Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 153/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], RT C.F._1
ed ivi residente in [...]1,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...]7,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio degli Avv.ti Maddalena Paroletti
(C.F. ) e Paolo Iasiello (C.F. ), che li C.F._3 C.F._4
rappresentano e li difendono come da procure in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 26/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 09/11/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi IG.ri e RT Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime mantenimento della IA maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. La IG.ra e il IG. danno atto di essere economicamente Parte_2 RT
indipendenti.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 2. Il IG. continua ad abitare la casa coniugale condotta in locazione in RT
Genova, Via Siena 9/1 rimanendo a suo carico per intero il relativo canone e oneri accessori.
3. La IG.ra abita in Genova Via Stefano Turr 169/7 ove si è trasferita e Parte_2
risiede in appartamento dalla stessa condotto in locazione rimanendo a suo carico per intero il relativo canone e oneri accessori.
4. La IA , maggiorenne economicamente non autosufficiente, continua Persona_1
ad abitare nella ex casa coniugale insieme al padre IG. e in Genova, Via RT
Siena 9/1.
5. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della IA come Persona_1
segue.
Per quanto riguarda le spese ordinarie provvederà in via esclusiva il padre IG. RT
.
[...]
Per quanto riguarda le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50% tra loro e gli stessi si obbligano ad attenersi alle indicazioni di cui al protocollo adottato dal
Tribunale di Genova – Sezione IV civile nel verbale della riunione del 15/09/2016 in quanto applicabile ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
Il conteggio delle relative spese straordinarie e i reciproci rimborsi verranno effettuati tra i genitori sulla base della documentazione scritta comprovante le relative spese (ed occorrendo valida ai fini delle detrazioni fiscali) con cadenza mensile, salvo diverso loro accordo scritto;
6. I ricorrenti danno atto di essersi già accordati sulla divisione dei mobili di arredo della casa in Genova, Via Siena 9/1 e di avere già suddiviso gli stessi;
7. i ricorrenti danno altresì atto di essersi accordati sulla assegnazione degli scooter di cui sono rispettivamente proprietari (targati EL12767 quello di proprietà della IG.ra e Pt_2
FK90369 quello di proprietà del IG. ) già in modo corrispondente intestati al PRA;
Pt_1
8. le parti danno atto di essersi accordate sulla divisione del saldo relativo al conto corrente cointestato su Banca FIDEURAM - Filiale di Via Melchiorre Gioia 22 Milano – distinto con il n. 006600300328 in corso di estinzione;
9. gli animali d'affezione vengono concordemente così suddivisi e rispettivamente collocati:
Per_
- IN (gatto), (gatta), (cane), (gatto) e (cane golden retriver Per_2 Per_3 Per_5
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 americano microchip ) vengono assegnati in proprietà del IG. e PartitaIVA_1 Pt_1
rimangono collocati presso la sua abitazione in Genova, Via Siena 9/1;
- TT (gatto persiano) viene assegnato in proprietà alla IG. ed è collocato presso la Pt_2
sua abitazione in Genova, Via Stefano Turr 169/7.
10. Relativamente agli animali di affezione di cui sopra, rimangono a carico del rispettivo proprietario e collocatario tutte le spese ordinarie e straordinarie, comprese le spese per cure veterinarie, interventi chirurgici, medicinali e similari.
Le parti si accorderanno tra loro per tenere e visitare reciprocamente gli animali d'affezione di cui non sono collocatari e per accudirli nei periodi di vacanza o di sopravvenute esigenze di uno o dell'altra parte, per una durata minima annuale complessiva di giorni 45 giorni.
11. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento conseguente e funzionale ai fini della risoluzione della sopravvenuta crisi matrimoniale, le parti convengono quanto segue: la IG.ra si impegna a Parte_2
trasferire senza corrispettivo al IG. che si impegna ad accettare, la quota RT
indivisa del 50% dell'appartamento sito in Genova, Via San Martino 61B/3 acquistato dalle parti per quote uguali tra loro con atto a rogito Notaio 29 marzo 2007 rep. n. Persona_6
83239 racc. 21993 e gravato di mutuo fondiario come da rogito del medesimo Notaio in pari data rep. 83240 racc. 21994.
In qualità di unico mutuatario, il IG. si obbliga a pagare le rate di mutuo RT
sino alla sua estinzione, ferma la facoltà di disporre come ritenga dell'immobile tra cui vendere l'immobile stesso trattenendo l'intero ricavato.
Il canone di locazione ed accessori di cui all'immobile oggetto di trasferimento senza corrispettivo della quota di metà, continuerà a venire interamente incamerato dal IG.
. RT
Il IG. si impegna altresì a porre in essere e sottoscrivere gli atti e/o documenti Pt_1
eventualmente necessari per liberare la IG. da ogni obbligo connesso al Parte_2
mutuo gravante sull'immobile quale datrice di ipoteca, manlevandola da ogni spesa e/o costo e/o onere di qualsiasi genere che ne dovesse derivare.
L'atto di trasferimento senza corrispettivo della quota avverrà mediante rogito notarile, con il beneficio delle agevolazioni fiscali di legge previste in materia, da rogarsi entro 60 giorni
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 decorrenti dalla data dell'omologa della separazione consensuale (salvo proroga di detto termine da concordarsi per iscritto da parte di entrambi) davanti al Notaio
[...] con studio in Genova, Via G. Interiano. Persona_7
Le spese notarili ed oneri relativi all'atto di trasferimento senza corrispettivo della quota dell'appartamento di cui trattasi rimarranno a carico del IG. . RT
12. Per quanto concerne l'appartamento sito in Prato Nevoso di proprietà esclusiva della
IG. la stessa si obbliga a mantenere i suoi obblighi di pagamento delle Parte_2
rate di mutuo sino alla sua estinzione, ferma la facoltà di disporre come ritenga dell'immobile tra cui vendere l'immobile stesso trattenendo l'intero ricavato.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2017, Numero 430, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5