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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2024, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10339/2024 , introdotta da
(CITTÀ (PG), 15/04/1973), con Parte_1 Parte_2 il patrocinio dell'avv. BENIAMINO LA PISCOPIA e AA AI
OU (MAROCCO, 24/05/1988), con il patrocinio dell'avv.
MASSIMILIANO CESALI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e AA AI OU, hanno chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 23/07/2017 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 2
1. “i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. i coniugi provvederanno ognuno per sé al proprio mantenimento ed in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. verserà alla sig.ra Pt_1 [...] un assegno una tantum come di seguito quantificato;
Pt_3
3. l'immobile ad oggi adibito a residenza familiare sito in Comune di Roma, Via Innocenzo XI, 44, immobile questo condotto in locazione dal sig. Parte_1 (doc. n. 5), è assegnato alla sig.ra SN AI OU;
la signora SN AI OU si impegna entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto a prendere accordi con il proprietario dell'immobile per subentrare nel contratto di locazione a far data del 1 febbraio 2025 e procedere al cambio di residenza.
4. il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori secondo le regole Per_1 dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza prevalente presso la madre in Roma, Via Innocenzo XI, 44, con facoltà per i genitori di esercitare, anche separatamente tra loro, la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza con ciascuno di essi;
5. il Sig. lavora per gran parte dell'anno e consecutivamente all'estero e, Pt_1 pertanto, nei periodi di permanenza in Italia i genitori si impegnano a far sì che il piccolo trascorra quanto più tempo possibile con il padre, sempre avendo riguardo agli impegni scolastici del minore;
nella ipotesi in cui il signor torni a Pt_1 lavorare stabilmente in Italia, il padre potrà prendere e tenere con sé il figlio nella maniera più ampia possibile, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, previo accordo con l'altro genitore;
in mancanza di accordo il diritto di visita seguirà le seguenti le modalità: 1) a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore 21,00; 2) il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola o dalle ore 16,00 fino alle ore 21,00; 3) i giorni del 24 dicembre e del 25 dicembre verranno trascorsi dal bambino alternativamente con il padre o con la madre così come il 31 dicembre ed il 1 gennaio. Per il periodo di Pasqua - ad anni alternati - il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, alternativamente con uno dei due genitori. 4) per il periodo estivo, e dunque, a decorrere dall'estate 2024, con il padre per 20 giorni consecutivi da concordare entro il 30 maggio secondo le esigenze del minore. Quanto sopra, salvo diversi accordi che verranno presi dalle Parti;
6. il sig. corrisponderà alla sig.ra SN AI OU entro il giorno Parte_1 5 di ogni mese per il mantenimento del figlio la somma di €. 1.000,00 mensili, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e la sezione del Tribunale;
espressamente le parti escludono dalle spese a carico del padre le spese di baby sitter;
7. Il sig. corrisponderà, fino al mese di febbraio 2025 compreso, l'intero Pt_1 importo del canone di locazione dell'immobile di Roma, le spese condominiali, le spese per le utenze e abbonamenti TV, spese a qualsiasi titolo connesse all'automobile;
8. dal mese di febbraio 2025, tutte le spese di cui al precedente punto 7 saranno ad intero carico della sig.ra SN AI OU.
9. i coniugi si danno, fin d'ora, reciproco assenso per il rilascio del passaporto”;
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi 3
all'interesse delle parti e del figlio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione e di cui il collegio si limita a prendere atto.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CITTÀ DI CASTELLO (PG), 15/04/1973) e AA AI OU
(MAROCCO, 24/05/1988), che hanno contratto matrimonio in CITTA' DI
CASTELLO (PG) in data 23/07/2017 , trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG) al n. 29, Parte I,
Anno 2017, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 9-12-2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10339/2024 , introdotta da
(CITTÀ (PG), 15/04/1973), con Parte_1 Parte_2 il patrocinio dell'avv. BENIAMINO LA PISCOPIA e AA AI
OU (MAROCCO, 24/05/1988), con il patrocinio dell'avv.
MASSIMILIANO CESALI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e AA AI OU, hanno chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 23/07/2017 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 2
1. “i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. i coniugi provvederanno ognuno per sé al proprio mantenimento ed in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. verserà alla sig.ra Pt_1 [...] un assegno una tantum come di seguito quantificato;
Pt_3
3. l'immobile ad oggi adibito a residenza familiare sito in Comune di Roma, Via Innocenzo XI, 44, immobile questo condotto in locazione dal sig. Parte_1 (doc. n. 5), è assegnato alla sig.ra SN AI OU;
la signora SN AI OU si impegna entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto a prendere accordi con il proprietario dell'immobile per subentrare nel contratto di locazione a far data del 1 febbraio 2025 e procedere al cambio di residenza.
4. il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori secondo le regole Per_1 dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza prevalente presso la madre in Roma, Via Innocenzo XI, 44, con facoltà per i genitori di esercitare, anche separatamente tra loro, la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza con ciascuno di essi;
5. il Sig. lavora per gran parte dell'anno e consecutivamente all'estero e, Pt_1 pertanto, nei periodi di permanenza in Italia i genitori si impegnano a far sì che il piccolo trascorra quanto più tempo possibile con il padre, sempre avendo riguardo agli impegni scolastici del minore;
nella ipotesi in cui il signor torni a Pt_1 lavorare stabilmente in Italia, il padre potrà prendere e tenere con sé il figlio nella maniera più ampia possibile, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, previo accordo con l'altro genitore;
in mancanza di accordo il diritto di visita seguirà le seguenti le modalità: 1) a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore 21,00; 2) il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola o dalle ore 16,00 fino alle ore 21,00; 3) i giorni del 24 dicembre e del 25 dicembre verranno trascorsi dal bambino alternativamente con il padre o con la madre così come il 31 dicembre ed il 1 gennaio. Per il periodo di Pasqua - ad anni alternati - il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, alternativamente con uno dei due genitori. 4) per il periodo estivo, e dunque, a decorrere dall'estate 2024, con il padre per 20 giorni consecutivi da concordare entro il 30 maggio secondo le esigenze del minore. Quanto sopra, salvo diversi accordi che verranno presi dalle Parti;
6. il sig. corrisponderà alla sig.ra SN AI OU entro il giorno Parte_1 5 di ogni mese per il mantenimento del figlio la somma di €. 1.000,00 mensili, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e la sezione del Tribunale;
espressamente le parti escludono dalle spese a carico del padre le spese di baby sitter;
7. Il sig. corrisponderà, fino al mese di febbraio 2025 compreso, l'intero Pt_1 importo del canone di locazione dell'immobile di Roma, le spese condominiali, le spese per le utenze e abbonamenti TV, spese a qualsiasi titolo connesse all'automobile;
8. dal mese di febbraio 2025, tutte le spese di cui al precedente punto 7 saranno ad intero carico della sig.ra SN AI OU.
9. i coniugi si danno, fin d'ora, reciproco assenso per il rilascio del passaporto”;
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi 3
all'interesse delle parti e del figlio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione e di cui il collegio si limita a prendere atto.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CITTÀ DI CASTELLO (PG), 15/04/1973) e AA AI OU
(MAROCCO, 24/05/1988), che hanno contratto matrimonio in CITTA' DI
CASTELLO (PG) in data 23/07/2017 , trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG) al n. 29, Parte I,
Anno 2017, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 9-12-2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi