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Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/08/2023, n. 36022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36022 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA, sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da AN PP, nato a [...] il [...] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 571/23 del 04/10/2022 della Quarta Sezione penale visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. Gianfrancesco Iadecola, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 571 del 4 ottobre 2022, depositata 1'11 gennaio 2023, la Quarta sezione penale di questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da PP AN nei confronti della sentenza del 14 febbraio 2022 della Corte di Appello di Roma, in forza della quale era stata confermata la Penale Sent. Sez. 3 Num. 36022 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 28/06/2023 sentenza di condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 589, comma primo, cod. pen. in danno di IO IC ON. 2. Avverso detta sentenza è stato proposto ricorso a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., al fine di ottenere l'accertamento e la correzione degli errori di fatto contenuti nel predetto provvedimento in relazione ai sei motivi di ricorso a suo tempo formulati. 2.1. In particolare, secondo il ricorrente lo schema espositivo della pronuncia censurata aveva previsto l'enunciazione del principio di diritto applicabile, dell'affermazione circa il buon governo di detto principio da parte della Corte territoriale, della pedissequa riproduzione del passaggio motivazionale della sentenza di appello. In tal senso non vi erano stati né vaglio né analisi delle doglianze del ricorrente, senza quindi che fosse chiara la ragione della pretesa infondatezza e incongruità dei motivi di censura. 2.2. In ordine al primo motivo di ricorso, e ai rilievi circa la mancata violazione di alcun criterio di doverosa prudenza, ed anzi in ordine all'adozione di misure di cautela maggiori rispetto agli standard del tempo e alle riserve circa la bontà del comportamento alternativo doveroso, la sentenza impugnata si era limitata a ribadire la correttezza delle argomentazioni impiegate quanto alle indicazioni della regola cautelare da rispettare, osservando che al riguardo il ricorrente vi si era solo parzialmente confrontato, non rispondendo sui vari profili di colpa generica ascritti al ricorrente. In tal modo, peraltro, non era stata espressa la ratio decidendi e non vi era stata alcuna presa in carico delle censure proposte, il cui accoglimento avrebbe portato all'esclusione del rimprovero di colpa. Né poteva discorrersi di motivazione implicita, non essendo ravvisabile alcun passaggio argomentativo in grado di confrontarsi con le specifiche proposizioni formulate, quanto allo standard di sicurezza e alla critica al comportamento doveroso alternativo. 2.3. In ordine poi al secondo profilo, quanto al comportamento alternativo doveroso, non erano state considerate le contrarie valutazioni espresse dai consulenti della difesa in relazione alla problematica connessa alla capacità impeditiva del ribaltamento dell'architrave (che aveva provocato il decesso del giovane ON, cui detto componente architettonico era franato addosso contestualmente allo scavalcamento di cancello d'ingresso appunto sormontato dall'architrave). In proposito sussisteva errore percettivo, dal momento che vi era stata deduzione circa il rispetto delle regole di buona tecnica costruttiva, e che le giuste scelte tecnico-costruttive erano proprio quelle concepite dal professionista ricorrente, tali da integrare il comportamento doveroso da assumere. In tal senso non era stata percepita la situazione siccome esposta, che - secondo il ricorrente - dava conto di un contesto nel quale era stata assicurata, a giudizio 2 dell'imputato, la solidità della struttura, con la conseguente esclusione dell'addebito di colpa. 2.4. In relazione al terzo e quarto motivo di impugnazione, ed avuto riguardo alla prevedibilità dell'evento - da valutare in concreto e non facendo ricorso al criterio del senno del poi - era stato mosso all'imputato il rimprovero di non avere previsto il gesto del tutto eccentrico del giovane, arrampicatosi sul cancelletto e suil'architrave, ad un'altezza di metri 2,50, anziché scegliere il possibile scavalco del muro di cinta, alto soli metri 2.02. Sì che era stata data consistenza ad un'evenienza ragionevolmente straordinaria e del tutto congetturale, con la conseguente imprevedibilità di evenienze legate alla presenza dell'uomo, laddove la regola cautelare non poteva prevedere siffatto comportamento inopinabile. 2.4.1. Quanto poi alla possibilità di salita sull'architrave, essa si manifestava assai difficile e in grado di essere compiuta solamente da parte di chi era dotato di forze atletiche non comuni, e ciò andava collegato col requisito fondamentale della prevedibilità dell'evento. 2.4.2. Al riguardo la sentenza si era limitata a sostenere la correttezza della decisione della Corte di merito. 2.5. In ordine al quinto e sesto motivo di censura, l'interruzione del nesso causale era avvenuta, secondo il ricorrente, a seguito dell'apertura del cancelletto sottostante, contro il quale la vittima aveva puntato i piedi nella discesa dell'architrave, in tal modo introducendo un contesto di rischio nuovo rispetto alla sola operazione di scavalcamento, che non aveva invece prodotto alcuno spostamento dell'architrave. La serie causale - che aveva così registrato l'insorgenza di rischio enormemente maggiore - era stata invero rappresentata dalla sommatoria tra arrischiata condotta della vittima e repentina e concomitante apertura del varco pedonale. A fronte di ciò, la sentenza aveva preso in considerazione solamente le dichiarazioni del teste AN, escludendone la lettura travisante e concludendo nel senso dell'adeguatezza della motivazione. La pronuncia aveva così omesso di esaminare tutti gli altri profili evidenziati, attribuendo tra l'altro un significato inusitato al termine "appeso alla pietra", incompatibile con la posizione del corpo a terra in esito alla caduta. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato. 3 4.1. In relazione al complessivo motivo di impugnazione, è nozione comune che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (in specie era stato escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale)(Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953, secondo cui non costituiva parimenti errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sulla variazione dei ruoli cedente-cessionario nei rapporti tra tossicodipendenti). 4.2. In specie, il ricorso ha lamentato - preso atto dell'articolarsi del percorso argomentativo della decisione - la mancata disamina delle doglianze formulate in sede di ricorso ordinario, ancorché l'odierno ricorrente abbia riconosciuto che di dette censure fosse stato dato conto nell'ambito dell'illustrazione dei motivi di impugnazione. 4.3. La doglianza, così proposta, non convince, fermo restando che, appunto, non vi è questione circa la corretta esposizione dei motivi di ricorso, siccome eseguita nella sentenza oggetto di istanza di rescissione. 4.3.1. In particolare, quanto al primo motivo colà svolto ("Vizio di motivazione con riferimento all'avvenuta individuazione di una colpa per imprudenza nel mancato collegamento mediante un tondino di acciaio degli elementi architrave-sfera-muro sottostante, nonostante le regole tecniche di buona costruzione e di sicurezza all'epoca applicabili non lo prevedessero;
...erano state rispettate le misure richieste dalla domanda strutturale prevista dalla disciplina tecnica di costruzione del tempo e correlate alla funzione ornamentale dell'architrave e ai carichi prevedibili che lo stesso avrebbe dovuto sopportare. Il coefficiente di sicurezza dell'architrave era di 4/4,5 volte superiore a quello richiesto per strutture del genere dalla normativa tecnica dell'epoca"... "l'opera era dotata di adeguata resistenza ai carichi statici e 4 dinamici, che ne comportavano una stabilità ben superiore al quoziente necessario per sopportare solo eventi naturalistici"), la Quarta Sezione ha inteso osservare che "il mancato collegamento, quanto meno della sfera e della trave, costituiva una regola di prudenza da osservare nella realizzazione dell'opera;[la Corte d'Appello] ha poi sottolineato che la messa in opera di fissaggi in acciaio rispondeva ad una cautela doverosa, prima ancora dell'applicazione di norme tecniche di costruzione, e che l'applicazione di un tondino in acciaio nella struttura incriminata avrebbe probabilmente impedito l'evento letale o, quantomeno, impedito la disarticolazione massima della trave dal sostegno sferico. Inoltre, nella sentenza di primo grado, si era chiarito che il AN aveva omesso in maniera inescusabile nel progetto strutturale ogni valutazione della problematica della solidità e della stabilità della soluzione architettonica, rappresentata dall'architrave in pietra posto sul cancello pedonale, omettendo di specificare i dettagli esecutivi inerenti al sistema di fissaggio o le prescrizioni relative alla modalità di posa in opera dell'elemento lapideo nonché di installare fissaggi efficienti, idonei ad impedirne il ribaltamento. Il ricorrente si è solo parzialmente confrontato con tali argomentazioni, peraltro non rispondendo adeguatamente ai vari profili di colpa generica imputati al AN". 4.3.1.1. In definitiva, la sentenza censurata si è richiamai:a, espressamente condividendola, alla motivazione in proposito adottata dai Giudici del merito, quanto alle regole di prudenza e alle cautele che avrebbero dovuto essere osservate, con particolare riferimento alla necessità di sistemi di fissaggio tra architrave e sfera che, infine, erano rovinate addosso al giovane ON provocandone il subitaneo decesso. Ha quindi adottato comunque una risposta con la quale, precisando i pretesi profili di colpa omissiva ascrivibili all'imputato, ha fornito una propria valutazione nei riguardi delle altrui censure (valutazione che non può certamente essere posta in discussione in questa sede). Sì che, al più, la doglianza ha ad oggetto una - in tesi - cattiva e non condivisibile interpretazione delle censure a suo tempo formulate nei riguardi della sentenza d'appello, ma siffatto aspetto esula dal campo del rimedio di c:ui all'art. 625-bis cit.. 4.3.2. Del pari la sentenza ha provveduto in relazione alle ulteriori censure. In ordine infatti al secondo motivo ("Vizio di motivazione in ordine all'individuazione del comportamento alternativo doveroso che l'imputato avrebbe dovuto osservare per impedire l'evento - e che sarebbe dovuto consistere nel fissaggio, tramite un tondino in acciaio trapassante, del sistema architrave sfera-muro -, non essendosi la sentenza di appello confrontata con la valutazione - contraria - resa in merito dai c. t. della difesa dell'imputato"), è stato invero affermato che "la Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha evidenziato che la realizzazione del frontale decorativo, in quanto 5 sovrastante al passaggio pedonale, implicava il pericolo di lesioni da cedimento strutturale, stante la collocazione di volumetrie pesanti. Si è sottolineata l'esigenza di installazione di un sistema di ancoraggio e di collegamento degli elementi lapide[i] diretti a formare l'insieme decorativo, al fine di evitare che qualsiasi attività di scavalcamento o di arrampicamento sulla trave potesse pregiudicare la stabilità dell'opera e provocare il crollo o il ribaltamento. La censura al riguardo è aspecifica, perché il ricorrente si è limitato a prospettare rischi per la futura stabilità dell'opera in caso di realizzazione del suindicato sistema, senza però specificare quale meccanismo alternativo avrebbe dovuto garantire la sicurezza del muro e non tenendo conto dell'assoluta mancanza di dispositivi idonei a salvaguardarne la solidità". In tal senso la sentenza impugnata ha proseguito nella linea interpretativa - assunta dai Giudici del merito e condivisa dalla Sezione, che del profilo di censura si era fatta comunque carico - di privilegiare la critica all'imputato in relazione alla mancata installazione di un sistema di ancoraggio, a propria volta censurando il mancato specifico confronto del ricorrente in proposito (v. supra, passaggio argomentativo sul quale il ricorso non appare soffermarsi). Laddove al contrario la difesa del ricorrente ha appunto ribadito la correttezza delle scelte tecnico-costruttive siccome adottate dal professionista. In realtà la questione rimane così confinata all'esistenza di eventuali errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta - e contrastata - interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare appunto agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 cit.). 4.3.3. Per quanto poi ha riguardato il terzo ("Violazione di legge in relazione alla prevedibilità dell'evento occorso, l'apprezzamento del quale è stato condotto in base a criteri di astrattezza e non già in concreto..., che la sentenza impugnata si è basata su fantasiose ipotesi - come la presenza umana sull'architrave, anche per effetto di tentativi di scavalcamento - ,... si è erroneamente ritenuto prevedibile in concreto lo scavalcamento dell'architrave, non valutando la più agevole possibilità di scavalcamento del muro di cinta circostante, più basso di cm. 50. L'incidente derivava da un'evenienza straordinaria, congetturale ed ipotetica") e il quarto motivo di ricorso ("Vizio di motivazione in relazione alla proposizione della sentenza impugnata, secondo cui la prevedibilità dell'evento doveva essere indotta dalla circostanza che era "agevole montare sul muro e sulla trave per arrampicamento a causa della presenza di scalinature sul portone", sicché l'eventualità che taluno potesse arrampicarsi sul muro doveva essere primieramente contemplata. ..lo scavalcamento aveva riguardato l'architrave, posto in posizione nettamente sopraelevata, di circa cm. 70, rispetto al cancelletto e di circa cm. 50 rispetto al muro di cinta. La manovra attuata dal 6 giovane era molto difficile e complessa e presupponeva doti atletiche non comuni"), non può negarsi che la Quarta Sezione abbia fornito risposta, in sé non censurabile in questa sede. Vero è, infatti, che la stessa ha ritenuto che il Giudice del merito avesse "esaurientemente descritto le ragioni della prevedibilità in concreto dell'evento letale, precisando che la realizzazione di un frontone decorativo lapideo del peso di oltre 1701 chili, incombente sul sottostante passaggio pedonale, avrebbe dovuto essere accompagnata, in proporzione al rischio di cedimento strutturale e alle possibili lesioni ai danni di pedoni, dalla considerazione di una gamma di rischi tendenzialmente superiore a quella ordinaria, e avrebbe dovuto contemplare le corrispondenti cautele rivolte a prevenire un numero di eventi anche a carattere eccezionale. Nella sentenza impugnata si è chiarito altresì che la conformazione del cancello e del portoncino agevolavano l'arrampicamento, per cui tale eventualità doveva essere primariamente valutata dal progettista quale prevedibile e possibile causa di un cedimento o di un crollo, stante l'entità ponderale della trave". Ancorché in adesione alle conclusioni della sentenza di merito, la decisione rescindenda ha formulato il proprio giudizio sulla prevedibilità dell'evento, ovvero ha ritenuto l'inesistenza di vizi nelle valutazioni in proposito compiute dalla Corte territoriale tenuto conto della conformazione dei luoghi. In particolare, ed anche in tal caso è condivisibile l'avviso del Procuratore generale, vi è mera doglianza per la non condivisa motivazione della sentenza di legittimità, contenente una specifica analisi per ogni doglianza esposta. 4.3.4. Allo stesso tempo la Quarta Sezione ha dato risposta unitaria al quinto ("Vizio di motivazione in relazione all'asserita sussistenza del nesso causale, non avendo la Corte territoriale valutato le deduzioni difensive concernenti il dato della prova scientifica, dichiarativa e di "generica" - con riferimento alla posizione assunta dalla vittima nella discesa dall'architrave e a terra, dopo essere stata colpita dal medesimo - nonché l'elemento, frutto della prova logica, della maggiore energia applicata sull'architrave dalla vittima - nella fase della discesa - quale conseguenza della spinta impressa dalla medesima sul cancelletto in concomitanza con l'apertura elettrica dello stesso;
la pretermissione in questione aveva provocato il disconoscimento dell'efficacia interruttiva del nesso causale in conseguenza di tale apertura e, quindi, l'impropria ed erronea ricostruzione del nesso medesimo") e al sesto motivo di censura ("Violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen....si rileva che la prevedibilità dell'apertura del cancello da un momento all'altro era riferibile ai presenti sul posto e non poteva essere riconducibile — contrariamente a quanto affermato in sentenza — al comportamento del AN. L'eccezionalità del fatto sopravvenuto derivava dalla contestualità tra il temerario scavalcamento dell'architrave e 7 l'apertura del varco pedonale. Ciò comportava una situazione di pericolo notevolmente superiore rispetto a quella indotta dal gesto acrobatico e l'introduzione di una classe di rischio nuovo ed estremamente maggiore di quello derivante dal comportamento colposo precedente"). In particolare, ed in sintesi, la sentenza qui censurata aveva così concordato con la Corte territoriale nel senso che "il tentativo di scavalcamento del muro di cinta in prossimità del cancello da parte degli abitanti, dei figli del committente in giovane età, dei frequentatori dell'abitazione o di estranei rientrava tra le cause di concretizzazione del rischio preesistente, cioè quello insito nell'instabilità sostanziale dell'appoggio della trave sulla sfera lapidea senza ancoraggi o collanti. ..La conformazione del cancello e del portoncino agevolavano l'arrampicamento, per cui il progettista avrebbe dovuto contemplare l'eventualità di una salita rischiosa del muro, quale prevedibile e sempre possibile causa di un cedimento o di un crollo, anche in considerazione dell'entità ponderale della trave.. .si è escluso che, nell'ambito della previsione del rischio di scavalcamento, connaturato alla recinzione, lo scavalcamento del muro ... creasse un rischio esorbitante rispetto al primo rischio, provocato dalla condotta omissiva del garante, il quale non provvedeva ad unire gli elementi disconnessi;
era ipotizzabile, inoltre, che, trovando l'unico varco chiuso e privo di comando adiacente al portone, un soggetto si adoperasse per oltrepassarlo". Accanto a detta prevedibilità, era stato fatto rientrare nell'alveo della prevedibilità "anche l'imminente apertura del cancelletto..., in quanto [i padroni di casa] sapevano che i partecipanti alla festa erano andati via da poco e che il cancelletto pedonale poteva essere aperto solo dal pulsante elettrico presente nella loro abitazione". Mentre infine, quanto alla deposizione del teste oculare AN - per vero contrariamente a quanto sostenuto nel presente ricorso - è stato evidenziato che egli aveva riportato "in termini sufficientemente precisi la durata della vicenda dispiegatasi in pochi secondi e la descriveva compiutamente fino al posizionamento del ON a cavalcioni sulla pietra, che poi„ contestualmente, si portava dietro per poi trascinarla assieme a sé stesso, mentre contestualmente si apriva il cancello;
egli chiariva di non poter specificare in dettaglio le vicende contestuali e successive la caduta - realizzatesi dalla parte esterna del cancello a lui non visibile - e si limitava a supporre che il ON avesse i piedi sopra il cancelletto. La Corte territoriale, quindi, ha illustrato in modo esauriente le ragioni della prevedibilità in concreto sia della manovra di arrampicamento del giovane sia dell'apertura del cancelletto, spiegando per quali ragioni non dovevano essere ritenuti fattori causali di natura eccezionale, idonei ad interrompere il nesso causale". 4.4. Ciò posto, in definitiva la Quarta Sezione - non considerando viziata la decisione della Corte territoriale e anzi condividendone espressamente le 8 Il Consigliere estensore osservazioni - ha inteso avallare, nelle sue valutazioni in diritto non più censurabili, le ragioni di prevedibilità in concreto della situazione, altresì escludendo l'eccezionalità dei fattori evidenziati e quindi ribadendo la ritenuta censurabilità dell'intervento del professionista. Gli eventuali errori di diritto compiuti non possono, alla stregua dei costanti principi già ricordati, essere oggetto di rivalutazione mentre, in sostanza, le pretese omissioni motivazionali altro non hanno rappresentato che risposte giurisdizionali sgradite all'odierno ricorrente. 5. All'infondatezza dei motivi di impugnazione consegue il rigetto del ricorso, con la condanna altresì del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28/06/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. Gianfrancesco Iadecola, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 571 del 4 ottobre 2022, depositata 1'11 gennaio 2023, la Quarta sezione penale di questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da PP AN nei confronti della sentenza del 14 febbraio 2022 della Corte di Appello di Roma, in forza della quale era stata confermata la Penale Sent. Sez. 3 Num. 36022 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 28/06/2023 sentenza di condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 589, comma primo, cod. pen. in danno di IO IC ON. 2. Avverso detta sentenza è stato proposto ricorso a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., al fine di ottenere l'accertamento e la correzione degli errori di fatto contenuti nel predetto provvedimento in relazione ai sei motivi di ricorso a suo tempo formulati. 2.1. In particolare, secondo il ricorrente lo schema espositivo della pronuncia censurata aveva previsto l'enunciazione del principio di diritto applicabile, dell'affermazione circa il buon governo di detto principio da parte della Corte territoriale, della pedissequa riproduzione del passaggio motivazionale della sentenza di appello. In tal senso non vi erano stati né vaglio né analisi delle doglianze del ricorrente, senza quindi che fosse chiara la ragione della pretesa infondatezza e incongruità dei motivi di censura. 2.2. In ordine al primo motivo di ricorso, e ai rilievi circa la mancata violazione di alcun criterio di doverosa prudenza, ed anzi in ordine all'adozione di misure di cautela maggiori rispetto agli standard del tempo e alle riserve circa la bontà del comportamento alternativo doveroso, la sentenza impugnata si era limitata a ribadire la correttezza delle argomentazioni impiegate quanto alle indicazioni della regola cautelare da rispettare, osservando che al riguardo il ricorrente vi si era solo parzialmente confrontato, non rispondendo sui vari profili di colpa generica ascritti al ricorrente. In tal modo, peraltro, non era stata espressa la ratio decidendi e non vi era stata alcuna presa in carico delle censure proposte, il cui accoglimento avrebbe portato all'esclusione del rimprovero di colpa. Né poteva discorrersi di motivazione implicita, non essendo ravvisabile alcun passaggio argomentativo in grado di confrontarsi con le specifiche proposizioni formulate, quanto allo standard di sicurezza e alla critica al comportamento doveroso alternativo. 2.3. In ordine poi al secondo profilo, quanto al comportamento alternativo doveroso, non erano state considerate le contrarie valutazioni espresse dai consulenti della difesa in relazione alla problematica connessa alla capacità impeditiva del ribaltamento dell'architrave (che aveva provocato il decesso del giovane ON, cui detto componente architettonico era franato addosso contestualmente allo scavalcamento di cancello d'ingresso appunto sormontato dall'architrave). In proposito sussisteva errore percettivo, dal momento che vi era stata deduzione circa il rispetto delle regole di buona tecnica costruttiva, e che le giuste scelte tecnico-costruttive erano proprio quelle concepite dal professionista ricorrente, tali da integrare il comportamento doveroso da assumere. In tal senso non era stata percepita la situazione siccome esposta, che - secondo il ricorrente - dava conto di un contesto nel quale era stata assicurata, a giudizio 2 dell'imputato, la solidità della struttura, con la conseguente esclusione dell'addebito di colpa. 2.4. In relazione al terzo e quarto motivo di impugnazione, ed avuto riguardo alla prevedibilità dell'evento - da valutare in concreto e non facendo ricorso al criterio del senno del poi - era stato mosso all'imputato il rimprovero di non avere previsto il gesto del tutto eccentrico del giovane, arrampicatosi sul cancelletto e suil'architrave, ad un'altezza di metri 2,50, anziché scegliere il possibile scavalco del muro di cinta, alto soli metri 2.02. Sì che era stata data consistenza ad un'evenienza ragionevolmente straordinaria e del tutto congetturale, con la conseguente imprevedibilità di evenienze legate alla presenza dell'uomo, laddove la regola cautelare non poteva prevedere siffatto comportamento inopinabile. 2.4.1. Quanto poi alla possibilità di salita sull'architrave, essa si manifestava assai difficile e in grado di essere compiuta solamente da parte di chi era dotato di forze atletiche non comuni, e ciò andava collegato col requisito fondamentale della prevedibilità dell'evento. 2.4.2. Al riguardo la sentenza si era limitata a sostenere la correttezza della decisione della Corte di merito. 2.5. In ordine al quinto e sesto motivo di censura, l'interruzione del nesso causale era avvenuta, secondo il ricorrente, a seguito dell'apertura del cancelletto sottostante, contro il quale la vittima aveva puntato i piedi nella discesa dell'architrave, in tal modo introducendo un contesto di rischio nuovo rispetto alla sola operazione di scavalcamento, che non aveva invece prodotto alcuno spostamento dell'architrave. La serie causale - che aveva così registrato l'insorgenza di rischio enormemente maggiore - era stata invero rappresentata dalla sommatoria tra arrischiata condotta della vittima e repentina e concomitante apertura del varco pedonale. A fronte di ciò, la sentenza aveva preso in considerazione solamente le dichiarazioni del teste AN, escludendone la lettura travisante e concludendo nel senso dell'adeguatezza della motivazione. La pronuncia aveva così omesso di esaminare tutti gli altri profili evidenziati, attribuendo tra l'altro un significato inusitato al termine "appeso alla pietra", incompatibile con la posizione del corpo a terra in esito alla caduta. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato. 3 4.1. In relazione al complessivo motivo di impugnazione, è nozione comune che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (in specie era stato escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale)(Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953, secondo cui non costituiva parimenti errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sulla variazione dei ruoli cedente-cessionario nei rapporti tra tossicodipendenti). 4.2. In specie, il ricorso ha lamentato - preso atto dell'articolarsi del percorso argomentativo della decisione - la mancata disamina delle doglianze formulate in sede di ricorso ordinario, ancorché l'odierno ricorrente abbia riconosciuto che di dette censure fosse stato dato conto nell'ambito dell'illustrazione dei motivi di impugnazione. 4.3. La doglianza, così proposta, non convince, fermo restando che, appunto, non vi è questione circa la corretta esposizione dei motivi di ricorso, siccome eseguita nella sentenza oggetto di istanza di rescissione. 4.3.1. In particolare, quanto al primo motivo colà svolto ("Vizio di motivazione con riferimento all'avvenuta individuazione di una colpa per imprudenza nel mancato collegamento mediante un tondino di acciaio degli elementi architrave-sfera-muro sottostante, nonostante le regole tecniche di buona costruzione e di sicurezza all'epoca applicabili non lo prevedessero;
...erano state rispettate le misure richieste dalla domanda strutturale prevista dalla disciplina tecnica di costruzione del tempo e correlate alla funzione ornamentale dell'architrave e ai carichi prevedibili che lo stesso avrebbe dovuto sopportare. Il coefficiente di sicurezza dell'architrave era di 4/4,5 volte superiore a quello richiesto per strutture del genere dalla normativa tecnica dell'epoca"... "l'opera era dotata di adeguata resistenza ai carichi statici e 4 dinamici, che ne comportavano una stabilità ben superiore al quoziente necessario per sopportare solo eventi naturalistici"), la Quarta Sezione ha inteso osservare che "il mancato collegamento, quanto meno della sfera e della trave, costituiva una regola di prudenza da osservare nella realizzazione dell'opera;[la Corte d'Appello] ha poi sottolineato che la messa in opera di fissaggi in acciaio rispondeva ad una cautela doverosa, prima ancora dell'applicazione di norme tecniche di costruzione, e che l'applicazione di un tondino in acciaio nella struttura incriminata avrebbe probabilmente impedito l'evento letale o, quantomeno, impedito la disarticolazione massima della trave dal sostegno sferico. Inoltre, nella sentenza di primo grado, si era chiarito che il AN aveva omesso in maniera inescusabile nel progetto strutturale ogni valutazione della problematica della solidità e della stabilità della soluzione architettonica, rappresentata dall'architrave in pietra posto sul cancello pedonale, omettendo di specificare i dettagli esecutivi inerenti al sistema di fissaggio o le prescrizioni relative alla modalità di posa in opera dell'elemento lapideo nonché di installare fissaggi efficienti, idonei ad impedirne il ribaltamento. Il ricorrente si è solo parzialmente confrontato con tali argomentazioni, peraltro non rispondendo adeguatamente ai vari profili di colpa generica imputati al AN". 4.3.1.1. In definitiva, la sentenza censurata si è richiamai:a, espressamente condividendola, alla motivazione in proposito adottata dai Giudici del merito, quanto alle regole di prudenza e alle cautele che avrebbero dovuto essere osservate, con particolare riferimento alla necessità di sistemi di fissaggio tra architrave e sfera che, infine, erano rovinate addosso al giovane ON provocandone il subitaneo decesso. Ha quindi adottato comunque una risposta con la quale, precisando i pretesi profili di colpa omissiva ascrivibili all'imputato, ha fornito una propria valutazione nei riguardi delle altrui censure (valutazione che non può certamente essere posta in discussione in questa sede). Sì che, al più, la doglianza ha ad oggetto una - in tesi - cattiva e non condivisibile interpretazione delle censure a suo tempo formulate nei riguardi della sentenza d'appello, ma siffatto aspetto esula dal campo del rimedio di c:ui all'art. 625-bis cit.. 4.3.2. Del pari la sentenza ha provveduto in relazione alle ulteriori censure. In ordine infatti al secondo motivo ("Vizio di motivazione in ordine all'individuazione del comportamento alternativo doveroso che l'imputato avrebbe dovuto osservare per impedire l'evento - e che sarebbe dovuto consistere nel fissaggio, tramite un tondino in acciaio trapassante, del sistema architrave sfera-muro -, non essendosi la sentenza di appello confrontata con la valutazione - contraria - resa in merito dai c. t. della difesa dell'imputato"), è stato invero affermato che "la Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha evidenziato che la realizzazione del frontale decorativo, in quanto 5 sovrastante al passaggio pedonale, implicava il pericolo di lesioni da cedimento strutturale, stante la collocazione di volumetrie pesanti. Si è sottolineata l'esigenza di installazione di un sistema di ancoraggio e di collegamento degli elementi lapide[i] diretti a formare l'insieme decorativo, al fine di evitare che qualsiasi attività di scavalcamento o di arrampicamento sulla trave potesse pregiudicare la stabilità dell'opera e provocare il crollo o il ribaltamento. La censura al riguardo è aspecifica, perché il ricorrente si è limitato a prospettare rischi per la futura stabilità dell'opera in caso di realizzazione del suindicato sistema, senza però specificare quale meccanismo alternativo avrebbe dovuto garantire la sicurezza del muro e non tenendo conto dell'assoluta mancanza di dispositivi idonei a salvaguardarne la solidità". In tal senso la sentenza impugnata ha proseguito nella linea interpretativa - assunta dai Giudici del merito e condivisa dalla Sezione, che del profilo di censura si era fatta comunque carico - di privilegiare la critica all'imputato in relazione alla mancata installazione di un sistema di ancoraggio, a propria volta censurando il mancato specifico confronto del ricorrente in proposito (v. supra, passaggio argomentativo sul quale il ricorso non appare soffermarsi). Laddove al contrario la difesa del ricorrente ha appunto ribadito la correttezza delle scelte tecnico-costruttive siccome adottate dal professionista. In realtà la questione rimane così confinata all'esistenza di eventuali errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta - e contrastata - interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare appunto agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 cit.). 4.3.3. Per quanto poi ha riguardato il terzo ("Violazione di legge in relazione alla prevedibilità dell'evento occorso, l'apprezzamento del quale è stato condotto in base a criteri di astrattezza e non già in concreto..., che la sentenza impugnata si è basata su fantasiose ipotesi - come la presenza umana sull'architrave, anche per effetto di tentativi di scavalcamento - ,... si è erroneamente ritenuto prevedibile in concreto lo scavalcamento dell'architrave, non valutando la più agevole possibilità di scavalcamento del muro di cinta circostante, più basso di cm. 50. L'incidente derivava da un'evenienza straordinaria, congetturale ed ipotetica") e il quarto motivo di ricorso ("Vizio di motivazione in relazione alla proposizione della sentenza impugnata, secondo cui la prevedibilità dell'evento doveva essere indotta dalla circostanza che era "agevole montare sul muro e sulla trave per arrampicamento a causa della presenza di scalinature sul portone", sicché l'eventualità che taluno potesse arrampicarsi sul muro doveva essere primieramente contemplata. ..lo scavalcamento aveva riguardato l'architrave, posto in posizione nettamente sopraelevata, di circa cm. 70, rispetto al cancelletto e di circa cm. 50 rispetto al muro di cinta. La manovra attuata dal 6 giovane era molto difficile e complessa e presupponeva doti atletiche non comuni"), non può negarsi che la Quarta Sezione abbia fornito risposta, in sé non censurabile in questa sede. Vero è, infatti, che la stessa ha ritenuto che il Giudice del merito avesse "esaurientemente descritto le ragioni della prevedibilità in concreto dell'evento letale, precisando che la realizzazione di un frontone decorativo lapideo del peso di oltre 1701 chili, incombente sul sottostante passaggio pedonale, avrebbe dovuto essere accompagnata, in proporzione al rischio di cedimento strutturale e alle possibili lesioni ai danni di pedoni, dalla considerazione di una gamma di rischi tendenzialmente superiore a quella ordinaria, e avrebbe dovuto contemplare le corrispondenti cautele rivolte a prevenire un numero di eventi anche a carattere eccezionale. Nella sentenza impugnata si è chiarito altresì che la conformazione del cancello e del portoncino agevolavano l'arrampicamento, per cui tale eventualità doveva essere primariamente valutata dal progettista quale prevedibile e possibile causa di un cedimento o di un crollo, stante l'entità ponderale della trave". Ancorché in adesione alle conclusioni della sentenza di merito, la decisione rescindenda ha formulato il proprio giudizio sulla prevedibilità dell'evento, ovvero ha ritenuto l'inesistenza di vizi nelle valutazioni in proposito compiute dalla Corte territoriale tenuto conto della conformazione dei luoghi. In particolare, ed anche in tal caso è condivisibile l'avviso del Procuratore generale, vi è mera doglianza per la non condivisa motivazione della sentenza di legittimità, contenente una specifica analisi per ogni doglianza esposta. 4.3.4. Allo stesso tempo la Quarta Sezione ha dato risposta unitaria al quinto ("Vizio di motivazione in relazione all'asserita sussistenza del nesso causale, non avendo la Corte territoriale valutato le deduzioni difensive concernenti il dato della prova scientifica, dichiarativa e di "generica" - con riferimento alla posizione assunta dalla vittima nella discesa dall'architrave e a terra, dopo essere stata colpita dal medesimo - nonché l'elemento, frutto della prova logica, della maggiore energia applicata sull'architrave dalla vittima - nella fase della discesa - quale conseguenza della spinta impressa dalla medesima sul cancelletto in concomitanza con l'apertura elettrica dello stesso;
la pretermissione in questione aveva provocato il disconoscimento dell'efficacia interruttiva del nesso causale in conseguenza di tale apertura e, quindi, l'impropria ed erronea ricostruzione del nesso medesimo") e al sesto motivo di censura ("Violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen....si rileva che la prevedibilità dell'apertura del cancello da un momento all'altro era riferibile ai presenti sul posto e non poteva essere riconducibile — contrariamente a quanto affermato in sentenza — al comportamento del AN. L'eccezionalità del fatto sopravvenuto derivava dalla contestualità tra il temerario scavalcamento dell'architrave e 7 l'apertura del varco pedonale. Ciò comportava una situazione di pericolo notevolmente superiore rispetto a quella indotta dal gesto acrobatico e l'introduzione di una classe di rischio nuovo ed estremamente maggiore di quello derivante dal comportamento colposo precedente"). In particolare, ed in sintesi, la sentenza qui censurata aveva così concordato con la Corte territoriale nel senso che "il tentativo di scavalcamento del muro di cinta in prossimità del cancello da parte degli abitanti, dei figli del committente in giovane età, dei frequentatori dell'abitazione o di estranei rientrava tra le cause di concretizzazione del rischio preesistente, cioè quello insito nell'instabilità sostanziale dell'appoggio della trave sulla sfera lapidea senza ancoraggi o collanti. ..La conformazione del cancello e del portoncino agevolavano l'arrampicamento, per cui il progettista avrebbe dovuto contemplare l'eventualità di una salita rischiosa del muro, quale prevedibile e sempre possibile causa di un cedimento o di un crollo, anche in considerazione dell'entità ponderale della trave.. .si è escluso che, nell'ambito della previsione del rischio di scavalcamento, connaturato alla recinzione, lo scavalcamento del muro ... creasse un rischio esorbitante rispetto al primo rischio, provocato dalla condotta omissiva del garante, il quale non provvedeva ad unire gli elementi disconnessi;
era ipotizzabile, inoltre, che, trovando l'unico varco chiuso e privo di comando adiacente al portone, un soggetto si adoperasse per oltrepassarlo". Accanto a detta prevedibilità, era stato fatto rientrare nell'alveo della prevedibilità "anche l'imminente apertura del cancelletto..., in quanto [i padroni di casa] sapevano che i partecipanti alla festa erano andati via da poco e che il cancelletto pedonale poteva essere aperto solo dal pulsante elettrico presente nella loro abitazione". Mentre infine, quanto alla deposizione del teste oculare AN - per vero contrariamente a quanto sostenuto nel presente ricorso - è stato evidenziato che egli aveva riportato "in termini sufficientemente precisi la durata della vicenda dispiegatasi in pochi secondi e la descriveva compiutamente fino al posizionamento del ON a cavalcioni sulla pietra, che poi„ contestualmente, si portava dietro per poi trascinarla assieme a sé stesso, mentre contestualmente si apriva il cancello;
egli chiariva di non poter specificare in dettaglio le vicende contestuali e successive la caduta - realizzatesi dalla parte esterna del cancello a lui non visibile - e si limitava a supporre che il ON avesse i piedi sopra il cancelletto. La Corte territoriale, quindi, ha illustrato in modo esauriente le ragioni della prevedibilità in concreto sia della manovra di arrampicamento del giovane sia dell'apertura del cancelletto, spiegando per quali ragioni non dovevano essere ritenuti fattori causali di natura eccezionale, idonei ad interrompere il nesso causale". 4.4. Ciò posto, in definitiva la Quarta Sezione - non considerando viziata la decisione della Corte territoriale e anzi condividendone espressamente le 8 Il Consigliere estensore osservazioni - ha inteso avallare, nelle sue valutazioni in diritto non più censurabili, le ragioni di prevedibilità in concreto della situazione, altresì escludendo l'eccezionalità dei fattori evidenziati e quindi ribadendo la ritenuta censurabilità dell'intervento del professionista. Gli eventuali errori di diritto compiuti non possono, alla stregua dei costanti principi già ricordati, essere oggetto di rivalutazione mentre, in sostanza, le pretese omissioni motivazionali altro non hanno rappresentato che risposte giurisdizionali sgradite all'odierno ricorrente. 5. All'infondatezza dei motivi di impugnazione consegue il rigetto del ricorso, con la condanna altresì del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28/06/2023