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Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2023, n. 21698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21698 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OU CA nato a [...] il [...] DI LE KO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato GI DO del foro di PAOLA in difesa di: OU CA l'avv MALLAMACI VINCENZO FORO ROMA il difensore presente si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento Penale Sent. Sez. 4 Num. 21698 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 16/03/2023 E presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato RA VA del foro di ROMA in difesa di: DI LE KO l'avv CAMPANELLI GIUSEPPE FORO ROMA il difensore presente si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/9/2021, la Corte di appello di Roma ha ridotto la pena inflitta a Di LE KO e AO RM, confermando nel resto la pronuncia di condanna emessa a carico dei predetti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Agli imputati era contestato di avere, in concorso tra loro, illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina (grammi 3,2 lordi suddivisa in 13 involucri) e di avere ceduto a persona non identificata un quantitativo imprecisato della medesima sostanza. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, articolando, a mezzo dei rispettivi difensori, i seguenti motivi di ricorso. Di LE KO ha depositato due ricorsi in data 19/10/2021 e 18/11/2021. La difesa, in un lungo preambolo, rappresenta che i giudici di merito sono rimasti negativamente suggestionati dall'affermazione del M.LO AL, il quale, in un passaggio della sua informativa, riportato nelle due sentenze di merito, sulla base di fonte confidenziale, additava il ricorrente quale soggetto pregiudicato responsabile di una fitta rete di spaccio nel quartiere San Lorenzo di Roma. Tale affermazione sarebbe del tutto destituita di fondamento. Il ricorrente annovera solo due precedenti penali, risalenti all'anno 2006. Sulla stampa il suo nome è stato ingiustamente associato alla vicenda dell'omicidio di Desireè Marriottini, essendo stato riportato nelle testate giornalistiche che egli era sospettato di essere autore del mix letale di droga assunto dalla giovane. Per questi fatti pende procedimento penale innanzi al G.i.p. del Tribunale di Roma, in cui l'imputato è persona offesa del reato di diffamazione a mezzo stampa. Nel processo instauratosi per l'omicidio della giovane, il Di LE è stato testimone dell'accusa, colui grazie al quale si è addivenuto alla rapida individuazione e all'arresto di coloro i quali sono stati giudicati e condannati innanzi alla Corte d'assise di Roma. Il procedimento instauratosi a carico del ricorrente nell'ambito della vicenda riguardante l'omicidio è stato archiviato con decreto del 18/2/21 del G.i.p. presso il Tribunale di Roma. Le voci raccolte dal m.11o AL, del tutto destituite di fondamento, sebbene provenienti da fonte confidenziale e, dunque, inutilizzabili, hanno giocato un ruolo decisivo nella formazione del libero convincimento dei giudici di merito, influenzando la loro decisione. 2 Tutto ciò premesso, in relazione ai fatti di causa, la difesa lamenta quanto segue. I) Nullità della sentenza per difetto dei requisiti di cui agli artt. 125, 546, comma 1, lett. e ) cod. proc. pen. La corte di merito, nel pervenire alla conferma della responsabilità dell'imputato, non ha tenuto minimamente conto delle allegazioni difensive (S.i.t. acquisite da SI NO e UR AL RG, interrogatorio dell'imputato, ricostruzione alternativa dallo stesso fornita, dichiarazioni del coimputato e allegazioni documentali). Per altro verso, non emerge dalla lettura della sentenza quale sia stato il contributo materiale e morale offerto da Di LE alla condotta di detenzione e di cessione di stupefacente. Il ricorrente ha fornito la sua spiegazione dei fatti, decidendo di sottoporsi ad interrogatorio e giustificando il possesso delle banconote, derivanti da una vincita al Bingo. Pur avendo rappresentato nella immediatezza tale circostanza al AL, la documentazione inerente alla vincita non è stata acquisita. Quanto alla contestazione dell'asserita cessione ad ignoti acquirenti, la carenza di motivazione della sentenza sarebbe evidente. Il Di LE è stato accusato di aver ceduto, in concorso con il coimputato, della sostanza "presumibilmente" stupefacente, pur non essendo stato accertato il tipo e la quantità e pur non essendo stati fermati i presunti acquirenti. In tal modo non si è cristallizzata la prova della cessione e non si è accertata l'efficacia drogante della sostanza ceduta. Sul punto la medesima sentenza gravata incorre in un palese vizio logico laddove in motivazione fa riferimento al "THC", principio attivo della cannabis e non certo della cocaina. Allo stesso modo la sentenza è viziata nella parte in cui non spiega le ragioni del concorso nel reato, non sussistendo la prova che la sostanza rinvenuta fosse nel dominio dell'imputato e non essendo stata individuata la banconota che sarebbe stata data dall'HA al Di LE. I giudici di merito non avrebbero fatto buon governo della prova indiziaria: Ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti. Dalla norma si ricava come gli indizi debbano essere plurimi. Nel presente caso il ricorrente è stato condannato sulla base di un unico indizio. Anche a volere ammettere che il Di LE abbia accettato una banconota da HA, ciò non dimostra che i due si siano previamente accordati per gestire insieme l'attività di spaccio. Peraltro, HA, nel corso delle dichiarazioni rese all'A.G., ha escluso il coinvolgimento dell'imputato nella presente vicenda. 3 Nessun peso è stato dato a tale circostanza e agli elementi apportati dalla difesa attraverso le indagini difensive riversate in atti. L'imputato non ha mai avuto intenzione di fuggire alla vista degli operanti. Se è vero che il Di LE alla vista dei Carabinieri si dette alla fuga, non si sarebbe fatto trovare sotto la sua abitazione, a distanza di circa duecento metri dal luogo dei fatti. Il Di LE, non avendo nulla da nascondere, si era normalmente allontanato dal bar dove si trovava poco tempo prima in compagnia di Syria NO e del fratello, senza alcun tentativo di fuga. La vicenda è stata meglio descritta nelle sommarie informazioni raccolte dalla difesa, di cui non è stata fatta menzione alcuna nelle sentenze impugnate. Gli operanti, con molta probabilità, non si trovavano a breve distanza dal luogo del fatto, pertanto non erano nelle condizioni di fermare l'acquirente. La descrizione dei fatti operata dai Carabinieri è una commistione tra quanto effettivamente visto e quanto dagli stessi valutato nell'immediatezza. La diversa ricostruzione del Di LE, supportata da elementi di riscontro, può essere idonea a rappresentare una prova contraria alle circostanze percepite dai militari: la natura di prova legale, insuperabile fino a querela di falso, può essere attribuita al verbale di arresto ed alle dichiarazioni rese dal teste AL, solo in relazione alle circostanze oggettive riguardanti la presenza di Di LE sul luogo dei fatti e la stretta di mano che si è scambiato con il coimputato, in cui i militari hanno creduto di vedere un passaggio di banconote. II) Violazione dell'art. 110 cod. pen.; inosservanza o erronea applicazione della legge penale laddove il Di LE è stato ritenuto concorrente nel reato ed è stata esclusa la c.d. mera connivenza. Anche laddove il Di LE fosse stato consapevole di una qualche attività illecita svolta dal coimputato, la sentenza non indica quale sia stato l'apporto materiale o morale fornito dall'imputato all'Hamloauoi. Non è affatto provato che il Di LE si trovasse nel luogo ove è stato fermato e che fosse consapevole della presenza di sostanza stupefacente rinvenuta molto distante da lui. La condotta avrebbe dovuto quindi essere inquadrata nell'ambito della mera connivenza. Ricorso datato 18/11/2021 III) Violazione di legge in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 65 cod. pen. La Corte di merito non avrebbe dato conto dei criteri adoperati ai fini della commisurazione della pena. Il Di LE è stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, partendo da una pena base di anni 1 e mesi 6 di reclusione, sebbene, nel disapplicare la recidiva, la Corte territoriale abbia affermato come il fatto contestato, commesso ad oltre otto anni di distanza dai precedenti penali annoverati, di tutt'altra 4 natura, non appaia sintomatico di maggiore pericolosità sociale. La forbice edittale del reato di cui al V comma dell'art. 73, DPR 309/1990, è da 6 mesi a 4 anni di reclusione. La Corte territoriale, nel riconoscere l'eccessiva severità della pena base individuata dal primo giudice, notevolmente distante dal minimo edittale, ha comunque stabilito una pena che si discosta in modo apprezzabile dal minimo edittale, senza tuttavia indicare le ragioni di tale scelta. Quando il Giudice del merito irroga una pena base pari o superiore alla media edittale, ha l'obbligo di indicare specificamente i criteri soggettivi ed oggettivi ai quali si è attenuto in base all'art. 133 cod. pen. 3. La difesa di HA RM articola i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione dell'art. 546, commi 1, lett. G) e 2 cod. proc. pen.; nullità della sentenza. La sentenza impugnata riporta una numerazione non corrispondente ai fogli che la compongono e solo alcune pagine risultano firmate, mancando ogni segno di firma sulle prime tre pagine componenti il documento. La sentenza impugnata riporta diversa indicazione del numero RGNR tra la prima e la seconda pagina. Le pagine senza numerazione e prive di firma, non indicano il numero della sentenza di primo grado o il numero del registro geerale del Tribunale, con ciò inficiando l'individuazione dell'atto cui si riferisce. II) Violazione dell'art. 178 cod. proc. pen.; nullità della sentenza. La sentenza impugnata indica quale difensore dell'HA l'avvocato d'ufficio assegnatogli in primo grado. Nei verbali di udienza del 28/9/2021 e del 06/04/2021, è riportata la presenza del difensore nominato d'ufficio in primo grado all'HA. La circostanza è inconciliabile con la comunicazione, effettuata in data 06/02/2021, della nomina fiduciaria proveniente dall'imputato, il quale, con atto del 01/02/2021, nominava l'Avv. Domenico Giordano quale suo difensore di fiducia (la nomina era inviata a mezzo pec all'indirizzo specificatamente individuato, con ricevuta di avvenuta regolare consegna e ricezione da parte del destinatario). La nomina prodotta reca in epigrafe gli elementi individuanti il procedimento come conosciuti dall'AO, ovvero RGNR n. 34023/2019 e RG TRIB. 14213/19, riportati nell'intestazione della sentenza di primo grado, differenti da quelli dell'atto impugnato. La mancata individuazione del difensore di fiducia all'atto della costituzione delle parti nelle udienze del 06/04/2021 e del 28/09/2021 inficerebbero insanabilmente la sentenza impugnata per violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. 5 113 Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa di Di LE KO ha depositato memoria conclusiva in cui, anche in replica alle argomentazioni contenute nella requisitoria del P.G., insiste nel richiedere l'accoglimento dei motivi di ricorso. La difesa di HA ha depositato memoria difensiva di replica alle conclusioni del P.G., insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
Lamenta che il ricorrente non è stato difeso dal proprio avvocato in sede di discussione dell'appello. La nomina, con contestuale revoca del precedente difensore, è stata depositata nelle modalità previste dalla normativa introdotta con la legislazione emergenziale e la trasmissione degli atti alle apposite caselle PEC, corredata dalla ricevuta telematica di corretto deposito, esime il difensore da qualsiasi ulteriore controllo. Diverso è il caso previsto e regolato dalla giurisprudenza "pre- pandemica", riferita alla trasmissione di nomine a mezzo telegramma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da Di LE KO è manifestamente infondato. La premessa svolta dalla difesa nell'atto di impugnazione non ha attinenza con i fatti di causa e le argomentazioni ivi illustrate sono orientate unicamente ad avvalorare la tesi di una suggestione negativa esercitata dal rapporto di polizia sui giudici nella formazione del proprio convincimento. Il rilievo non trova riscontro in atti. La stessa difesa, nel descrivere gli antefatti riportati nella parte iniziale del ricorso, non individua passaggi motivazionali dai quali potersi evincere estrinsecazioni della tesi della suggestione patita dai giudici. 2. Ogni altra considerazione e prospettazione espressa dalla difesa nei primi due motivi del ricorso datato 19/10/21 tende a sollecitare una rivisitazione del compendio probatorio in chiave più favorevole all'imputato. La sentenza ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare il giudizio di colpevolezza dell'imputato Non è rimasta silente in ordine alle dichiarazioni acquisite dalla difesa in sede di indagini difensive, sottolineando, in modo conforme al primo giudice, che tali dichiarazioni si pongono in netto contrasto con quanto direttamente percepito dagli operanti ("secondo la precisa e circostanziata ricostruzione effettuata dagli operanti, l'HA, è stato visto prelevare qualcosa da un cartone posto nei presi di detti bidoni, consegnarla agli acquirenti, ricevere da questi delle banconote e poi immediatamente consegnarle al Di LE"). 6 Nel dettaglio la Corte di merito ha evidenziato come tutti gli elementi addotti dalla difesa del ricorrente non siano idonei a consentire una diversa ricostruzione del fatto, essendo la partecipazione del ricorrente all'attività di spaccio logicamente desumibile dal comportamento osservato dai militari e dal ritrovamento delle dosi di stupefacente (n. 13 dosi di cocaina) nel cartone dove si era diretto AO, prelevando la cosa che aveva consegnato al gruppo di ragazzi. La versione dei fatti fornita dall'imputato in interrogatorio è stata ritenuta non attendibile perché contrastante con le circostanze rappresentate dal personale di polizia, della cui attendibilità, scrive la Corte di merito, non vi è motivo di dubitare. Né è possibile sostenere che i militari in servizio di osservazione siano stati in qualche modo suggestionati dalla dinamica dei fatti, giungendo al punto di convincersi erroneamente di avere assistito ad un episodio di spaccio in realtà mai avvenuto. Il mancato sequestro dello stupefacente ceduto dal compartecipe HA e la mancata identificazione degli acquirenti non è circostanza idonea ad inficiare la validità della motivazione offerta dai giudici di merito e della ricostruzione della vicenda operata, rispondente in ogni sua parte alle regole della logica. Vale a fugare il dubbio prospettato dalla difesa, in ordine alla natura stupefacente della sostanza ceduta, il fatto evidenziato in motivazione che nel medesimo luogo in cui era stato visto recarsi HA, chinarsi e raccogliere qualcosa, sono state rinvenute e sequestrate numerosi dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il fatto che Di LE sia stato fermato in auto sotto l'abitazione della fidanzata, evidenzia la Corte di merito, non è un elemento dissonante rispetto a quanto hanno osservato i verbalizzanti: subito dopo l'intervento della polizia giudiziaria il ricorrente si è allontanato dal posto ed il comportamento successivo, si sottolinea in sentenza, rivela l'intento di dimostrare la sua estraneità al fatto. La Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la prova indiziaria. Gli indizi da cui è stato raggiunto il ricorrente, si evince dalla motivazione della sentenza, sono connotati da gravità, precisione e concordanza. I giudici non si sono limitati ad una considerazione atomistica e parcellizzata delle emergenze processuali, pervenendo alla conclusione raggiunta, coerentemente agli elementi rappresentati in sentenza, sulla base di un'attenta analisi di tutte le circostanze emerse nel giudizio, le quali, unitariamente considerate, portano logicamente a ritenere che l'attività d'illecita detenzione e cessione dello stupefacente fosse riferibile ad entrambi gli imputati. 7 Ebbene, occorre precisare, in punto di diritto, che la prova critica o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, consiste essenzialmente nella deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto, attraverso un procedimento conoscitivo di tipo deduttivo, fondato su regole di esperienza, ricavate dall'osservazione del normale svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane, alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato al fatto ignoto da provare da un elevato grado di probabilità o di frequenza statistica. Nella giurisprudenza di questa Corte sono stati più volte enunciati i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineandosi, innanzitutto, che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che queste devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e non possono, quindi, consistere in dati fondati su mere ipotesi o congetture ovvero su giudizi di verosimiglianza (Sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, Rv. 193407; Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009, P.M. in proc. Pinto, Rv. 245606). Gli indizi, oltre a corrispondere a dati di fatto certi, devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo l'esplicita indicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che subordina alla ricorrenza di tali requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta. Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili, verificando se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili). Ne discende che l'esame circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità si esplica attraverso il controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei , criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo che viene esercitato alla luce dei consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale, con esclusione di ogni forma di accertamento che si traduca in una ripetizione della esperienza conoscitiva del giudice (Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826). Venendo al caso in esame, la Corte di merito ha posto in rilievo che: LA è stato visto cedere qualcosa in cambio di banconote;
dopo la cessione le banconote sono state consegnate all'imputato; nel luogo in cui HA è 8 stato visto prelevare qualcosa sono state rinvenute numerosi dosi di stupefacente. La Corte di merito ha considerato ciascuno di tali elementi certi, inferendo da essi, in modo logico e coerente, il convincimento della responsabilità dell'imputato quale compartecipe nell'attività di cessione materialmente posta in essere dall'HA. 3. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. La pena base individuata dalla Corte territoriale non supera la media edittale. In questo caso il giudice non è tenuto ad esprimere una specifica motivazione. Si è invero affermato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Sotto il profilo della adeguatezza della motivazione, in rapporto ai criteri che hanno determinato il giudice ad irrogare una pena che, pure discostandosi dal minimo, rimanga comunque contenuta al di sotto della media edittale, si deve ribadire, in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte, come l'obbligo motivazionale del giudice sia, anche in questo caso, sufficientemente adempiuto attraverso il richiamo al criterio dell'adeguatezza della pena, nel quale è implicito il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così ex multis Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283). La decisione della Corte di merito è quindi supportata da conferente apparato argomentativo, avendo ritenuto equa, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la pena irrogata. 4. Quanto alla posizione del coimputato HA RM, è fondato il secondo motivo di ricorso, con valore assorbente rispetto alle ulteriori doglianze. L'Avvocato Domenico Giordano ha documentato di avere inoltrato, a mezzo PEC, in data 6/2/2021, all'apposito indirizzo di posta elettronica certificata della Corte d'appello di Roma, la nomina in suo favore proveniente dall'imputato. E' possibile, in base alla normativa emergenziale, depositare telematicamente la nomina del difensore. L'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, in vigore dal 25 dicembre 2020, prevede tale regime di deposito per tutti gli atti diversi da quelli indicati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo. 9 Il Consigliere estensore Il Presid nte La lettera della norma stabilisce: «per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati e diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 H.] è consentito il deposito con valore legale mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [...]» - e consente il deposito a mezzo pec fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. La Corte di merito non ha tenuto conto della nomina del difensore di fiducia, intervenuta ben prima dell'udienza fissata per il 6/4/21. Deve pertanto ritenersi integrata la lamentata violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., da cui discende la nullità assoluta prevista dal successivo articolo 179 del codice di rito. 5. In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di HA RM con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Si dichiarano inammissibili i ricorsi proposti da Di LE KO con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000),
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di HA RM e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di LE- KO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 16 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato GI DO del foro di PAOLA in difesa di: OU CA l'avv MALLAMACI VINCENZO FORO ROMA il difensore presente si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento Penale Sent. Sez. 4 Num. 21698 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 16/03/2023 E presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato RA VA del foro di ROMA in difesa di: DI LE KO l'avv CAMPANELLI GIUSEPPE FORO ROMA il difensore presente si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/9/2021, la Corte di appello di Roma ha ridotto la pena inflitta a Di LE KO e AO RM, confermando nel resto la pronuncia di condanna emessa a carico dei predetti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Agli imputati era contestato di avere, in concorso tra loro, illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina (grammi 3,2 lordi suddivisa in 13 involucri) e di avere ceduto a persona non identificata un quantitativo imprecisato della medesima sostanza. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, articolando, a mezzo dei rispettivi difensori, i seguenti motivi di ricorso. Di LE KO ha depositato due ricorsi in data 19/10/2021 e 18/11/2021. La difesa, in un lungo preambolo, rappresenta che i giudici di merito sono rimasti negativamente suggestionati dall'affermazione del M.LO AL, il quale, in un passaggio della sua informativa, riportato nelle due sentenze di merito, sulla base di fonte confidenziale, additava il ricorrente quale soggetto pregiudicato responsabile di una fitta rete di spaccio nel quartiere San Lorenzo di Roma. Tale affermazione sarebbe del tutto destituita di fondamento. Il ricorrente annovera solo due precedenti penali, risalenti all'anno 2006. Sulla stampa il suo nome è stato ingiustamente associato alla vicenda dell'omicidio di Desireè Marriottini, essendo stato riportato nelle testate giornalistiche che egli era sospettato di essere autore del mix letale di droga assunto dalla giovane. Per questi fatti pende procedimento penale innanzi al G.i.p. del Tribunale di Roma, in cui l'imputato è persona offesa del reato di diffamazione a mezzo stampa. Nel processo instauratosi per l'omicidio della giovane, il Di LE è stato testimone dell'accusa, colui grazie al quale si è addivenuto alla rapida individuazione e all'arresto di coloro i quali sono stati giudicati e condannati innanzi alla Corte d'assise di Roma. Il procedimento instauratosi a carico del ricorrente nell'ambito della vicenda riguardante l'omicidio è stato archiviato con decreto del 18/2/21 del G.i.p. presso il Tribunale di Roma. Le voci raccolte dal m.11o AL, del tutto destituite di fondamento, sebbene provenienti da fonte confidenziale e, dunque, inutilizzabili, hanno giocato un ruolo decisivo nella formazione del libero convincimento dei giudici di merito, influenzando la loro decisione. 2 Tutto ciò premesso, in relazione ai fatti di causa, la difesa lamenta quanto segue. I) Nullità della sentenza per difetto dei requisiti di cui agli artt. 125, 546, comma 1, lett. e ) cod. proc. pen. La corte di merito, nel pervenire alla conferma della responsabilità dell'imputato, non ha tenuto minimamente conto delle allegazioni difensive (S.i.t. acquisite da SI NO e UR AL RG, interrogatorio dell'imputato, ricostruzione alternativa dallo stesso fornita, dichiarazioni del coimputato e allegazioni documentali). Per altro verso, non emerge dalla lettura della sentenza quale sia stato il contributo materiale e morale offerto da Di LE alla condotta di detenzione e di cessione di stupefacente. Il ricorrente ha fornito la sua spiegazione dei fatti, decidendo di sottoporsi ad interrogatorio e giustificando il possesso delle banconote, derivanti da una vincita al Bingo. Pur avendo rappresentato nella immediatezza tale circostanza al AL, la documentazione inerente alla vincita non è stata acquisita. Quanto alla contestazione dell'asserita cessione ad ignoti acquirenti, la carenza di motivazione della sentenza sarebbe evidente. Il Di LE è stato accusato di aver ceduto, in concorso con il coimputato, della sostanza "presumibilmente" stupefacente, pur non essendo stato accertato il tipo e la quantità e pur non essendo stati fermati i presunti acquirenti. In tal modo non si è cristallizzata la prova della cessione e non si è accertata l'efficacia drogante della sostanza ceduta. Sul punto la medesima sentenza gravata incorre in un palese vizio logico laddove in motivazione fa riferimento al "THC", principio attivo della cannabis e non certo della cocaina. Allo stesso modo la sentenza è viziata nella parte in cui non spiega le ragioni del concorso nel reato, non sussistendo la prova che la sostanza rinvenuta fosse nel dominio dell'imputato e non essendo stata individuata la banconota che sarebbe stata data dall'HA al Di LE. I giudici di merito non avrebbero fatto buon governo della prova indiziaria: Ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti. Dalla norma si ricava come gli indizi debbano essere plurimi. Nel presente caso il ricorrente è stato condannato sulla base di un unico indizio. Anche a volere ammettere che il Di LE abbia accettato una banconota da HA, ciò non dimostra che i due si siano previamente accordati per gestire insieme l'attività di spaccio. Peraltro, HA, nel corso delle dichiarazioni rese all'A.G., ha escluso il coinvolgimento dell'imputato nella presente vicenda. 3 Nessun peso è stato dato a tale circostanza e agli elementi apportati dalla difesa attraverso le indagini difensive riversate in atti. L'imputato non ha mai avuto intenzione di fuggire alla vista degli operanti. Se è vero che il Di LE alla vista dei Carabinieri si dette alla fuga, non si sarebbe fatto trovare sotto la sua abitazione, a distanza di circa duecento metri dal luogo dei fatti. Il Di LE, non avendo nulla da nascondere, si era normalmente allontanato dal bar dove si trovava poco tempo prima in compagnia di Syria NO e del fratello, senza alcun tentativo di fuga. La vicenda è stata meglio descritta nelle sommarie informazioni raccolte dalla difesa, di cui non è stata fatta menzione alcuna nelle sentenze impugnate. Gli operanti, con molta probabilità, non si trovavano a breve distanza dal luogo del fatto, pertanto non erano nelle condizioni di fermare l'acquirente. La descrizione dei fatti operata dai Carabinieri è una commistione tra quanto effettivamente visto e quanto dagli stessi valutato nell'immediatezza. La diversa ricostruzione del Di LE, supportata da elementi di riscontro, può essere idonea a rappresentare una prova contraria alle circostanze percepite dai militari: la natura di prova legale, insuperabile fino a querela di falso, può essere attribuita al verbale di arresto ed alle dichiarazioni rese dal teste AL, solo in relazione alle circostanze oggettive riguardanti la presenza di Di LE sul luogo dei fatti e la stretta di mano che si è scambiato con il coimputato, in cui i militari hanno creduto di vedere un passaggio di banconote. II) Violazione dell'art. 110 cod. pen.; inosservanza o erronea applicazione della legge penale laddove il Di LE è stato ritenuto concorrente nel reato ed è stata esclusa la c.d. mera connivenza. Anche laddove il Di LE fosse stato consapevole di una qualche attività illecita svolta dal coimputato, la sentenza non indica quale sia stato l'apporto materiale o morale fornito dall'imputato all'Hamloauoi. Non è affatto provato che il Di LE si trovasse nel luogo ove è stato fermato e che fosse consapevole della presenza di sostanza stupefacente rinvenuta molto distante da lui. La condotta avrebbe dovuto quindi essere inquadrata nell'ambito della mera connivenza. Ricorso datato 18/11/2021 III) Violazione di legge in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 65 cod. pen. La Corte di merito non avrebbe dato conto dei criteri adoperati ai fini della commisurazione della pena. Il Di LE è stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, partendo da una pena base di anni 1 e mesi 6 di reclusione, sebbene, nel disapplicare la recidiva, la Corte territoriale abbia affermato come il fatto contestato, commesso ad oltre otto anni di distanza dai precedenti penali annoverati, di tutt'altra 4 natura, non appaia sintomatico di maggiore pericolosità sociale. La forbice edittale del reato di cui al V comma dell'art. 73, DPR 309/1990, è da 6 mesi a 4 anni di reclusione. La Corte territoriale, nel riconoscere l'eccessiva severità della pena base individuata dal primo giudice, notevolmente distante dal minimo edittale, ha comunque stabilito una pena che si discosta in modo apprezzabile dal minimo edittale, senza tuttavia indicare le ragioni di tale scelta. Quando il Giudice del merito irroga una pena base pari o superiore alla media edittale, ha l'obbligo di indicare specificamente i criteri soggettivi ed oggettivi ai quali si è attenuto in base all'art. 133 cod. pen. 3. La difesa di HA RM articola i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione dell'art. 546, commi 1, lett. G) e 2 cod. proc. pen.; nullità della sentenza. La sentenza impugnata riporta una numerazione non corrispondente ai fogli che la compongono e solo alcune pagine risultano firmate, mancando ogni segno di firma sulle prime tre pagine componenti il documento. La sentenza impugnata riporta diversa indicazione del numero RGNR tra la prima e la seconda pagina. Le pagine senza numerazione e prive di firma, non indicano il numero della sentenza di primo grado o il numero del registro geerale del Tribunale, con ciò inficiando l'individuazione dell'atto cui si riferisce. II) Violazione dell'art. 178 cod. proc. pen.; nullità della sentenza. La sentenza impugnata indica quale difensore dell'HA l'avvocato d'ufficio assegnatogli in primo grado. Nei verbali di udienza del 28/9/2021 e del 06/04/2021, è riportata la presenza del difensore nominato d'ufficio in primo grado all'HA. La circostanza è inconciliabile con la comunicazione, effettuata in data 06/02/2021, della nomina fiduciaria proveniente dall'imputato, il quale, con atto del 01/02/2021, nominava l'Avv. Domenico Giordano quale suo difensore di fiducia (la nomina era inviata a mezzo pec all'indirizzo specificatamente individuato, con ricevuta di avvenuta regolare consegna e ricezione da parte del destinatario). La nomina prodotta reca in epigrafe gli elementi individuanti il procedimento come conosciuti dall'AO, ovvero RGNR n. 34023/2019 e RG TRIB. 14213/19, riportati nell'intestazione della sentenza di primo grado, differenti da quelli dell'atto impugnato. La mancata individuazione del difensore di fiducia all'atto della costituzione delle parti nelle udienze del 06/04/2021 e del 28/09/2021 inficerebbero insanabilmente la sentenza impugnata per violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. 5 113 Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa di Di LE KO ha depositato memoria conclusiva in cui, anche in replica alle argomentazioni contenute nella requisitoria del P.G., insiste nel richiedere l'accoglimento dei motivi di ricorso. La difesa di HA ha depositato memoria difensiva di replica alle conclusioni del P.G., insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
Lamenta che il ricorrente non è stato difeso dal proprio avvocato in sede di discussione dell'appello. La nomina, con contestuale revoca del precedente difensore, è stata depositata nelle modalità previste dalla normativa introdotta con la legislazione emergenziale e la trasmissione degli atti alle apposite caselle PEC, corredata dalla ricevuta telematica di corretto deposito, esime il difensore da qualsiasi ulteriore controllo. Diverso è il caso previsto e regolato dalla giurisprudenza "pre- pandemica", riferita alla trasmissione di nomine a mezzo telegramma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da Di LE KO è manifestamente infondato. La premessa svolta dalla difesa nell'atto di impugnazione non ha attinenza con i fatti di causa e le argomentazioni ivi illustrate sono orientate unicamente ad avvalorare la tesi di una suggestione negativa esercitata dal rapporto di polizia sui giudici nella formazione del proprio convincimento. Il rilievo non trova riscontro in atti. La stessa difesa, nel descrivere gli antefatti riportati nella parte iniziale del ricorso, non individua passaggi motivazionali dai quali potersi evincere estrinsecazioni della tesi della suggestione patita dai giudici. 2. Ogni altra considerazione e prospettazione espressa dalla difesa nei primi due motivi del ricorso datato 19/10/21 tende a sollecitare una rivisitazione del compendio probatorio in chiave più favorevole all'imputato. La sentenza ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare il giudizio di colpevolezza dell'imputato Non è rimasta silente in ordine alle dichiarazioni acquisite dalla difesa in sede di indagini difensive, sottolineando, in modo conforme al primo giudice, che tali dichiarazioni si pongono in netto contrasto con quanto direttamente percepito dagli operanti ("secondo la precisa e circostanziata ricostruzione effettuata dagli operanti, l'HA, è stato visto prelevare qualcosa da un cartone posto nei presi di detti bidoni, consegnarla agli acquirenti, ricevere da questi delle banconote e poi immediatamente consegnarle al Di LE"). 6 Nel dettaglio la Corte di merito ha evidenziato come tutti gli elementi addotti dalla difesa del ricorrente non siano idonei a consentire una diversa ricostruzione del fatto, essendo la partecipazione del ricorrente all'attività di spaccio logicamente desumibile dal comportamento osservato dai militari e dal ritrovamento delle dosi di stupefacente (n. 13 dosi di cocaina) nel cartone dove si era diretto AO, prelevando la cosa che aveva consegnato al gruppo di ragazzi. La versione dei fatti fornita dall'imputato in interrogatorio è stata ritenuta non attendibile perché contrastante con le circostanze rappresentate dal personale di polizia, della cui attendibilità, scrive la Corte di merito, non vi è motivo di dubitare. Né è possibile sostenere che i militari in servizio di osservazione siano stati in qualche modo suggestionati dalla dinamica dei fatti, giungendo al punto di convincersi erroneamente di avere assistito ad un episodio di spaccio in realtà mai avvenuto. Il mancato sequestro dello stupefacente ceduto dal compartecipe HA e la mancata identificazione degli acquirenti non è circostanza idonea ad inficiare la validità della motivazione offerta dai giudici di merito e della ricostruzione della vicenda operata, rispondente in ogni sua parte alle regole della logica. Vale a fugare il dubbio prospettato dalla difesa, in ordine alla natura stupefacente della sostanza ceduta, il fatto evidenziato in motivazione che nel medesimo luogo in cui era stato visto recarsi HA, chinarsi e raccogliere qualcosa, sono state rinvenute e sequestrate numerosi dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il fatto che Di LE sia stato fermato in auto sotto l'abitazione della fidanzata, evidenzia la Corte di merito, non è un elemento dissonante rispetto a quanto hanno osservato i verbalizzanti: subito dopo l'intervento della polizia giudiziaria il ricorrente si è allontanato dal posto ed il comportamento successivo, si sottolinea in sentenza, rivela l'intento di dimostrare la sua estraneità al fatto. La Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la prova indiziaria. Gli indizi da cui è stato raggiunto il ricorrente, si evince dalla motivazione della sentenza, sono connotati da gravità, precisione e concordanza. I giudici non si sono limitati ad una considerazione atomistica e parcellizzata delle emergenze processuali, pervenendo alla conclusione raggiunta, coerentemente agli elementi rappresentati in sentenza, sulla base di un'attenta analisi di tutte le circostanze emerse nel giudizio, le quali, unitariamente considerate, portano logicamente a ritenere che l'attività d'illecita detenzione e cessione dello stupefacente fosse riferibile ad entrambi gli imputati. 7 Ebbene, occorre precisare, in punto di diritto, che la prova critica o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, consiste essenzialmente nella deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto, attraverso un procedimento conoscitivo di tipo deduttivo, fondato su regole di esperienza, ricavate dall'osservazione del normale svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane, alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato al fatto ignoto da provare da un elevato grado di probabilità o di frequenza statistica. Nella giurisprudenza di questa Corte sono stati più volte enunciati i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineandosi, innanzitutto, che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che queste devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e non possono, quindi, consistere in dati fondati su mere ipotesi o congetture ovvero su giudizi di verosimiglianza (Sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, Rv. 193407; Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009, P.M. in proc. Pinto, Rv. 245606). Gli indizi, oltre a corrispondere a dati di fatto certi, devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo l'esplicita indicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che subordina alla ricorrenza di tali requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta. Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili, verificando se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili). Ne discende che l'esame circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità si esplica attraverso il controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei , criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo che viene esercitato alla luce dei consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale, con esclusione di ogni forma di accertamento che si traduca in una ripetizione della esperienza conoscitiva del giudice (Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826). Venendo al caso in esame, la Corte di merito ha posto in rilievo che: LA è stato visto cedere qualcosa in cambio di banconote;
dopo la cessione le banconote sono state consegnate all'imputato; nel luogo in cui HA è 8 stato visto prelevare qualcosa sono state rinvenute numerosi dosi di stupefacente. La Corte di merito ha considerato ciascuno di tali elementi certi, inferendo da essi, in modo logico e coerente, il convincimento della responsabilità dell'imputato quale compartecipe nell'attività di cessione materialmente posta in essere dall'HA. 3. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. La pena base individuata dalla Corte territoriale non supera la media edittale. In questo caso il giudice non è tenuto ad esprimere una specifica motivazione. Si è invero affermato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Sotto il profilo della adeguatezza della motivazione, in rapporto ai criteri che hanno determinato il giudice ad irrogare una pena che, pure discostandosi dal minimo, rimanga comunque contenuta al di sotto della media edittale, si deve ribadire, in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte, come l'obbligo motivazionale del giudice sia, anche in questo caso, sufficientemente adempiuto attraverso il richiamo al criterio dell'adeguatezza della pena, nel quale è implicito il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così ex multis Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283). La decisione della Corte di merito è quindi supportata da conferente apparato argomentativo, avendo ritenuto equa, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la pena irrogata. 4. Quanto alla posizione del coimputato HA RM, è fondato il secondo motivo di ricorso, con valore assorbente rispetto alle ulteriori doglianze. L'Avvocato Domenico Giordano ha documentato di avere inoltrato, a mezzo PEC, in data 6/2/2021, all'apposito indirizzo di posta elettronica certificata della Corte d'appello di Roma, la nomina in suo favore proveniente dall'imputato. E' possibile, in base alla normativa emergenziale, depositare telematicamente la nomina del difensore. L'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, in vigore dal 25 dicembre 2020, prevede tale regime di deposito per tutti gli atti diversi da quelli indicati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo. 9 Il Consigliere estensore Il Presid nte La lettera della norma stabilisce: «per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati e diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 H.] è consentito il deposito con valore legale mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [...]» - e consente il deposito a mezzo pec fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. La Corte di merito non ha tenuto conto della nomina del difensore di fiducia, intervenuta ben prima dell'udienza fissata per il 6/4/21. Deve pertanto ritenersi integrata la lamentata violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., da cui discende la nullità assoluta prevista dal successivo articolo 179 del codice di rito. 5. In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di HA RM con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Si dichiarano inammissibili i ricorsi proposti da Di LE KO con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000),
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di HA RM e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di LE- KO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 16 marzo 2023