TAR Bari, sez. U, sentenza 24/02/2026, n. 247
TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Silenzio-assenso sull'istanza di subentro

    Il Collegio ha ritenuto il silenzio-assenso non applicabile in materia di gestione cimiteriale, in quanto attinente a interessi relativi alla salute, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione, violazione delle regole sulla partecipazione, eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto che la richiesta di subentro sia stata legittimamente respinta poiché la concessione del defunto era decaduta per trasferimento a terzi, in violazione del divieto legale. La motivazione è stata ritenuta adeguata e l'istruttoria completa. Si è inoltre escluso che fosse necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, sia perché il concessionario era deceduto, sia perché la decadenza è un atto dovuto.

  • Rigettato
    Violazione del principio di ragionevole durata del procedimento

    Il Collegio ha ritenuto la doglianza infondata, poiché il termine per provvedere è ordinatorio e non perentorio, salvo specifica previsione, e il suo superamento non determina l'illegittimità dell'atto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e della giurisprudenza.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di buona fede, correttezza e affidamento

    Il motivo è infondato poiché il ricorrente non ha indicato specifici atti o comportamenti dell'Amministrazione che abbiano ingenerato affidamento, mentre la delibera comunale n. 12/2010 indicava espressamente i requisiti per la regolarizzazione, che nella fattispecie difettavano.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 93 del DPR n. 285/1990

    La censura è infondata. La giurisprudenza considera la cessione di un diritto al sepolcro come voltura della concessione, soggetta all'autorizzazione del concedente. Le aree cimiteriali sono demanio pubblico e inalienabili. Il DPR n. 285/1990 riserva il diritto di uso delle sepolture private ai concessionari e familiari per prevenire speculazioni. Il concessionario ha violato tali divieti alienando parti della cappella cimiteriale.

  • Rigettato
    Accertamento del diritto all'assegnazione del bene cimiteriale

    La domanda è stata respinta in quanto la concessione originaria è decaduta a causa del trasferimento a terzi da parte del concessionario, violando le norme che vietano la speculazione e l'alienazione.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento del danno

    La domanda è stata respinta per infondatezza delle censure relative all'illegittimità degli atti impugnati, che esclude l'ingiustizia del danno. Inoltre, non sono stati forniti sufficienti elementi probatori a sostegno della responsabilità e del danno.

  • Rigettato
    Condanna in forma specifica

    La domanda è stata respinta in quanto le censure relative all'illegittimità degli atti impugnati sono state rigettate nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 24/02/2026, n. 247
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 247
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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