Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/2001, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
M E PR U S E T D IS.U. C 101 L S E I D . D B D I A S ȘEZIONI UNIU CIVILI T N E 1 A S N I 3 E I R 1 S E Posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . T Oggetto A M AVVOCATI- Primo Presidente Dott. Andrea VELA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE Dott. Alfio Presidente e Relatore R.G.N. 2479/bis FINOCCHIARO 2001 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere 10204 Cron. - Consigliere Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Ud. 09/03/2001 Dott. Giovanni PAOLINI -Consigliere C.C. - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere - Dott. Roberto PREDEN ORD I NANZA sul ricorso proposto da: MA NO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio che lo rappresenta e dell'avvocato GIOVANNI CIPOLLINE, MIRATE, giusta difende unitamente all'avvocato ALDO delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
AVVOCATI DI ASTI,CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI 2001 CASSAZIONE;
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- intimati -
avverso la decisione definitiva del Consiglio Nazionale Forense di Roma n. 253/00 depositata il 13/12/2000; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/03/2001 dal Presidente Relatore dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che le sezioni unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigettino la richiesta di sospensione della impugnata decisione. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che l'avvocato Lino Mangone ha pro- posto ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, con la quale quest'ultimo ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Asti, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospen- sione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi otto;
considerato che
con lo stesso ricorso il Mangone ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della deci- sione impugnata;
- considerato che, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, non emer- gono ragioni a conforto dell'istanza cautelare, nè sot- 2 to il profilo del fumus boni iuris - anche in relazione all'inammissibilità di censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. nè sotto il profilo del periculum in mora non es- - sendo prospettato alcunchè di concreto, a prescindere dalla ovvia conseguenza della normale esecutività ex lege delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense;
- considerato che va pertanto rigettata l'istanza di sospensiva;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta l'istanza di sospensione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 9 marzo 2001. IL PRESIDENTE Andres Vete 11 Collaboratore di Cancelleria Depositato in Cancelleria Roma, 11 30 MAR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 . 2 RE - N DA A B ISCIPLIN TAB. ALL. ESENTE AI SENSI DEL D 131 IA . N TER A M 3