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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/02/2024, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 13/02/2024 , tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.7558 /2023 del
R.G.A.C. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. DESANTIS ROSA
-Ricorrente-
Contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
-Resistente-
Fatto e diritto
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, entrambe le parti hanno dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione del riconoscimento del diritto invocato in ricorso
CP_ (vedasi memoria di costituzione dell' e note per la trattazione scritta).
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, come tra l'altro richiesto concordemente dalle parti, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass.
Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048; Cass. 19160/07).
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, è appena il caso di osservare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94 e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio.
Nella specie, tuttavia, si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che ove parte resistente non avesse provveduto al riconoscimento in sede amministrativa, la domanda attorea sarebbe stata dichiarata inammissibile, per intervenuta decadenza ex art, 22 del d.l. n. 7 del 1970. Invero, a fronte della errata iscrizione per l'anno 2021 (con pubblicazione dell'elenco annuale avvenuta nell'ano 2022), parte ricorrente ha proposto il relativo ricorso amministrativo soltanto nel mese di giugno 2023, allorquando la sequenza decadenziale dettata dalla ridetta norma era già spirata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 13/02/2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 13/02/2024 , tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.7558 /2023 del
R.G.A.C. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. DESANTIS ROSA
-Ricorrente-
Contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
-Resistente-
Fatto e diritto
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, entrambe le parti hanno dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione del riconoscimento del diritto invocato in ricorso
CP_ (vedasi memoria di costituzione dell' e note per la trattazione scritta).
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, come tra l'altro richiesto concordemente dalle parti, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass.
Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048; Cass. 19160/07).
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, è appena il caso di osservare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94 e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio.
Nella specie, tuttavia, si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che ove parte resistente non avesse provveduto al riconoscimento in sede amministrativa, la domanda attorea sarebbe stata dichiarata inammissibile, per intervenuta decadenza ex art, 22 del d.l. n. 7 del 1970. Invero, a fronte della errata iscrizione per l'anno 2021 (con pubblicazione dell'elenco annuale avvenuta nell'ano 2022), parte ricorrente ha proposto il relativo ricorso amministrativo soltanto nel mese di giugno 2023, allorquando la sequenza decadenziale dettata dalla ridetta norma era già spirata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 13/02/2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Roberta Lucchetti