Versione
27 maggio 1970
27 maggio 1970
Art. 4.
Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Pomezia e di Ardea e le relative qualifiche non possono essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pomezia.
Al personale in servizio presso il comune di Pomezia, da inquadrare nei predetti organici, non possono essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.
Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Pomezia e di Ardea e le relative qualifiche non possono essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pomezia.
Al personale in servizio presso il comune di Pomezia, da inquadrare nei predetti organici, non possono essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.