Sentenza 28 ottobre 2009
Massime • 1
Gli indizi a fini di prova si differenziano dalle mere congetture perché sono costituiti da fatti ontologicamente certi che, collegati tra loro, sono suscettibili di una ben determinata interpretazione. (Fattispecie nella quale la Corte ha qualificato come congetturale l'asserzione secondo cui l'autore di un'estorsione non utilizza direttamente o tramite altra persona la propria utenza per effettuare una telefonata estorsiva).
Commentari • 4
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Gli indizi a fini di prova si differenziano dalle mere congetture perché sono costituiti da fatti ontologicamente certi che, collegati tra loro, sono suscettibili di una ben determinata, devono corrispondere a dati di fatto certi - e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza - e devono, essere gravi - cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto - precisi - cioè non equivoci - e concordanti, cioè convergenti verso l'identico risultato; devono altresì rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2009, n. 43923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43923 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 28/10/2009
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1468
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 23519/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi;
nei confronti di:
IN US, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, in data 5.5.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Piercamillo Navigo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Giovanni D'Angelo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
Udito il difensore di IN US, Avv. D'Argento Nicola, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 23.4.2009, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi rigettò la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere presentata da IN US, indagato per il reato di tentata estorsione aggravata. Avverso tale provvedimento l'indagato propose appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. ed il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 5.5.2009, annullò l'ordinanza impugnata e dispose la scarcerazione dell'indagato, ritenendo che non sussistessero gravi indizi di colpevolezza.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi deducendo vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà, essendo stati esaminati gli indizi in modo atomistico e senza valutazione d'insieme. Il Tribunale, dopo aver evidenziato un quadro rilevante e coerente a carico dell'indagato (telefonata estorsiva partita dal suo cellulare, bene oggetto di furto e della richiesta estorsiva di proprietà del suo datore di lavoro e già in uso nel cantiere dove egli lavorava) ha affermato che vi erano elementi di contrasto e cioè la durata breve della telefonata che sarebbe stata incompatibile con la richiesta estorsiva e accento brindisino del chiamante, mentre l'indagato è originario della Provincia di Bari.
Il Tribunale non ha peraltro considerato che quella effettuata dal telefono dell'indagato era l'unica chiamata in entrata sull'utenza della persona offesa e che era coincidente con l'ora indicata dalla vittima. Inoltre il cellulare era in suo possesso ed utilizzato anche durante l'orario di lavoro, come risulta da una telefonata delle ore 11.09 dello stesso giorno dell'estorsione. Non era quindi vero che egli avesse lasciato il telefono nello spogliatoio. Con note difensive datate 2.10.2009 il difensore dell'imputato ha dedotto l'infondatezza delle censure sulla motivazione del provvedimento impugnato ritenuta illogica e contraddittoria e la inammissibilità delle censure relative al contrasto dell'ordinanza con le comuni regole della logica e di coerenza ed ha chiesto il rigetto del ricorso ove lo stesso sia ritenuto inammissibile. Il ricorso è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli indizi consistono in fatti ontologicamente certi, che, collegati tra loro, sono suscettibili di una ben determinata interpretazione, laddove i sospetti non sono altro che intuizioni, congetture od opinioni del tutto personali, che, per quanto ragionevoli, sono meramente ipotetiche e non si fondano su una concreta circostanza indiziante certa. (Cass. Sez. 1 sent. n. 2717 del 15.12.1982 dep. 26.1.1983 rv 157097; v. mass n. 148425; n. 146619; n. 142622; n.108153). Una volta stabilita la certezza dell'indizio nel senso della sua materiale esistenza, l'efficacia probatoria deve essere vagliata, e quindi affermata o negata, in base ad elementi obiettivamente accertati e non già attraverso congetture giacché, mentre queste sono costituite da intuizioni, apprezzamenti ed opinioni del tutto personali, gli indizi costituiscono fatti ontologicamente certi, collegati tra loro in guisa che sono suscettibili di una sola e ben determinata interpretazione (Cass. Sez. 1 sent. n. 9362 del 26.3.1987 dep. 24.8.1987 rv 176589).
Il Tribunale, dopo aver rassegnato gli indizi a carico dell'indagato (v. p. da 1 a 3 dell'ordinanza impugnata) ha affermato che dagli stessi "emerge un quadro indiziario certamente coerente a carico del IN".
Dopo tale affermazione, però ha ritenuto che con tale quadro contrastassero altri due elementi di segno contrario. Il primo sarebbe la breve durata della telefonata partita dal cellulare dell'indagato, soli 7 secondi, ad avviso del Tribunale incompatibile con la conversazione intercorsa come descritta dalla persona offesa.
Il secondo è l'accento brindisino mentre IN è originario di Locorotondo e comunque la persona offesa non riconobbe la voce del suo dipendente.
Il primo elemento è stato valutato senza considerare che, per quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, non vi sono altre telefonate in entrata al telefono della persona offesa in quel giorno ed a quell'ora, sicché, secondo la stessa ricostruzione operata dal giudice di merito, è necessariamente quella partita dal cellulare dell'indagato la telefonata estorsiva, salvo che non si affermi che le dichiarazioni della persona offesa non sono attendibili. Il secondo elemento, a prescindere dalla contraddittorietà della valutazione fondata sul riconoscimento dell'accento brindisino, con quella della brevità della telefonata (in una conversazione di 7 secondi) è in contraddizione con la stessa valutazione del Tribunale secondo la quale IN non lasciò incustodito il cellulare. Mera congettura è quella per la quale l'autore di un'estorsione non utilizza direttamente o tramite altra persona la propria utenza per effettuare la telefonata estorsiva.
A ciò si aggiunga che il P.M. aveva presentato una memoria datata 29.4.2009 alle cui argomentazioni il giudice del riesame non ha dato alcuna risposta.
Nell'ipotesi di omesso esame, da parte del giudice, di risultanze probatorie acquisite e decisive, non si sottrae al sindacato della Corte di cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione "ex" art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quando sia stato prospettato al giudice, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove. In detta evenienza al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, assunta sia effettivamente tale e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito. (V. Cass. Sez. Un. sent. n. 45276 del 30.10.2003 dep. 24.11.2003 rv 226093).
Si impone pertanto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata affinché il giudice d'appello proceda ad un nuovo esame attener principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2009