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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1217/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno (RC), Via dei Colli n. 103, presso lo studio dell'Avv. BARBARA SANCI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
RITA PISANU, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno ordinario di invalidità ex art. 1, legge n. 222/84).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 2.5.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 28.10.2020 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di validità ex art. 1, legge n. 222/84, ma che l' non gli aveva riconosciuto il CP_2
beneficio richiesto.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3060/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU limitatamente alla decorrenza del beneficio – pienamente riconosciuto dal consulente, sebbene a far data dalla visita peritale (24.8.2023) -, deducendo che gli stati patologici denunciati avrebbero reso opportuno il riconoscimento del diritto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza.
Con note di trattazione scritta del 2.10.2024, la parte opponente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di accertamento della decorrenza del riconosciuto stato invalidante sin dalla domanda amministrativa e, conseguentemente, confermarsi gli esiti dell'accertamento peritale eseguito nella fase di ATP, concludendo dunque “accertare e dichiarare che il ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in modo permanente a meno di un terzo e, pertanto, ha diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, art. 1 legge n. 222 del 1984 con decorrenza dalla data già riconosciuta dal CTU nominato nella fase dell'ATP ossia dalla data Agosto 2023
(visita peritale). Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite”.
A seguito dell'udienza del 23.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
6.3.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 3.4.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 2.5.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Orbene, come evidenziato, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere in quanto “per sopraggiunti problemi personali è venuto meno
l'interesse del ricorrente all'accertamento di una decorrenza diversa rispetto a quella già riconosciuta nel giudizio RG 3060/2022”. Ad avviso del ricorrente, ciò avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, della quale il medesimo ricorrente chiede apposita declaratoria, con conseguente conferma degli esiti dell'accertamento peritale eseguito nel giudizio di ATP n. 3060/2022 R.G.
Tale deduzione deve essere però disattesa.
In primo luogo, deve essere richiamato il principio più volte sancito dalla S.C (ex multis, Cass. civ., sentenza 29.07.2021, n. 21757; Cass. civ., 27.12.2023, n. 36021) secondo cui: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”.
Nel caso di specie, l' non ha dichiarato di aderire alla richiesta avanzata da CP_2
parte ricorrente.
Si evidenzia inoltre che affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Sicché, in assenza di esplicita dichiarazione di adesione dell' - e considerato CP_2 che il sopravvenuto difetto d'interesse del ricorrente all'accertamento della diversa decorrenza non ha determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda, né è stato dedotto alcuno specifico evento generatore sopravvenuto all'instaurazione del ricorso - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per venir meno dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento all'accertamento della decorrenza del beneficio dalla data della domanda amministrativa, e conseguente conferma dell'accertamento peritale effettuato nella pregressa fase di istruzione preventiva.
Nulla sulle spese di lite, stante la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara che la capacità di lavoro di , in occupazioni confacenti Parte_1
alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo, ai sensi dell'art. 1, legge n. 222/1984, con decorrenza dalla data della visita peritale espletata nella fase di ATP (24.8.2023);
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
d) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica espletata nella fase di CP_2
ATP, come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 24/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1217/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno (RC), Via dei Colli n. 103, presso lo studio dell'Avv. BARBARA SANCI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
RITA PISANU, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno ordinario di invalidità ex art. 1, legge n. 222/84).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 2.5.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 28.10.2020 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di validità ex art. 1, legge n. 222/84, ma che l' non gli aveva riconosciuto il CP_2
beneficio richiesto.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3060/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU limitatamente alla decorrenza del beneficio – pienamente riconosciuto dal consulente, sebbene a far data dalla visita peritale (24.8.2023) -, deducendo che gli stati patologici denunciati avrebbero reso opportuno il riconoscimento del diritto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza.
Con note di trattazione scritta del 2.10.2024, la parte opponente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di accertamento della decorrenza del riconosciuto stato invalidante sin dalla domanda amministrativa e, conseguentemente, confermarsi gli esiti dell'accertamento peritale eseguito nella fase di ATP, concludendo dunque “accertare e dichiarare che il ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in modo permanente a meno di un terzo e, pertanto, ha diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, art. 1 legge n. 222 del 1984 con decorrenza dalla data già riconosciuta dal CTU nominato nella fase dell'ATP ossia dalla data Agosto 2023
(visita peritale). Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite”.
A seguito dell'udienza del 23.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
6.3.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 3.4.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 2.5.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Orbene, come evidenziato, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere in quanto “per sopraggiunti problemi personali è venuto meno
l'interesse del ricorrente all'accertamento di una decorrenza diversa rispetto a quella già riconosciuta nel giudizio RG 3060/2022”. Ad avviso del ricorrente, ciò avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, della quale il medesimo ricorrente chiede apposita declaratoria, con conseguente conferma degli esiti dell'accertamento peritale eseguito nel giudizio di ATP n. 3060/2022 R.G.
Tale deduzione deve essere però disattesa.
In primo luogo, deve essere richiamato il principio più volte sancito dalla S.C (ex multis, Cass. civ., sentenza 29.07.2021, n. 21757; Cass. civ., 27.12.2023, n. 36021) secondo cui: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”.
Nel caso di specie, l' non ha dichiarato di aderire alla richiesta avanzata da CP_2
parte ricorrente.
Si evidenzia inoltre che affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Sicché, in assenza di esplicita dichiarazione di adesione dell' - e considerato CP_2 che il sopravvenuto difetto d'interesse del ricorrente all'accertamento della diversa decorrenza non ha determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda, né è stato dedotto alcuno specifico evento generatore sopravvenuto all'instaurazione del ricorso - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per venir meno dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento all'accertamento della decorrenza del beneficio dalla data della domanda amministrativa, e conseguente conferma dell'accertamento peritale effettuato nella pregressa fase di istruzione preventiva.
Nulla sulle spese di lite, stante la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara che la capacità di lavoro di , in occupazioni confacenti Parte_1
alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo, ai sensi dell'art. 1, legge n. 222/1984, con decorrenza dalla data della visita peritale espletata nella fase di ATP (24.8.2023);
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
d) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica espletata nella fase di CP_2
ATP, come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 24/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi