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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 03/04/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 9195/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CASOLINO ALESSANDRO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. RUTICA Controparte_1
STEFANO MARIA
RESISTENTE
oggetto: danni da perdita di chances
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 15/11/2022, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo di essere stata dipendente del Comune di dal 31/12/2007, inquadrata nella CP_1 categoria C, posizione economica C1, con profilo di Agente di Polizia Municipale, con svolgimento nel tempo delle attività specificate in ricorso;
che con delibera di G.M. n.74 del 14/10/17 il Controparte_1
ha approvato il regolamento contenente il “sistema di misurazione e valutazione della performance
[...]
e della trasparenza” disciplinante i criteri per la valutazione del personale mediante apposita scheda di valutazione;
di essere passata dall'01/04/19, a seguito di domanda di mobilità volontaria ex art.30 D.Lgs
n.165/2001 e previo rilascio del nulla osta da parte del Comune odierno resistente, alle dipendenze del
Comune di San Nicandro Garganico, inquadrata nella categoria “C”, con profilo di agente di polizia municipale, posizione economica C1; che detto ente locale in data 26.10.2020 ha avviato la procedura di progressione orizzontale, anche per la categoria C, per un numero massimo di progressioni per singola categoria pari all'80% degli aventi diritto nella categoria;
che detto bando ha previsto tra i requisiti l'essere in servizio alla data del 01 gennaio 2020 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un'anzianità minima di servizio pari a 24 mesi nella posizione economica immediatamente inferiore a quella messa al bando e ricoperta alla data del 31/12/2019, il conseguimento nel triennio che precede l'anno di selezione, la valutazione della performance individuale;
di avere richiesto all'ente resistente il rilascio della valutazione della performance individuale per gli anni di interesse (2017/2018), senza avere ricevuto risposta;
di non essere stata ammessa alla valutazione per mancanza del requisito della valutazione delle performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è stata adottata la decisione di attivazione dell'istituto; di avere subito il danno da perdita di chances, commisurato al mancato guadagno derivante dalla differenza retributiva tra la posizione economica (C1) e la posizione C2 calcolata sino alla data di verosimile pensionamento (dicembre 2030) e quantificato nella misura di €9.161,91.
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “a) accertare e dichiarare, per le motivazioni meglio espresso in narrativa, l'inadempimento del alle obbligazioni afferenti l'espletamento Controparte_1 dell'iter procedimentale del “ciclo della performance”; b) accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa ed in conseguenza del superiore lamentato inadempimento da parte dell'amministrazione resistente, ha patito un ingiusto danno patrimoniale sub specie di perdita di chance, così come meglio esplicitato in narrativa;
c) condannare, per l'effetto, il , in persona del suo Sindaco p.t., corrente in 71010 Controparte_1
CA AN (FG) alla via A. Moro 1 - c.f. e p.iva , al pagamento, in prò P.IVA_1 P.IVA_2 dell'istante e per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di €9.161,91, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione”.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale ed assegnata allo scrivente Magistrato in seguito al trasferimento della dott.ssa ad altro Ufficio Giudiziario. Per_1
1.3. Quindi, la causa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1. Invero, parte ricorrente lamenta il danno da perdita di chances per essere stata esclusa dalla valutazione per la progressione orizzontale dalla cat. C1 alla cat. C2 promossa dall'ente cui è stata trasferita per mobilità.
In specie, detta esclusione è intervenuta non avendo l'ente locale resistente – datore di lavoro di provenienza – espletato il procedimento del ciclo di performance valutazione con rilascio in favore della ricorrente della performance individuale relativa agli anni 2017/2018.
A tal fine, ha indicato i dipendenti del che hanno ottenuto la progressione con Parte_2
i punteggi riconosciuti (v. ricorso) ed ha allegato la nota dell'11.6.2021 del Comitato di Valutazione del predetto ente con la quale è stata ipotizzata la valutazione al minimo per gli anni 2017 e 2018, con punteggio complessivo pari a 74,13, tale da consentirle di ottenere con decorrenza 01/01/2020 la superiore posizione economica “C2”.
Orbene, è giurisprudenza costante che “il lavoratore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance deve provare, anche solo per presunzione secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza (sentenze 20.6.2008 n. 16877 e 18.1.2006 n. 852). È, in altre parole, necessaria l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, così giustificandosi l'interesse del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente (sentenza 23 gennaio 2009 n. 1715)” (Cass. n.
4014 del 1.3.206).
Nel caso di specie, non è possibile dedurre che in base al proprio curriculum avrebbe conseguito il punteggio utile per renderla destinataria della progressione economica, risultando tali deduzioni sprovviste di adeguata prova – anche presuntiva - essendosi la parte limitata a riportare i punteggi degli altri dipendenti non operando alcun confronto in concreto tra il proprio curriculum e quello dei destinatari delle progressioni.
Né, è sufficiente la nota della Comitato di Valutazione del Comune di , basandosi su mere Parte_2 ipotesi di valutazione non agganciate alle valutazioni che sono rimesse al datore di lavoro di provenienza secondo gli atti in suo possesso.
Le prove orali articolate sono inammissibili in quanto generiche e valutative oltre che vertenti su circostanze di natura documentale in ordine agli incarichi svolti.
Il precedente prodotto in corso di causa non risulta conferente al caso di specie investente il profilo dirigenziale ed altra voce retributiva.
2.2. In mancanza di elementi da cui inferire la prova degli elementi per la progressione nella posizione economica C2, il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L,
Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Le spese di lite possono ritenersi compensate atteso il particolare ed eccezionale atteggiarsi della fattispecie con riguardo ai pregressi rapporti di lavoro intercorsi tra le parti ed alla natura interpretativa della normativa anche regolamentare investente la questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del , con ricorso depositato il 15/11/2022, nella causa iscritta al Controparte_1
n. 9195/2022 R.G.A.C. così provvede: -rigetta il ricorso;
-dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 03.04.2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 03/04/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 9195/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CASOLINO ALESSANDRO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. RUTICA Controparte_1
STEFANO MARIA
RESISTENTE
oggetto: danni da perdita di chances
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 15/11/2022, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo di essere stata dipendente del Comune di dal 31/12/2007, inquadrata nella CP_1 categoria C, posizione economica C1, con profilo di Agente di Polizia Municipale, con svolgimento nel tempo delle attività specificate in ricorso;
che con delibera di G.M. n.74 del 14/10/17 il Controparte_1
ha approvato il regolamento contenente il “sistema di misurazione e valutazione della performance
[...]
e della trasparenza” disciplinante i criteri per la valutazione del personale mediante apposita scheda di valutazione;
di essere passata dall'01/04/19, a seguito di domanda di mobilità volontaria ex art.30 D.Lgs
n.165/2001 e previo rilascio del nulla osta da parte del Comune odierno resistente, alle dipendenze del
Comune di San Nicandro Garganico, inquadrata nella categoria “C”, con profilo di agente di polizia municipale, posizione economica C1; che detto ente locale in data 26.10.2020 ha avviato la procedura di progressione orizzontale, anche per la categoria C, per un numero massimo di progressioni per singola categoria pari all'80% degli aventi diritto nella categoria;
che detto bando ha previsto tra i requisiti l'essere in servizio alla data del 01 gennaio 2020 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un'anzianità minima di servizio pari a 24 mesi nella posizione economica immediatamente inferiore a quella messa al bando e ricoperta alla data del 31/12/2019, il conseguimento nel triennio che precede l'anno di selezione, la valutazione della performance individuale;
di avere richiesto all'ente resistente il rilascio della valutazione della performance individuale per gli anni di interesse (2017/2018), senza avere ricevuto risposta;
di non essere stata ammessa alla valutazione per mancanza del requisito della valutazione delle performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è stata adottata la decisione di attivazione dell'istituto; di avere subito il danno da perdita di chances, commisurato al mancato guadagno derivante dalla differenza retributiva tra la posizione economica (C1) e la posizione C2 calcolata sino alla data di verosimile pensionamento (dicembre 2030) e quantificato nella misura di €9.161,91.
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “a) accertare e dichiarare, per le motivazioni meglio espresso in narrativa, l'inadempimento del alle obbligazioni afferenti l'espletamento Controparte_1 dell'iter procedimentale del “ciclo della performance”; b) accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa ed in conseguenza del superiore lamentato inadempimento da parte dell'amministrazione resistente, ha patito un ingiusto danno patrimoniale sub specie di perdita di chance, così come meglio esplicitato in narrativa;
c) condannare, per l'effetto, il , in persona del suo Sindaco p.t., corrente in 71010 Controparte_1
CA AN (FG) alla via A. Moro 1 - c.f. e p.iva , al pagamento, in prò P.IVA_1 P.IVA_2 dell'istante e per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di €9.161,91, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione”.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale ed assegnata allo scrivente Magistrato in seguito al trasferimento della dott.ssa ad altro Ufficio Giudiziario. Per_1
1.3. Quindi, la causa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1. Invero, parte ricorrente lamenta il danno da perdita di chances per essere stata esclusa dalla valutazione per la progressione orizzontale dalla cat. C1 alla cat. C2 promossa dall'ente cui è stata trasferita per mobilità.
In specie, detta esclusione è intervenuta non avendo l'ente locale resistente – datore di lavoro di provenienza – espletato il procedimento del ciclo di performance valutazione con rilascio in favore della ricorrente della performance individuale relativa agli anni 2017/2018.
A tal fine, ha indicato i dipendenti del che hanno ottenuto la progressione con Parte_2
i punteggi riconosciuti (v. ricorso) ed ha allegato la nota dell'11.6.2021 del Comitato di Valutazione del predetto ente con la quale è stata ipotizzata la valutazione al minimo per gli anni 2017 e 2018, con punteggio complessivo pari a 74,13, tale da consentirle di ottenere con decorrenza 01/01/2020 la superiore posizione economica “C2”.
Orbene, è giurisprudenza costante che “il lavoratore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance deve provare, anche solo per presunzione secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza (sentenze 20.6.2008 n. 16877 e 18.1.2006 n. 852). È, in altre parole, necessaria l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, così giustificandosi l'interesse del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente (sentenza 23 gennaio 2009 n. 1715)” (Cass. n.
4014 del 1.3.206).
Nel caso di specie, non è possibile dedurre che in base al proprio curriculum avrebbe conseguito il punteggio utile per renderla destinataria della progressione economica, risultando tali deduzioni sprovviste di adeguata prova – anche presuntiva - essendosi la parte limitata a riportare i punteggi degli altri dipendenti non operando alcun confronto in concreto tra il proprio curriculum e quello dei destinatari delle progressioni.
Né, è sufficiente la nota della Comitato di Valutazione del Comune di , basandosi su mere Parte_2 ipotesi di valutazione non agganciate alle valutazioni che sono rimesse al datore di lavoro di provenienza secondo gli atti in suo possesso.
Le prove orali articolate sono inammissibili in quanto generiche e valutative oltre che vertenti su circostanze di natura documentale in ordine agli incarichi svolti.
Il precedente prodotto in corso di causa non risulta conferente al caso di specie investente il profilo dirigenziale ed altra voce retributiva.
2.2. In mancanza di elementi da cui inferire la prova degli elementi per la progressione nella posizione economica C2, il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L,
Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Le spese di lite possono ritenersi compensate atteso il particolare ed eccezionale atteggiarsi della fattispecie con riguardo ai pregressi rapporti di lavoro intercorsi tra le parti ed alla natura interpretativa della normativa anche regolamentare investente la questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del , con ricorso depositato il 15/11/2022, nella causa iscritta al Controparte_1
n. 9195/2022 R.G.A.C. così provvede: -rigetta il ricorso;
-dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 03.04.2025
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Dott. Monica Sgarro