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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/11/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1134 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
(P.IVA: ) in persona del Presidente e legale rappresentante Dott.
[...] P.IVA_1
con sede in via Silvino Olivieri n.59, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 Pt_1
EL CC, come in atti
-APPELLANTE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
-APPELLATO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE–
OGGETTO: Riassunzione della causa a seguito dell'ordinanza n. 25689/2024 della Corte di
Cassazione pubblicata in data 25.09.2024 con la quale è stata cassata la sentenza n.. 1743/2020 della Corte di Appello di L'Aquila pubblicata in data 10.12.2020.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante in riassunzione: “ Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, in conformità al dettato dell'ordinanza n. 25689/2024 della Corte di Cassazione, rigettando ogni contraria istanza, ritenere infondati i motivi di appello e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione proposta
1 dal sig. confermando la sentenza del Tribunale di Chieti, n. 96/2020. Con Controparte_1 vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e del giudizio di cassazione, disponendo la restituzione a favore dell' di delle somme pagate in ragione della Pt_1 Pt_1 sentenza di appello per cui si chiede la riforma.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione il Sig. adiva il Tribunale di Chieti al fine di ottenere Controparte_1 in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rilascio dell'alloggio emesso a suo carico, quale occupante abusivo, dall'Ente e notificatogli in data 28.09.17 Pt_1
e del precetto notificato in data 01.12.2018; nel merito, chiedeva che il predetto decreto ed il precetto fossero annullati e che fosse ordinato all' di di disporre l'assegnazione Pt_1 Pt_1 dell'alloggio in suo favore in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa ( in particolare dalla L.R. n. 96/96) per la sanatoria dell'occupazione illegittima.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in rito la tardività dell'opposizione e nel merito Pt_1
l'infondatezza della stessa.
Con ordinanza del 19.06.19 il Tribunale rigettava l'eccezione di tardività dell'opposizione, sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento di rilascio e, vista la materia oggetto di causa, sottoposta a rito locatizio, disponeva il mutamento di rito fissando l'udienza ex art 420
c.p.c. del 13.11.19 e assegnando alla parti termine per integrare gli atti introduttivi e depositare eventuali nuovi documenti.
Ritenuta la causa sostanzialmente di diritto e irrilevanti le istanze di prova orale, il Tribunale fissava per la discussione l'udienza del 12.02.2020 all'esito della quale veniva pubblicata la sentenza.
1.1Il Tribunale di Chieti con sentenza n. 96/2020 pubblicata in data 12.02.2020 , rigettava l'opposizione proposta da e compensava le spese di lite. Controparte_1
Dopo aver riepilogato i fatti di causa ossia che il occupava senza titolo dal 2014 con CP_1 la sua famiglia un alloggio per il quale aveva chiesto nel 2014 l'assegnazione in sanatoria Pt_1 ai sensi e per gli effetti della L.R. 96/96 e che lo stesso era stato assolto con sentenza del
Tribunale di Chieti n. 1480/16 dall'imputazione di cui agli artt. 633/639 bis c.p. in quanto l'occupazione dell'alloggio era stata ritenuta scriminata dall'esimente dello stato di necessità ( per invalidità civile al 100% dell'occupante, per gravi problemi di salute del coniuge, stato di disoccupazione dei figli, assenza di una sistemazione abitativa alternativa) e aver precisato che in tema di edilizia residenziale pubblica la controversia in caso di opposizione ad un provvedimento dell'amministrazione comunale di rilascio dell'immobile occupato senza titolo
2 ed in assegnazione in locazione a terzi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario , il Primo
Giudice passava al merito della controversia analizzando l'art. 36 (Occupazione e cessione illegale degli alloggi) della L.R. 96/96 .
Essendo pacifico che il aveva occupato abusivamente l'alloggio de quo e che lo stesso CP_1 non aveva ottenuto in sede amministrativa l'assegnazione in sanatoria ( per la quale peraltro era stato emesso in data 12.2.2018 parere contrario dalla Commissione per la Formazione delle graduatorie), per il Tribunale l'opponente non aveva fornito la prova, cui era onerato ex art
2967 c.c., della sussistenza del diritto alla sanatoria: ciò in quanto, a fronte della persistente morosità del nel pagamento degli oneri connessi alla occupazione dell'alloggio, CP_1 asserita e documentata dall' sin dalla propria costituzione, l'opponente si era limitato a Pt_1 contestare genericamente tale morosità sostenendo di vantare un proprio maggior controcredito derivante dalla circostanza che il canone di locazione mensile richiesto dall' era superiore Pt_1
a quello previsto per gli assegnatari ER ( avendo quindi diritto alla ripetizione delle somme corrisposte in più, versando un importo di € 85,00 a fronte di € 15,00 mensili spettanti in caso di regolarizzazione essendo disoccupato e invalido civile); inoltre tale assunto oltre che generico era, secondo il Tribunale, indimostrato non avendo il dato alcuna CP_1 indicazione né tantomeno alcuna prova sulle ragioni per le quali l'ammontare del canone doveva esser di € 15,00, né aveva al riguardo mosso alcuna contestazione ante causam al canone richiesto dall'ER; né poteva considerarsi prova di tale assunto il prospetto rilasciato dall' Pt_1 relativo all'occupazione di altro alloggio da parte di altro soggetto, depositato dall'opponente con la memoria conclusionale, in quanto l'art. 25 della L.R. n. 96/96 indica le modalità con cui deve essere calcolato il canone e l'opponente non ha dedotto né dimostrato che il canone applicatogli non fosse rispettoso dei requisiti di legge e la sussistenza di una identità tra le caratteristiche , l'ubicazione e lo stato dei due immobili ( quello da lui occupato e quello occupato da altro soggetto di cui al prospetto ER depositato) nonché delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare e quello dell'occupante dell'altro immobile.
Rilevava altresì il Primo Giudice che la morosità da parte dell'opponente era aumentata ammontando ad ottobre 2019 ad € 7.046,77, come comprovato dal prospetto analitico depositata dall' con la comparsa conclusionale in cui emergeva il sopravvenuto mancato Pt_1 pagamento da parte dell'occupante dei canoni relativi all'intero anno 2019 e del 2° semestre
2018: circostanza rispetto alla quale il non produceva alcuna prova contraria CP_1 attestante l'avvenuto pagamento.
3 Pertanto, secondo il Tribunale, non sussistendo una delle condizioni previste dalla legge per la sanatoria della occupazione sine titolo richiesta dall'opponente , ossia la mancanza di morosità relativamente al periodo di occupazione , l'opposizione non poteva essere accolta.
Le spese di lite venivano compensate in ragione della soccombenza dell'opposta riguardo l'eccezione di tardività dell'opposizione e per la peculiarità della vicenda , involgente delicati rapporti fra le parti.
2. Avverso la sentenza n. 96/2020 del Tribunale di Chieti proponeva impugnazione CP_1
per i motivi di seguito indicati:
[...]
A) Con il primo motivo sosteneva che il Primo Giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla legittimità dell'avvio della procedura di rilascio dell'immobile, soffermandosi esclusivamente sulla presunta morosità del , essendo per l'appellante l'impugnato decreto di rilascio CP_1 illegittimo e privo di titolo sottostante, in quanto emesso in data 4 luglio 2017, ovvero prima del parere contrario alla richiesta di sanatoria espresso dalla Commissione ERP rilasciato in data 12.02.2018; pertanto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare preliminarmente la carenza di titolo esecutivo in quanto “il parere della Commissione ERP.” veniva emesso in data successiva alla notifica dello stesso titolo esecutivo e dell'atto di precetto, nonché per la sua stessa infondatezza ed illegittimità attesa la sussistenza dei presupposti richiesti per legge per l'assegnazione in sanatoria.
B) Con il secondo motivo ribadiva l'infondatezza della morosità, contestando il calcolo effettuato dall'ER in quanto non rispettoso dei criteri di cui alla L.R. 96/96; di contro sosteneva di aver dimostrato, contrariamente a quanto asserito dal Primo Giudice , che il canone dovuto era pari ad € 15,00 mensili ( e non di € 82,65 richiesti dall' ) mediante la produzione di Pt_1 un prospetto di calcolo di canone di locazione relativo ad altro assegnatario avente le medesime condizioni reddituali e per un alloggio avente le stesse caratteristiche di quello occupato dall'appellante. EG , chiedendone l'acquisizione in giudizio ex art 345 c.p.c., una dichiarazione rilasciata dal Comune di Chieti che accertava che il canone di locazione dovuto dall'appellante era di € 15,69 .
2.1Si costituiva l' contestando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto. Pt_1
2.2 La Corte d'Appello di L'Aquila con la sentenza n. 1743/2020 pubblicata in data 10.12.2020, accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, annullava il decreto di rilascio dell'alloggio ER occupato dall'appellante sito in via Amiterno n. 120; condannava Pt_1
l' alle spese dei due gradi di giudizio liquidati in € 5.534 per il primo grado ed € 6.615 per Pt_1
4 il secondo grado oltre, per entrambi gli importi , spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP.
Tale decisione era stata adottata in quanto, secondo la Corte territoriale, la procedura seguita dall' non era corretta con conseguente annullamento del decreto di rilascio. Pt_1
Rilevava la Corte che il parere negativo all'assegnazione era stato rilasciato dalla Commissione
ERP non in riferimento alla morosità del bensì riportandosi alla diffida di rilascio in CP_1 data 14.11.14 dell'immobile occupato e al decreto di rilascio del 04.07.17 emessi dall'ER, mentre al contrario il parere della Commissione doveva essere espresso con riferimento alla presenza o meno dei requisiti richiesti dall'art. 36 della L.R.96/96 per l'assegnazione in sanatoria.
Nel caso di specie, la Commissione pur avendo dato atto dell'assoluzione del ( CP_1 sentenza n. 1480/16) per il reato di occupazione arbitraria dell'immobile in questione in virtù dell'esimente dello stato di necessità, aveva sostenuto che tale esimente era inapplicabile agli atti amministrativi : tale interpretazione non era condivisa dalla Corte , atteso che il tenore della norma di cui all'art. 36 della legge regionale 96/1996 ( per la quale non sono sanabili le occupazioni senza titolo di alloggi ERP ottenute con violenza o violazione della legge penale) non consentiva tale lettura, introducendo un criterio ulteriore e diverso da quello indicato dalla predetta legge ossia che le ragioni che avevano portato all'assoluzione in sede penale non avessero rilevanza nell'ambito degli atti amministrativi.
Evidenziava la Corte, inoltre, che il decreto di rilascio era stato emesso a seguito delle morosità nel pagamento dei canoni da parte del e, quindi, con motivazione diversa da quella CP_1 con la quale la Commissione aveva espresso parere contrario alla sanatoria.
Riguardo alla morosità, rilevava che in atti vi era una lettera del 11.12.18 inviata dall' con Pt_1 cui si sollecitava il pagamento degli oneri condominiali (ammontanti ad € 1.967,23 al 30.09.18) senza alcun riferimento a morosità nel pagamento dei canoni;
inoltre faceva presente che l'art
36 della predetta legge regionale subordina l'assegnazione in sanatoria al recupero dei canoni arretrati da parte degli enti gestori per il periodo di occupazione senza titolo e che l'ammontare dei canoni da recuperare è rateizzabile ( al tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni) e che quindi solo dopo l'estinzione del debito si potrà procedere alla stipula del contratto di locazione con applicazione, da parte del gestore dalla data del parere favorevole della Commissione assegnazione alloggi , su segnalazione del Comune, del canone sociale ex art 25 L.R. 96/96.
5 Considerato da una parte che la Commissione aveva espresso parere negativo sull'assunto dell'inapplicabilità agli atti amministrativi delle ragioni che avevano portato all'assoluzione del in sede penale e dall'altra che l' aveva giustificato il rilascio con la morosità dei CP_1 Pt_1 canoni non provata ( essendo stata provata la morosità dei soli oneri condominiali) e considerando che è la stessa legge regionale a prevedere il recupero dei canoni pregressi da parte degli enti gestori quale uno dei requisiti per ottenere la sanatoria , la Corte ne inferiva che, non essendo stata correttamente eseguita la procedura, il decreto di rilascio doveva essere annullato.
3.Avverso la sentenza così resa dalla Corte di Appello di L'Aquila proponeva ricorso in
Cassazione l' che sulla base di sette motivi ha censurato la sentenza impugnata Parte_1 per: 1) in riferimento all'art 360, primo comma , n. 3) c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 36, commi 13-bis e 13-ter, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996; 2)in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione;
3) in riferimento all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 36 commi 2,4, e 7 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, oltre a carenza di legittimazione passiva dell' per la contestazione del diniego di assegnazione in Pt_1 sanatoria e sopravvenuta carenza di interesse;
4) in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3
c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 36 comma 4 della legge reg. Abruzzo n. 96 del
1996 , oltre a violazione della normativa in materia di morosità nel procedimento di assegnazione in sanatoria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
5) in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 36 comma 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 , in relazione al profilo della illegittimità ed inattendibilità della documentazione prodotta solo ed esclusivamente in appello dalla controparte e inerente al calcolo della morosità; 6) in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. , violazione e falsa dell'art. 36 comma 6 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996; 7) in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese dei due gradi di giudizio.
3.1 La Suprema Corte decideva con ordinanza n. 25689/2024 pubblicata in data 25.09.2024 con cui dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo con assorbimento degli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di appello di
L'Aquila in diversa composizione anche per le spese di giudizio di Cassazione in base all'esito della pronuncia definitiva.
6 La Corte di Cassazione riteneva inammissibile il primo motivo di ricorso in quanto invocava l'applicazione di due disposizioni non ancora entrate in vigore al momento dei fatti oggetto della vicenda in esame, essendo i commi 13-bis e 13 -ter dell'art. 36 della L.R. Abruzzo n.
96/96 stati introdotti nel testo legislativo dall'art. 9 co. 1 della legge della n. Parte_3
34 del 31.10.2019 e con norme ( ex art 14 co. 1) efficaci a decorrere dal 09.11.2019. di conseguenza è evidente secondo la Suprema Corte l'inapplicabilità di tali disposizioni al caso di specie collocandosi sia il decreto di rilascio che il relativo atto di precetto in un momento precedente.
Riteneva invece fondato il secondo motivo (con il quale parte ricorrente aveva lamentato che la Corte di appello si era pronunciata sui vizi del parere emesso dalla Commissione ERP sebbene nessuna della parti avesse sollevato eccezioni al riguardo, che gli eventuali vizi del provvedimento potevano essere sindacati solo dal giudice amministrativo e che la sentenza impugnata non aveva considerato che il rigetto del gravame non poteva inficiare la validità del decreto di rilascio) rilevando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in cui era incorsa la Corte di Appello che pur avendo indicato nella motivazione della sentenza che il gravame promosso dal si fondava su due motivi ( lamentando CP_1 con il primo l'omessa pronuncia , da parte del Tribunale, sulla ritenuta illegittimità del decreto di rilascio in quanto adottato il 4 luglio 2017 prima del parere contrario alla richiesta di sanatoria espresso dalla Commissione ERP in data 12 febbraio 2028 e traendone l'appellante la conclusione per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la carenza del titolo esecutivo) “ … benchè chiamata a rispondere al motivo di appello suindicato, ha affrontato in pieno un profilo che non era affatto in discussione , cioè quello della legittimità in sé del parere espresso dalla
Commissione ERP, con evidente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L'esame della legittimità di quel provvedimento infatti dipendeva da una serie di profili di fatto, ivi compreso il rapporto tra il giudicato assolutorio penale e la portata dei suoi effetti in sede civile che esulavano dai limiti del giudizio.
Ne consegue che l'approdo finale della sentenza impugnata passa per cosi dire, attraverso una motivazione -di per sé, peraltro, non del tutto comprensibile-che si fonda sull'accertamento della sostanziale illegittimità del parere citato non richiesto dall'appellante”
Concludeva la Suprema Corte affermando che “spetterà al giudice del rinvio, nel rispetto delle regole processuali e attenendosi ai motivi di appello, tornare ad esaminare la vicenda, in particolare interrogandosi anche sul rapporto esistente tra la pendenza della richiesta di sanatoria avanzata dall'occupante abusivo e l'emissione del decreto di rilascio da parte dell' ”. Pt_1
7 4. Con atto di citazione in riassunzione l' ha riassunto tempestivamente il Parte_1 giudizio chiedendo in conformità al dettato dell'ordinanza n. 25689/2024 della Corte di
Cassazione, il rigetto dell'impugnazione proposta da e la conferma della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Chieti n. 96/2020 con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e del giudizio di cassazione nonchè la restituzione a favore dell' delle Parte_1 somme pagate in ragione della sentenza di appello per cui chiedeva la riforma. Co
, appellato in riassunzione, regolarmente citato non si è costituito e la Controparte_3
Corte con ordinanza del 28.05.2025 ne dichiarava la contumacia .
4.2 All'udienza del 25.11.2025 fissata per la discussione e svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è da ritenere matura per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate e viene pertanto decisa nei termini di seguito riportati.
5. Preso atto dell'ordinanza della Corte di Cassazione con la quale è stato ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso e fondato il secondo ( con assorbimento degli altri), riferito alla violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato riconoscendosi l'errore in cui era incorsa la Corte di Appello aquilana nell'accogliere il gravame, l con il presente giudizio di rinvio si impone il nuovo esame della vicenda in particolare anche riguardo il rapporto esistente tra la pendenza della richiesta di sanatoria avanzata dal e l'emissione del CP_1 decreto di rilascio.
6. (appellato in riassunzione) aveva eccepito l'illegittimità del decreto di Controparte_1 rilascio emesso dall 'ER in quanto emesso in data 04.04.2017 prima del parere negativo alla richiesta di sanatoria espresso dalla Commissione ERP in data 12.02.2018 e che il rigetto della richiesta di sanatoria era fondato sull'assunto che l'occupazione dell'alloggio fosse avvenuto con violenza o comunque con violazione della legge penale in virtù dell'art. 6 della L.R. 96/96.
Appare necessario alla luce delle indicazioni della Suprema Corte esaminare la procedura di rilascio seguita dall'ER in relazione con la richiesta di sanatoria e l'emissione del decreto di rilascio.
Come è noto e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 34161/2019, Cass n.
22341/2025) “ In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione
è l'assegnazione; specificandosi altresì (Cass. n. 12957/23) che “ l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari.”; inoltre (Cass n.
8 16466/2017) “il decreto di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo, di cui all'art. 18 del
d.P.R. n. 1035 del 1972, presuppone il difetto del “titolo di assegnazione”, dal quale soltanto dipende la qualificazione come legittima od abusiva dell'occupazione dell'immobile, con la conseguenza che, in assenza di un provvedimento di assegnazione, - in quanto mai emesso, ovvero successivamente revocato od annullato o divenuto inefficace per decadenza dallo stesso
- l'occupazione predetta deve qualificarsi sempre come “abusiva”, non essendo configurabile un titolo di detenzione autonomo dal titolo di assegnazione”.
Ciò detto è evidente che l'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non può avvenire senza un rituale provvedimento di assegnazione con la conseguenza che l'occupazione ed il godimento di fatto dello stesso in mancanza di provvedimento di assegnazione non è idoneo ad instaurare un valido ed efficace rapporto tra l'ente proprietario o gestore dell'immobile e l'occupante senza titolo: tale principio del resto trova fondamento nella finalità delle disposizioni che regolano l'edilizia residenziale pubblica che è quello di garantire che gli alloggi costruiti con fondi pubblici vengano impiegati per la finalità sociale di far fronte alle esigenze abitative di nuclei familiari più bisognosi .
Tale finalità sociale comporta che l'azione per il recupero di un alloggio di edilizia popolare non richieda una particolare motivazione , essendo sufficiente la mera ricognizione della situazione determinate dalla occupazione abusiva dell'alloggio (TAR Campania, Salerno sez II
n. 80/2012) .
Come già evidenziato, l'occupazione senza titolo ( ossia in mancanza di un provvedimento di assegnazione ) non può dar luogo ad alcun valido ed efficace rapporto fra occupante e proprietario o gestore dell'immobile (Cass. n. 12919/2000), pertanto il provvedimento di rilascio intimato all'occupante abusivo costituisce di per sé atto vincolato, motivato sulla base dell'esistenza del solo presupposto per la sua applicazione trattandosi di casi in cui la legge dispone un particolare procedimento pubblicistico per regolamentare una situazione giuridica non disponibile da parte della P.A., ove ogni fase del procedimento è disciplinata da precise norme di legge a tutela dell'affidamento dei cittadini che si sostanzia proprio nell'osservanza e nella rilevanza del procedimento e del relativo provvedimento conclusivo che istituisce o esclude la situazione abilitativa tutelata .
In caso dunque di occupazione senza titolo l'ordine di rilascio dell'alloggio è emesso dall'ente proprietario o dal gestore a norma dell'art 18 D.P.R. n. 1035/1972 configurandosi tale provvedimento come atto di autotutela della proprietà pubblica o di gestione del patrimonio immobiliare pubblico: in presenza di una occupazione di alloggio di edilizia popolare da parte di un soggetto privo di titolo autorizzativo l'ente è obbligato ad adottare provvedimenti
9 sanzionatori , attesa la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato ( C.d.S sez.
V n. 4434/2012)
Alle luce di tali principi, nel caso di specie a fronte di un'occupazione senza titolo del CP_1
( circostanza pacifica come risultante dagli atti di causa) l aveva l'obbligo di procedere al Pt_1 recupero dell'alloggio abusivamente occupato e pertanto a ciò provvedeva inviando la diffida in data 27.11.14 ed emettendo e comunicando il decreto di rilascio del 04.07.2017 ai sensi dell'art. 36 L.R. 96/96
Va poi considerato, ai fini della verifica della correttezza della procedura di rilascio seguita dall' che il aveva presentato in data 06.10.14 istanza di assegnazione in Pt_1 CP_1 sanatoria dell'alloggio occupato.
Al riguardo osserva la Corte che la L.R. n. 96/1996 della (“Norme per Pt_3 Pt_3
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”) prevede all'art. 36 (Occupazione e cessioni illegali degli alloggi) la possibilità ( secondo il testo all'epoca vigente) “nei confronti di coloro che alla data del 28 febbraio 2015 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica” dell'assegnazione dell'alloggio stesso subordinandola alla presenza di determinati requisiti fra i quali per quanto di interesse nel caso di specie (art. 36 co. 4 lett c) “il recupero dei canoni arretrati da parte degli enti gestori riferiti al periodo di occupazione senza titolo del richiedente la sanatoria” tenendo in disparte la questione dell'impossibilità di sanatoria per le posizioni di abusività ottenute in violazione di norme penali , affrontata nel parere della
Commissione ERP sulla cui legittimità in sé non è possibile alcuna pronuncia secondo le indicazioni della sentenza di rinvio della Cassazione.
A fronte della morosità -denunciata e documentata dall' riguardo il Controparte_4 pagamento degli oneri connessi all'occupazione dell'alloggio ( lettera del 11.12.18 con cui si sollecitava l'occupante a pagare le quote dei servizi comuni ammontanti ad € 1.967,23 al
30.09.18 in atti) e aggravatasi nel corso degli anni (ammontando ad ottobre 2019 ad € 7.046,77 come da prospetto analitico depositato dall' fasc. primo grado ed ad € 16.931,71 al Pt_1
16.12.24 come da prospetto aggiornato depositato in appello dall'appellante in riassunzione) il non ha fornito la prova di avvenuto pagamento né delle ragioni per cui non vi era CP_1 tenuto: limitandosi a contestare gli importi richiesti con l'affermazione di vantare un controcredito (sostenendo che il canone dovuto ammontava ad € 15,69 anziché ad € 82,65 richiesto dall' sulla base del raffronto con un prospetto rilasciato dall' per Pt_1 Pt_1
l'occupazione di altro alloggio da parte di un altro soggetto senza fornire alcuna prova circa la sussistenza dell'identità fra le due posizioni ( caratteristiche , ubicazione e stato dei due
10 immobili, quello occupato dal e quello occupato da altro soggetto) e della CP_1 corrispondenza fra le condizioni economiche dei due nuclei familiari, senza peraltro considerare che come previsto nella stessa legge ragionale n. 96/96 solo dopo l'accoglimento della domanda di sanatoria viene applicato il canone sociale di cui all' art 25 della medesima legge a partire dalla data di inizio dell'effettiva occupazione (art. 36 ) per cui in assenza di valido titolo abitativo si tratta di questione relativa alla determinazione dell'indennità di occupazione ( come peraltro indicato nella diffida inviata dall' del 27.11.14 in atti) e non Pt_1 di canone di locazione, oltre che di pagamento degli oneri condominiali comunque dovuti per il periodo dell'occupazione dell'alloggio.
Pertanto in assenza dei requisiti di legge per la sanatoria della occupazione sine titulo ossia la mancanza di morosità relativa al periodo di occupazione ex art 36 co. 4 lett c, a prescindere da ogni valutazione della legittimità del parere della Commissione ERP ( esclusa dalla sentenza di rinvio della Cassazione non essendo un profilo in discussione con violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato) la procedura di rilascio adottata dall' risulta Pt_1 corretta, tenuto altresì conto che all'art. 36 co. 5 è previsto che in caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria l'Ente gestore provveda al recupero delle somme a conguaglio
“applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva” e che ai sensi dell'art. 36 co. 8 “per le occupazione per le quali non è consentita la sanatoria l'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto , il rilascio degli alloggi occupati senza titolo” disciplinando nei successivi comma del medesimo articolo le fasi del procedimento per il rilascio che prende avvio con la diffida inviata all'occupante ( nel caso di specie diffida del
27.11.14, fasc primo grado appellante in riassunzione) con termine per il rilascio e per controdeduzioni e successivo decreto di rilascio del 04.07.2017 che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti.
Nel caso di specie in ogni caso e così venendo alla specifica doglianza sollevata dal CP_1
a fondamento dell'originario atto di appello, va evidenziato che l'Ente provvedeva a sospendere in data 27.12.2017 ( comunicazione in atti doc.4 fasc. primo grado) il procedimento di rilascio avendo il eccepito di aver presentato domanda di sanatoria, in attesa del parere della CP_1
Commissione ERP, procedendo con la notifica del precetto con cui si intimava il rilascio dell'immobile abusivamente occupato e per il quale aveva correttamente avviato il procedimento di rilascio, per le ragioni dinanzi spiegate, trattandosi di atto vincolato, in data
01.12.2018 a ciò sollecitata dal ( nota del 22.03.2018, nota del 11.12.18, fasc. Controparte_5 primo grado ER).
11 7. Le considerazioni sopra esposte rendono ragione del rigetto dell'appello promosso dal ritenuta assorbita ogni altra questione e superflua ogni richiesta istruttoria con CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
8. Va invece rigettata la richiesta di restituzione di quanto versato in adempimento della sentenza di appello in precedenza pronunciata ed oggetto di Cassazione, per omessa dimostrazione dell'intervenuto pagamento.
9. Quanto alle spese , al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellato in riassunzione al pagamento, in favore dell'appellante in riassunzione, delle spese del precedente giudizio di appello e di quelle del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile complessità bassa) in considerazione della non particolare complessità delle questioni esaminate e con esclusione, per i gradi di appello, della voce relativa alla fase di trattazione istruzione non svolta, nonché la condanna alla refusione delle spese del giudizio di
Cassazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello promosso da con conferma della sentenza n. 96/2020 Controparte_1 del Tribunale di Chieti;
2) RIGETTA la domanda di condanna di alla restituzione, in favore dell Controparte_1 Pt_1 delle somme pagate in ragione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1743/2020 pubblicata in data 10.12.2020
3) CONDANNA al pagamento delle spese di lite del precedente giudizio di Controparte_1 appello che liquida in Euro 3.308,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge e al pagamento delle spese di lite del giudizio di Cassazione che liquida in Euro 2.757,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge ed alle spese del presente giudizio di rinvio che liquida in complessivi €
3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso all'esito dell'udienza odierna nella camera di consiglio da remoto del giorno
25.11.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Fuina Dott.ssa Barbara Del Bono
12 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1134 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
(P.IVA: ) in persona del Presidente e legale rappresentante Dott.
[...] P.IVA_1
con sede in via Silvino Olivieri n.59, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 Pt_1
EL CC, come in atti
-APPELLANTE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
-APPELLATO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE–
OGGETTO: Riassunzione della causa a seguito dell'ordinanza n. 25689/2024 della Corte di
Cassazione pubblicata in data 25.09.2024 con la quale è stata cassata la sentenza n.. 1743/2020 della Corte di Appello di L'Aquila pubblicata in data 10.12.2020.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante in riassunzione: “ Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, in conformità al dettato dell'ordinanza n. 25689/2024 della Corte di Cassazione, rigettando ogni contraria istanza, ritenere infondati i motivi di appello e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione proposta
1 dal sig. confermando la sentenza del Tribunale di Chieti, n. 96/2020. Con Controparte_1 vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e del giudizio di cassazione, disponendo la restituzione a favore dell' di delle somme pagate in ragione della Pt_1 Pt_1 sentenza di appello per cui si chiede la riforma.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione il Sig. adiva il Tribunale di Chieti al fine di ottenere Controparte_1 in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rilascio dell'alloggio emesso a suo carico, quale occupante abusivo, dall'Ente e notificatogli in data 28.09.17 Pt_1
e del precetto notificato in data 01.12.2018; nel merito, chiedeva che il predetto decreto ed il precetto fossero annullati e che fosse ordinato all' di di disporre l'assegnazione Pt_1 Pt_1 dell'alloggio in suo favore in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa ( in particolare dalla L.R. n. 96/96) per la sanatoria dell'occupazione illegittima.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in rito la tardività dell'opposizione e nel merito Pt_1
l'infondatezza della stessa.
Con ordinanza del 19.06.19 il Tribunale rigettava l'eccezione di tardività dell'opposizione, sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento di rilascio e, vista la materia oggetto di causa, sottoposta a rito locatizio, disponeva il mutamento di rito fissando l'udienza ex art 420
c.p.c. del 13.11.19 e assegnando alla parti termine per integrare gli atti introduttivi e depositare eventuali nuovi documenti.
Ritenuta la causa sostanzialmente di diritto e irrilevanti le istanze di prova orale, il Tribunale fissava per la discussione l'udienza del 12.02.2020 all'esito della quale veniva pubblicata la sentenza.
1.1Il Tribunale di Chieti con sentenza n. 96/2020 pubblicata in data 12.02.2020 , rigettava l'opposizione proposta da e compensava le spese di lite. Controparte_1
Dopo aver riepilogato i fatti di causa ossia che il occupava senza titolo dal 2014 con CP_1 la sua famiglia un alloggio per il quale aveva chiesto nel 2014 l'assegnazione in sanatoria Pt_1 ai sensi e per gli effetti della L.R. 96/96 e che lo stesso era stato assolto con sentenza del
Tribunale di Chieti n. 1480/16 dall'imputazione di cui agli artt. 633/639 bis c.p. in quanto l'occupazione dell'alloggio era stata ritenuta scriminata dall'esimente dello stato di necessità ( per invalidità civile al 100% dell'occupante, per gravi problemi di salute del coniuge, stato di disoccupazione dei figli, assenza di una sistemazione abitativa alternativa) e aver precisato che in tema di edilizia residenziale pubblica la controversia in caso di opposizione ad un provvedimento dell'amministrazione comunale di rilascio dell'immobile occupato senza titolo
2 ed in assegnazione in locazione a terzi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario , il Primo
Giudice passava al merito della controversia analizzando l'art. 36 (Occupazione e cessione illegale degli alloggi) della L.R. 96/96 .
Essendo pacifico che il aveva occupato abusivamente l'alloggio de quo e che lo stesso CP_1 non aveva ottenuto in sede amministrativa l'assegnazione in sanatoria ( per la quale peraltro era stato emesso in data 12.2.2018 parere contrario dalla Commissione per la Formazione delle graduatorie), per il Tribunale l'opponente non aveva fornito la prova, cui era onerato ex art
2967 c.c., della sussistenza del diritto alla sanatoria: ciò in quanto, a fronte della persistente morosità del nel pagamento degli oneri connessi alla occupazione dell'alloggio, CP_1 asserita e documentata dall' sin dalla propria costituzione, l'opponente si era limitato a Pt_1 contestare genericamente tale morosità sostenendo di vantare un proprio maggior controcredito derivante dalla circostanza che il canone di locazione mensile richiesto dall' era superiore Pt_1
a quello previsto per gli assegnatari ER ( avendo quindi diritto alla ripetizione delle somme corrisposte in più, versando un importo di € 85,00 a fronte di € 15,00 mensili spettanti in caso di regolarizzazione essendo disoccupato e invalido civile); inoltre tale assunto oltre che generico era, secondo il Tribunale, indimostrato non avendo il dato alcuna CP_1 indicazione né tantomeno alcuna prova sulle ragioni per le quali l'ammontare del canone doveva esser di € 15,00, né aveva al riguardo mosso alcuna contestazione ante causam al canone richiesto dall'ER; né poteva considerarsi prova di tale assunto il prospetto rilasciato dall' Pt_1 relativo all'occupazione di altro alloggio da parte di altro soggetto, depositato dall'opponente con la memoria conclusionale, in quanto l'art. 25 della L.R. n. 96/96 indica le modalità con cui deve essere calcolato il canone e l'opponente non ha dedotto né dimostrato che il canone applicatogli non fosse rispettoso dei requisiti di legge e la sussistenza di una identità tra le caratteristiche , l'ubicazione e lo stato dei due immobili ( quello da lui occupato e quello occupato da altro soggetto di cui al prospetto ER depositato) nonché delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare e quello dell'occupante dell'altro immobile.
Rilevava altresì il Primo Giudice che la morosità da parte dell'opponente era aumentata ammontando ad ottobre 2019 ad € 7.046,77, come comprovato dal prospetto analitico depositata dall' con la comparsa conclusionale in cui emergeva il sopravvenuto mancato Pt_1 pagamento da parte dell'occupante dei canoni relativi all'intero anno 2019 e del 2° semestre
2018: circostanza rispetto alla quale il non produceva alcuna prova contraria CP_1 attestante l'avvenuto pagamento.
3 Pertanto, secondo il Tribunale, non sussistendo una delle condizioni previste dalla legge per la sanatoria della occupazione sine titolo richiesta dall'opponente , ossia la mancanza di morosità relativamente al periodo di occupazione , l'opposizione non poteva essere accolta.
Le spese di lite venivano compensate in ragione della soccombenza dell'opposta riguardo l'eccezione di tardività dell'opposizione e per la peculiarità della vicenda , involgente delicati rapporti fra le parti.
2. Avverso la sentenza n. 96/2020 del Tribunale di Chieti proponeva impugnazione CP_1
per i motivi di seguito indicati:
[...]
A) Con il primo motivo sosteneva che il Primo Giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla legittimità dell'avvio della procedura di rilascio dell'immobile, soffermandosi esclusivamente sulla presunta morosità del , essendo per l'appellante l'impugnato decreto di rilascio CP_1 illegittimo e privo di titolo sottostante, in quanto emesso in data 4 luglio 2017, ovvero prima del parere contrario alla richiesta di sanatoria espresso dalla Commissione ERP rilasciato in data 12.02.2018; pertanto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare preliminarmente la carenza di titolo esecutivo in quanto “il parere della Commissione ERP.” veniva emesso in data successiva alla notifica dello stesso titolo esecutivo e dell'atto di precetto, nonché per la sua stessa infondatezza ed illegittimità attesa la sussistenza dei presupposti richiesti per legge per l'assegnazione in sanatoria.
B) Con il secondo motivo ribadiva l'infondatezza della morosità, contestando il calcolo effettuato dall'ER in quanto non rispettoso dei criteri di cui alla L.R. 96/96; di contro sosteneva di aver dimostrato, contrariamente a quanto asserito dal Primo Giudice , che il canone dovuto era pari ad € 15,00 mensili ( e non di € 82,65 richiesti dall' ) mediante la produzione di Pt_1 un prospetto di calcolo di canone di locazione relativo ad altro assegnatario avente le medesime condizioni reddituali e per un alloggio avente le stesse caratteristiche di quello occupato dall'appellante. EG , chiedendone l'acquisizione in giudizio ex art 345 c.p.c., una dichiarazione rilasciata dal Comune di Chieti che accertava che il canone di locazione dovuto dall'appellante era di € 15,69 .
2.1Si costituiva l' contestando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto. Pt_1
2.2 La Corte d'Appello di L'Aquila con la sentenza n. 1743/2020 pubblicata in data 10.12.2020, accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, annullava il decreto di rilascio dell'alloggio ER occupato dall'appellante sito in via Amiterno n. 120; condannava Pt_1
l' alle spese dei due gradi di giudizio liquidati in € 5.534 per il primo grado ed € 6.615 per Pt_1
4 il secondo grado oltre, per entrambi gli importi , spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP.
Tale decisione era stata adottata in quanto, secondo la Corte territoriale, la procedura seguita dall' non era corretta con conseguente annullamento del decreto di rilascio. Pt_1
Rilevava la Corte che il parere negativo all'assegnazione era stato rilasciato dalla Commissione
ERP non in riferimento alla morosità del bensì riportandosi alla diffida di rilascio in CP_1 data 14.11.14 dell'immobile occupato e al decreto di rilascio del 04.07.17 emessi dall'ER, mentre al contrario il parere della Commissione doveva essere espresso con riferimento alla presenza o meno dei requisiti richiesti dall'art. 36 della L.R.96/96 per l'assegnazione in sanatoria.
Nel caso di specie, la Commissione pur avendo dato atto dell'assoluzione del ( CP_1 sentenza n. 1480/16) per il reato di occupazione arbitraria dell'immobile in questione in virtù dell'esimente dello stato di necessità, aveva sostenuto che tale esimente era inapplicabile agli atti amministrativi : tale interpretazione non era condivisa dalla Corte , atteso che il tenore della norma di cui all'art. 36 della legge regionale 96/1996 ( per la quale non sono sanabili le occupazioni senza titolo di alloggi ERP ottenute con violenza o violazione della legge penale) non consentiva tale lettura, introducendo un criterio ulteriore e diverso da quello indicato dalla predetta legge ossia che le ragioni che avevano portato all'assoluzione in sede penale non avessero rilevanza nell'ambito degli atti amministrativi.
Evidenziava la Corte, inoltre, che il decreto di rilascio era stato emesso a seguito delle morosità nel pagamento dei canoni da parte del e, quindi, con motivazione diversa da quella CP_1 con la quale la Commissione aveva espresso parere contrario alla sanatoria.
Riguardo alla morosità, rilevava che in atti vi era una lettera del 11.12.18 inviata dall' con Pt_1 cui si sollecitava il pagamento degli oneri condominiali (ammontanti ad € 1.967,23 al 30.09.18) senza alcun riferimento a morosità nel pagamento dei canoni;
inoltre faceva presente che l'art
36 della predetta legge regionale subordina l'assegnazione in sanatoria al recupero dei canoni arretrati da parte degli enti gestori per il periodo di occupazione senza titolo e che l'ammontare dei canoni da recuperare è rateizzabile ( al tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni) e che quindi solo dopo l'estinzione del debito si potrà procedere alla stipula del contratto di locazione con applicazione, da parte del gestore dalla data del parere favorevole della Commissione assegnazione alloggi , su segnalazione del Comune, del canone sociale ex art 25 L.R. 96/96.
5 Considerato da una parte che la Commissione aveva espresso parere negativo sull'assunto dell'inapplicabilità agli atti amministrativi delle ragioni che avevano portato all'assoluzione del in sede penale e dall'altra che l' aveva giustificato il rilascio con la morosità dei CP_1 Pt_1 canoni non provata ( essendo stata provata la morosità dei soli oneri condominiali) e considerando che è la stessa legge regionale a prevedere il recupero dei canoni pregressi da parte degli enti gestori quale uno dei requisiti per ottenere la sanatoria , la Corte ne inferiva che, non essendo stata correttamente eseguita la procedura, il decreto di rilascio doveva essere annullato.
3.Avverso la sentenza così resa dalla Corte di Appello di L'Aquila proponeva ricorso in
Cassazione l' che sulla base di sette motivi ha censurato la sentenza impugnata Parte_1 per: 1) in riferimento all'art 360, primo comma , n. 3) c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 36, commi 13-bis e 13-ter, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996; 2)in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione;
3) in riferimento all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 36 commi 2,4, e 7 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, oltre a carenza di legittimazione passiva dell' per la contestazione del diniego di assegnazione in Pt_1 sanatoria e sopravvenuta carenza di interesse;
4) in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3
c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 36 comma 4 della legge reg. Abruzzo n. 96 del
1996 , oltre a violazione della normativa in materia di morosità nel procedimento di assegnazione in sanatoria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
5) in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 36 comma 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 , in relazione al profilo della illegittimità ed inattendibilità della documentazione prodotta solo ed esclusivamente in appello dalla controparte e inerente al calcolo della morosità; 6) in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. , violazione e falsa dell'art. 36 comma 6 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996; 7) in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese dei due gradi di giudizio.
3.1 La Suprema Corte decideva con ordinanza n. 25689/2024 pubblicata in data 25.09.2024 con cui dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo con assorbimento degli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di appello di
L'Aquila in diversa composizione anche per le spese di giudizio di Cassazione in base all'esito della pronuncia definitiva.
6 La Corte di Cassazione riteneva inammissibile il primo motivo di ricorso in quanto invocava l'applicazione di due disposizioni non ancora entrate in vigore al momento dei fatti oggetto della vicenda in esame, essendo i commi 13-bis e 13 -ter dell'art. 36 della L.R. Abruzzo n.
96/96 stati introdotti nel testo legislativo dall'art. 9 co. 1 della legge della n. Parte_3
34 del 31.10.2019 e con norme ( ex art 14 co. 1) efficaci a decorrere dal 09.11.2019. di conseguenza è evidente secondo la Suprema Corte l'inapplicabilità di tali disposizioni al caso di specie collocandosi sia il decreto di rilascio che il relativo atto di precetto in un momento precedente.
Riteneva invece fondato il secondo motivo (con il quale parte ricorrente aveva lamentato che la Corte di appello si era pronunciata sui vizi del parere emesso dalla Commissione ERP sebbene nessuna della parti avesse sollevato eccezioni al riguardo, che gli eventuali vizi del provvedimento potevano essere sindacati solo dal giudice amministrativo e che la sentenza impugnata non aveva considerato che il rigetto del gravame non poteva inficiare la validità del decreto di rilascio) rilevando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in cui era incorsa la Corte di Appello che pur avendo indicato nella motivazione della sentenza che il gravame promosso dal si fondava su due motivi ( lamentando CP_1 con il primo l'omessa pronuncia , da parte del Tribunale, sulla ritenuta illegittimità del decreto di rilascio in quanto adottato il 4 luglio 2017 prima del parere contrario alla richiesta di sanatoria espresso dalla Commissione ERP in data 12 febbraio 2028 e traendone l'appellante la conclusione per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la carenza del titolo esecutivo) “ … benchè chiamata a rispondere al motivo di appello suindicato, ha affrontato in pieno un profilo che non era affatto in discussione , cioè quello della legittimità in sé del parere espresso dalla
Commissione ERP, con evidente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L'esame della legittimità di quel provvedimento infatti dipendeva da una serie di profili di fatto, ivi compreso il rapporto tra il giudicato assolutorio penale e la portata dei suoi effetti in sede civile che esulavano dai limiti del giudizio.
Ne consegue che l'approdo finale della sentenza impugnata passa per cosi dire, attraverso una motivazione -di per sé, peraltro, non del tutto comprensibile-che si fonda sull'accertamento della sostanziale illegittimità del parere citato non richiesto dall'appellante”
Concludeva la Suprema Corte affermando che “spetterà al giudice del rinvio, nel rispetto delle regole processuali e attenendosi ai motivi di appello, tornare ad esaminare la vicenda, in particolare interrogandosi anche sul rapporto esistente tra la pendenza della richiesta di sanatoria avanzata dall'occupante abusivo e l'emissione del decreto di rilascio da parte dell' ”. Pt_1
7 4. Con atto di citazione in riassunzione l' ha riassunto tempestivamente il Parte_1 giudizio chiedendo in conformità al dettato dell'ordinanza n. 25689/2024 della Corte di
Cassazione, il rigetto dell'impugnazione proposta da e la conferma della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Chieti n. 96/2020 con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e del giudizio di cassazione nonchè la restituzione a favore dell' delle Parte_1 somme pagate in ragione della sentenza di appello per cui chiedeva la riforma. Co
, appellato in riassunzione, regolarmente citato non si è costituito e la Controparte_3
Corte con ordinanza del 28.05.2025 ne dichiarava la contumacia .
4.2 All'udienza del 25.11.2025 fissata per la discussione e svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è da ritenere matura per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate e viene pertanto decisa nei termini di seguito riportati.
5. Preso atto dell'ordinanza della Corte di Cassazione con la quale è stato ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso e fondato il secondo ( con assorbimento degli altri), riferito alla violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato riconoscendosi l'errore in cui era incorsa la Corte di Appello aquilana nell'accogliere il gravame, l con il presente giudizio di rinvio si impone il nuovo esame della vicenda in particolare anche riguardo il rapporto esistente tra la pendenza della richiesta di sanatoria avanzata dal e l'emissione del CP_1 decreto di rilascio.
6. (appellato in riassunzione) aveva eccepito l'illegittimità del decreto di Controparte_1 rilascio emesso dall 'ER in quanto emesso in data 04.04.2017 prima del parere negativo alla richiesta di sanatoria espresso dalla Commissione ERP in data 12.02.2018 e che il rigetto della richiesta di sanatoria era fondato sull'assunto che l'occupazione dell'alloggio fosse avvenuto con violenza o comunque con violazione della legge penale in virtù dell'art. 6 della L.R. 96/96.
Appare necessario alla luce delle indicazioni della Suprema Corte esaminare la procedura di rilascio seguita dall'ER in relazione con la richiesta di sanatoria e l'emissione del decreto di rilascio.
Come è noto e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 34161/2019, Cass n.
22341/2025) “ In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione
è l'assegnazione; specificandosi altresì (Cass. n. 12957/23) che “ l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari.”; inoltre (Cass n.
8 16466/2017) “il decreto di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo, di cui all'art. 18 del
d.P.R. n. 1035 del 1972, presuppone il difetto del “titolo di assegnazione”, dal quale soltanto dipende la qualificazione come legittima od abusiva dell'occupazione dell'immobile, con la conseguenza che, in assenza di un provvedimento di assegnazione, - in quanto mai emesso, ovvero successivamente revocato od annullato o divenuto inefficace per decadenza dallo stesso
- l'occupazione predetta deve qualificarsi sempre come “abusiva”, non essendo configurabile un titolo di detenzione autonomo dal titolo di assegnazione”.
Ciò detto è evidente che l'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non può avvenire senza un rituale provvedimento di assegnazione con la conseguenza che l'occupazione ed il godimento di fatto dello stesso in mancanza di provvedimento di assegnazione non è idoneo ad instaurare un valido ed efficace rapporto tra l'ente proprietario o gestore dell'immobile e l'occupante senza titolo: tale principio del resto trova fondamento nella finalità delle disposizioni che regolano l'edilizia residenziale pubblica che è quello di garantire che gli alloggi costruiti con fondi pubblici vengano impiegati per la finalità sociale di far fronte alle esigenze abitative di nuclei familiari più bisognosi .
Tale finalità sociale comporta che l'azione per il recupero di un alloggio di edilizia popolare non richieda una particolare motivazione , essendo sufficiente la mera ricognizione della situazione determinate dalla occupazione abusiva dell'alloggio (TAR Campania, Salerno sez II
n. 80/2012) .
Come già evidenziato, l'occupazione senza titolo ( ossia in mancanza di un provvedimento di assegnazione ) non può dar luogo ad alcun valido ed efficace rapporto fra occupante e proprietario o gestore dell'immobile (Cass. n. 12919/2000), pertanto il provvedimento di rilascio intimato all'occupante abusivo costituisce di per sé atto vincolato, motivato sulla base dell'esistenza del solo presupposto per la sua applicazione trattandosi di casi in cui la legge dispone un particolare procedimento pubblicistico per regolamentare una situazione giuridica non disponibile da parte della P.A., ove ogni fase del procedimento è disciplinata da precise norme di legge a tutela dell'affidamento dei cittadini che si sostanzia proprio nell'osservanza e nella rilevanza del procedimento e del relativo provvedimento conclusivo che istituisce o esclude la situazione abilitativa tutelata .
In caso dunque di occupazione senza titolo l'ordine di rilascio dell'alloggio è emesso dall'ente proprietario o dal gestore a norma dell'art 18 D.P.R. n. 1035/1972 configurandosi tale provvedimento come atto di autotutela della proprietà pubblica o di gestione del patrimonio immobiliare pubblico: in presenza di una occupazione di alloggio di edilizia popolare da parte di un soggetto privo di titolo autorizzativo l'ente è obbligato ad adottare provvedimenti
9 sanzionatori , attesa la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato ( C.d.S sez.
V n. 4434/2012)
Alle luce di tali principi, nel caso di specie a fronte di un'occupazione senza titolo del CP_1
( circostanza pacifica come risultante dagli atti di causa) l aveva l'obbligo di procedere al Pt_1 recupero dell'alloggio abusivamente occupato e pertanto a ciò provvedeva inviando la diffida in data 27.11.14 ed emettendo e comunicando il decreto di rilascio del 04.07.2017 ai sensi dell'art. 36 L.R. 96/96
Va poi considerato, ai fini della verifica della correttezza della procedura di rilascio seguita dall' che il aveva presentato in data 06.10.14 istanza di assegnazione in Pt_1 CP_1 sanatoria dell'alloggio occupato.
Al riguardo osserva la Corte che la L.R. n. 96/1996 della (“Norme per Pt_3 Pt_3
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”) prevede all'art. 36 (Occupazione e cessioni illegali degli alloggi) la possibilità ( secondo il testo all'epoca vigente) “nei confronti di coloro che alla data del 28 febbraio 2015 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica” dell'assegnazione dell'alloggio stesso subordinandola alla presenza di determinati requisiti fra i quali per quanto di interesse nel caso di specie (art. 36 co. 4 lett c) “il recupero dei canoni arretrati da parte degli enti gestori riferiti al periodo di occupazione senza titolo del richiedente la sanatoria” tenendo in disparte la questione dell'impossibilità di sanatoria per le posizioni di abusività ottenute in violazione di norme penali , affrontata nel parere della
Commissione ERP sulla cui legittimità in sé non è possibile alcuna pronuncia secondo le indicazioni della sentenza di rinvio della Cassazione.
A fronte della morosità -denunciata e documentata dall' riguardo il Controparte_4 pagamento degli oneri connessi all'occupazione dell'alloggio ( lettera del 11.12.18 con cui si sollecitava l'occupante a pagare le quote dei servizi comuni ammontanti ad € 1.967,23 al
30.09.18 in atti) e aggravatasi nel corso degli anni (ammontando ad ottobre 2019 ad € 7.046,77 come da prospetto analitico depositato dall' fasc. primo grado ed ad € 16.931,71 al Pt_1
16.12.24 come da prospetto aggiornato depositato in appello dall'appellante in riassunzione) il non ha fornito la prova di avvenuto pagamento né delle ragioni per cui non vi era CP_1 tenuto: limitandosi a contestare gli importi richiesti con l'affermazione di vantare un controcredito (sostenendo che il canone dovuto ammontava ad € 15,69 anziché ad € 82,65 richiesto dall' sulla base del raffronto con un prospetto rilasciato dall' per Pt_1 Pt_1
l'occupazione di altro alloggio da parte di un altro soggetto senza fornire alcuna prova circa la sussistenza dell'identità fra le due posizioni ( caratteristiche , ubicazione e stato dei due
10 immobili, quello occupato dal e quello occupato da altro soggetto) e della CP_1 corrispondenza fra le condizioni economiche dei due nuclei familiari, senza peraltro considerare che come previsto nella stessa legge ragionale n. 96/96 solo dopo l'accoglimento della domanda di sanatoria viene applicato il canone sociale di cui all' art 25 della medesima legge a partire dalla data di inizio dell'effettiva occupazione (art. 36 ) per cui in assenza di valido titolo abitativo si tratta di questione relativa alla determinazione dell'indennità di occupazione ( come peraltro indicato nella diffida inviata dall' del 27.11.14 in atti) e non Pt_1 di canone di locazione, oltre che di pagamento degli oneri condominiali comunque dovuti per il periodo dell'occupazione dell'alloggio.
Pertanto in assenza dei requisiti di legge per la sanatoria della occupazione sine titulo ossia la mancanza di morosità relativa al periodo di occupazione ex art 36 co. 4 lett c, a prescindere da ogni valutazione della legittimità del parere della Commissione ERP ( esclusa dalla sentenza di rinvio della Cassazione non essendo un profilo in discussione con violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato) la procedura di rilascio adottata dall' risulta Pt_1 corretta, tenuto altresì conto che all'art. 36 co. 5 è previsto che in caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria l'Ente gestore provveda al recupero delle somme a conguaglio
“applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva” e che ai sensi dell'art. 36 co. 8 “per le occupazione per le quali non è consentita la sanatoria l'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto , il rilascio degli alloggi occupati senza titolo” disciplinando nei successivi comma del medesimo articolo le fasi del procedimento per il rilascio che prende avvio con la diffida inviata all'occupante ( nel caso di specie diffida del
27.11.14, fasc primo grado appellante in riassunzione) con termine per il rilascio e per controdeduzioni e successivo decreto di rilascio del 04.07.2017 che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti.
Nel caso di specie in ogni caso e così venendo alla specifica doglianza sollevata dal CP_1
a fondamento dell'originario atto di appello, va evidenziato che l'Ente provvedeva a sospendere in data 27.12.2017 ( comunicazione in atti doc.4 fasc. primo grado) il procedimento di rilascio avendo il eccepito di aver presentato domanda di sanatoria, in attesa del parere della CP_1
Commissione ERP, procedendo con la notifica del precetto con cui si intimava il rilascio dell'immobile abusivamente occupato e per il quale aveva correttamente avviato il procedimento di rilascio, per le ragioni dinanzi spiegate, trattandosi di atto vincolato, in data
01.12.2018 a ciò sollecitata dal ( nota del 22.03.2018, nota del 11.12.18, fasc. Controparte_5 primo grado ER).
11 7. Le considerazioni sopra esposte rendono ragione del rigetto dell'appello promosso dal ritenuta assorbita ogni altra questione e superflua ogni richiesta istruttoria con CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
8. Va invece rigettata la richiesta di restituzione di quanto versato in adempimento della sentenza di appello in precedenza pronunciata ed oggetto di Cassazione, per omessa dimostrazione dell'intervenuto pagamento.
9. Quanto alle spese , al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellato in riassunzione al pagamento, in favore dell'appellante in riassunzione, delle spese del precedente giudizio di appello e di quelle del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile complessità bassa) in considerazione della non particolare complessità delle questioni esaminate e con esclusione, per i gradi di appello, della voce relativa alla fase di trattazione istruzione non svolta, nonché la condanna alla refusione delle spese del giudizio di
Cassazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello promosso da con conferma della sentenza n. 96/2020 Controparte_1 del Tribunale di Chieti;
2) RIGETTA la domanda di condanna di alla restituzione, in favore dell Controparte_1 Pt_1 delle somme pagate in ragione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1743/2020 pubblicata in data 10.12.2020
3) CONDANNA al pagamento delle spese di lite del precedente giudizio di Controparte_1 appello che liquida in Euro 3.308,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge e al pagamento delle spese di lite del giudizio di Cassazione che liquida in Euro 2.757,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge ed alle spese del presente giudizio di rinvio che liquida in complessivi €
3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso all'esito dell'udienza odierna nella camera di consiglio da remoto del giorno
25.11.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Fuina Dott.ssa Barbara Del Bono
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