciliare e sostegno scolastico con un tutor per le minori e Per_2 Per_4
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico 5 ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto
D.M. 55/2014 e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori ai valori minimi ed in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018,
n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso RGAC n. 1787 del 2023, così decide: Per_ 1) affida le figlie minori 2011), (2012) e (2016) in Per_1 Per_2 via esclusiva alla madre, cui spettano tutte le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse quelle afferenti l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale delle figlie minori la cui residenza deve essere fissata presso l'attuale abitazione della madre;
2) dispone che le minori vivano presso la madre nella casa di Ladispoli, con diritto del padre di vederle presso il Servizio sociale in via protetta con incontri da organizzare a cura del Servizio sociale del Comune di Ladispoli, laddove il resistente richieda di poterle incontrare e nel pieno rispetto della volontà delle minori;
3) attribuisce mensilmente a un assegno di euro Parte_1
750,00 (euro 250,00 ciascuna) per il mantenimento delle figlie considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le rispettive condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche, da corrispondersi da parte di dalla pubblicazione della presente CP_1 sentenza al domicilio dell'avente diritto, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4) pone a carico dei genitori in quote uguali le spese straordinarie
6 necessarie per le figlie di carattere medico (visite specialistiche, interventi chirurgici, terapie, se non coperte dal SSN), di studio (libri scolastici, rette scolastiche, gite con pernotto) e sportive, spese da documentarsi secondo le disposizioni del protocollo attualmente in vigore presso il tribunale di
Civitavecchia;
5) manda al Servizio sociale del Comune di Ladispoli di proseguire il monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per le figlie;
6) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore di spese che liquida in complessivi euro 3.809,00 Parte_1 oltre iva, rimborso spese generali e accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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