TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/11/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4120/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvia Assennato
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente - Contumace
Oggetto: Assegno Sociale L. 335/1995.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrare in favore del procuratore antistatario.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato il 10.07.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato al pagamento in suo favore dei ratei dell'assegno CP_1 sociale, di cui all'art. 3 della L. 335/1995, maturati a decorrere dal 20.07.2020 giusta sentenza del Tribunale di Velletri n. 466/2024 pubblicata il 15.03.2024, passata in giudicato, che ha riconosciuto il possesso di tutti i requisiti di legge per beneficiare della predetta prestazione assistenziale. Riferisce, altresì, di avere trasmesso all' il CP_1 successivo 9.04.2024 la modulistica necessaria per consentire il pagamento della provvidenza in parola (maturata nella somma complessiva di € 26.927,53) e che, purtuttavia, l' , non ha dato corso ai pagamenti, nonostante il sollecito del CP_1
13.06.2024, per cui si è visto costretto ad adire l'AG. Allega documentazione.
L' benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata CP_1 la contumacia.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dal procuratore del ricorrente.
All'udienza del 15.05.2025 il procuratore della parte dichiarava a verbale che nelle more del giudizio, nel mese di marzo 2025, l' ha provveduto alla liquidazione e al CP_1 pagamento della prestazione, riservandosi di produrre la relativa documentazione, per cui era cessata la materia del contendere. All'odierna udienza, dopo la discussione, il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa è bene rammentare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione;
b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione. Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi"
l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007). In definitiva “La cessazione della materia del contendere
pagina 2 di 4 presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso di specie alla luce delle di dichiarazioni rese verbale dell'udienza del 15 maggio scorso dal procuratore della parte ricorrente, nonché da quanto risulta dal modello TE08 del 6.03.2025, depositato da procuratore del in data 14.11.2025, può dirsi CP_1 Pt_1 definitivamente provato che l' convenuto ha liquidato al ricorrente la somma CP_1 netta di € 34.644,51 dallo stesso maturata nel periodo 1.08.2020/31.03.2025, tenuto conto della decorrenza accertata dal Tribunale di Velletri con la sentenza n. 466/2024 pubblicata il 15.03.2024. Ne consegue che, in accoglimento della domanda proposta dal procuratore del ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Nel caso in esame, pacifico il diritto del ricorrente a beneficiare della prestazione in virtù di quanto accertato dal Tribunale di Velletri all'esito del giudizio contumaciale n.
4794/2020, e pacifico, altresì, che, con PEC del 9.04.2025, il richiedente ha notificato all' la sentenza n. 466/2024 unitamente al modello AP15 (Redditi), ha indicato CP_1
l'IBAN su cui accreditare la provvidenza, ed ha sollecitato il pagamento con ulteriore PEC del 13.06.2024, ne consegue che si è in presenza di un ritardo nell'adempimento addebitabile unicamente alla condotta negligente dell' . Controparte_2
Alla luce della vicenda così come ricostruita non sussistono, quindi, giuste ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese processuali, che vengono liquidate e distratte come in dispositivo, ex artt. 91 e 93 c.p.c., tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio.
Velletri, 20 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4120/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvia Assennato
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente - Contumace
Oggetto: Assegno Sociale L. 335/1995.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrare in favore del procuratore antistatario.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato il 10.07.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato al pagamento in suo favore dei ratei dell'assegno CP_1 sociale, di cui all'art. 3 della L. 335/1995, maturati a decorrere dal 20.07.2020 giusta sentenza del Tribunale di Velletri n. 466/2024 pubblicata il 15.03.2024, passata in giudicato, che ha riconosciuto il possesso di tutti i requisiti di legge per beneficiare della predetta prestazione assistenziale. Riferisce, altresì, di avere trasmesso all' il CP_1 successivo 9.04.2024 la modulistica necessaria per consentire il pagamento della provvidenza in parola (maturata nella somma complessiva di € 26.927,53) e che, purtuttavia, l' , non ha dato corso ai pagamenti, nonostante il sollecito del CP_1
13.06.2024, per cui si è visto costretto ad adire l'AG. Allega documentazione.
L' benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata CP_1 la contumacia.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dal procuratore del ricorrente.
All'udienza del 15.05.2025 il procuratore della parte dichiarava a verbale che nelle more del giudizio, nel mese di marzo 2025, l' ha provveduto alla liquidazione e al CP_1 pagamento della prestazione, riservandosi di produrre la relativa documentazione, per cui era cessata la materia del contendere. All'odierna udienza, dopo la discussione, il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa è bene rammentare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione;
b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione. Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi"
l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007). In definitiva “La cessazione della materia del contendere
pagina 2 di 4 presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso di specie alla luce delle di dichiarazioni rese verbale dell'udienza del 15 maggio scorso dal procuratore della parte ricorrente, nonché da quanto risulta dal modello TE08 del 6.03.2025, depositato da procuratore del in data 14.11.2025, può dirsi CP_1 Pt_1 definitivamente provato che l' convenuto ha liquidato al ricorrente la somma CP_1 netta di € 34.644,51 dallo stesso maturata nel periodo 1.08.2020/31.03.2025, tenuto conto della decorrenza accertata dal Tribunale di Velletri con la sentenza n. 466/2024 pubblicata il 15.03.2024. Ne consegue che, in accoglimento della domanda proposta dal procuratore del ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Nel caso in esame, pacifico il diritto del ricorrente a beneficiare della prestazione in virtù di quanto accertato dal Tribunale di Velletri all'esito del giudizio contumaciale n.
4794/2020, e pacifico, altresì, che, con PEC del 9.04.2025, il richiedente ha notificato all' la sentenza n. 466/2024 unitamente al modello AP15 (Redditi), ha indicato CP_1
l'IBAN su cui accreditare la provvidenza, ed ha sollecitato il pagamento con ulteriore PEC del 13.06.2024, ne consegue che si è in presenza di un ritardo nell'adempimento addebitabile unicamente alla condotta negligente dell' . Controparte_2
Alla luce della vicenda così come ricostruita non sussistono, quindi, giuste ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese processuali, che vengono liquidate e distratte come in dispositivo, ex artt. 91 e 93 c.p.c., tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio.
Velletri, 20 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4