Articolo 37 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 34Articolo 36
Versione
1 gennaio 2003
Art. 37. (Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale) 1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , e' sostituito dal seguente:
"I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al piu' elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle piu' alte funzioni, aumentato della meta'. Al Presidente e' inoltre attribuita una indennita' di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2003
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