Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 2
In riferimento ai lavoratori addetti a prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia, esclusi ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923,n.692, e della tabella di cui al R.D. 6 dicembre 1923,n.2657, da limitazioni di orario, può configurarsi l'espletamento di lavoro straordinario quando, nonostante la discontinuità della prestazione lavorativa, sia convenzionalmente ( mediante contratto individuale o collettivo) fissato un preciso orario di lavoro e questo risulti in concreto superato.
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è istituzionalmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha riformato in quanto affetta da vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto che le ore di lavoro prestate da una guardia di vigilanza notturna nei giorni di permesso si risolvessero in una protrazione dell'orario contrattuale settimanale, e dovessero quindi essere pagate con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, senza dar adeguato conto in motivazione del motivo per cui non si fosse ritenuto di far riferimento alla previsione contenuta nell'art. 49 del C.C.N.L. del 1.10.1995, secondo il quale per lavoro straordinario deve intendersi quello prestato oltre il lavoro giornaliero, - e non settimanale - e della previsione dello stesso che demanda al contratto integrativo provinciale, in questo caso mancante, di prevedere maggiorazioni per il lavoro prestato dai turnisti durante il periodo di riposo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12000 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO DI VIGILANZA POLNOTTE s.r.l., in persona dell'amministratore unico Aldo Vaccariello, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Asolone, n. 8, presso l'avv. Carmine Verdicchio, che, unitamente all'avv. Lorenzo Longhi, la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PA RT, elettivamente domiciliato in Roma, via Merulana, n. 234, presso l'avv. Giuliano Bologna, che, unitamente all'avv. Paola Di Natale, lo difende con procura speciale apposta a margine del controricorso.
- resistente - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 238 in data 12 dicembre 2000 (R.G. 321/2000);
sentiti, nella pubblica udienza del 2 aprile 2003:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Bologna;
il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Brescia ha accolto l'appello di RT UT e, riformando la sentenza del Pretore di Crema, ha condannato la società r.l. Istituto Vigilanza Polnotte al pagamento della somma di L. 1.265.961, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di maggiorazione per il lavoro prestato in alcuni giorni di permesso settimanale compresi nel periodo gennaio 1993-agosto 1997. La Corte di Brescia, premesso in fatto che il UT osservava l'orario di ore 7,15 giornaliere per sei giorni lavorativi, cui seguivano un giorno di riposo settimanale e un giorno di permesso in ragione di venti all'anno, ha ritenuto che le ore di, lavoro prestate nei giorni di permesso si risolvevano in protrazione dell'orario contrattuale settimanale di ore 40 e dovevano, quindi, essere pagate con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Ha aggiunto la sentenza che non era applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 40 c.c.n.l., secondo il quale i permessi non goduti dovevano essere pagati con la retribuzione normale, siccome concernente esclusivamente una diversa tipologia di orario (7 ore giornaliere secondo il sistema cinque giorni di lavoro e uno di riposo), in considerazione della sua minore gravosità rispetto al modulo 6+1+1 osservato dal ricorrente, cosicché tale specifica previsione contrattuale concorreva piuttosto a rafforzare la tesi sostenuta dal lavoratore.
La cassazione della sentenza è domandata dalla società r.l. Istituto di Vigilanza Polnotte con ricorso per sette motivi, al quale resiste con controricorso RT UT, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di norme di diritto e vizio della motivazione per avere la sentenza impugnata fatto riferimento al limite legale di 40 ore di lavoro settimanale introdotto soltanto con la legge 24 giugno 1997, n. 196, senza considerare che le innovazioni introdotte dall'anzidetta legge potevano trovare applicazione al rapporto di lavoro del UT soltanto per il periodo luglio-agosto 1997.
2. Il secondo motivo denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in relazione all'affermazione che la contrattazione collettiva, rissando l'orario settimanale in quaranta ore, avesse qualificato lavoro straordinario quello prestato oltre tale limite.
2.1. Si sostiene che la Corte di Brescia non aveva considerato il contenuto dell'art. 49 c.c.n.l. 1.10.1995 (e dell'art. 47 del precedente contratto 1.1.1991), secondo il quale "per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale", prendendo in considerazione il superamento dell'orario settimanale come straordinario solo nel caso in cui fosse stata in atto nell'azienda una distribuzione dell'orario settimanale diversa dalle tipologie previste dallo stesso contratto, evenienza estranea alla fattispecie di distribuzione dell'orario secondo il sistema 6+1+1 previsto dall'art. 41 dello stesso contratto. Si sarebbe, perciò, dovuto concludere che la contrattazione collettiva, in relazione alle turnazioni previste, aveva introdotto una condizione di maggior favore rispetto al regime legale dell'orario di lavoro solo con riguardo all'orario giornaliero, lasciando fermo, ai fini dello straordinario, il limite legale di 48 ore settimanali.
3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di norme di diritto e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la contrattazione collettiva si era espressa nel senso che il superamento delle 40 ore di lavoro settimanali non comportasse la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario soltanto per i lavoratori che osservavano la tipologia di lavoro 5+1.
3.1. Si fa rilevare che i due sistemi di turnazione si presentavano del tutto equivalenti quanto al totale di ore settimanali: nell'uno si lavorava per meno giorni nell'arco del mese (a causa del maggiore orario giornaliero); nell'altro si lavorava per un numero superiore di giornate (per effetto della riduzione dell'orario giornaliero), cosicché l'esclusione della maggiorazione solo per il primo tipo di turno non trovava alcuna ragionevole spiegazione.
4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata confuso le nozioni di riposo settimanale e di permesso destinato a recuperare le ore di lavoro prestate in più.
4.1. I permessi, si dice, costituivano un istituto non legale ma di esclusiva derivazione contrattuale, ed infatti erano disciplinati dall'art. 40 c.c.n.l. nel senso che, se non goduti, dovevano essere pagati con la retribuzione normale;
se è vero che l'art. 40 menzionato prendeva in considerazione specifica la turnazione 5+1, la stessa regola doveva ritenersi applicabile alla turnazione 6+1+1, perché il successivo art. 41 recava la previsione che "nel sistema di distribuzione dell'orario di lavoro derivante dall'applicazione del presente articolo restano assorbiti tutti i permessi previsti", con evidente rinvio alla disciplina posta dal precedente articolo.
5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di Brescia riconosciuto il diritto del UT ad essere compensato con la maggiorazione del 25% per le ore di lavoro prestate nelle giornate di permesso, omettendo di considerare la disciplina contrattuale dei compensi per il lavoro straordinario, contenuta nell'art. 70 c.c.n.l., che richiamava esclusivamente il limite legale di 48 ore settimanali e contemplava la maggiorazione del 20% e del 25% solo per il superamento dell'orario giornaliero, nonché per i riposi lavorati;
si aggiunge che disposizioni contrattuali più favorevoli in tema di permessi lavorati si rinvenivano in contratti non applicabili al rapporto di lavoro controverso (come il contratto integrativo per la Provincia di Milano).
6. Il sesto motivo denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione per aver trascurato la Corte di Brescia di esaminare il testo dell'art. 70, lett. d) del c.c.n.l., recante la previsione della maggiorazione del 25% "per le ore prestate in giorni feriali, dopo la prima ora oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale", nonché di valorizzare la circostanza che in sede di contrattazione integrativa provinciale non era stata introdotta la previsione relativa alla maggiorazione per i permessi lavorati (diversamente da quanto era avvenuto per il contratto integrativo della Provincia di Milano).
7. Il settimo motivo di ricorso denuncia violazione di norme di diritto e vizio della motivazione perché la Corte di Brescia non aveva considerato la natura discontinua o di semplice attesa o custodia delle prestazioni lavorative svolte dal UT.
8. Preliminarmente, la Corte rileva l'inammissibilità del primo e dell'ultimo motivo di ricorso.
8.1. Il primo motivo è inammissibile perché non corrisponde alla realtà che la sentenza impugnata abbia fatto applicazione della l. 196/1997, avendo fondato la decisione sull'affermazione che dovesse considerarsi lavoro straordinario quello eccedente le 40 ore settimanali sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva. Nè a diversa conclusione induce il fatto che ad un certo punto della motivazione si parli di "orario settimanale superiore a quello legale" (pag. 6), considerato che il riferimento all'orario contrattuale è più volte ripetuto e rappresenta il reale fondamento del ragionamento svolto dal giudice del merito.
8.2. Il settimo motivo è inammissibile perché, stante il principio, pacifico, secondo il quale anche per i lavoratori addetti a prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia, esclusi ai sensi dell'art. 3 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, e della tabella di cui al r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657, da limitazioni di orario, può configurarsi l'espletamento di lavoro straordinario quando, nonostante la discontinuità della prestazione lavorativa, sia convenzionalmente (mediante contratto individuale o collettivo) fissato un preciso orario di lavoro e questi risulti in concreto superato, la questione dell'inapplicabilità delle limitazioni di orario previste dalla contrattazione collettiva allo specifico rapporto dedotto in causa avrebbe dovuto essere dedotto in sede di merito.
9. Vanno esaminati unitariamente i restanti cinque motivi del ricorso perché concernenti una questione unica.
L'esito dell'esame conduce all'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
9.1. La Corte di Brescia non ha avuto dubbi sul fatto che il superamento dell'orario di 40 ore settimanali comportasse la prestazione di lavoro straordinario, da compensare con la maggiorazione prevista dal contratto. Avrebbe dovuto però, per giungere a tale conclusione, prendere in esame, nel rispetto degli art. 1362 ss. c.c. e dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, il contenuto dell'art. 49 del contratto, il quale, secondo le difese della società, recava il costante riferimento all'orario giornaliero, considerando straordinario ai fini della maggiorazione soltanto il suo superamento.
9.2. La predetta tesi difensiva, infatti, si presentava astrattamente plausibile sul piano giuridico, poiché l'autonomia collettiva ben avrebbe potuto derogare in melius il limite legale in modo articolato, qualificando, cioè, in termini di lavoro straordinario soltanto le prestazioni eccedenti il limite contrattuale giornaliero e come lavoro meramente supplementare il superamento delle 40 ore settimanali, da pagare, quindi, senza maggiorazione.
9.3. E non soltanto l'art. 49 doveva essere scrutinato, ma nel suo complesso la disciplina collettiva dell'orario di lavoro e delle maggiorazioni per lavoro straordinario, onde poter giungere correttamente alla conclusione che le ore eccedenti le 40 settimanali, ma comprese entro il limite legale e senza che fosse superato l'orario contrattuale giornaliero, dovessero essere retribuite con la maggiorazione del lavoro straordinario prevista dal contratto collettivo.
9.4. Un'indagine approfondita sul punto si imponeva soprattutto per il fatto che la sentenza impugnata aveva accertato che, ai sensi dell'art. 40, il superamento dell'orario di 40 ore settimanali connesso al turno 5+1, se non compensato da riposi, comportava il pagamento del maggior lavoro senza maggiorazioni. In merito, la motivazione della Corte di Brescia nella sostanza considera questa una vera e propria eccezione, di cui fornisce spiegazione definendo meno usurante il turno 5+1 rispetto al turno 6+1+1 contemplato e regolato e regolato dall'art. 41.
9.5. Questa parte della motivazione merita le censure della ricorrente sotto un duplice profilo.
Le regole di ermeneutica negoziale imponevano di esaminare accuratamente il testo delle due clausole, al fine di verificare se realmente la prima di essa, malgrado la sua collocazione, rappresentasse un'eccezione al principio generale della qualificazione come lavoro straordinario di quello prestato oltre le 40 ore settimanali, indagando, in particolare, il significato dell'art. 41, nella parte in cui avvertiva che "nel sistema di distribuzione dell'orario di lavoro derivante dall'applicazione del presente articolo restano assorbiti tutti i permessi previsti". La ricostruzione della volontà degli stipulanti nel senso che avessero inteso derogare alla regola generale solo per i turnisti secondo il sistema 5+1 è, inoltre, viziata da motivazione insufficiente nella parte in cui, pur avendo dato atto dell'equiparazione delle due tipologie di orario, siccome espressamente previste dal contratto e contrapposte alle tipologie non previste ad opera dell'art. 49, non spiega adeguatamente le ragioni della disciplina diversificata ai fini del lavoro straordinario, in difetto di qualsiasi approfondimento circa il carattere maggiormente gravoso e usurante del turno 6+1+1 rispetto all'altro.
9.6. Altri elementi trascurati dalla sentenza impugnata, che avrebbe potuto concorrere a stabilire il significato di clausole certamente non chiare quanto alle espressioni adoperate, erano rappresentate dalla competenza attribuita dal contratto nazionale ai contratti integrativi provinciali di prevedere maggiorazioni per il lavoro prestato dai turnisti nei giorni di riposo, ed al fatto, allegato dalla società ricorrente, che alcuni contratti integrativi, ma non quello applicabile al rapporto controverso, le avevano specificamente introdotte.
10. I vizi di violazione delle regole di cui agli art. 1362 e 1363 c.c. e di motivazione riscontrati comportano, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata affinché nel nuovo giudizio, affidato alla Corte d'appello di Trento, si provveda ad una corretta indagine sulla fondatezza della domanda del UT alla stregua delle disposizioni legali e contrattuali di disciplina del lavoro straordinario. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trento anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003