Articolo 30 della Legge 5 marzo 1963, n. 366
Articolo 29Articolo 31
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17 aprile 1963
Art. 30.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili, relativamente alle zone ed agli uffici di rispettiva pertinenza, alla laguna di Marano-Grado.
La laguna di Marano-Grado e' costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed e' compresa fra il mare e la terraferma.
Entrata in vigore il 17 aprile 1963
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