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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2024, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1558/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minorenni, composta dai magistrati: dott.ssa Concetta Pappalardo Presidente dott.ssa Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1558/2021 R.G. promossa
D A
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato a Catania, in Corso Italia n. 72 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Antonio Fiore, C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti.
APPELLANTE
C O N T R O
[...]
in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Catania, nei cui uffici in via Vecchia Ognina n. 149 è ex lege domiciliato.
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
1 OGGETTO: protezione internazionale, umanitaria e diritto di asilo.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 ter del 16 settembre 2021, comunicata alle parti il
20 settembre 2021, il Tribunale di Catania rigettava il ricorso presentato da avverso il decreto di rigetto della Parte_1 CP_1
.
[...]
In data 29 ottobre 2021 il richiedente asilo depositava ricorso in appello avverso la sopracitata ordinanza, lamentando il mancato riconoscimento, in via gradatamente subordinata, della protezione sussidiaria, della protezione umanitaria e del diritto di asilo costituzionale.
Il si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'atto di appello, con vittoria di spese e compensi.
Con decreto presidenziale del 10 gennaio 2024, regolarmente comunicato alle parti, l'udienza di precisazione delle conclusioni veniva sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il procuratore dell'appellante depositava tempestivamente le note scritte, precisando le proprie conclusioni, insistendo nei motivi di appello e chiedendo di porre la causa in decisione.
Il P.G., in data 19 febbraio 2024, faceva pervenire parere negativo all'accoglimento dell'appello.
In data 22 febbraio 2024, lette le note depositate, la Corte poneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sull'inammissibilità dell'appello
In via preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata nel presente giudizio, la Corte è tenuta a dichiarare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello per tardività.
Dall'esame degli atti di causa si osserva che, sebbene l'ordinanza di primo grado sia stata comunicata via pec alle parti dalla cancelleria del Tribunale in data 20 settembre 2021, l'appello è stato iscritto a ruolo (quindi depositato) il 29
2 ottobre 2021, oltre i trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria, dunque tardivamente.
L'art. 702 quater c.p.c., ratione temporis applicabile, dispone: “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
Ne deriva che, nel caso in esame, l'impugnazione proposta è irrimediabilmente tardiva e va dichiarata inammissibile, essendo l'ordinanza impugnata ormai passata in giudicato.
Si rammenta, infatti, che i termini prescritti per l'impugnazione hanno natura perentoria, con la connessa impossibilità di concedere provvedimenti di sanatoria in caso di loro inutile decorso per motivi di certezza e di uniformità, della cui ragionevolezza non può dubitarsi, in ragione del fatto che, nel processo civile,
l'immutabilità dei termini perentori, sia legali che giudiziali, tende a garantire una effettiva parità di diritti delle parti in causa.
Infine, occorre evidenziare che: “la tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale – nell'interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (Cass. n.
7356/2022).
Sulle spese
In considerazione della natura in rito della decisione, si compensano le spese di lite.
3 Infine, si dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
n. 115/2002.
P. Q. M.
LA CORTE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 1558/2021 R.G., dichiara l'appello inammissibile.
Compensa le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania in data 14.05.2024 nella camera di consiglio della Sezione
Persona, Minorenni e Famiglia della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott.ssa Concetta Pappalardo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minorenni, composta dai magistrati: dott.ssa Concetta Pappalardo Presidente dott.ssa Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1558/2021 R.G. promossa
D A
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato a Catania, in Corso Italia n. 72 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Antonio Fiore, C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti.
APPELLANTE
C O N T R O
[...]
in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Catania, nei cui uffici in via Vecchia Ognina n. 149 è ex lege domiciliato.
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
1 OGGETTO: protezione internazionale, umanitaria e diritto di asilo.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 ter del 16 settembre 2021, comunicata alle parti il
20 settembre 2021, il Tribunale di Catania rigettava il ricorso presentato da avverso il decreto di rigetto della Parte_1 CP_1
.
[...]
In data 29 ottobre 2021 il richiedente asilo depositava ricorso in appello avverso la sopracitata ordinanza, lamentando il mancato riconoscimento, in via gradatamente subordinata, della protezione sussidiaria, della protezione umanitaria e del diritto di asilo costituzionale.
Il si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'atto di appello, con vittoria di spese e compensi.
Con decreto presidenziale del 10 gennaio 2024, regolarmente comunicato alle parti, l'udienza di precisazione delle conclusioni veniva sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il procuratore dell'appellante depositava tempestivamente le note scritte, precisando le proprie conclusioni, insistendo nei motivi di appello e chiedendo di porre la causa in decisione.
Il P.G., in data 19 febbraio 2024, faceva pervenire parere negativo all'accoglimento dell'appello.
In data 22 febbraio 2024, lette le note depositate, la Corte poneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sull'inammissibilità dell'appello
In via preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata nel presente giudizio, la Corte è tenuta a dichiarare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello per tardività.
Dall'esame degli atti di causa si osserva che, sebbene l'ordinanza di primo grado sia stata comunicata via pec alle parti dalla cancelleria del Tribunale in data 20 settembre 2021, l'appello è stato iscritto a ruolo (quindi depositato) il 29
2 ottobre 2021, oltre i trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria, dunque tardivamente.
L'art. 702 quater c.p.c., ratione temporis applicabile, dispone: “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
Ne deriva che, nel caso in esame, l'impugnazione proposta è irrimediabilmente tardiva e va dichiarata inammissibile, essendo l'ordinanza impugnata ormai passata in giudicato.
Si rammenta, infatti, che i termini prescritti per l'impugnazione hanno natura perentoria, con la connessa impossibilità di concedere provvedimenti di sanatoria in caso di loro inutile decorso per motivi di certezza e di uniformità, della cui ragionevolezza non può dubitarsi, in ragione del fatto che, nel processo civile,
l'immutabilità dei termini perentori, sia legali che giudiziali, tende a garantire una effettiva parità di diritti delle parti in causa.
Infine, occorre evidenziare che: “la tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale – nell'interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (Cass. n.
7356/2022).
Sulle spese
In considerazione della natura in rito della decisione, si compensano le spese di lite.
3 Infine, si dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
n. 115/2002.
P. Q. M.
LA CORTE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 1558/2021 R.G., dichiara l'appello inammissibile.
Compensa le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania in data 14.05.2024 nella camera di consiglio della Sezione
Persona, Minorenni e Famiglia della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott.ssa Concetta Pappalardo
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