Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1152/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
(C.F. e P.IVA ) in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.-t., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Giuseppe Rossitto che la rappresenta e difende per mandato in atti
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] (C.F.: ), tutti Parte_3 CodiceFiscale_3 in proprio e quali eredi di (C.F.: ) nato a [...] Persona_1 CodiceFiscale_4 il 09/01/1930 ed ivi deceduto in data 29/03/2016, elettivamente domiciliati in Napoli via Mario Morgantini n.3 presso lo studio dell'Avv. Stefano Carnevale che li rappresenta e difende per mandato in atti
Appellati
E
, nato a [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Catania, via Pola n.19, presso lo CodiceFiscale_5 studio dell'Avv. Prof. Renato La Rosa che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Appellante incidentale tardivo
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pubblicata il 20/05/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 7703/2020 - vertente tra , e Controparte_1 Parte_2 [...]
in proprio e quali eredi di (C.F.: ) contro Parte_3 Persona_1 CodiceFiscale_4
e (quest'ultimo chiamato in manleva e regresso da Parte_1 Controparte_2 Parte_1
[...] CP_1 di eredi di nei confronti di ha condannato i n.q. Persona_1 Parte_1 CP_1 di eredi, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate, Parte_1 per il I grado e per il giudizio di A.T.P., in euro 4.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
ha condannato al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e di euro 100.000,00 ciascuno, oltre interessi dalla decisione al
[...] Parte_3 soddisfo;
ha condannato al pagamento delle spese di lite, del I grado di giudizio Parte_1
e di quello per A.T.P., liquidate in complessivi euro 23.700,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Stefano Carnevale;
ha condannato a tenere indenne ed a manlevare la delle somme da Controparte_2 Parte_1 quest'ultima versate in favore dei in forza della sentenza nel limite del 50%; ha CP_1 condannato al pagamento in favore della delle spese di lite, Controparte_2 Parte_1 liquidate in euro 5.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
ha, infine, posto le spese di C.T.U. nel procedimento per A.T.P. definitivamente a carico di e Parte_1 CP_2 in solido tra loro.
[...]
Avverso detta sentenza, ha interposto appello eccependone l'erroneità sotto Parte_1 vari profili.
Si sono costituiti in giudizio , e tutti Controparte_1 Parte_2 Parte_3 in proprio e nella qualità di eredi di chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta per intervento volontario depositata il 17/04/2024, ha proposto appello incidentale tardivo censurando a Controparte_2 propria volta la pronuncia di I grado.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine perentorio del 25/10/2024, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparse conclusionali depositate in data 19/12/2024 e 30/12/2024 rispettivamente parte appellante e parte appellata hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo e pertanto hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra in Parte_1 persona del l.r.p.t. e gli appellati , e , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 tutti i.p. e n.q. di eredi di (C.F.: ). Persona_1 CodiceFiscale_4
È stato infatti documentato che le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo nel mese di Ottobre 2023 versato in atti.
A fronte di ciò, e della richiesta congiunta formulata, la Corte prende atto del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
A tale riguardo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e l'assoluta inidoneità della sentenza ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass. SS.UU. n. 1048/2000).
Le spese vengono interamente compensate, come concordemente richiesto.
L'esito del giudizio preclude alla condanna dell'appellante ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002 (v. Cass. 3542/2017, 15042/18).
❖ SULL'APPELLO INCIDENTALE TARDIVO
Passando all'esame dell'appello incidentale tardivo proposto da Controparte_2 con la comparsa di risposta depositata in data 17 Aprile 2024, deve dichiararsi
[...]
l'inammissibilità dello stesso per intervenuta decadenza dalla sua proposizione ai sensi dell'art. 343 c.p.c.
Dalla lettura della costituzione in giudizio si evince che il abbia voluto formulare un CP_2 appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. Tuttavia, anche a voler ritenere l'astratta ammissibilità dell'impugnazione tardiva proposta, tale dovendosi ritenere l'impugnazione proposta oltre i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., occorre rammentare che la stessa è sempre inammissibile se proposta oltre il termine che la legge stabilisce per la sua proposizione. E quindi, nel caso dell'appello, l'impugnazione incidentale deve essere proposta a pena di decadenza in comparsa di risposta da depositarsi nei venti giorni prima della prima udienza ai sensi dell'art. 343 c.p.c.
A tal proposito, vi è la prova che l'appellante principale abbia notificato l'appello al il CP_2
20 Giugno 2022 in vista della prima udienza di comparizione fissata in data 25 Ottobre 2022 (nel rispetto del termine per comparire previsto dall'art. 163 bis c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis), mentre l'appello incidentale tardivo di è stato depositato in data 17 CP_2
Aprile 2024. Alcun rilievo assume la circostanza che la struttura sanitaria abbia inteso notificare l'appello al ai soli fini della denuntiatio litis e che, per tale ragione, il fosse CP_2 CP_2 stato indotto nell'errore di non doversi costituire tempestivamente. Con la predetta notifica, infatti, lo stesso è venuto a conoscenza della pendenza dell'appello principale e, ove interessato alla proposizione di un appello incidentale (sia pure tardivo rispetto ai termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.) avrebbe dovuto costituirsi tempestivamente nel termine di decadenza fissato dall'art. 343 c.p.c.
Ne discende dunque l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da . CP_2
----------
In ragione dei motivi di appello formulati da e della sua soccombenza nei confronti CP_2 della devono essere poste a suo carico le spese di lite di questo grado di giudizio Parte_1 che vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- in riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Palermo il 20/05/2022 nel giudizio r.g.n. 7703/2020, appellata da dichiara cessata la materia del Parte_1 contendere tra in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.- Parte_1
t., e , e , tutti in proprio e nella qualità Controparte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di (C.F.: ) nato a [...] il [...] Persona_1 CodiceFiscale_4 ed ivi deceduto in data 29/03/2016;
- compensa interamente tra le dette parti le spese del giudizio;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposta da;
Controparte_2
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_2 Parte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 4.200,00, oltre spese generali, iva e cassa, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Rossitto, dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 28/03/2025.
Palermo, li 01/04/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo