Art. 4.
Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Pomezia e di Ardea e le relative qualifiche non possono essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pomezia.
Al personale in servizio presso il comune di Pomezia, da inquadrare nei predetti organici, non possono essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.
Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Pomezia e di Ardea e le relative qualifiche non possono essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pomezia.
Al personale in servizio presso il comune di Pomezia, da inquadrare nei predetti organici, non possono essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.