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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/06/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel dott. Paola Elefante Giudice dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 7-1//2025 promosso in proprio da
) con sede in Bagnolo Piemonte, corso Malingri n. 80 Parte_1 P.IVA_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Gerosa)
e nel procedimento n. 7-2/2025 promosso nei confronti della Controparte_1 in proprio e quale titolare e l.r.p.t. dell'impresa individuale Parte_2
(rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Controparte_2
FAUDA e Alessandro VALLINO;
e da
GIUDIZIALE N. 582/2023 in persona del Curatore Parte_3
Dott. (rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Radice) Parte_4 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
1. In data 29.01.2025 la società con sede legale in Bagnolo Piemonte con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Gerosa depositava ricorso ai sensi dell'art. 44 comma 1 CCI chiedendo la concessione di un termine di legge ex art. 44 CCII, eventualmente prorogabile, al fine della presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui alla richiamata norma, ovvero di concordato ex art. 84 e ss. CCII, ovvero di altri strumenti di regolazione della crisi d'impresa previsti dal CCII;
con decreto 19.02.2025 il Tribunale fissava termine di giorni sessanta decorrenti dalla iscrizione di cui all'art. 45 comma 2 per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui
1 all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 e nominava
Commissario giudiziale la dott. con studio in Cuneo. Persona_1
Con decreto 14.03.2025 il Giudice delegato confermava le misure protettive ex art. 54 comma
2 primo e secondo periodo CCII richieste con domanda del 13.03.2025 da Parte_1 per la durata di 120 giorni decorrenti dalla data di iscrizione della domanda nel Registro delle
Imprese ai sensi dell'art. 55 comma 3 primo e secondo periodo.
2. Nel frattempo venivano depositati due ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte dei creditori liquidazione giudiziale e;
Parte_3 Parte_2 all'udienza del 25.03.2025 fissata per la comparizione della debitrice, quest'ultima chiedeva disporsi la sospensione delle procedure atteso che la società era stata ammessa al concordato in bianco con misure protettive;
i difensori dei creditori insistevano nei ricorsi, rimettendosi sulla istanza di sospensione;
il giudice relatore, dato atto che -in pendenza di concordato con riserva ex art. 44 comma 1 CCII-, la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale non poteva essere vagliata né aperta stante anche la conferma delle misure protettive, rinviava all'udienza del 7 ottobre 2025.
3. Con decreto 30.04.2025 il Tribunale concedeva su ricorso della debitrice la proroga di giorni sessanta, fino al 20 giugno 2025 ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. a) CCII
4. In data 20.06.2025 la società depositava le quarte relazioni mensili e ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio.
Con provvedimento in data odierna il Tribunale dichiarava chiusa la procedura di concordato con riserva e la cessazione dell'efficacia delle misure protettive.
Tenuto conto che la apertura della liquidazione giudiziale è stata chiesta in proprio dalla debitrice, non si ritiene di disporre la comparizione delle parti convocando i creditori ricorrenti;
la pronuncia della presente sentenza implica infatti accoglimento della loro domanda, cui si è associato il debitore.
***
5. Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio. La debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI e l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCI.
5.1. Sussiste anche il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte.
iniziava la propria attività nell'anno 2017 con lo svolgimento di attività legate Pt_1 prettamente al settore delle costruzioni;
a partire dal 2019 eseguiva i primi interventi di riqualificazione energetica sia su abitazioni unifamiliari che su condomini;
nel 2020, con l'entrata in vigore del decreto superbonus, avviava una organizzazione interna Parte_1
2 capace di recepire e gestire le enormi richieste che arrivavano da amministratori di condominio, condomini e progettisti per realizzare gli interventi di riqualificazione energetica utilizzando le detrazioni fiscali del 110% e lo strumento dello sconto in fattura. A partire dalla fine del 2023 la Società, acquisiva importanti commesse riguardanti lavori di riqualificazione energetica e sismica rientranti nel cosiddetto “Superbonus” con sconto in fattura del 70% dell'importo dei lavori (acquisendo i crediti fiscali corrispondenti) e con pagamento del 30% dell'importo dei lavori a carico dei clienti.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 29 marzo 2024 n. 39, la totalità di queste commesse legate allo sconto in fattura del 70% dell'importo dei lavori venivano meno per l'annullamento, da parte delle banche, dell'impegno ad acquisire i crediti fiscali futuri, compreso quelli già contrattualizzati riferiti al saldo dei lavori in corso.
In data 12.12.2024 stipulava un contratto di affitto di azienda commerciale con Pt_1
IM S.r.l. con sede in Vicenza, Via Scarpa n. 140, che prevede un canone annuo di euro 12.000,00 da versare in rate mensili (come emerge dalla relazione finale del
Commissario, la IM SRL era socia della fino al 14.10.2024 quando Pt_1 cedeva alla la titolarità della propria quota di Controparte_3 Controparte_4 partecipazione pari all'85% del capitale sociale al prezzo di euro 250.000,00 da corrispondersi entro il 31.12.2026).
Nel corso del termine concesso e poi prorogato, la società ha svolto attività propedeutiche al recupero di ingenti crediti verso clienti, ha incaricato un tecnico per la valutazione dei lavori svolti presso i vari cantieri e un professionista per la valutazione del ramo di azienda già concesso in affitto.
Tali attività, peraltro iniziate solo dopo il deposito del ricorso per concordato con riserva e in prossimità della scadenza del primo termine, non hanno consentito alla società di poter prospettare un piano ai creditori, asseritamente a causa di assenza di proposte cauzionate per l'acquisto degli asset aziendali e per criticità sorte nella realizzazione dei crediti, soprattutto per quelli presenti sul cassetto fiscale.
A tale proposito, come relazionato dalla dott. , non è stato possibile procedere con le Per_1 compensazioni o eventuali cessioni in quanto il debito erariale è superiore ai limiti di legge imposti dalla Legge di Bilancio 2024, che a partire dal 01/07/2024, se vi sono iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000,00, vieta di avvalersi delle compensazioni orizzontali (peraltro, il Commissario dava atto di essere venuta a conoscenza, senza essere stata preventivamente informata, che la società ha corrisposto ai professionisti advisors e attestatore un acconto sul compenso di cui all'incarico conferito dalla stessa tramite la cessione dei crediti fiscali;
così come è venuta a conoscenza a posteriori che la società, non appena avute disponibilità liquide, ha aperto un nuovo conto corrente presso l'istituto di credito e il legale rappresentante ha provveduto a pagare alcune Controparte_5
3 utenze e a pagare ulteriori somme ai professionisti incaricati per l'importo complessivo di oltre 50.000, sicché allo stato il conto ha un saldo di meno di 30.000 euro).
Alla data del 31.03.2025 la società (vedi bilancio di verifica aggiornato) a fronte di debiti verso clienti per oltre 4 milioni cui devono aggiungersi i debiti erariali e gli altri debiti per un ulteriore milione di euro, ha un attivo costituito per lo più da crediti fiscali e verso clienti che si presentano di difficile riscossione e liquidazione.
Non vi è pertanto dubbio che la società si trovi non solo più in una crisi suscettibile di essere superata o composta o ristrutturata, ma di una vera e propria situazione di insolvenza irreversibile, come peraltro dalla stessa ammessa con il deposito del ricorso in proprio. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in CORSO MALINGRI N. 80 BAGNOLO PIEMONTE avente ad oggetto l'attività di diagnosi energetica, verifica legislativa degli impianti,
l'esecuzione e conduzione di interventi di miglioramento energetico e servizi tipici delle energy service company “esco”;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore la dott. , con studio in Persona_1
Cuneo, via Statuto 11;
ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs
54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
4 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 9 dicembre 2025 alle ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai
5 sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, 26/06/2025
6
Il Presidente rel.
Dott. Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel dott. Paola Elefante Giudice dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 7-1//2025 promosso in proprio da
) con sede in Bagnolo Piemonte, corso Malingri n. 80 Parte_1 P.IVA_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Gerosa)
e nel procedimento n. 7-2/2025 promosso nei confronti della Controparte_1 in proprio e quale titolare e l.r.p.t. dell'impresa individuale Parte_2
(rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Controparte_2
FAUDA e Alessandro VALLINO;
e da
GIUDIZIALE N. 582/2023 in persona del Curatore Parte_3
Dott. (rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Radice) Parte_4 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
1. In data 29.01.2025 la società con sede legale in Bagnolo Piemonte con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Gerosa depositava ricorso ai sensi dell'art. 44 comma 1 CCI chiedendo la concessione di un termine di legge ex art. 44 CCII, eventualmente prorogabile, al fine della presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui alla richiamata norma, ovvero di concordato ex art. 84 e ss. CCII, ovvero di altri strumenti di regolazione della crisi d'impresa previsti dal CCII;
con decreto 19.02.2025 il Tribunale fissava termine di giorni sessanta decorrenti dalla iscrizione di cui all'art. 45 comma 2 per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui
1 all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 e nominava
Commissario giudiziale la dott. con studio in Cuneo. Persona_1
Con decreto 14.03.2025 il Giudice delegato confermava le misure protettive ex art. 54 comma
2 primo e secondo periodo CCII richieste con domanda del 13.03.2025 da Parte_1 per la durata di 120 giorni decorrenti dalla data di iscrizione della domanda nel Registro delle
Imprese ai sensi dell'art. 55 comma 3 primo e secondo periodo.
2. Nel frattempo venivano depositati due ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte dei creditori liquidazione giudiziale e;
Parte_3 Parte_2 all'udienza del 25.03.2025 fissata per la comparizione della debitrice, quest'ultima chiedeva disporsi la sospensione delle procedure atteso che la società era stata ammessa al concordato in bianco con misure protettive;
i difensori dei creditori insistevano nei ricorsi, rimettendosi sulla istanza di sospensione;
il giudice relatore, dato atto che -in pendenza di concordato con riserva ex art. 44 comma 1 CCII-, la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale non poteva essere vagliata né aperta stante anche la conferma delle misure protettive, rinviava all'udienza del 7 ottobre 2025.
3. Con decreto 30.04.2025 il Tribunale concedeva su ricorso della debitrice la proroga di giorni sessanta, fino al 20 giugno 2025 ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. a) CCII
4. In data 20.06.2025 la società depositava le quarte relazioni mensili e ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio.
Con provvedimento in data odierna il Tribunale dichiarava chiusa la procedura di concordato con riserva e la cessazione dell'efficacia delle misure protettive.
Tenuto conto che la apertura della liquidazione giudiziale è stata chiesta in proprio dalla debitrice, non si ritiene di disporre la comparizione delle parti convocando i creditori ricorrenti;
la pronuncia della presente sentenza implica infatti accoglimento della loro domanda, cui si è associato il debitore.
***
5. Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio. La debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI e l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCI.
5.1. Sussiste anche il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte.
iniziava la propria attività nell'anno 2017 con lo svolgimento di attività legate Pt_1 prettamente al settore delle costruzioni;
a partire dal 2019 eseguiva i primi interventi di riqualificazione energetica sia su abitazioni unifamiliari che su condomini;
nel 2020, con l'entrata in vigore del decreto superbonus, avviava una organizzazione interna Parte_1
2 capace di recepire e gestire le enormi richieste che arrivavano da amministratori di condominio, condomini e progettisti per realizzare gli interventi di riqualificazione energetica utilizzando le detrazioni fiscali del 110% e lo strumento dello sconto in fattura. A partire dalla fine del 2023 la Società, acquisiva importanti commesse riguardanti lavori di riqualificazione energetica e sismica rientranti nel cosiddetto “Superbonus” con sconto in fattura del 70% dell'importo dei lavori (acquisendo i crediti fiscali corrispondenti) e con pagamento del 30% dell'importo dei lavori a carico dei clienti.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 29 marzo 2024 n. 39, la totalità di queste commesse legate allo sconto in fattura del 70% dell'importo dei lavori venivano meno per l'annullamento, da parte delle banche, dell'impegno ad acquisire i crediti fiscali futuri, compreso quelli già contrattualizzati riferiti al saldo dei lavori in corso.
In data 12.12.2024 stipulava un contratto di affitto di azienda commerciale con Pt_1
IM S.r.l. con sede in Vicenza, Via Scarpa n. 140, che prevede un canone annuo di euro 12.000,00 da versare in rate mensili (come emerge dalla relazione finale del
Commissario, la IM SRL era socia della fino al 14.10.2024 quando Pt_1 cedeva alla la titolarità della propria quota di Controparte_3 Controparte_4 partecipazione pari all'85% del capitale sociale al prezzo di euro 250.000,00 da corrispondersi entro il 31.12.2026).
Nel corso del termine concesso e poi prorogato, la società ha svolto attività propedeutiche al recupero di ingenti crediti verso clienti, ha incaricato un tecnico per la valutazione dei lavori svolti presso i vari cantieri e un professionista per la valutazione del ramo di azienda già concesso in affitto.
Tali attività, peraltro iniziate solo dopo il deposito del ricorso per concordato con riserva e in prossimità della scadenza del primo termine, non hanno consentito alla società di poter prospettare un piano ai creditori, asseritamente a causa di assenza di proposte cauzionate per l'acquisto degli asset aziendali e per criticità sorte nella realizzazione dei crediti, soprattutto per quelli presenti sul cassetto fiscale.
A tale proposito, come relazionato dalla dott. , non è stato possibile procedere con le Per_1 compensazioni o eventuali cessioni in quanto il debito erariale è superiore ai limiti di legge imposti dalla Legge di Bilancio 2024, che a partire dal 01/07/2024, se vi sono iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000,00, vieta di avvalersi delle compensazioni orizzontali (peraltro, il Commissario dava atto di essere venuta a conoscenza, senza essere stata preventivamente informata, che la società ha corrisposto ai professionisti advisors e attestatore un acconto sul compenso di cui all'incarico conferito dalla stessa tramite la cessione dei crediti fiscali;
così come è venuta a conoscenza a posteriori che la società, non appena avute disponibilità liquide, ha aperto un nuovo conto corrente presso l'istituto di credito e il legale rappresentante ha provveduto a pagare alcune Controparte_5
3 utenze e a pagare ulteriori somme ai professionisti incaricati per l'importo complessivo di oltre 50.000, sicché allo stato il conto ha un saldo di meno di 30.000 euro).
Alla data del 31.03.2025 la società (vedi bilancio di verifica aggiornato) a fronte di debiti verso clienti per oltre 4 milioni cui devono aggiungersi i debiti erariali e gli altri debiti per un ulteriore milione di euro, ha un attivo costituito per lo più da crediti fiscali e verso clienti che si presentano di difficile riscossione e liquidazione.
Non vi è pertanto dubbio che la società si trovi non solo più in una crisi suscettibile di essere superata o composta o ristrutturata, ma di una vera e propria situazione di insolvenza irreversibile, come peraltro dalla stessa ammessa con il deposito del ricorso in proprio. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in CORSO MALINGRI N. 80 BAGNOLO PIEMONTE avente ad oggetto l'attività di diagnosi energetica, verifica legislativa degli impianti,
l'esecuzione e conduzione di interventi di miglioramento energetico e servizi tipici delle energy service company “esco”;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore la dott. , con studio in Persona_1
Cuneo, via Statuto 11;
ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs
54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
4 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 9 dicembre 2025 alle ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai
5 sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, 26/06/2025
6
Il Presidente rel.
Dott. Roberta Bonaudi