Articolo 4 della Legge 6 maggio 1970, n. 242
Articolo 3
Versione
27 maggio 1970
Art. 4.
Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Pomezia e di Ardea e le relative qualifiche non possono essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pomezia.
Al personale in servizio presso il comune di Pomezia, da inquadrare nei predetti organici, non possono essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

Entrata in vigore il 27 maggio 1970