Articolo 3 della Legge 24 luglio 1985, n. 401
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 agosto 1985
Art. 3.
In caso di vendita dei prosciutti sottoposti a pegno ai sensi della presente legge, non puo' essere eseguita la tradizione al compratore se prima non sia stato soddisfatto il creditore pignoratizio, o senza il suo consenso che deve risultare da annotazione sui registri di cui all'articolo 1.
Il creditore pignoratizio potra' anche richiedere la assegnazione dei prosciutti oggetto del pegno ai sensi dell' articolo 2798 del codice civile .
Nota all'art. 3, secondo comma:
Il testo dell' art. 2798 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2798 (Assegnazione della cosa in pagamento). - Il creditore puo' sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato".
Entrata in vigore il 24 agosto 1985