Articolo 21 della Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Articolo 20Articolo 22
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7 gennaio 1972
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3 agosto 1989
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3 gennaio 2002
Art. 21. (Pensione a favore dei superstiti)

Nel caso di decesso del pensionato o dell'iscritto, sempreche' per quest'ultimo sussistano al momento della morte i requisiti di iscrizione e di contribuzione richiesti per la pensione di invalidita' dal precedente articolo 18, spetta una pensione ai seguenti familiari:
a) coniuge, non legalmente separato per sua colpa; se superstite e' il marito, la pensione spetta soltanto nel caso che egli sia riconosciuto inabile al lavoro;(1)
b) figli a carico, minorenni o inabili al lavoro; ai figli maggiorenni a carico che seguono corsi di studi la pensione spetta fino al compimento della durata minima legale del corso di studi universitari seguito e comunque non oltre il raggiungimento del ventiseiesimo anno di eta';
c) genitori a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti;
d) fratelli inabili al lavoro o sorelle nubili o vedove a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti.
Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati in conformita' all' articolo 404 del codice civile , nonche' i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato.
Sono equiparati ai genitori: il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e coloro cui il dante causa fu affidato come esposto.
La pensione di riversibilita' non spetta nei casi in cui il matrimonio, la legittimazione o l'adozione siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole, anche postuma. ((3)) Non hanno diritto a pensione le figlie minorenni superstiti maritate.
Il coniuge, le figlie minorenni e le sorelle nubili o vedove, superstiti, perdono il diritto a pensione quando contraggono matrimonio. La perdita del diritto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il matrimonio e' celebrato.
Il carico familiare dell'iscritto o del pensionato e' accertato, sulla base delle norme vigenti in materia di assegni familiari, al momento della morte dello stesso.
L'ente puo' chiedere a tutti i titolari di pensione, anche periodicamente, la presentazione di documenti comprovanti lo stato civile.
La pensione ai familiari superstiti e' pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dal pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto se avesse maturato, alla data del decesso, i requisiti prescritti dalla presente legge per la liquidazione della pensione di invalidita':
1) sessanta per cento per un superstite;
2) ottanta per cento per due superstiti;
3) cento per cento per tre o piu' superstiti.
Nel caso di concorso di piu' superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti e' attribuita ai medesimi in parti uguali.
Nel caso di variazione della composizione del nucleo dei superstiti, la pensione e' riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' avvenuta la variazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1989, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 21, comma 1, lettera a), della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro) nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 19-28 dicembre 2001, n. 447 (in G.U. 1a s.s. 02/01/2002, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui dispone che la pensione di reversibilita' non spetta nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto".
Entrata in vigore il 3 gennaio 2002
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