Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonche' ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonche' ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.