Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12000
CASS
Sentenza 8 agosto 2003

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In riferimento ai lavoratori addetti a prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia, esclusi ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923,n.692, e della tabella di cui al R.D. 6 dicembre 1923,n.2657, da limitazioni di orario, può configurarsi l'espletamento di lavoro straordinario quando, nonostante la discontinuità della prestazione lavorativa, sia convenzionalmente ( mediante contratto individuale o collettivo) fissato un preciso orario di lavoro e questo risulti in concreto superato.

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è istituzionalmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha riformato in quanto affetta da vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto che le ore di lavoro prestate da una guardia di vigilanza notturna nei giorni di permesso si risolvessero in una protrazione dell'orario contrattuale settimanale, e dovessero quindi essere pagate con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, senza dar adeguato conto in motivazione del motivo per cui non si fosse ritenuto di far riferimento alla previsione contenuta nell'art. 49 del C.C.N.L. del 1.10.1995, secondo il quale per lavoro straordinario deve intendersi quello prestato oltre il lavoro giornaliero, - e non settimanale - e della previsione dello stesso che demanda al contratto integrativo provinciale, in questo caso mancante, di prevedere maggiorazioni per il lavoro prestato dai turnisti durante il periodo di riposo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12000
    Data del deposito : 8 agosto 2003

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