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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3265/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3265/2021 R.G. promossa in primo grado da
(C.F.: ), nata in data [...] ad [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Caponnetto e dall'avv. Michele Melfa;
Attrice
CONTRO
Controparte_1
(p.iva. , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dall'avv. Alessandro Pulvirenti;
Convenuta
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Conclusioni
All'udienza del 18 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti.
Il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura, la poneva in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 15 ------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, Controparte_2
sì come occorsi in esito all'intervento chirurgico di nefrectomia e surrenectomia sx, cui è stata sottoposta in data 13/10/2005, fra essi ricomprendendovi anche la lesione del diritto all'autodeterminazione e la conseguente violazione della normativa in materia di consenso informato.
Nello specifico:
• allegava che, a fronte della diagnosi di mielolipoma surrenalico, le era stato prospettato un intervento, presentato come risolutivo della patologia, di “surrenectomia per via laparoscopica con eventuale conversione open”, consistente nella asportazione del surrene sinistro;
• precisava che, in esito all'operazione chirurgica, durata un tempo considerevolmente superiore a quanto preventivato, aveva appreso di aver subito un intervento di “nefrectomia”, consistente nell'asportazione del rene sinistro, stante l'asserito sospetto di neoplasia infiltrante il rene;
• accusava che l'esame istologico, all'uopo eseguito sulla massa asportata, aveva inopinatamente confermato la diagnosi preoperatoria di mielolipoma surrenalico sinistra;
• denunciava che, in quanto patologia benigna, l'intervento chirurgico di nefrectomia, non oggetto del consenso informato sottoscritto, le aveva cagionato un danno addebitabile alla condotta colposa del sanitario che, nel caso di sospetta neoplasia, avrebbe dovuto preventivamente eseguire un esame istologico in estemporanea che avrebbe permesso, confermata la diagnosi iniziale, di salvare il rene.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che, qualificata Controparte_2
la dedotta responsabilità in termini aquiliani, eccepiva, in via preliminare, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale. Chiedeva, in subordine, il rigetto della domanda, all'uopo specificatamente osservando che, contrariamente a quanto dedotto, la in occasione Pt_1 dell'intervento chirurgico, era stata resa adeguatamente edotta, in via scritta e orale, dei rischi connessi alla patologia riscontrata, sì che la stessa aveva prestato valido consenso informato anche con riguardo alle modifiche dell'intervento, eventualmente valutabili intra-operatoriamente. Nel merito della dedotta pagina 2 di 15 malpractice sosteneva poi che i sanitari operanti l'intervento avevano adottato la diligenza richiesta, in uno all'osservanza delle linee guida ed all'applicazione delle prescritte strategie diagnostiche terapeutiche, nella specifica considerazione della adeguatezza della scelta di asportazione del rene operata in ragione dell'altissimo rischio di neoplasia connesso alla patologia riscontrata.
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU medico legale, espletata la quale, all'udienza del 18 novembre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
L'eccezione di prescrizione
Devesi preliminarmente dichiarare l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata da
[...]
, trovando applicazione il regime della responsabilità da Controparte_2
inadempimento e, conseguentemente, il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, infatti, è stata oramai pacificamente riconosciuta dalla Suprema Corte che “ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio
2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003,n. 11316)(…) In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie dì obblighi c.d. di protezione ed accessori.”(Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008).
In particolare, la Corte di legittimità ritiene che il contratto legalmente atipico, ma socialmente noto con la denominazione di “spedalità o di assistenza sanitaria”, faccia sorgere in capo alla struttura sanitaria l'obbligo di fornire una pluralità di prestazioni aventi natura assistenziale e latu sensu alberghiere, che si aggiungono alla prestazione principale di cura, demandata agli operatori sanitari di cui la struttura si avvale, della cui esatta esecuzione è responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c..
Tale orientamento consolidato è stato recepito dal legislatore con la previsione di cui all'art. 7 della legge Gelli n. 24/2017, inapplicabile ai fatti pregressi in forza del generale principio di irretroattività
pagina 3 di 15 della legge (art. 11 disp prel. c.c.), non specificamente derogato, nel caso di specie, dalla previsione di un espresso regime intertemporale.
Nondimeno, non è possibile ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla azienda convenuta, che la disciplina introdotta con il decreto Balduzzi, poi convertito in legge, abbia imposto l'applicazione, medio tempore, del regime della responsabilità aquiliana.
Per un verso, invero, l'art. 3 del decreto Balduzzi che dispone il rinvio all'art. 2043 c.c., sì qualificando la natura della responsabilità, è rubricato “responsabilità dell'esercente la professione sanitaria” e, pertanto, non fa alcun riferimento alla struttura sanitaria, rispetto alla quale deve continuare ad applicarsi il summenzionato e consolidato orientamento interpretativo.
Per altro verso, posto che l'intervento chirurgico è stato realizzato in data (12 ottobre 2005) anteriore rispetto alla entrata in vigore del decreto, lo stesso non può trovare applicazione, difettando, anche in tal caso, un regime intertemporale che ne consente l'applicazione retroattiva.
La stessa difesa dell'ente convenuto, d'altra parte, è a conoscenza, avendolo richiamato, dell'orientamento della Suprema Corte, in forza del quale “le norme sostanziali contenute nella L. n.
189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore mancando una specifica disposizione transitoria.”
Ferma, pertanto, la natura contrattuale della responsabilità della struttura, trova a tal punto applicazione il termine di prescrizione decennale decorrente dal 12 ottobre 2005, data dell'intervento, momento in cui ha avuto contezza del denunciato intervento di nefrectomia. Parte_1
Tale termine devesi ritenere validamente interrotto dall'atto di citazione notificato in data 23.03.2011 cui non ha fatto seguito l'iscrizione della causa a ruolo (cfr. all. 2 dell'atto di citazione,), nonché dal successivo tentativo di mediazione esperito dall'attrice in data 18.04.2016 (cfr. all. 3 all'atto di citazione) e della domanda introduttiva del presente giudizio, sì come notificata il 4 marzo 2021.
L'an della responsabilità sanitaria
Addivenendo all'esame nel merito della controversia, devesi premettere che, secondo i recenti interventi della Suprema Corte «in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla
l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto
pagina 4 di 15 o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente» (Cass. Civ., n.
10050/2022; Cass. Civ., n. 26907/2020).
Nel caso di specie, la difesa della attrice ha identificato il danno nella ingiustificata Parte_1
asportazione del rene sinistro, in quanto organo sano, e lo ha ritenuto addebitabile alla condotta gravemente colposa dei sanitari di per avere proceduto con Controparte_2
“…imperizia e negligenza…..ad un intervento di nefrectomia senza preventivamente eseguire un esame istologico in estemporanea della lesione, esame che avrebbe certamente permesso di salvare il rene della paziente”.
A fronte di tale allegazione, la difesa della struttura sanitaria convenuta si è limitata a contestare genericamente la sussistenza di profili di colpevolezza, sostenendo, in subordine, la lieve entità della colpa al fine di escludere la responsabilità del sanitario ai sensi dell'art. 2226 c.c..
Disposta CTU medico legale, quale ausilio tecnico indispensabile per la decisione, è stato nominato un collegio peritale regolarmente composto da un medico legale e un medico specialista in urologia che, rispondendo ai quesiti, dopo aver premesso che era affetta da mielolipoma surrnalico Parte_1
sinistro, asintomatico, ha rilevato che trattavasi di “neoformazione benigna asintomatica di piccole dimensioni” che “secondo le lineeguida citate ed accreditate, va trattata, inizialmente, in maniera conservativa con un follow-up strumentale ed ematologico periodico”, al contempo denunciando che
“differentemente, nel caso in esame, dai Sanitari che l'ebbbero in cura è stato subito proposto un intervento chirurgico di tipo demolitivo (Surrenectomia con Nefrectomia sinistra senza ), senza aver proposto un controllo clinico strumentale a distanza, atto a valutare un'eventuale incremento volumetrico della massa e, conseguenemente un diverso approccio terapeutico.” (cfr. pag. 21 e 22 della CTU).
Scrivono i nominati CCTTUU: “stante la descrizione operatoria in Cartella, la perizianda è stata sottoposta ad intervento di surrenectomia sinistra + nefroureterectomia sinistra. Dalla descrizione dell'intervento chirurgico, l'operatore descrive un'area dura al taglio per cui procede alla rimozione totale di surrene, rene e moncone ureterale. “ulteriore dissezione del surrene sinistro fino al suo
pagina 5 di 15 margine inferiore dove la separazione finale dal polo superiore del rene appare difficile e sconsigliata dalla presenza di tessuto insolitamente ed inaspettatamente duro al taglio, rigido ed ipervascolarizzato che non lascia individuare un piano di clivaggio dal rene e fa fortemente temere la presenza di infiltrazione neoplastica. Di fronte a tale insospettato reperto, nel forte sospetto di una neoplasia maligna del surrene si decide di procedere ad exeresi en bloc del surrene e del sottostante rene”, per assumere le seguenti conclusioni: “in tale situazione sarebbe stato sufficiente ed adeguatamente indicato espletare un esame istologico estemporaneo sull'area “dura al taglio” per scongiurare nel giro di poche decine di minuti i dubbi dell'operatore ed evitare un'inutile perdita del rene sinistro verificatasi a seguito della nefrectomia.” (cfr. pag. 23 della consulenza).
Insomma, era affetta da “mielolipoma surrenalico sinistra”, rectius una patologia Parte_1
benigna afferente il surrene sinistro, ed è stata sottoposta ad asportazione del rene senza osservare le linee guida e le buone pratiche che richiedevano semplicemente la preventiva disposizione di un esame istologico estemporaneo sulla zona interessata dal sospetto carcinoma, nel che è mancata la prestazione della struttura sanitaria convenuta che non ha nemmeno dimostrato la inimputabilità della causa dell'inesattezza (cosiddetta causalità estintiva), essendosi piuttosto limitata ad una generica contestazione dei fatti allegati, invero, confermati dai CC.TT.UU. che hanno individuato profili di colpevolezza nell'esecuzione dell'intervento chirurgico da cui è derivato, secondo il criterio del “più probabile che non” il danno lamentato, chè, con evidenza, estraendo dalla causalità materiale la condotta tenuta dai sanitari e sostituendola con la condotta diligente effettivamente dovuta, la lesione occorsa nella rimozione dell'organo sano non si sarebbe certamente verificata.
Comprovata la fonte dell'obbligazione assunta dalla struttura, l'inadempimento della prestazione di cura, nonché il nesso di causalità tra la condotta negligente ed il danno evento, consistito nella diminuita funzionalità organica, risulta a tal punto accertata la responsabilità della struttura ex art. 1228
c.c. per il fatto colposo del sanitario preposto.
Non possono condividersi, a tal riguardo, le difese della struttura sanitaria convenuta che ha genericamente sostenuto l'operatività dell'art. 2236 c.c. in forza del quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”, interpretato dalla Corte di Legittimità quale causa di esclusione di responsabilità per imperizia lieve: nel caso di specie, invero, non è stata allegata la sussistenza di un problema tecnico di speciale difficoltà, né può ritenersi tale l'eventuale individuazione di “tessuto
pagina 6 di 15 insolitamente ed inaspettatamente duro al taglio, rigido ed ipervascolarizzato che non lascia individuare un piano di clivaggio dal rene e fa fortemente temere la presenza di infiltrazione neoplastica” (cfr. relazione di intervento pag. 33 della cartella clinica, all. 1 quater fascicolo di parte attrice), laddove la mancata disposizione dell'esame istologico estemporaneo, che avrebbe dovuto essere preliminare alla rimozione del rene poi rivelatosi sano, non è certo manifestazione di una forma lieve di imperizia, dovendosi, piuttosto, qualificare come omissione gravemente imprudente.
La lesione
I nominati CC.TT.UU. hanno riconosciuto gg. 5 di inabilità temporanea assoluta, gg. 30 di inabilità temporanea relativa al 50% ed un danno biologico permanente (“esiti anatomo funzionali nefroureterectomia sinistra”) pari al 15%.
Tale quantificazione è stata confermata pur all'esito dell'esame delle controdeduzioni depositate dalla difesa di parte attrice che, tramite il CTP, ha sostenuto l'inadeguatezza dello stimato danno biologico temporaneo e l'insufficiente quantificazione del danno permanente per il disconoscimento degli esiti cicatriziali, della sindrome aderenziale, del danno psichico, si dovendosi quantificare piuttosto nel 22%.
E' stato convincentemente risposto che:
• “nel periodo post ricovero e post operatorio appare comunque conservata una seppur parziale capacità di svolgere i comuni atti del vivere quotidiano e non emerge, dalla documentazione sanitaria prodotta, alcuna documentata impossibilità fisica che abbia impedito alla di Pt_1
svolgere le normali attività di vita quotidiana, seppur in maniera parziale”,
• “l'accesso chirurgico, con conseguente esito cicatriziale di competenza chirurgica, si sarebbe comunque verificato per quanto attiene l'intervento chirurgico a carico del surrene sinistro”,
• “non emerge alcuna certificazione e/o accertamento clinico strumentale ove si rilevi la sindrome aderenziale alla quale fa riferimento il CTP,
• “non e' emersa dalla documentazione sanitaria esaminata alcuna documentazione relativa a visite specialistiche e/o colloquio psicologici nel periodo immediatamente o tardivamente successivo ai fatti di causa” e comunque in sede di colloquio clinico anamnestico “la perizianda ha mostrato di essere ben orientata temporo spazialmente e di conservare adeguato senso critico e di giudizio e buona proiezione sulla realtà attuale e sul proprio futuro. Nel vissuto non sono emersi elementi che deponessero per il conclamarsi di un quadro ansioso
pagina 7 di 15 depressivo e non vi è mai stata necessità di ricorrere a terapia psicologica e/o farmacologica di sostegno”. (cfr. risposta alle controdeduzioni del CTP).
Poche parole, a tal punto, per condividere le superiori conclusioni.
Gli CCTTUU hanno evidenziato, quanto alla ITP, che in mancanza della documentazione di esiti diversi e più gravi, la riabilitazione post ricovero della paziente, ossia la ripresa delle attività normali di vita quotidiana, ha richiesto soltanto un periodo di giorni 30, durante i quali la capacità è risultata risultata ridotta del 50%: la diversa valutazione non risulta supportata né da considerazioni logiche, né dall'impiego di specifici criteri tecnici, laddove poi la modalità “laparoscopica” dell'intervento eseguito consente comunque di presumere una breve durata della degenza post operatoria.
Il danno estetico va specificatamente escluso sul giusto rilievo che la denunciata lesione sarebbe comunque derivata dall'intervento di surrenectomia programmato, la cui necessità e correttezza non è stata giammai contestata: in ogni caso, gli esiti cicatriziali dell'erroneo intervento di “nefrectomia”, praticato in modalità laparotomica, non hanno interessato una area maggiore rispetto a quella che sarebbe stata intaccata dal programmato intervento di “surrenectomia”, essendo rimaste invariate le dimensioni delle incisioni praticate per consentire il passaggio delle sonde e degli strumenti chirurgici.
Non è stata comprovata la sussistenza degli ulteriori danni di cui si è domandato il risarcimento, nello specifico, non è stata documentata né la sindrome aderenziale, quale ulteriore voce del danno fisico conseguente all'intervento, né il denunciato danno psichico.
A tal ultimo riguardo, non è senza rilievo ricordare che, secondo recente orientamento della Suprema
Corte, “la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cass. n. 6443/2023; Cass. n.
18056/2019)”. Cassazione Civile Sez. III n. 10787 del 22/04/2024).
Ciò significa che la sofferenza psichica del danneggiato, conseguente ad un fatto illecito, può assumere rilevanza in forma di danno morale soggettivo, eventualmente personalizzabile, ovvero assurgere a voce di danno biologico, noto con la denominazione di danno psichico, solo allorché la sofferenza sia pagina 8 di 15 tale da determinare l'insorgenza di una patologia riconducibile ad una classificazione nosografica: la risarcibilità del danno psichico, quale danno biologico, richiede, pertanto, la prova concreta della lesione, costituita da un certificato medico-legale che attesti la presenza del pregiudizio mentale.
Ebbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dai CCTTUU., non è stata depositata alcuna documentazione sanitaria attestante patologie psicologiche, non è stata allegata la necessità di ricorrere a terapia farmacologica di sostegno, non sono emersi in sede di esame obiettivo “elementi che deponessero per il conclamarsi di un quadro ansioso depressivo” (cfr. risposta alle controdeduzioni del CTP). D'altra parte, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte attrice in sede di comparsa conclusionale, in sede di esame obiettivo, è stato rilevato uno stato “sensorio e psiche apparentemente integri, tono dell'umore eutimico con note d'ansia. Senso critico e di giudizio conservati ed adeguati. Eloquio congruo e adeguato anche riguardo ai fatti di causa” (cfr. pag. 9 della
CTU), sì descrivendo una condizione di neutralità e serenità d'animo in capo alla Pt_1
A tacer d'altro, la sofferenza lamentata dalla danneggiata non può rilevare nemmeno a titolo di danno morale soggettivo, richiedendosi, anche in tale ipotesi, la allegazione e prova del danno, in conformità con il consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, in forza del quale: “Posta
l'autonomia del danno morale dal danno biologico, e dunque l'autonoma rilevanza di tale pregiudizio ai fini del risarcimento (Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019), consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:1) accertare
l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto
3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso) considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al
30% del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella,
pagina 9 di 15 giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni (in questi termini Cass.25164/2020) (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
Nel caso di specie, la mancanza di allegazione specifica, il difetto di documentazione comprovante lo stato di sofferenza e la omessa articolazione di una valida e influente prova orale ostano al riconoscimento della quota di danno morale.
L'indennizzo
Condividendosi la quantificazione della lesione operata dai consulenti, occorre procedere alla liquidazione danno.
Al riguardo non può tenersi conto del recente DPR n. 12 del 13/01/2025 che ha introdotto la Tabella
Unica Nazionale, entrato in vigore in data 05/03/2025, in quanto, in forza dell'art. 5, esso trova applicazione esclusivamente per i sinistri verificatisi in data successiva: si ritiene, indi, ragionevole, in quanto confacente al principio di equità ed uguaglianza, utilizzare tali tabelle ai fini dell'equa liquidazione dei danni biologici conseguenti alla malpractice sanitaria solo per fatti verificatisi in epoca successiva a tale data.
Non resta che applicare la tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano, che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc.
Siffatta tabella (anno 2024) prevede per la percentuale di invalidità del 15%, relativa ad una persona di
53 anni (tale era l'età della all'atto dell'intervento) la somma di €. 46.699,00. Pt_1
In ordine all'invalidità temporanea, l'indennizzo (€.115,00 pro die) è così determinato: danno biologico temporaneo assoluto: €. 575,00 danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 1.725,00 per un totale di €. 2.300,00.
Nel complesso sono €. 48.999,00 (€. 46.699,00 + €. 2.300,00).
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo complessivo di €. 48.999,00 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'evento lesivo (€. 34.603,00) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al pagina 10 di 15 consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €. 61.900,00: tale è l'importo al cui pagamento va condannata, in accoglimento della spiegata domanda di condanna,
[...]
con gli interessi al tasso legale dal dì della sentenza al soddisfo. Controparte_2
Le lesione del diritto al consenso informato
All'importo come sopra liquidato, va aggiunti quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno patito per la lesione della libertà di autodeterminazione conseguita alla violazione della normativa in materia di consenso informato.
Sul punto, la Suprema Corte ha di recente ritenuto che “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente -sul quale grava il relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento(onde non subirne le conseguenze invalidanti);
b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale ovvero non patrimoniale (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile entità) diverso dalla lesione del diritto alla salute [...]. Pertanto, possono prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione. A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute
a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc". In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
C) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute -da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito- andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
D) omessa informazione in relazione ad un
pagina 11 di 15 intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
E) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti [...]: in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile [...] qualora il paziente alleghi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte.”
(Cass.11.11.2019 n. 28985).
Il caso di specie rientra, ad opinione del Tribunale, nell'ipotesi descritta alla lettera B, essendosi verificata una ipotesi di “omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi”.
Nello specifico, i nominati CCTTUU hanno ritenuto che “il consenso informato somministrato alla perizianda non rientra fra i consensi informati contemplati dalle linee guida, trattasi di un consenso informato aspecifico ed inadeguato, in cui non vi è descrizione dell'intervento, alternative terapeutiche
e possibili complicanze.” (cfr. pag. 26 della CTU).
Tale valutazione non può ritenersi superata alla luce di quanto sostenuto dalla difesa dell'azienda sanitaria convenuta, secondo la cui allegazione, in data 12/10/2005, l'operatore chirurgico aveva ridiscusso il caso con la paziente e la stessa era stata “esaurientemente informata, accettando i rischi e benefici della procedura in particolare con riguardo alle "neoformazioni surrenaliche non funzionanti superiori a 4 cm.”: si tratta di circostanza rimasta priva di riscontro, emergendo piuttosto dal diario clinico relativo a quel giorno, che era stata consigliata la rimozione del surrene a fronte del rischio che il tumore fosse un carcinoma (cfr. diario clinico, pag. 43 allegato n. 1 quater).
Poche parole, a tal punto, per affermare la mancanza di un valido consenso informato in relazione all'intervento, maggiormente invasivo, di nefrectomia, quale possibile evoluzione della surrenectomia programmata, laddove, poi, il modulo di consenso effettivamente sottoscritto deve ritenersi comunque invalido, sì come connotato da una mera formula di stile astrattamente idonea a legittimare qualsiasi eventuale scelta chirurgica o terapeutica adottata intra-operatoriamente (cfr. cartella clinica pag. 28 all.
n. 1 quater fascicolo di parte attrice).
pagina 12 di 15 Ferma la invalidità del consenso prestato, inidoneo a coprire l'intervento di “nefrectomia”, il risarcimento del danno da lesione della libertà di autodeterminazione richiede la prova delle conseguenze pregiudizievoli derivate, cosiddetto danno conseguenza, in conformità a quanto evidenziato dalla Suprema Corte, secondo la quale “i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi che superino la soglia di normale tollerabilità) che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione devono essere debitamente allegati e provati dal preteso danneggiato e la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa, derivante esclusivamente dall'omessa informazione (ex multis: Cass. 28985/2019; Cass. 24471/2020).
La paziente è tenuta, pertanto, a provare, anche mediante il ricorso a presunzioni, che, ove fosse stata adeguatamente informata dei rischi e delle alternative dell'intervento, non avrebbe prestato il consenso.
Nel caso di specie, la prova che non avrebbe prestato il consenso all'intervento di Parte_1
nefrectomia, ossia alla asportazione del rene, si ritiene raggiunta, mediante il ricorso alle presunzioni, stante l'evidente superfluità e dannosità dello stesso, percepita e ritenuta dallo stesso sanitario in sede di diagnosi e programmazione preoperatoria, ritenendosi risolutivo il meno invasivo intervento di asportazione del surrene.
Per la quantificazione del danno, le Tabelle di Milano 2024 individuano le circostanze usualmente considerate dai giudici di merito per la liquidazione di tale danno, quali criteri idonei ad assicurare uniformità di trattamento, in osservanza dei principi di equità e uguaglianza.
In particolare, il giudice è tenuto a considerare:
a) entità delle ricadute sul bene-salute del danneggiato del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso informato (entità delle conseguenze del trattamento modesta/grave, irreversibilità o meno delle stesse, necessità o meno di altri trattamenti riparatori, sofferenza nocicettiva patita in conseguenza del trattamento);
b) caratteristiche del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso informato (ad es.: più/meno invasivo, più/meno urgente, a scopo terapeutico/estetico, con tante/poche/nessuna alternativa terapeutica, poco/molto rischioso, off label, comportante donazione di organo da familiari, ecc); c) caratteristiche personali del danneggiato (maggiore/minore vulnerabilità per età/storia clinica/condizioni personali/stato psichico;
rilevanza delle aspettative del paziente procreative/estetiche/ecc.; Testimone di Geova;
ecc);
pagina 13 di 15 d) entità della sofferenza del danneggiato conseguente alla compromissione della libertà di disporre di sé;
e) caratteristiche dell'inadempimento al dovere informativo (informazione mancante per uno o più trattamenti, informazione fornita ma con lievi/gravi carenze/riguardante diverso trattamento).
Ebbene, a fronte della irreversibilità dei postumi, conseguiti alla asportazione di un rene, della vulnerabilità della paziente per lo stato di salute, in quanto soggetto diabetico, della invasività dell'intervento di nefrectomia, nonché della totale mancanza di urgenza dell'intervento al quale avrebbe dovuto preferirsi, secondo le aggiornate linee guida, un approccio di tipo conservativo consistente nella mera osservazione della massa, il danno subito alla libertà di autodeterminazione deve ritenersi di eccezionale gravità, sì ammettendosi la liquidazione della somma minima di euro 23.246,00.
La statuizione finale
Alla stregua delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
deve essere condannata
[...] Parte_2
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico, della complessiva somma di €. 61.900,00 ed, a titolo di risarcimento da lesione del diritto al consenso informato, della somma di €. 23.246,00, oltre agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
Va rigettata la domanda relativa al rimborso delle spese mediche, non essendo stata comprovata la riconducibilità delle stesse all'errore medico, sì come correttamente ritenuto dai CCTTUU che, esaminate le fatture e ricevute prodotte in atti, hanno ritenuto non documentate “spese sanitarie relative al danno funzionale e/o ad accertamenti nefrologici urologici ne'tantomeno a terapie farmacologiche specifiche” (cfr. pag. 25 CTU).
L'esito del giudizio che ha visto l'accoglimento della domanda proposta, comporta, in forza del principio della soccombenza, la condanna dell' convenuta al pagamento delle spese di giudizio CP_2 che liquida con riferimento allo scaglione di valore dell'importo riconosciuto (52.000,01 €/
260.000,00€) per tutte le fasi effettivamente esperite, ovvero studio, introduttiva, trattazione e decisione, nei valori ricompresi tra i minimi e i medi, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell Parte_2
.
[...]
pagina 14 di 15 Non vi è prova di qualsivoglia esborso per la relazione medico-legale di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3265/2021 RG, così statuisce:
- condanna l' al CP_2 Parte_2 pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno biologico, di €. Parte_1
61.900,00 ed, a titolo di risarcimento da lesione del diritto al consenso informato, di €. 23.246,00, oltre agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
- condanna l' alla Parte_2
refusione, in favore di delle spese processuali che liquida nella somma di euro Parte_1
11.122,50, (in essi compresi euro 545,00 per spese vive), oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, IVA e CPA;
sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
- le spese della CTU sono poste a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 7 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3265/2021 R.G. promossa in primo grado da
(C.F.: ), nata in data [...] ad [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Caponnetto e dall'avv. Michele Melfa;
Attrice
CONTRO
Controparte_1
(p.iva. , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dall'avv. Alessandro Pulvirenti;
Convenuta
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Conclusioni
All'udienza del 18 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti.
Il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura, la poneva in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 15 ------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, Controparte_2
sì come occorsi in esito all'intervento chirurgico di nefrectomia e surrenectomia sx, cui è stata sottoposta in data 13/10/2005, fra essi ricomprendendovi anche la lesione del diritto all'autodeterminazione e la conseguente violazione della normativa in materia di consenso informato.
Nello specifico:
• allegava che, a fronte della diagnosi di mielolipoma surrenalico, le era stato prospettato un intervento, presentato come risolutivo della patologia, di “surrenectomia per via laparoscopica con eventuale conversione open”, consistente nella asportazione del surrene sinistro;
• precisava che, in esito all'operazione chirurgica, durata un tempo considerevolmente superiore a quanto preventivato, aveva appreso di aver subito un intervento di “nefrectomia”, consistente nell'asportazione del rene sinistro, stante l'asserito sospetto di neoplasia infiltrante il rene;
• accusava che l'esame istologico, all'uopo eseguito sulla massa asportata, aveva inopinatamente confermato la diagnosi preoperatoria di mielolipoma surrenalico sinistra;
• denunciava che, in quanto patologia benigna, l'intervento chirurgico di nefrectomia, non oggetto del consenso informato sottoscritto, le aveva cagionato un danno addebitabile alla condotta colposa del sanitario che, nel caso di sospetta neoplasia, avrebbe dovuto preventivamente eseguire un esame istologico in estemporanea che avrebbe permesso, confermata la diagnosi iniziale, di salvare il rene.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che, qualificata Controparte_2
la dedotta responsabilità in termini aquiliani, eccepiva, in via preliminare, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale. Chiedeva, in subordine, il rigetto della domanda, all'uopo specificatamente osservando che, contrariamente a quanto dedotto, la in occasione Pt_1 dell'intervento chirurgico, era stata resa adeguatamente edotta, in via scritta e orale, dei rischi connessi alla patologia riscontrata, sì che la stessa aveva prestato valido consenso informato anche con riguardo alle modifiche dell'intervento, eventualmente valutabili intra-operatoriamente. Nel merito della dedotta pagina 2 di 15 malpractice sosteneva poi che i sanitari operanti l'intervento avevano adottato la diligenza richiesta, in uno all'osservanza delle linee guida ed all'applicazione delle prescritte strategie diagnostiche terapeutiche, nella specifica considerazione della adeguatezza della scelta di asportazione del rene operata in ragione dell'altissimo rischio di neoplasia connesso alla patologia riscontrata.
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU medico legale, espletata la quale, all'udienza del 18 novembre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
--------------
Motivi della decisione
L'eccezione di prescrizione
Devesi preliminarmente dichiarare l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata da
[...]
, trovando applicazione il regime della responsabilità da Controparte_2
inadempimento e, conseguentemente, il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, infatti, è stata oramai pacificamente riconosciuta dalla Suprema Corte che “ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio
2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003,n. 11316)(…) In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie dì obblighi c.d. di protezione ed accessori.”(Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008).
In particolare, la Corte di legittimità ritiene che il contratto legalmente atipico, ma socialmente noto con la denominazione di “spedalità o di assistenza sanitaria”, faccia sorgere in capo alla struttura sanitaria l'obbligo di fornire una pluralità di prestazioni aventi natura assistenziale e latu sensu alberghiere, che si aggiungono alla prestazione principale di cura, demandata agli operatori sanitari di cui la struttura si avvale, della cui esatta esecuzione è responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c..
Tale orientamento consolidato è stato recepito dal legislatore con la previsione di cui all'art. 7 della legge Gelli n. 24/2017, inapplicabile ai fatti pregressi in forza del generale principio di irretroattività
pagina 3 di 15 della legge (art. 11 disp prel. c.c.), non specificamente derogato, nel caso di specie, dalla previsione di un espresso regime intertemporale.
Nondimeno, non è possibile ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla azienda convenuta, che la disciplina introdotta con il decreto Balduzzi, poi convertito in legge, abbia imposto l'applicazione, medio tempore, del regime della responsabilità aquiliana.
Per un verso, invero, l'art. 3 del decreto Balduzzi che dispone il rinvio all'art. 2043 c.c., sì qualificando la natura della responsabilità, è rubricato “responsabilità dell'esercente la professione sanitaria” e, pertanto, non fa alcun riferimento alla struttura sanitaria, rispetto alla quale deve continuare ad applicarsi il summenzionato e consolidato orientamento interpretativo.
Per altro verso, posto che l'intervento chirurgico è stato realizzato in data (12 ottobre 2005) anteriore rispetto alla entrata in vigore del decreto, lo stesso non può trovare applicazione, difettando, anche in tal caso, un regime intertemporale che ne consente l'applicazione retroattiva.
La stessa difesa dell'ente convenuto, d'altra parte, è a conoscenza, avendolo richiamato, dell'orientamento della Suprema Corte, in forza del quale “le norme sostanziali contenute nella L. n.
189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore mancando una specifica disposizione transitoria.”
Ferma, pertanto, la natura contrattuale della responsabilità della struttura, trova a tal punto applicazione il termine di prescrizione decennale decorrente dal 12 ottobre 2005, data dell'intervento, momento in cui ha avuto contezza del denunciato intervento di nefrectomia. Parte_1
Tale termine devesi ritenere validamente interrotto dall'atto di citazione notificato in data 23.03.2011 cui non ha fatto seguito l'iscrizione della causa a ruolo (cfr. all. 2 dell'atto di citazione,), nonché dal successivo tentativo di mediazione esperito dall'attrice in data 18.04.2016 (cfr. all. 3 all'atto di citazione) e della domanda introduttiva del presente giudizio, sì come notificata il 4 marzo 2021.
L'an della responsabilità sanitaria
Addivenendo all'esame nel merito della controversia, devesi premettere che, secondo i recenti interventi della Suprema Corte «in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla
l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto
pagina 4 di 15 o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente» (Cass. Civ., n.
10050/2022; Cass. Civ., n. 26907/2020).
Nel caso di specie, la difesa della attrice ha identificato il danno nella ingiustificata Parte_1
asportazione del rene sinistro, in quanto organo sano, e lo ha ritenuto addebitabile alla condotta gravemente colposa dei sanitari di per avere proceduto con Controparte_2
“…imperizia e negligenza…..ad un intervento di nefrectomia senza preventivamente eseguire un esame istologico in estemporanea della lesione, esame che avrebbe certamente permesso di salvare il rene della paziente”.
A fronte di tale allegazione, la difesa della struttura sanitaria convenuta si è limitata a contestare genericamente la sussistenza di profili di colpevolezza, sostenendo, in subordine, la lieve entità della colpa al fine di escludere la responsabilità del sanitario ai sensi dell'art. 2226 c.c..
Disposta CTU medico legale, quale ausilio tecnico indispensabile per la decisione, è stato nominato un collegio peritale regolarmente composto da un medico legale e un medico specialista in urologia che, rispondendo ai quesiti, dopo aver premesso che era affetta da mielolipoma surrnalico Parte_1
sinistro, asintomatico, ha rilevato che trattavasi di “neoformazione benigna asintomatica di piccole dimensioni” che “secondo le lineeguida citate ed accreditate, va trattata, inizialmente, in maniera conservativa con un follow-up strumentale ed ematologico periodico”, al contempo denunciando che
“differentemente, nel caso in esame, dai Sanitari che l'ebbbero in cura è stato subito proposto un intervento chirurgico di tipo demolitivo (Surrenectomia con Nefrectomia sinistra senza ), senza aver proposto un controllo clinico strumentale a distanza, atto a valutare un'eventuale incremento volumetrico della massa e, conseguenemente un diverso approccio terapeutico.” (cfr. pag. 21 e 22 della CTU).
Scrivono i nominati CCTTUU: “stante la descrizione operatoria in Cartella, la perizianda è stata sottoposta ad intervento di surrenectomia sinistra + nefroureterectomia sinistra. Dalla descrizione dell'intervento chirurgico, l'operatore descrive un'area dura al taglio per cui procede alla rimozione totale di surrene, rene e moncone ureterale. “ulteriore dissezione del surrene sinistro fino al suo
pagina 5 di 15 margine inferiore dove la separazione finale dal polo superiore del rene appare difficile e sconsigliata dalla presenza di tessuto insolitamente ed inaspettatamente duro al taglio, rigido ed ipervascolarizzato che non lascia individuare un piano di clivaggio dal rene e fa fortemente temere la presenza di infiltrazione neoplastica. Di fronte a tale insospettato reperto, nel forte sospetto di una neoplasia maligna del surrene si decide di procedere ad exeresi en bloc del surrene e del sottostante rene”, per assumere le seguenti conclusioni: “in tale situazione sarebbe stato sufficiente ed adeguatamente indicato espletare un esame istologico estemporaneo sull'area “dura al taglio” per scongiurare nel giro di poche decine di minuti i dubbi dell'operatore ed evitare un'inutile perdita del rene sinistro verificatasi a seguito della nefrectomia.” (cfr. pag. 23 della consulenza).
Insomma, era affetta da “mielolipoma surrenalico sinistra”, rectius una patologia Parte_1
benigna afferente il surrene sinistro, ed è stata sottoposta ad asportazione del rene senza osservare le linee guida e le buone pratiche che richiedevano semplicemente la preventiva disposizione di un esame istologico estemporaneo sulla zona interessata dal sospetto carcinoma, nel che è mancata la prestazione della struttura sanitaria convenuta che non ha nemmeno dimostrato la inimputabilità della causa dell'inesattezza (cosiddetta causalità estintiva), essendosi piuttosto limitata ad una generica contestazione dei fatti allegati, invero, confermati dai CC.TT.UU. che hanno individuato profili di colpevolezza nell'esecuzione dell'intervento chirurgico da cui è derivato, secondo il criterio del “più probabile che non” il danno lamentato, chè, con evidenza, estraendo dalla causalità materiale la condotta tenuta dai sanitari e sostituendola con la condotta diligente effettivamente dovuta, la lesione occorsa nella rimozione dell'organo sano non si sarebbe certamente verificata.
Comprovata la fonte dell'obbligazione assunta dalla struttura, l'inadempimento della prestazione di cura, nonché il nesso di causalità tra la condotta negligente ed il danno evento, consistito nella diminuita funzionalità organica, risulta a tal punto accertata la responsabilità della struttura ex art. 1228
c.c. per il fatto colposo del sanitario preposto.
Non possono condividersi, a tal riguardo, le difese della struttura sanitaria convenuta che ha genericamente sostenuto l'operatività dell'art. 2236 c.c. in forza del quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”, interpretato dalla Corte di Legittimità quale causa di esclusione di responsabilità per imperizia lieve: nel caso di specie, invero, non è stata allegata la sussistenza di un problema tecnico di speciale difficoltà, né può ritenersi tale l'eventuale individuazione di “tessuto
pagina 6 di 15 insolitamente ed inaspettatamente duro al taglio, rigido ed ipervascolarizzato che non lascia individuare un piano di clivaggio dal rene e fa fortemente temere la presenza di infiltrazione neoplastica” (cfr. relazione di intervento pag. 33 della cartella clinica, all. 1 quater fascicolo di parte attrice), laddove la mancata disposizione dell'esame istologico estemporaneo, che avrebbe dovuto essere preliminare alla rimozione del rene poi rivelatosi sano, non è certo manifestazione di una forma lieve di imperizia, dovendosi, piuttosto, qualificare come omissione gravemente imprudente.
La lesione
I nominati CC.TT.UU. hanno riconosciuto gg. 5 di inabilità temporanea assoluta, gg. 30 di inabilità temporanea relativa al 50% ed un danno biologico permanente (“esiti anatomo funzionali nefroureterectomia sinistra”) pari al 15%.
Tale quantificazione è stata confermata pur all'esito dell'esame delle controdeduzioni depositate dalla difesa di parte attrice che, tramite il CTP, ha sostenuto l'inadeguatezza dello stimato danno biologico temporaneo e l'insufficiente quantificazione del danno permanente per il disconoscimento degli esiti cicatriziali, della sindrome aderenziale, del danno psichico, si dovendosi quantificare piuttosto nel 22%.
E' stato convincentemente risposto che:
• “nel periodo post ricovero e post operatorio appare comunque conservata una seppur parziale capacità di svolgere i comuni atti del vivere quotidiano e non emerge, dalla documentazione sanitaria prodotta, alcuna documentata impossibilità fisica che abbia impedito alla di Pt_1
svolgere le normali attività di vita quotidiana, seppur in maniera parziale”,
• “l'accesso chirurgico, con conseguente esito cicatriziale di competenza chirurgica, si sarebbe comunque verificato per quanto attiene l'intervento chirurgico a carico del surrene sinistro”,
• “non emerge alcuna certificazione e/o accertamento clinico strumentale ove si rilevi la sindrome aderenziale alla quale fa riferimento il CTP,
• “non e' emersa dalla documentazione sanitaria esaminata alcuna documentazione relativa a visite specialistiche e/o colloquio psicologici nel periodo immediatamente o tardivamente successivo ai fatti di causa” e comunque in sede di colloquio clinico anamnestico “la perizianda ha mostrato di essere ben orientata temporo spazialmente e di conservare adeguato senso critico e di giudizio e buona proiezione sulla realtà attuale e sul proprio futuro. Nel vissuto non sono emersi elementi che deponessero per il conclamarsi di un quadro ansioso
pagina 7 di 15 depressivo e non vi è mai stata necessità di ricorrere a terapia psicologica e/o farmacologica di sostegno”. (cfr. risposta alle controdeduzioni del CTP).
Poche parole, a tal punto, per condividere le superiori conclusioni.
Gli CCTTUU hanno evidenziato, quanto alla ITP, che in mancanza della documentazione di esiti diversi e più gravi, la riabilitazione post ricovero della paziente, ossia la ripresa delle attività normali di vita quotidiana, ha richiesto soltanto un periodo di giorni 30, durante i quali la capacità è risultata risultata ridotta del 50%: la diversa valutazione non risulta supportata né da considerazioni logiche, né dall'impiego di specifici criteri tecnici, laddove poi la modalità “laparoscopica” dell'intervento eseguito consente comunque di presumere una breve durata della degenza post operatoria.
Il danno estetico va specificatamente escluso sul giusto rilievo che la denunciata lesione sarebbe comunque derivata dall'intervento di surrenectomia programmato, la cui necessità e correttezza non è stata giammai contestata: in ogni caso, gli esiti cicatriziali dell'erroneo intervento di “nefrectomia”, praticato in modalità laparotomica, non hanno interessato una area maggiore rispetto a quella che sarebbe stata intaccata dal programmato intervento di “surrenectomia”, essendo rimaste invariate le dimensioni delle incisioni praticate per consentire il passaggio delle sonde e degli strumenti chirurgici.
Non è stata comprovata la sussistenza degli ulteriori danni di cui si è domandato il risarcimento, nello specifico, non è stata documentata né la sindrome aderenziale, quale ulteriore voce del danno fisico conseguente all'intervento, né il denunciato danno psichico.
A tal ultimo riguardo, non è senza rilievo ricordare che, secondo recente orientamento della Suprema
Corte, “la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cass. n. 6443/2023; Cass. n.
18056/2019)”. Cassazione Civile Sez. III n. 10787 del 22/04/2024).
Ciò significa che la sofferenza psichica del danneggiato, conseguente ad un fatto illecito, può assumere rilevanza in forma di danno morale soggettivo, eventualmente personalizzabile, ovvero assurgere a voce di danno biologico, noto con la denominazione di danno psichico, solo allorché la sofferenza sia pagina 8 di 15 tale da determinare l'insorgenza di una patologia riconducibile ad una classificazione nosografica: la risarcibilità del danno psichico, quale danno biologico, richiede, pertanto, la prova concreta della lesione, costituita da un certificato medico-legale che attesti la presenza del pregiudizio mentale.
Ebbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dai CCTTUU., non è stata depositata alcuna documentazione sanitaria attestante patologie psicologiche, non è stata allegata la necessità di ricorrere a terapia farmacologica di sostegno, non sono emersi in sede di esame obiettivo “elementi che deponessero per il conclamarsi di un quadro ansioso depressivo” (cfr. risposta alle controdeduzioni del CTP). D'altra parte, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte attrice in sede di comparsa conclusionale, in sede di esame obiettivo, è stato rilevato uno stato “sensorio e psiche apparentemente integri, tono dell'umore eutimico con note d'ansia. Senso critico e di giudizio conservati ed adeguati. Eloquio congruo e adeguato anche riguardo ai fatti di causa” (cfr. pag. 9 della
CTU), sì descrivendo una condizione di neutralità e serenità d'animo in capo alla Pt_1
A tacer d'altro, la sofferenza lamentata dalla danneggiata non può rilevare nemmeno a titolo di danno morale soggettivo, richiedendosi, anche in tale ipotesi, la allegazione e prova del danno, in conformità con il consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, in forza del quale: “Posta
l'autonomia del danno morale dal danno biologico, e dunque l'autonoma rilevanza di tale pregiudizio ai fini del risarcimento (Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019), consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:1) accertare
l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto
3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso) considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al
30% del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella,
pagina 9 di 15 giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni (in questi termini Cass.25164/2020) (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
Nel caso di specie, la mancanza di allegazione specifica, il difetto di documentazione comprovante lo stato di sofferenza e la omessa articolazione di una valida e influente prova orale ostano al riconoscimento della quota di danno morale.
L'indennizzo
Condividendosi la quantificazione della lesione operata dai consulenti, occorre procedere alla liquidazione danno.
Al riguardo non può tenersi conto del recente DPR n. 12 del 13/01/2025 che ha introdotto la Tabella
Unica Nazionale, entrato in vigore in data 05/03/2025, in quanto, in forza dell'art. 5, esso trova applicazione esclusivamente per i sinistri verificatisi in data successiva: si ritiene, indi, ragionevole, in quanto confacente al principio di equità ed uguaglianza, utilizzare tali tabelle ai fini dell'equa liquidazione dei danni biologici conseguenti alla malpractice sanitaria solo per fatti verificatisi in epoca successiva a tale data.
Non resta che applicare la tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano, che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc.
Siffatta tabella (anno 2024) prevede per la percentuale di invalidità del 15%, relativa ad una persona di
53 anni (tale era l'età della all'atto dell'intervento) la somma di €. 46.699,00. Pt_1
In ordine all'invalidità temporanea, l'indennizzo (€.115,00 pro die) è così determinato: danno biologico temporaneo assoluto: €. 575,00 danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 1.725,00 per un totale di €. 2.300,00.
Nel complesso sono €. 48.999,00 (€. 46.699,00 + €. 2.300,00).
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo complessivo di €. 48.999,00 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'evento lesivo (€. 34.603,00) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al pagina 10 di 15 consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €. 61.900,00: tale è l'importo al cui pagamento va condannata, in accoglimento della spiegata domanda di condanna,
[...]
con gli interessi al tasso legale dal dì della sentenza al soddisfo. Controparte_2
Le lesione del diritto al consenso informato
All'importo come sopra liquidato, va aggiunti quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno patito per la lesione della libertà di autodeterminazione conseguita alla violazione della normativa in materia di consenso informato.
Sul punto, la Suprema Corte ha di recente ritenuto che “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente -sul quale grava il relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento(onde non subirne le conseguenze invalidanti);
b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale ovvero non patrimoniale (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile entità) diverso dalla lesione del diritto alla salute [...]. Pertanto, possono prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione. A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute
a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc". In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
C) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute -da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito- andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
D) omessa informazione in relazione ad un
pagina 11 di 15 intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
E) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti [...]: in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile [...] qualora il paziente alleghi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte.”
(Cass.11.11.2019 n. 28985).
Il caso di specie rientra, ad opinione del Tribunale, nell'ipotesi descritta alla lettera B, essendosi verificata una ipotesi di “omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi”.
Nello specifico, i nominati CCTTUU hanno ritenuto che “il consenso informato somministrato alla perizianda non rientra fra i consensi informati contemplati dalle linee guida, trattasi di un consenso informato aspecifico ed inadeguato, in cui non vi è descrizione dell'intervento, alternative terapeutiche
e possibili complicanze.” (cfr. pag. 26 della CTU).
Tale valutazione non può ritenersi superata alla luce di quanto sostenuto dalla difesa dell'azienda sanitaria convenuta, secondo la cui allegazione, in data 12/10/2005, l'operatore chirurgico aveva ridiscusso il caso con la paziente e la stessa era stata “esaurientemente informata, accettando i rischi e benefici della procedura in particolare con riguardo alle "neoformazioni surrenaliche non funzionanti superiori a 4 cm.”: si tratta di circostanza rimasta priva di riscontro, emergendo piuttosto dal diario clinico relativo a quel giorno, che era stata consigliata la rimozione del surrene a fronte del rischio che il tumore fosse un carcinoma (cfr. diario clinico, pag. 43 allegato n. 1 quater).
Poche parole, a tal punto, per affermare la mancanza di un valido consenso informato in relazione all'intervento, maggiormente invasivo, di nefrectomia, quale possibile evoluzione della surrenectomia programmata, laddove, poi, il modulo di consenso effettivamente sottoscritto deve ritenersi comunque invalido, sì come connotato da una mera formula di stile astrattamente idonea a legittimare qualsiasi eventuale scelta chirurgica o terapeutica adottata intra-operatoriamente (cfr. cartella clinica pag. 28 all.
n. 1 quater fascicolo di parte attrice).
pagina 12 di 15 Ferma la invalidità del consenso prestato, inidoneo a coprire l'intervento di “nefrectomia”, il risarcimento del danno da lesione della libertà di autodeterminazione richiede la prova delle conseguenze pregiudizievoli derivate, cosiddetto danno conseguenza, in conformità a quanto evidenziato dalla Suprema Corte, secondo la quale “i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi che superino la soglia di normale tollerabilità) che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione devono essere debitamente allegati e provati dal preteso danneggiato e la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa, derivante esclusivamente dall'omessa informazione (ex multis: Cass. 28985/2019; Cass. 24471/2020).
La paziente è tenuta, pertanto, a provare, anche mediante il ricorso a presunzioni, che, ove fosse stata adeguatamente informata dei rischi e delle alternative dell'intervento, non avrebbe prestato il consenso.
Nel caso di specie, la prova che non avrebbe prestato il consenso all'intervento di Parte_1
nefrectomia, ossia alla asportazione del rene, si ritiene raggiunta, mediante il ricorso alle presunzioni, stante l'evidente superfluità e dannosità dello stesso, percepita e ritenuta dallo stesso sanitario in sede di diagnosi e programmazione preoperatoria, ritenendosi risolutivo il meno invasivo intervento di asportazione del surrene.
Per la quantificazione del danno, le Tabelle di Milano 2024 individuano le circostanze usualmente considerate dai giudici di merito per la liquidazione di tale danno, quali criteri idonei ad assicurare uniformità di trattamento, in osservanza dei principi di equità e uguaglianza.
In particolare, il giudice è tenuto a considerare:
a) entità delle ricadute sul bene-salute del danneggiato del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso informato (entità delle conseguenze del trattamento modesta/grave, irreversibilità o meno delle stesse, necessità o meno di altri trattamenti riparatori, sofferenza nocicettiva patita in conseguenza del trattamento);
b) caratteristiche del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso informato (ad es.: più/meno invasivo, più/meno urgente, a scopo terapeutico/estetico, con tante/poche/nessuna alternativa terapeutica, poco/molto rischioso, off label, comportante donazione di organo da familiari, ecc); c) caratteristiche personali del danneggiato (maggiore/minore vulnerabilità per età/storia clinica/condizioni personali/stato psichico;
rilevanza delle aspettative del paziente procreative/estetiche/ecc.; Testimone di Geova;
ecc);
pagina 13 di 15 d) entità della sofferenza del danneggiato conseguente alla compromissione della libertà di disporre di sé;
e) caratteristiche dell'inadempimento al dovere informativo (informazione mancante per uno o più trattamenti, informazione fornita ma con lievi/gravi carenze/riguardante diverso trattamento).
Ebbene, a fronte della irreversibilità dei postumi, conseguiti alla asportazione di un rene, della vulnerabilità della paziente per lo stato di salute, in quanto soggetto diabetico, della invasività dell'intervento di nefrectomia, nonché della totale mancanza di urgenza dell'intervento al quale avrebbe dovuto preferirsi, secondo le aggiornate linee guida, un approccio di tipo conservativo consistente nella mera osservazione della massa, il danno subito alla libertà di autodeterminazione deve ritenersi di eccezionale gravità, sì ammettendosi la liquidazione della somma minima di euro 23.246,00.
La statuizione finale
Alla stregua delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
deve essere condannata
[...] Parte_2
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico, della complessiva somma di €. 61.900,00 ed, a titolo di risarcimento da lesione del diritto al consenso informato, della somma di €. 23.246,00, oltre agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
Va rigettata la domanda relativa al rimborso delle spese mediche, non essendo stata comprovata la riconducibilità delle stesse all'errore medico, sì come correttamente ritenuto dai CCTTUU che, esaminate le fatture e ricevute prodotte in atti, hanno ritenuto non documentate “spese sanitarie relative al danno funzionale e/o ad accertamenti nefrologici urologici ne'tantomeno a terapie farmacologiche specifiche” (cfr. pag. 25 CTU).
L'esito del giudizio che ha visto l'accoglimento della domanda proposta, comporta, in forza del principio della soccombenza, la condanna dell' convenuta al pagamento delle spese di giudizio CP_2 che liquida con riferimento allo scaglione di valore dell'importo riconosciuto (52.000,01 €/
260.000,00€) per tutte le fasi effettivamente esperite, ovvero studio, introduttiva, trattazione e decisione, nei valori ricompresi tra i minimi e i medi, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell Parte_2
.
[...]
pagina 14 di 15 Non vi è prova di qualsivoglia esborso per la relazione medico-legale di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3265/2021 RG, così statuisce:
- condanna l' al CP_2 Parte_2 pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno biologico, di €. Parte_1
61.900,00 ed, a titolo di risarcimento da lesione del diritto al consenso informato, di €. 23.246,00, oltre agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
- condanna l' alla Parte_2
refusione, in favore di delle spese processuali che liquida nella somma di euro Parte_1
11.122,50, (in essi compresi euro 545,00 per spese vive), oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, IVA e CPA;
sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
- le spese della CTU sono poste a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 7 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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