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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1273/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3040/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000324000 IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/4/2025 ricorrente__________ chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202500000324000 notificata in data 28/2/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 147.745,73 emessa sul presupposto di molteplici cartelle di pagamento. Eccepiva: generica omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione “quinquennale”; prescrizione di sanzioni e interessi.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo avvenuta notifica degli atti presupposti, difetto di giurisdizione, avvenuta impugnazione giurisdizionale rigettata di diverse cartelle richiamate nella comunicazione, temerarietà del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le eccezioni di prescrizione e omessa notifica degli atti presupposti sono inammissibili per l'assoluta genericità (la ricorrente si limita ad affermare genericamente la prescrizione e l'omessa notifica di tutte indistintamente le cartelle richiamate nella comunicazione preventiva).
Lo stesso ricorso, nella sua genericità andrebbe dichiarato inammissibile.
In ogni caso l'eccezione sarebbe priva di fondamento e palesemente temeraria.
Invero, come documentato dall'agente della riscossione gli atti richiamati nella comunicazione sono statti notificati, nonché seguiti da diversi atti interruttivi della prescrizione. Addirittura, alcune cartelle elencate nella comunicazione sono state impugnate giudizialmente (peraltro con il patrocinio del medesimo difensore) con ricorso rigettato.
La comunicazione preventiva risulta emessa sul presupposto di 42 tra cartelle di pagamento e avvisi esecutivi.
Segnatamente:
1) Cartella n. 29520160030656654000, notificata il 30/11/2016, a titolo di tributi erariali
2) Cartella n. 29520170006237867000, notificata il 10/04/2017, a titolo di tributi erariali
3) Cartella n. 29520170009307372000, notificata il 09/11/2017, a titolo di tributi erariali
4) Cartella n. 29520170013449819000, notificata il 04/09/2017, a titolo di contributi previdenziali
5) Cartella n. 29520170021049636000, notificata il 20/12/2017, a titolo di contributi previdenziali
6) Cartella n. 29520170021049737000, notificata il 20/12/2017, a titolo di tributi erariali
7) Cartella n. 29520180000671501000, notificata il 23/02/2018, a titolo di tributi erariali
8) Cartella n. 29520180012969333000, notificata il 26/09/2018, a titolo di diritti camerali 9) Cartella n. 29520180022324729000, notificata il 21/12/2018, a titolo di contributi previdenziali
10) Cartella n. 29520190002429883000, notificata il 25/03/2019, a titolo di tributi erariali
11) Cartella n. 29520190004120564000, notificata il 02/05/2019, a titolo di tributi erariali
12) Cartella n. 29520200022011929000, notificata il 15/11/2022, a titolo di tributi erariali
13) Cartella n. 29520210033738808001, notificata il 02/02/2023, a titolo di sanzioni amministrative in materia di lavoro
14) Cartella n. 29520220027157017000, notificata il 01/02/2023, a titolo di contributi previdenziali
15) Cartella n. 29520230006613191000, notificata il 21/04/2023, a titolo di tributi erariali
16) Cartella n. 29520230029762515000, notificata a mezzo pec il 26/09/2023, a titolo di tributi erariali
17) Cartella n. 29520230030563830000, notificata a mezzo pec il 23/10/2023, a titolo di tributi erariali
18) Cartella n. 29520230032043136000, notificata a mezzo pec il 21/11/2023, a titolo di tributi erariali
19) Cartella n. 29520230036852448000, notificata a mezzo pec il 25/01/2024, a titolo di tributi erariali
20) Cartella n. 29520240006871958000, notificata a mezzo pec il 13/03/2024, a titolo di tributi erariali
21) Cartella n. 29520240009980178000, notificata a mezzo pec il 03/04/2024, a titolo di tributi erariali
22) Cartella n. 29520240039760806000, notificata il 19/07/2024, a titolo di contributi previdenziali
23) Avviso di addebito 59520150003442842000, notificato il 20/12/2015, a titolo di contributi previdenziali
24) Avviso di addebito 59520160000004350000, notificato il 05/03/2016, a titolo di contributi previdenziali
25) Avviso di addebito 59520160000227449000, notificato il 14/04/2016, a titolo di contributi previdenziali
26) Avviso di addebito 59520160002190456000, notificato il 14/06/2016, a titolo di contributi previdenziali
27) Avviso di addebito 59520160002924449000, notificato il 13/09/2016, a titolo di contributi previdenziali
28) Avviso di addebito 59520160005540880000, notificato il 22/12/2016, a titolo di contributi previdenziali
29) Avviso di addebito 59520170000078834000, notificato il 12/03/2017, a titolo di contributi previdenziali
30) Avviso di addebito 59520170000215607000, notificato il 29/03/2017, a titolo di contributi previdenziali
31) Avviso di addebito 59520170002763504000, notificato il 16/10/2017, a titolo di contributi previdenziali
32) Avviso di addebito 59520180000926430000, notificato il 29/05/2018, a titolo di contributi previdenziali
33) Avviso di addebito 59520180003214129000, notificato il 14/09/2018, a titolo di contributi previdenziali
34) Avviso di addebito 59520180003615342000, notificato il 13/11/2018, a titolo di contributi previdenziali 35) Avviso di addebito 59520190000462019000, notificato il 26/03/2019, a titolo di contributi previdenziali
36) Avviso di addebito 59520190002321615000, notificato il 30/07/2019, a titolo di contributi previdenziali
37) Avviso di addebito 59520190003035990000, notificato il 02/10/2019, a titolo di contributi previdenziali
38) Avviso di addebito 59520210001227211000, notificato il 20/11/2021, a titolo di contributi previdenziali
39) Avviso di addebito 59520220000707909000, notificato il 15/05/2022, a titolo di contributi previdenziali
40) Avviso di addebito 59520230000038082000, notificato il 05/02/2023, a titolo di contributi previdenziali
41) Avviso di addebito 59520230002122906000, notificato il 17/12/2023, a titolo di contributi previdenziali
42) Avviso di addebito 59520240000390960000, notificato il 12/03/2024, a titolo di contributi previdenziali
Va preliminarmente evidenziato il difetto di giurisdizione con riferimento a tutte le pretese non tributarie.
Tutte le restanti cartelle, come documentato dall'agente della riscossione, sono state notificate (peraltro, prevalentemente, a mezzo pec).
Inoltre, la cartella n. 2952020002211929 0000 è stata oggetto di ricorso respinto con sentenza del 9/1/2024.
Le cartelle nn. 29520160030656654000, 29520170006237867000, 29520170009307372000,
29520170021049737000, 29520180000671501000, 29520180012969333000, 29520190002429883000,
29520190004120564000, 29520230006613191000 costituivano oggetto dell'intimazione di pagamento n.
29520249011109823000 oggetto di ricorso giudiziale rigettato con sentenza del 3/2/2025.
Peraltro le cartelle predette sono state anche oggetto di altre intimazioni di pagamento (n.
29520229009913187 000
notificato a mezzo pec in data 12.12.2022; n. 29520239003698144 000 notificata a mezzo pec in data
31.05.2023; n. 295202490111099823000 notificata a mezzo pec in data 21.05.2024.
Le cartelle nn. 29520230029762515000, 29520230030563830000, 29520230032043136000,
29520230036852448000, costituivano oggetto di atto di pignoramento notificato in data 6/6/2024 a mezzo pec.
Discende l'infondatezza e la temerarietà dell'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti e di prescrizione, dal momento che dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo di prescrizione alla data di notifica della comunicazione oggi impugnata non è decorso alcun termine di prescrizione.
Il ricorso, pertanto, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della palese temerarietà del ricorso, vanno liquidate in € 14.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario con riferimento alle pretese derivanti dalle cartelle ed avvisi nn. 29520170013449819000, 29520170021049636000, 29520180022324729000,
29520210033738808001, 29520220027157017000, 29520240039760806000, 59520150003442842000,
59520160000004350000, 59520160000227449000, 59520160002190456000, 59520160002924449000,
59520160005540880000, 59520170000078834000, 59520170000215607000, 59520170002763504000,
59520180000926430000, 59520180003214129000, 59520180003615342000, 59520190000462019000, 59520190002321615000, 59520190003035990000, 59520210001227211000, 59520220000707909000,
59520230000038082000, 59520230002122906000, 59520240000390960000.
Rigetta quanto al resto il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 14.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3040/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000324000 IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/4/2025 ricorrente__________ chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202500000324000 notificata in data 28/2/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 147.745,73 emessa sul presupposto di molteplici cartelle di pagamento. Eccepiva: generica omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione “quinquennale”; prescrizione di sanzioni e interessi.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo avvenuta notifica degli atti presupposti, difetto di giurisdizione, avvenuta impugnazione giurisdizionale rigettata di diverse cartelle richiamate nella comunicazione, temerarietà del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le eccezioni di prescrizione e omessa notifica degli atti presupposti sono inammissibili per l'assoluta genericità (la ricorrente si limita ad affermare genericamente la prescrizione e l'omessa notifica di tutte indistintamente le cartelle richiamate nella comunicazione preventiva).
Lo stesso ricorso, nella sua genericità andrebbe dichiarato inammissibile.
In ogni caso l'eccezione sarebbe priva di fondamento e palesemente temeraria.
Invero, come documentato dall'agente della riscossione gli atti richiamati nella comunicazione sono statti notificati, nonché seguiti da diversi atti interruttivi della prescrizione. Addirittura, alcune cartelle elencate nella comunicazione sono state impugnate giudizialmente (peraltro con il patrocinio del medesimo difensore) con ricorso rigettato.
La comunicazione preventiva risulta emessa sul presupposto di 42 tra cartelle di pagamento e avvisi esecutivi.
Segnatamente:
1) Cartella n. 29520160030656654000, notificata il 30/11/2016, a titolo di tributi erariali
2) Cartella n. 29520170006237867000, notificata il 10/04/2017, a titolo di tributi erariali
3) Cartella n. 29520170009307372000, notificata il 09/11/2017, a titolo di tributi erariali
4) Cartella n. 29520170013449819000, notificata il 04/09/2017, a titolo di contributi previdenziali
5) Cartella n. 29520170021049636000, notificata il 20/12/2017, a titolo di contributi previdenziali
6) Cartella n. 29520170021049737000, notificata il 20/12/2017, a titolo di tributi erariali
7) Cartella n. 29520180000671501000, notificata il 23/02/2018, a titolo di tributi erariali
8) Cartella n. 29520180012969333000, notificata il 26/09/2018, a titolo di diritti camerali 9) Cartella n. 29520180022324729000, notificata il 21/12/2018, a titolo di contributi previdenziali
10) Cartella n. 29520190002429883000, notificata il 25/03/2019, a titolo di tributi erariali
11) Cartella n. 29520190004120564000, notificata il 02/05/2019, a titolo di tributi erariali
12) Cartella n. 29520200022011929000, notificata il 15/11/2022, a titolo di tributi erariali
13) Cartella n. 29520210033738808001, notificata il 02/02/2023, a titolo di sanzioni amministrative in materia di lavoro
14) Cartella n. 29520220027157017000, notificata il 01/02/2023, a titolo di contributi previdenziali
15) Cartella n. 29520230006613191000, notificata il 21/04/2023, a titolo di tributi erariali
16) Cartella n. 29520230029762515000, notificata a mezzo pec il 26/09/2023, a titolo di tributi erariali
17) Cartella n. 29520230030563830000, notificata a mezzo pec il 23/10/2023, a titolo di tributi erariali
18) Cartella n. 29520230032043136000, notificata a mezzo pec il 21/11/2023, a titolo di tributi erariali
19) Cartella n. 29520230036852448000, notificata a mezzo pec il 25/01/2024, a titolo di tributi erariali
20) Cartella n. 29520240006871958000, notificata a mezzo pec il 13/03/2024, a titolo di tributi erariali
21) Cartella n. 29520240009980178000, notificata a mezzo pec il 03/04/2024, a titolo di tributi erariali
22) Cartella n. 29520240039760806000, notificata il 19/07/2024, a titolo di contributi previdenziali
23) Avviso di addebito 59520150003442842000, notificato il 20/12/2015, a titolo di contributi previdenziali
24) Avviso di addebito 59520160000004350000, notificato il 05/03/2016, a titolo di contributi previdenziali
25) Avviso di addebito 59520160000227449000, notificato il 14/04/2016, a titolo di contributi previdenziali
26) Avviso di addebito 59520160002190456000, notificato il 14/06/2016, a titolo di contributi previdenziali
27) Avviso di addebito 59520160002924449000, notificato il 13/09/2016, a titolo di contributi previdenziali
28) Avviso di addebito 59520160005540880000, notificato il 22/12/2016, a titolo di contributi previdenziali
29) Avviso di addebito 59520170000078834000, notificato il 12/03/2017, a titolo di contributi previdenziali
30) Avviso di addebito 59520170000215607000, notificato il 29/03/2017, a titolo di contributi previdenziali
31) Avviso di addebito 59520170002763504000, notificato il 16/10/2017, a titolo di contributi previdenziali
32) Avviso di addebito 59520180000926430000, notificato il 29/05/2018, a titolo di contributi previdenziali
33) Avviso di addebito 59520180003214129000, notificato il 14/09/2018, a titolo di contributi previdenziali
34) Avviso di addebito 59520180003615342000, notificato il 13/11/2018, a titolo di contributi previdenziali 35) Avviso di addebito 59520190000462019000, notificato il 26/03/2019, a titolo di contributi previdenziali
36) Avviso di addebito 59520190002321615000, notificato il 30/07/2019, a titolo di contributi previdenziali
37) Avviso di addebito 59520190003035990000, notificato il 02/10/2019, a titolo di contributi previdenziali
38) Avviso di addebito 59520210001227211000, notificato il 20/11/2021, a titolo di contributi previdenziali
39) Avviso di addebito 59520220000707909000, notificato il 15/05/2022, a titolo di contributi previdenziali
40) Avviso di addebito 59520230000038082000, notificato il 05/02/2023, a titolo di contributi previdenziali
41) Avviso di addebito 59520230002122906000, notificato il 17/12/2023, a titolo di contributi previdenziali
42) Avviso di addebito 59520240000390960000, notificato il 12/03/2024, a titolo di contributi previdenziali
Va preliminarmente evidenziato il difetto di giurisdizione con riferimento a tutte le pretese non tributarie.
Tutte le restanti cartelle, come documentato dall'agente della riscossione, sono state notificate (peraltro, prevalentemente, a mezzo pec).
Inoltre, la cartella n. 2952020002211929 0000 è stata oggetto di ricorso respinto con sentenza del 9/1/2024.
Le cartelle nn. 29520160030656654000, 29520170006237867000, 29520170009307372000,
29520170021049737000, 29520180000671501000, 29520180012969333000, 29520190002429883000,
29520190004120564000, 29520230006613191000 costituivano oggetto dell'intimazione di pagamento n.
29520249011109823000 oggetto di ricorso giudiziale rigettato con sentenza del 3/2/2025.
Peraltro le cartelle predette sono state anche oggetto di altre intimazioni di pagamento (n.
29520229009913187 000
notificato a mezzo pec in data 12.12.2022; n. 29520239003698144 000 notificata a mezzo pec in data
31.05.2023; n. 295202490111099823000 notificata a mezzo pec in data 21.05.2024.
Le cartelle nn. 29520230029762515000, 29520230030563830000, 29520230032043136000,
29520230036852448000, costituivano oggetto di atto di pignoramento notificato in data 6/6/2024 a mezzo pec.
Discende l'infondatezza e la temerarietà dell'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti e di prescrizione, dal momento che dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo di prescrizione alla data di notifica della comunicazione oggi impugnata non è decorso alcun termine di prescrizione.
Il ricorso, pertanto, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della palese temerarietà del ricorso, vanno liquidate in € 14.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario con riferimento alle pretese derivanti dalle cartelle ed avvisi nn. 29520170013449819000, 29520170021049636000, 29520180022324729000,
29520210033738808001, 29520220027157017000, 29520240039760806000, 59520150003442842000,
59520160000004350000, 59520160000227449000, 59520160002190456000, 59520160002924449000,
59520160005540880000, 59520170000078834000, 59520170000215607000, 59520170002763504000,
59520180000926430000, 59520180003214129000, 59520180003615342000, 59520190000462019000, 59520190002321615000, 59520190003035990000, 59520210001227211000, 59520220000707909000,
59520230000038082000, 59520230002122906000, 59520240000390960000.
Rigetta quanto al resto il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 14.000,00 oltre accessori di legge.