Cass. civ., sez. I, sentenza 15/11/1997, n. 11326
CASS
Sentenza 15 novembre 1997

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di imposta di registro, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore (la cui inosservanza determina, anche in difetto di espressa comminatoria, nullita' dell'atto, con il conseguenziale dovere del giudice tributario, davanti al quale sia impugnato, di dichiararne l'invalidita', astenendosi dall'esame sul merito del rapporto) mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, ed altresi' a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, al fine indicato. Pertanto, e' necessario e sufficiente che l'avviso, indipendentemente dal mezzo grafico usato (quindi anche con apposizione di timbri), enunci il criterio astratto in base al quale e' stato determinato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, ed inoltre, in caso di ricorso a criteri diversi da quelli espressamente menzionati dalla legge, evidenzi, sia pure implicitamente, le ragioni che rendano inutilizzabili tali criteri legali nel singolo rapporto, salvo poi restando, in sede contenziosa, l'onere dell'ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum" accertato, nel quadro del parametro prescelto, e la facolta' del contribuente di dimostrare l'infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall'ufficio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/11/1997, n. 11326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11326
    Data del deposito : 15 novembre 1997

    Testo completo