Sentenza 30 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10380 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 4380 01 Composta dagli Ill mi Sigg Ma i trat Dott. Guglielmo SCIARELL Presidente R.G.N. 1517/99 Dott. Fernand LUPI Consigliere 3812/99 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Cron. 22996 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Rep. Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Ud. 23/05/01 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: NT IC, AN NO, SI LA, NI LO, SA LD, RC UC, DI VO OL RI, OL RO, EL TO, ET IN IL, ET OB, quatered di ET gianfranco ET LO VE RL, CI RA, MA ST, NN OD, IS IE, PA NF, IN RA, IN MA, AN AN, RT PA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S SAINT BON 61, presso lo studio dell'avvocato PERUCCA DIEGO, rappresentati e difesi dall'avvocato CIMINO MAURO, giusta delega in2001 2485 atti;
-1- ricorrenti
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 11 DI FERMO;
AUSL/11 - - intimata e sul 2° ricorso n° 03812/99 proposto da: ASL/11 FERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ORTENZI MASSIMO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AN NO, NT IC, SI LA, NI LO, SA LD, RC UC, DI VO OL RI, OL RO, EL TO, ET IN IL, ET OB, ET LO, VE RL, CI RA, MA ST, CC OD, IS IE, PA NF, IN RA, IN MA, AN AN, RT PA;
intimati avverso la sentenza n. 60/98 del Tribunale di FERMO, depositata il 18/02/98 R.G.N. 29/C; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE -2- MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per principale e assorbimento il rigetto del ricorso dell'incidentale. -3- Svolgimento del processo Con sentenza 30 gennaio/18 febbraio 1998 n. 60 il Tribunale di RM, in riforma della sentenza del Pretore di quella città, ha respinto le domande proposte da numerosi medici dipendenti della ex USL 21 di RM, ed eredi di medici, odierni ricorrenti indicati in epigrafe, volte ad ottenere la condanna della ASL 11 al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi legali sui compensi corrisposti in ritardo per le prestazioni rese in regime di incentivazione della produttività (c.d. plus orario) per l'attività svolta nell'anno 1985. Il Tribunale ha ritenuto il difetto di legittimazione A144 passiva della Azienda sanitaria locale convenuta, a norma dell'art. 6 comma 1 Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e n. 549, che dell'art. 2 comma 14 Legge 28 dicembre 1995, avrebbero individuato nella Regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle Unità sanitarie locali. Hanno proposto ricorso per cassazione i medici soccombenti, con due motivi. La intimata Azienda sanitaria locale si è costituita, resistendo, e proponendo ricorso incidentale condizionato. tra deperitats memoria ex art. 378 cpe. Motivi della decisione 1 Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con unico motivo di ricorso principale i ricorrenti deducono violazione о falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) con riferimento agli artt. 8 Legge Regione Marche n. 22 del 28-6-1994; 6, comma 1, L. 23-12-1994 n. 724; 2, comma 14°, L. n. 549 del 28-12-1995; e conseguente omessa, insufficiente, motivazione sul punto decisivo della contraddittoria controversia attinente alla legittimazione passiva dell'AUSL 11 di RM (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Axy I ricorrenti imputano alla sentenza impugnata di avere omesso di considerare, in punto di accertamento della legittimazione passiva della convenuta AUSL 11 di RM, che l'art. 8 della Legge Regionale delle Marche n. 22 del 28-6-1994, ad oggi non formalmente abrogato, espressamente stabilisce la successione delle nuove aziende sanitarie nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dalle strutture soppresse. Da tale disposizione, dunque, avrebbe dovuto trarsi argomento a favore della tesi della legittimazione passiva, nella specie, anche della AUSL 11 di RM (oltre che, in ipotesi, della Regione Marche), per quanto concerne il debito da plus orario (interessi e rivalutazione sulla quota capitale) maturato nel 1985 iìn capo alla estinta USL 21 fermana. Il motivo non è fondato, come già ritenuto da questa Corte in identica controversia (Cass. 23 febbraio 2000 n. 2032). Il quadro normativo è il seguente: Con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, emanato sulla base della legge n. 421 del 1992, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale, è stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle Unità sanitarie locali e l'istituzione delle Aziende sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della Regione, dotati di personalità qiuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto). La Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto all'art. 6 In nessun caso è consentito alle regioni dicomma 1: "1 sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre far gravare 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni 3 а stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime. Tale norma ha superato il vaglio di costituzionalità, avendo la Corte Costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz. Uff. 2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) dichiarato non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, sollevata dalla Regione Sicilia, anche sotto il profilo, tra gli altri, che esso impone alle Regioni di provvedere ai disavanzi di gestione. n. 549 a sua volta ha disposto La Legge 28 dicembre 1995, comma 14 che "Per l'accertamento della all'art. 2 situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali delle rispettive ricomprese nell'ambito territoriale cui all'articolo 6, aziende. Le gestioni a stralcio di 1994, n. 724, sono comma 1, della legge 23 dicembre trasformate in gestioni liquidatorie " Tali norme sono state interpretate da questa Corte nel senso che a seguito della soppressione delle Unità avvenuta con D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. sanitarie locali, e per effetto dell'art. 6, comma primo, della legge 23 502, dicembre 1994 n. 724 e dell'art. 2, comma quattordicesimo, n. 549, si è verificata una della legge 28 dicembre 1995 successione "ex lege" a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle Unità sanitarie locali, Tale orientamento, inaugurato dalle sentenze di questa Corte 12 agosto 1996 n. 7479 e 9 novembre 1996 n. 9804, è stato confermato dalle Sezioni unite civili (Cass. sez.un. 7482), costantemente seguito in seguito11 agosto 1997 n. Cass.
7.11.1997 n. 10939, Cass. (Cass. 26.9.1997 n. 9438, Cass.
6.6.1998 n. 5602, Cass. 27 gennaio 1998 n. 803, 7.10.1998 n. 9911, Cass. 17.12.1998 n. 12648) e nuovamente Asy ribadito dalle Sezioni Unite (sent. 18 dicembre 1998 n. febbraio 1999 n. 102 e 30 12712; Vedi anche S.U. 26 novembre 2000 n. 1237) con la precisazione che il descritto quadro normativo non risulta modificato dal successivo provvedimento normativo di cui al D.L. 13 dicembre 1996 n. 630, convertito in legge n. 21 del 1997, il quale è stato adottato all'esclusivo fine di provvedere al finanziamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1994 e si è limitato a porre un tale disavanzo a carico dello Stato sino all'importo di lire 5.000 miliardi, ed a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle Regioni (Cass. 4 luglio 1998 n. 6549). 5 Infatti l'art. 1 del d.l. 13 dicembre 1996 n. 630, convertito in Legge 11 febbraio 1997 n. 21 dispone che "Per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994, il Ministro del tesoro e autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (2). E il comma 2 specifica che "Le somme derivanti dai mutui di cui al comma sono versate all'entrata del bilancio dello AAY Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le modalità indicate nel presente articolo". Il dato normativo (successione delle Regioni nei debiti pregressi delle Unità sanitarie locali) che risulta dalla citata esegesi legislativa e ricognizione giurisprudenziale si può quindi considerare jus receptum. Né contrasta con quanto sopra la disciplina della Regione Marche, la quale all'art. 8 Legge regionale Marche 28 giugno 1994, n. 22 dispone "la successione delle nuove aziende sanitarie nei procedimenti amministrativi in corso 6 e nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dalle strutture soppresse". Il carattere imperativo ed inderogabile della legislazione statale risulta dal tenore testuale dell'art. comma 1 Legge 23 dicembre 1994, n. 724 in esame ("in nessun caso le regioni possono..."), è ribadito dal sistema di finanziamento supplementare di cui all'art. 1 d.l. 13 dicembre 1996 n. 630, convertito in Legge 11 febbraio 1997 n. 21, e costituisce il nucleo centrale della motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite cit. focalizzata su tale carattere cogente, alla cui stregua ha interpretato la AxM coerente normativa della Regione Puglia, rilevante nella fattispecie al vaglio delle S.U. Il principio di interpretazione costituzionale delle leggi, che impone all' interprete di dare la preferenza ad un significato, fra quelli compatibili con il testo, che tenga conto delle norme costituzionali ed eviti di attribuire alla legge un significato incostituzionale (Corte Cost. ord. 26 maggio 1998 n. 188; sent. 169/1982, 146/1985, 473/1989 e ord. 63/1989), va applicato anche al caso di apparente contrasto tra norme statali e regionali concorrenti sulla stessa materia, nel senso di preferire la interpretazione, se consentita dal testo, che consenta di affermare la coerenza dell'ordinamento, tenuti presenti anche i limiti del potere legislativo regionale tra cui, 7 per quel che interessa in questa sede, il rispetto dei principi delle c.d. grandi riforme (Corte Cost. 22 dicembre 1969 n. 160; Cass. 9 aprile 1997 n. 3077). Ciò premesso, il tenore sopra riportato dell'art. 8 comma 3 Legge Regionale Marche 28 giugno 1994, n. 22 (secondo cui "Le nuove U.S.L. e le aziende ospedaliere subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dalle U.S.L soppresse..."), appare coerente con il principio nazionaleinformatore della riforma della struttura sanitaria di cui alla Legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza che tale norma, disciplinante la successione dei rapporti, Ази possa essere estesa alla diversa ipotesi, non menzionata, della devoluzione dei debiti e crediti pregressi (soggetti alla articolata e distinta normativa civilistica di cui agli artt. 2558, 2559 e 2560 cod. civ.), la cui sorte rimane disciplinata dall'art. 6 comma 1 Legge 23 dicembre 1994, n. 724. Il ricorso va pertanto respinto. La reiezione del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale condizionato, con cui la ASL ripropone, ex art. 346 c.p.c., per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, i motivi di resistenza nel merito alla pretesa dei ricorrenti dichiarati assorbiti dal Tribunale di RM. 8 Appare equo compensare le spese processuali del presente giudizio di Cassazione, perché il relativo ricorso è stato proposto prima che si consolidasse, con la pronuncia di questa Corte а Sezioni Unite n. 7482/1997, l'orientamento sopra esposto.
p.q.m.
rigetta il ricorso principale, Riunisce i ricorsi;
compensa le spese del presente assorbito l'incidentale; giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della buglichen bault Sezione Lavoro il 23 maggio 2001. Il Presidente Aldo de Marin Il Consigliere Estensore IL CANCELLERE Porcelaria Depositat 30 LUG 2001 IL CONCELLIERE 0 1 . . w A T S w I R S D A A ' , T L , O L A L E S L D E O P qp\asl-1p-Marche I B S S I I N D N E S G A RG 1517/1999 I O T A S A O D O P E T M , I O A R I T D D E T N I 0