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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/12/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
3209 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3209 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to DE FINIS MIRELLA, con elezione di Parte_1 domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.DI BIASE CATERINA, con elezione di domicilio CP_1 presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
18.11.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 03/07/2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto matrimonio il CP_1
20.07.2001, in Orta VA (Atto n. 39 , Parte II , Serie A, anno 2001, del Registro degli Atti di
Matrimonio esistente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Orta VA), precisando che dalla detta unione erano nati due figli: , nato il [...], e , nato il [...] Per_1 Per_2 e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati.
Ha chiesto dunque, dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha fissato la prima udienza, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Con comparsa del 1.10.2025, si è costituito il resistente, chiedendo pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui in memoria.
Decorsi i termini per il deposito di memorie istruttorie, con istanza congiunta depositata il
6.11.2025, le parti hanno chiesto la trattazione scritta dell'udienza, dando atto di voler trasformare il giudizio in congiunto e depositando patti della separazione sottoscritti dalle stesse.
Con ordinanza del 25.11.2025, il Giudice delegato, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione. Il PM ha rassegnato parere favorevole il 28.11.2025.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nei patti sottoscritti il 17.10.2025 sono conformi a diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Orta VA in data 20.07.2001;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Orta VA (Atto n. 39 , Parte II , Serie A, anno 2001);
3. omologa e prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dichiara efficaci le condizioni di cui agli accordi sottoscritti il 17.10.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 04/12/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3209 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to DE FINIS MIRELLA, con elezione di Parte_1 domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.DI BIASE CATERINA, con elezione di domicilio CP_1 presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
18.11.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 03/07/2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto matrimonio il CP_1
20.07.2001, in Orta VA (Atto n. 39 , Parte II , Serie A, anno 2001, del Registro degli Atti di
Matrimonio esistente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Orta VA), precisando che dalla detta unione erano nati due figli: , nato il [...], e , nato il [...] Per_1 Per_2 e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati.
Ha chiesto dunque, dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha fissato la prima udienza, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Con comparsa del 1.10.2025, si è costituito il resistente, chiedendo pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui in memoria.
Decorsi i termini per il deposito di memorie istruttorie, con istanza congiunta depositata il
6.11.2025, le parti hanno chiesto la trattazione scritta dell'udienza, dando atto di voler trasformare il giudizio in congiunto e depositando patti della separazione sottoscritti dalle stesse.
Con ordinanza del 25.11.2025, il Giudice delegato, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione. Il PM ha rassegnato parere favorevole il 28.11.2025.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nei patti sottoscritti il 17.10.2025 sono conformi a diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Orta VA in data 20.07.2001;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Orta VA (Atto n. 39 , Parte II , Serie A, anno 2001);
3. omologa e prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dichiara efficaci le condizioni di cui agli accordi sottoscritti il 17.10.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 04/12/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro