Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 1
Quando si tratta di società di capitali, l'onere di indicare nell'atto di querela la fonte specifica dei poteri di rappresentanza dell'ente è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2003, n. 17640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17640 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco ROMANO PRESIDENTE
Dott. Francesco SERPICO CONSIGLIERE
Dott. Nicola MILO "
Dott. Carlo PICCININNI "
Dott. Giorgio COLLA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO TI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 15/07/2002 della Corte d'Appello di Messina. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. G. Viglietta, che ha concluso per l'innammissibilità del ricorso;
Il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Messina, con sentenza 15/07/2002, riformando in parte quella in data 20/03/2000 del Tribunale di Barcellona P.G., che aveva dichiarato TI DE colpevole del delitto di cui all'art. 388/4 c.p., riduceva la pena al predetto inflitta a mesi quattro di reclusione di euro 150,00 di multa.
Al DE, titolare dell'omonimo caseificio, si era addebitato di avere deteriorato l'autocarro IVECO targato ME 611366, oggetto di pignoramento ad istanza della società cooperativa a r.l. "Di Vittorio" ed affidato alla sua custodia, utilizzando regolarmente il mezzo, fino al settembre 1995, per la raccolta del latte nelle province siciliane.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato e ha lamentato: a) inosservanza della legge penale e di quella processuale, per non essere stata rilevata l'invalidità della querela, sottoscritta dal "legale rappresentante della società a r.l. Di Vittorio", senza indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza;
b) invalidità del pignoramento, caduto su bene non pignorabile;
c) erronea valutazione della prova e mancata assunzione di ulteriori prove decisive.
Il ricorso non ha alcun pregio.
L'atto di querela proposto è pienamente valido. Quando si tratta di società di capitali, infatti, l'onere di cui all'art. 337/3 c.p.p. deve ritenersi adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza (il che, nella specie, è avvenuto), poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 c.c. quale fonte, onde la prova di legittimazione è fornita, mentre non v'è ragione di presumere eventuale limitazione della norma statutaria, limitazione che per legge deve essere espressa. L'asserita invalidità del pignoramento, a prescindere da qualunque verifica correttezza o meno dell'affermazione, non può spiegare alcun rilievo scriminante. Ed invero, il delitto di cui si discute presuppone l'esistenza del vincolo giudiziale sulla cosa oggetto della condotta criminosa, non essendo consentito al privato eluderlo se non quando il giudice civile ne abbia dichiarato l'inefficacia, accogliendo i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il delitto non è escluso dall'allegata illegittimità del pignoramento, che, nella specie, non risulta essere stata accertata nella competente sede.
Generica e vaga, è la doglianza in ordine all'asserita erronea valutazione della prova e alla mancata assunzione di ulteriori prove: non si è, infatti, precisato in quale parte la motivazione della gravata sentenza avrebbe fatto mal governo dei criteri legali di valutazione della prova, ne' si è indicato quale prova specifica, richiesta a norma dell'art. 495/2 c.p.p. ed avente carattere di decisività, non sarebbe stata assunta. Al rigetto del ricorso, consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 APRILE 2003 .