CA
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/12/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2. Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3. Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1080\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania, alla via G. Frate Parte_1
13, presso lo studio dell'avv. Domenico Lentini, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato in uno all'atto d'appello;
APPELLANTE
E
1 elettivamente domiciliato in San Severino di Centola (SA), alla via Controparte_1
Garibaldi n. 18, presso lo studio dell'avv. Francesca Del Duca, che lo rappresenta e difende,
unitamente all'avv. Ester Giannilivigni, giusta procura alle liti conferita su foglio separato in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
NONCHE'
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELATI - contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 584/2024 del 24\5\2024, pubblicata in pari data dal
Tribunale di Vallo Della Lucania;
in materia di risarcimento danni (cose);
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27\11\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 12/5/2025, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 584/2024 del 244\5\2024 (pubblicata in pari data e non notificata) con la quale il Tribunale di Vallo Della Lucania, in composizione monocratica,
così provvedeva: accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto condanna i
convenuti in solido al pagamento della somma di € 12.459,06 per le ragioni di cui in
motivazione, oltre interessi legali dalla data di deposito della CTU e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte soccombente alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1
giudizio quantificate in € 178,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi oltre spese forfettarie
nella misura del 15%, Iva e Cpa;
-pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese
di CTU già liquidate e poste provvisoriamente a carico delle parti in solido>.
2 Invero, con atto di citazione notificato in data 1\7\2006, rappresentava di Controparte_1
essere proprietario di un fabbricato per civile abitazione, sito in Celle di Bulgheria, alla via V.
Emanuele n. 13; che in data 20\07\2005 aveva stipulato un contratto di appalto con l'impresa per l'esecuzione dei lavori di costruzioni dei locali rimessa, nel Controparte_5
seminterrato del suo fabbricato (scavo e trasporto a rifiuto, platea in C.A., magrone q.li 250,
muri in C.A., scala, travi a spessore, solaio, maggiorazione solaio a soletta, rinforzo scala, taglio muro in C.A.), il tutto per un totale di € 14.327,94; che in un secondo momento le parti convenivano anche l'esecuzione dei lavori di finitura del locale rimessa, per i quali veniva redatto un nuovo preventivo per la somma di € 7.748,00; che l'impresa riceveva in contanti un primo acconto di € 6.000,00, poi le somme di € 2.000,00 ed € 800,00 e nell'aprile 2005 un bonifico di € 6.000,00 a cui seguiva l'emissione della fattura n.1 dell'11.08.05 di € 16.800,00;
che successivamente, in data 17\08\05, veniva rilasciato assegno per € 5.900,00 ed infine il
25\10\05 un bonifico di € 6.000,00, il tutto per un totale di € 26.700,00; che nel gennaio 2006
si accorgeva che alcune lavorazioni non erano state eseguite a regola d'arte e con nota del
27\03\2006 provvedeva a formulare contestazione all'impresa; che l'impresa si impegnava ad effettuare le riparazioni richieste, ma non le eseguiva del tutto.
Quindi, l'attore chiedeva la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, con risarcimento dei danni patiti e patiendi, oltre al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto alle voci di opere non eseguite. Spese Vinte.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva contestando Controparte_5
la fondatezza della domanda e deducendo di aver concluso con l'attore n. 4 contratti, di cui solo uno formalizzato, per complessivi € 35.277,52 (IVA compresa); che, avendo ricevuto la somma di € 26.700,00, aveva ancora diritto a ricevere il pagamento della ulteriore somma di € 8.577,52;
che aveva eseguito anche lavorazioni originariamente non previste, per le quali spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento della ulteriore somma di € 10.000,00.
3 In via subordinata, il convenuto chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della suddetta somma a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc.
Seguiva l'assunzione della prova orale ammessa (cfr. ordinanza datata 8-10\1\2008 e verbale di udienza del 21\11\2008 per gli interrogatori formali delle parti e per i testi Testimone_1
) e della CTU (cfr. ordinanza del 20-21\1\2009 e relazione dell'arch. Testimone_2 [...]
, depositata il 17\5\2010). Per_1
All'udienza del 11\04\2022 il giudizio veniva interrotto a seguito della dichiarazione della morte del convenuto, (deceduto il 17\02\2022). Controparte_5
La causa era riassunta con comparsa del 18\06\2022 su iniziativa di parte attrice nei confronti degli eredi del defunto convenuto, ossia Controparte_2 Controparte_3
e i quali, pur regolarmente citati (cfr. atto Controparte_4 Parte_1
notificato il 12-25\07\2022), non si costituivano in giudizio.
Infine, all'udienza del 9\10\2023 la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc e, poi, decisa con la sentenza qui gravata, con la quale il Tribunale
di Vallo della Lucania condannava i convenuti in solido al pagamento in favore del CP_1
della somma di € 12.459,06, oltre interessi legali e spese.
Con l'impugnazione in esame, previa istanza di sospensione ex art. Parte_1
283 cpc, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-Estinzione del giudizio di primo grado per omessa riassunzione nei confronti di tutti gli eredi.
Per l'appellante, infatti, dopo l'interruzione del giudizio per il decesso di CP_5
il giudizio era stato riassunto entro l'anno nei confronti singoli figli, peraltro in
[...]
violazione dell'art. 303, secondo comma, cpc, sul presupposto errato che questi fossero eredi,
laddove questi erano stati estromessi dall'eredità, avendo il de cuius con testamento olografo nominato suoi eredi universali, oltre a solo i nipoti, Parte_1 [...]
di di di Controparte_6 CP_3 Controparte_7 CP_2 Controparte_5
, di CP_4 Controparte_5 CP_2
4 - In via subordinata, inammissibilità ed infondatezza della domanda di risarcimento danni,
stante l'illegittimità dell'opera realizzata in difformità ai titoli autorizzativi. Per l'appellante,
infatti, la concessione edilizia era stata rilasciata per la realizzazione di una autorimessa privata ai sensi della L. 122/89 (cd Legge Tognoli) e, invece, era stato realizzato un locale con altra destinazione, con un'altezza costante di m. 2,40. ed interamente nel sottosuolo.
L'appellante, quindi, così concludeva:
1. in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o
revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per quanto dedotto in parte
motiva;
2. in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 584/2024 depositata e pubblicata
il 24.05.2024 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania G. I. Dott. Carmine Esposito
nell'ambito del giudizio n. 1343/06 R. G., non notificata, modificare la sentenza nel punto in
cui “- accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto condanna i convenuti in solido
al pagamento della somma di €. 12.459,06 per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi
legali dalla data di deposito della CTU e fino all'effettivo soddisfo;
condanna parte
soccombente alla refusione in favore di delle spese di giudizio quantificate in Controparte_1
178,00 per spese ed €. 2.540,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva
e Cpa;
pone definitivamente carico di parte soccombente le spese di CTU già liquidate e poste
provvisoriamente a carico delle parti in solido”.
3. Vinte spese e competenze del doppio grado
di giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto con l'atto di appello in quanto inammissibile nullo e infondato in fatto e in diritto. In via preliminare, l'appellato eccepiva l'estinzione del giudizio di appello per il mancato pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria. , poi, CP_1
precisato che la notifica agli eredi della parte costituita poteva farsi entro l'anno dalla morte sia collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto, sia agli eredi
5 individualmente, eccepiva che era onerate dei chiamati all'eredità contestare la loro qualità di eredi e che, comunque, l'odierna appellante risultava erede a tutti gli effetti.
Successivamente, accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata (cfr. ordinanza del 27\5\2025) la causa veniva rinviata all'udienza del 27\11\2025 per la rimessione in decisione concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, la causa, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
27\11\2025, era riservata per la decisione al Collegio ex art. 352 cpc (cfr. provvedimento del
2\12\2025).
Ciò premesso, ritiene la Corte che, in via del tutto preliminare ed assorbente, vada accolta l'eccezione, formulata dalle appellate, di violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Invero, risulta dagli atti la circostanza - incontestata in punto di fatto tra le parti e rilevata dalla parte appellata - che:
- Il signor convenuto nel giudizio di primo grado, decedeva in data Controparte_5
17/02/2022 (cfr. estratto per riassunto dell'atto di mote rilasciato dal competente ufficio comunale);
- eredi testamentari del signor risultavano essere la figlia Controparte_5
e i nipoti ex filiis, di Parte_1 Controparte_6 CP_3
di di , di Controparte_7 CP_2 Controparte_5 CP_4 Controparte_5
(cfr. testamento olografo pubblicato per atto notar dell'1\6\2023, rep. 4583, CP_2 Per_2
racc. 3500, reg. a SA il 6\6\2023 al n. 18152\1T);
- nel giudizio di primo grado venivano citati solo i figli ( Parte_1 CP_2
e ) e nessuno si costituiva;
CP_3 CP_4
6 - non era mai richiesta o disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori eredi;
- quindi, la causa veniva decisa con la sentenza qui impugnata nel contraddittorio con la solo erede correttamente evocata in giudizio, Parte_1
Orbene, stante il difetto del contraddittorio nei confronti degli ulteriori eredi di CP_5
, la Corte è del parere che la causa vada rimessa al primo giudice ex art. 354 cpc,
[...]
sussistendo l'eccepito difetto di integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., difetto che conduce il presente collegio a dichiarare nulla la sentenza di primo grado e a rimettere ex art. 354 c.p.c. la causa dinanzi al giudice di primo grado, rientrando tale ipotesi di nullità
extraformale in una delle tassative ipotesi di appello meramente rescindente previste dall'art. 354 c.p.c., con onere per le parti di riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza ex art. 353, comma 2, c.p.c..
Non sussiste, peraltro, il dedotto onere dei chiamati all'eredità, citati in giudizio, di contestare la loro qualità di eredi.
Invero, proprio la giurisprudenza invocata da parte appellata stabilisce che nel processo civile,
in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della
"legittimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale
7 qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione (cfr. Cass.
n. 17445 del 28/06/2019).
In altri termini, nonostante la facoltà rimessa alla discrezionalità della parte di notificare la riassunzione agli eredi della parte defunta individualmente, come effettuata dalla difesa del
[...]
, tuttavia tale scelta ha compromesso la validità del giudizio di primo grado, non CP_1
avendo la parte riassumente indagato sulla reale qualità dei soggetti citati, che era suo onere verificare.
Per inciso, non si tratta di una ipotesi di estinzione, sia perché la comparsa di riassunzione è
stata tempestivamente depositata in giudizio, sia perché risulta evocata correttamente una degli eredi del defunto senza alcun ordine di integrazione del contraddittorio Controparte_5
non adempiuto.
In conclusione, per le esposte motivazioni la Corte ritiene che la sentenza debba essere dichiarata nulla con rimessione della causa al giudice di primo grado competente.
Quanto alle spese del giudizio dell'appello - secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio (cfr. Cass. n. 11865 del 06/05/2021; Cass. n. 16765 del 16/07/2010;
Cass. n. 13550 del 12/06/2006; Cass. n. 6762 del 05/05/2003) - sussistono giusti motivi per la integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e ogni diversa domanda, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
8 1. DICHIARA la nullità della sentenza n. 584/2024, pubblicata in data 24\5\2024 dal
Tribunale di Vallo della Lucania con rimessione della causa al primo giudice;
2. COMPENSA tra le parti le spese di appello.
Così decisa in Salerno, lì 11 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2. Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3. Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1080\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania, alla via G. Frate Parte_1
13, presso lo studio dell'avv. Domenico Lentini, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato in uno all'atto d'appello;
APPELLANTE
E
1 elettivamente domiciliato in San Severino di Centola (SA), alla via Controparte_1
Garibaldi n. 18, presso lo studio dell'avv. Francesca Del Duca, che lo rappresenta e difende,
unitamente all'avv. Ester Giannilivigni, giusta procura alle liti conferita su foglio separato in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
NONCHE'
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELATI - contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 584/2024 del 24\5\2024, pubblicata in pari data dal
Tribunale di Vallo Della Lucania;
in materia di risarcimento danni (cose);
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27\11\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 12/5/2025, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 584/2024 del 244\5\2024 (pubblicata in pari data e non notificata) con la quale il Tribunale di Vallo Della Lucania, in composizione monocratica,
così provvedeva: accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto condanna i
convenuti in solido al pagamento della somma di € 12.459,06 per le ragioni di cui in
motivazione, oltre interessi legali dalla data di deposito della CTU e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte soccombente alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1
giudizio quantificate in € 178,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi oltre spese forfettarie
nella misura del 15%, Iva e Cpa;
-pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese
di CTU già liquidate e poste provvisoriamente a carico delle parti in solido>.
2 Invero, con atto di citazione notificato in data 1\7\2006, rappresentava di Controparte_1
essere proprietario di un fabbricato per civile abitazione, sito in Celle di Bulgheria, alla via V.
Emanuele n. 13; che in data 20\07\2005 aveva stipulato un contratto di appalto con l'impresa per l'esecuzione dei lavori di costruzioni dei locali rimessa, nel Controparte_5
seminterrato del suo fabbricato (scavo e trasporto a rifiuto, platea in C.A., magrone q.li 250,
muri in C.A., scala, travi a spessore, solaio, maggiorazione solaio a soletta, rinforzo scala, taglio muro in C.A.), il tutto per un totale di € 14.327,94; che in un secondo momento le parti convenivano anche l'esecuzione dei lavori di finitura del locale rimessa, per i quali veniva redatto un nuovo preventivo per la somma di € 7.748,00; che l'impresa riceveva in contanti un primo acconto di € 6.000,00, poi le somme di € 2.000,00 ed € 800,00 e nell'aprile 2005 un bonifico di € 6.000,00 a cui seguiva l'emissione della fattura n.1 dell'11.08.05 di € 16.800,00;
che successivamente, in data 17\08\05, veniva rilasciato assegno per € 5.900,00 ed infine il
25\10\05 un bonifico di € 6.000,00, il tutto per un totale di € 26.700,00; che nel gennaio 2006
si accorgeva che alcune lavorazioni non erano state eseguite a regola d'arte e con nota del
27\03\2006 provvedeva a formulare contestazione all'impresa; che l'impresa si impegnava ad effettuare le riparazioni richieste, ma non le eseguiva del tutto.
Quindi, l'attore chiedeva la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, con risarcimento dei danni patiti e patiendi, oltre al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto alle voci di opere non eseguite. Spese Vinte.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva contestando Controparte_5
la fondatezza della domanda e deducendo di aver concluso con l'attore n. 4 contratti, di cui solo uno formalizzato, per complessivi € 35.277,52 (IVA compresa); che, avendo ricevuto la somma di € 26.700,00, aveva ancora diritto a ricevere il pagamento della ulteriore somma di € 8.577,52;
che aveva eseguito anche lavorazioni originariamente non previste, per le quali spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento della ulteriore somma di € 10.000,00.
3 In via subordinata, il convenuto chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della suddetta somma a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc.
Seguiva l'assunzione della prova orale ammessa (cfr. ordinanza datata 8-10\1\2008 e verbale di udienza del 21\11\2008 per gli interrogatori formali delle parti e per i testi Testimone_1
) e della CTU (cfr. ordinanza del 20-21\1\2009 e relazione dell'arch. Testimone_2 [...]
, depositata il 17\5\2010). Per_1
All'udienza del 11\04\2022 il giudizio veniva interrotto a seguito della dichiarazione della morte del convenuto, (deceduto il 17\02\2022). Controparte_5
La causa era riassunta con comparsa del 18\06\2022 su iniziativa di parte attrice nei confronti degli eredi del defunto convenuto, ossia Controparte_2 Controparte_3
e i quali, pur regolarmente citati (cfr. atto Controparte_4 Parte_1
notificato il 12-25\07\2022), non si costituivano in giudizio.
Infine, all'udienza del 9\10\2023 la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc e, poi, decisa con la sentenza qui gravata, con la quale il Tribunale
di Vallo della Lucania condannava i convenuti in solido al pagamento in favore del CP_1
della somma di € 12.459,06, oltre interessi legali e spese.
Con l'impugnazione in esame, previa istanza di sospensione ex art. Parte_1
283 cpc, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-Estinzione del giudizio di primo grado per omessa riassunzione nei confronti di tutti gli eredi.
Per l'appellante, infatti, dopo l'interruzione del giudizio per il decesso di CP_5
il giudizio era stato riassunto entro l'anno nei confronti singoli figli, peraltro in
[...]
violazione dell'art. 303, secondo comma, cpc, sul presupposto errato che questi fossero eredi,
laddove questi erano stati estromessi dall'eredità, avendo il de cuius con testamento olografo nominato suoi eredi universali, oltre a solo i nipoti, Parte_1 [...]
di di di Controparte_6 CP_3 Controparte_7 CP_2 Controparte_5
, di CP_4 Controparte_5 CP_2
4 - In via subordinata, inammissibilità ed infondatezza della domanda di risarcimento danni,
stante l'illegittimità dell'opera realizzata in difformità ai titoli autorizzativi. Per l'appellante,
infatti, la concessione edilizia era stata rilasciata per la realizzazione di una autorimessa privata ai sensi della L. 122/89 (cd Legge Tognoli) e, invece, era stato realizzato un locale con altra destinazione, con un'altezza costante di m. 2,40. ed interamente nel sottosuolo.
L'appellante, quindi, così concludeva:
1. in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o
revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per quanto dedotto in parte
motiva;
2. in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 584/2024 depositata e pubblicata
il 24.05.2024 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania G. I. Dott. Carmine Esposito
nell'ambito del giudizio n. 1343/06 R. G., non notificata, modificare la sentenza nel punto in
cui “- accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto condanna i convenuti in solido
al pagamento della somma di €. 12.459,06 per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi
legali dalla data di deposito della CTU e fino all'effettivo soddisfo;
condanna parte
soccombente alla refusione in favore di delle spese di giudizio quantificate in Controparte_1
178,00 per spese ed €. 2.540,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva
e Cpa;
pone definitivamente carico di parte soccombente le spese di CTU già liquidate e poste
provvisoriamente a carico delle parti in solido”.
3. Vinte spese e competenze del doppio grado
di giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto con l'atto di appello in quanto inammissibile nullo e infondato in fatto e in diritto. In via preliminare, l'appellato eccepiva l'estinzione del giudizio di appello per il mancato pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria. , poi, CP_1
precisato che la notifica agli eredi della parte costituita poteva farsi entro l'anno dalla morte sia collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto, sia agli eredi
5 individualmente, eccepiva che era onerate dei chiamati all'eredità contestare la loro qualità di eredi e che, comunque, l'odierna appellante risultava erede a tutti gli effetti.
Successivamente, accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata (cfr. ordinanza del 27\5\2025) la causa veniva rinviata all'udienza del 27\11\2025 per la rimessione in decisione concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, la causa, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
27\11\2025, era riservata per la decisione al Collegio ex art. 352 cpc (cfr. provvedimento del
2\12\2025).
Ciò premesso, ritiene la Corte che, in via del tutto preliminare ed assorbente, vada accolta l'eccezione, formulata dalle appellate, di violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Invero, risulta dagli atti la circostanza - incontestata in punto di fatto tra le parti e rilevata dalla parte appellata - che:
- Il signor convenuto nel giudizio di primo grado, decedeva in data Controparte_5
17/02/2022 (cfr. estratto per riassunto dell'atto di mote rilasciato dal competente ufficio comunale);
- eredi testamentari del signor risultavano essere la figlia Controparte_5
e i nipoti ex filiis, di Parte_1 Controparte_6 CP_3
di di , di Controparte_7 CP_2 Controparte_5 CP_4 Controparte_5
(cfr. testamento olografo pubblicato per atto notar dell'1\6\2023, rep. 4583, CP_2 Per_2
racc. 3500, reg. a SA il 6\6\2023 al n. 18152\1T);
- nel giudizio di primo grado venivano citati solo i figli ( Parte_1 CP_2
e ) e nessuno si costituiva;
CP_3 CP_4
6 - non era mai richiesta o disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori eredi;
- quindi, la causa veniva decisa con la sentenza qui impugnata nel contraddittorio con la solo erede correttamente evocata in giudizio, Parte_1
Orbene, stante il difetto del contraddittorio nei confronti degli ulteriori eredi di CP_5
, la Corte è del parere che la causa vada rimessa al primo giudice ex art. 354 cpc,
[...]
sussistendo l'eccepito difetto di integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., difetto che conduce il presente collegio a dichiarare nulla la sentenza di primo grado e a rimettere ex art. 354 c.p.c. la causa dinanzi al giudice di primo grado, rientrando tale ipotesi di nullità
extraformale in una delle tassative ipotesi di appello meramente rescindente previste dall'art. 354 c.p.c., con onere per le parti di riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza ex art. 353, comma 2, c.p.c..
Non sussiste, peraltro, il dedotto onere dei chiamati all'eredità, citati in giudizio, di contestare la loro qualità di eredi.
Invero, proprio la giurisprudenza invocata da parte appellata stabilisce che nel processo civile,
in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della
"legittimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale
7 qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione (cfr. Cass.
n. 17445 del 28/06/2019).
In altri termini, nonostante la facoltà rimessa alla discrezionalità della parte di notificare la riassunzione agli eredi della parte defunta individualmente, come effettuata dalla difesa del
[...]
, tuttavia tale scelta ha compromesso la validità del giudizio di primo grado, non CP_1
avendo la parte riassumente indagato sulla reale qualità dei soggetti citati, che era suo onere verificare.
Per inciso, non si tratta di una ipotesi di estinzione, sia perché la comparsa di riassunzione è
stata tempestivamente depositata in giudizio, sia perché risulta evocata correttamente una degli eredi del defunto senza alcun ordine di integrazione del contraddittorio Controparte_5
non adempiuto.
In conclusione, per le esposte motivazioni la Corte ritiene che la sentenza debba essere dichiarata nulla con rimessione della causa al giudice di primo grado competente.
Quanto alle spese del giudizio dell'appello - secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio (cfr. Cass. n. 11865 del 06/05/2021; Cass. n. 16765 del 16/07/2010;
Cass. n. 13550 del 12/06/2006; Cass. n. 6762 del 05/05/2003) - sussistono giusti motivi per la integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e ogni diversa domanda, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
8 1. DICHIARA la nullità della sentenza n. 584/2024, pubblicata in data 24\5\2024 dal
Tribunale di Vallo della Lucania con rimessione della causa al primo giudice;
2. COMPENSA tra le parti le spese di appello.
Così decisa in Salerno, lì 11 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
9