TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 884/2023
All'udienza del 11.4.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 884/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 884/2023 promossa con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(cod. fisc. ) con l'avv. Francesco Ghisi Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(partita iva Controparte_1
) con l'avv. Massimo Bellinello P.IVA_1 resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: In via preliminare e principale - Dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della per intervenuta cessione dei crediti vantati verso i propri iscritti a Equitalia CP_1
Riscossione. - Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione e decadenza del credito asseritamente vantato dalla e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o CP_1 annullare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Mantova e qui opposto. - Statuirsi sempre e comunque che nulla è dovuto dall'odierno opponente anche con riferimento all'annualità 2018 per insussistenza del relativo obbligo. In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi con riferimento alla sola circostanza di intervenuta cessione del credito a favore di Equitalia Riscossione ed al relativo accordo come contenuta nel primo paragrafo e come preceduta dalla locuzione “Vero che”. Si indica quale teste sig. da Parma In ogni caso con vittoria di spese e Testimone_1 compensi
Per parte resistente: NEL MERITO - In via principale, rigettarsi, per le motivazioni in atti, le domande formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione, rideterminarsi gli importi dovuti a nella diversa CP_1 somma che dovesse risultare di giustizia. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, il geom. contestava la sussistenza Parte_1 del credito portato ad ingiunzione n. 210/23 del 16.11.2023 dall'opposta, eccependo il difetto di legittimazione attiva di la prescrizione delle somme ingiunte, la nullità dell'atto CP_1 interruttivo della prescrizione del 07.07.2022, la nullità della pretesa annualità contributiva 2018.
Parte opponente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e rilevando: come non vi fosse prova dell'accordo di cessione che avrebbe fatto venir meno la legittimazione attiva della che la prescrizione era stata più CP_1 volte interrotta con plurime diffide di pagamento ricevute dal geom. ; che tutte le diffide di Parte_1 pagamento erano state regolarmente ricevute dal ricorrente compresa quella inviata con raccomandata a.r. in data 7.7.2022; che, anche la contribuzione richiesta per l'anno 2018 era dovuta, dal momento che il geometra cancellato dall'albo è tenuto a versare la contribuzione in relazione ai mesi di iscrizione dell'anno di cancellazione.
La causa istruita sulla base della documentazione versata agli atti dalle parti, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dell'art. 127-ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti.
Ciò premesso, l'opposizione non può essere accolta in quanto infondata.
Sostiene parte opponente che difetterebbe la legittimazione attiva di in relazione al CP_1 credito contributivo degli anni 2012-2019 dal momento che, in data 14.04.2016, era stato sottoscritto un accordo di cessione di crediti da in favore di Equitalia. Pt_2
L'eccezione è infondata. Parte opponente non offre prova del dedotto accordo di cessione di crediti che avrebbe escluso la legittimazione della resistente di agire per il recupero del proprio credito. Non risultano prodotti, con il ricorso introduttivo, documenti a sostegno della eccezione, quelli dimessi solo con note di udienza del 9.10.2024 avendo ad oggetto “nn cartelle riferibili ad alcune annualità oggetto del ricorso monitorio”; la prova orale è stata capitolata con esclusivo riferimento alla sopravvenuta cessione dei crediti, nei termini genericamente dedotti con l'opposizione; inoltre, non
è specificato, nell'atto introduttivo, il ruolo che avrebbe avuto il teste indicato, sig. Testimone_2 da Parma - oltre che nella conclusione ed esecuzione dell'accordo di cessione dei crediti -, con riguardo alla esposizione debitoria dell'opponente riconosciuta nel caso specifico (“l'opponente ha ricevuto e riceve ogni anno cartelle esattoriale intestate ad Controparte_2 mediante le quali si esigono in recupero gli importi dovuti a titolo contributivo a ). CP_1 A ciò deve aggiungersi che, nell'assenza di allegazioni specifiche di parte opponente sul punto, in linea generale, non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi (Cass. n. 21768/2019): “Che nel nostro ordinamento non esista un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragion di credito, e sinanche nei confronti del medesimo creditore, è principio che da tempo si è venuto consolidando nella giurisprudenza di questa
Corte ed in quella della Corte costituzionale”.
Parte opponente eccepisce la prescrizione del credito. L'eccezione è infondata, dal momento che l'opposta ha rilevato come il termine di prescrizione sia stato ripetutamente interrotto, producendo in allegato alla memoria difensiva solleciti di pagamento per le annualità in contestazione (docc. dal n.
4 al n. 12 di parte convenuta opposta). A fronte della documentazione prodotta da parte convenuta opposta, parte opponente non ha sollevato altrettanto specifici e rilievi: ne consegue l'infondatezza dell'eccezione.
Sotto altro profilo, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il creditore, convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale, è onerato della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., dell'esistenza del credito ingiunto, mentre grava sulla parte opponente l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa dedotta in causa (Cass. 22754/2013; Cass. 2421/2006; 24851/2005; Cass. 21245/2006).
Risolvendosi l'opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario giudizio di cognizione, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (Cass. n. 7036/1999; Cass. nn. 475/1985; 3783/1985; 7777/1987; 297/1992;
10169/1997). Va poi osservato che tutta la materia relativa agli obblighi contributivi dei professionisti iscritti alla Cassa di appartenenza è di rilievo pubblicistico in quanto funzionale alla realizzazione dei compiti assegnati dall'art. 38 Cost. ai relativi enti di previdenza. In ossequio ai superiori insegnamenti, giova sottolineare che l'iscrizione alla è obbligatoria e non meramente CP_1 facoltativa, essendo volta ad assicurare a tutti i lavoratori autonomi una tutela previdenziale, atteso che, “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta,
l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito- avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995” (Cass. 23627/2021).
Pertanto, “dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima […] Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre,
l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti” (Cass. Sez. L n. 28188/2022). Da quanto premesso ne discende che dal solo fatto di essere iscritto all'albo professionale deriva che il professionista è tenuto al pagamento della contribuzione obbligatoria.
Con ulteriore motivo di opposizione, il ricorrente afferma l'invalidità della diffida stragiudiziale notificata al debitore con racc. a.r. 07.07.2022, sulla scorta del fatto che quest'ultima sarebbe andata erroneamente in “compiuta giacenza”, essendo l'indirizzo indicato in diffida (Via Emilio Salgari n.
15) differente dalla reale residenza (Via Emilio Salgari n. 13). L'eccezione è infondata avendo parte convenuta evidenziato come le diffide inviate al debitore, così come il decreto ingiuntivo notificato sono atti che riportano, quale luogo di destinazione Via Emilio Salgari n. 15 e risultano regolarmente ricevuti dal destinatario (cfr. docc. nn. 8, 10 e 12), senza che siano stati sollevati rilievi da parte opponente al riguardo.
Priva di fondamento è la contestazione degli importi portati ad ingiunzione con riferimento all'annualità 2018 (parte). Il geometra ha effettivamente presentato domanda di cancellazione alla nel marzo 2018, domanda che è stata accolta in data 13.3.2028: risultano tuttavia dovuti i CP_1 contributi minimi soggettivo ed integrativo “in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione” (nel caso di specie gennaio-marzo 2018, 3 mesi), in quanto il geometra cancellato dall'albo è tenuto a versare la contribuzione (minima ed integrativa) anche in relazione ai mesi di iscrizione dell'anno di cancellazione secondo quanto previsto nel Regolamento sulla Contribuzione, versato in atti.
Appaiono poi generiche le doglianze sollevate solo con le note d'udienza in data 27.9.2024, relative al quantum del credito, peraltro senza specifica indicazione delle ragioni del minor importo ritenuto corretto: “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative" (Cass. 8933/2009). Per quanto sopra esposto l'opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo lo scaglione tariffario determinato dal valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 210/2023 del
16/11/2023, R.G. n. 771/2023, emesso dal Tribunale di Mantova Sezione Lavoro;
condanna a rifondere le spese di lite in favore della spese che si liquidano in € 3.300,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA.
Mantova, 11.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 884/2023
All'udienza del 11.4.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 884/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 884/2023 promossa con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(cod. fisc. ) con l'avv. Francesco Ghisi Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(partita iva Controparte_1
) con l'avv. Massimo Bellinello P.IVA_1 resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: In via preliminare e principale - Dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della per intervenuta cessione dei crediti vantati verso i propri iscritti a Equitalia CP_1
Riscossione. - Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione e decadenza del credito asseritamente vantato dalla e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o CP_1 annullare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Mantova e qui opposto. - Statuirsi sempre e comunque che nulla è dovuto dall'odierno opponente anche con riferimento all'annualità 2018 per insussistenza del relativo obbligo. In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi con riferimento alla sola circostanza di intervenuta cessione del credito a favore di Equitalia Riscossione ed al relativo accordo come contenuta nel primo paragrafo e come preceduta dalla locuzione “Vero che”. Si indica quale teste sig. da Parma In ogni caso con vittoria di spese e Testimone_1 compensi
Per parte resistente: NEL MERITO - In via principale, rigettarsi, per le motivazioni in atti, le domande formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione, rideterminarsi gli importi dovuti a nella diversa CP_1 somma che dovesse risultare di giustizia. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, il geom. contestava la sussistenza Parte_1 del credito portato ad ingiunzione n. 210/23 del 16.11.2023 dall'opposta, eccependo il difetto di legittimazione attiva di la prescrizione delle somme ingiunte, la nullità dell'atto CP_1 interruttivo della prescrizione del 07.07.2022, la nullità della pretesa annualità contributiva 2018.
Parte opponente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e rilevando: come non vi fosse prova dell'accordo di cessione che avrebbe fatto venir meno la legittimazione attiva della che la prescrizione era stata più CP_1 volte interrotta con plurime diffide di pagamento ricevute dal geom. ; che tutte le diffide di Parte_1 pagamento erano state regolarmente ricevute dal ricorrente compresa quella inviata con raccomandata a.r. in data 7.7.2022; che, anche la contribuzione richiesta per l'anno 2018 era dovuta, dal momento che il geometra cancellato dall'albo è tenuto a versare la contribuzione in relazione ai mesi di iscrizione dell'anno di cancellazione.
La causa istruita sulla base della documentazione versata agli atti dalle parti, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dell'art. 127-ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti.
Ciò premesso, l'opposizione non può essere accolta in quanto infondata.
Sostiene parte opponente che difetterebbe la legittimazione attiva di in relazione al CP_1 credito contributivo degli anni 2012-2019 dal momento che, in data 14.04.2016, era stato sottoscritto un accordo di cessione di crediti da in favore di Equitalia. Pt_2
L'eccezione è infondata. Parte opponente non offre prova del dedotto accordo di cessione di crediti che avrebbe escluso la legittimazione della resistente di agire per il recupero del proprio credito. Non risultano prodotti, con il ricorso introduttivo, documenti a sostegno della eccezione, quelli dimessi solo con note di udienza del 9.10.2024 avendo ad oggetto “nn cartelle riferibili ad alcune annualità oggetto del ricorso monitorio”; la prova orale è stata capitolata con esclusivo riferimento alla sopravvenuta cessione dei crediti, nei termini genericamente dedotti con l'opposizione; inoltre, non
è specificato, nell'atto introduttivo, il ruolo che avrebbe avuto il teste indicato, sig. Testimone_2 da Parma - oltre che nella conclusione ed esecuzione dell'accordo di cessione dei crediti -, con riguardo alla esposizione debitoria dell'opponente riconosciuta nel caso specifico (“l'opponente ha ricevuto e riceve ogni anno cartelle esattoriale intestate ad Controparte_2 mediante le quali si esigono in recupero gli importi dovuti a titolo contributivo a ). CP_1 A ciò deve aggiungersi che, nell'assenza di allegazioni specifiche di parte opponente sul punto, in linea generale, non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi (Cass. n. 21768/2019): “Che nel nostro ordinamento non esista un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragion di credito, e sinanche nei confronti del medesimo creditore, è principio che da tempo si è venuto consolidando nella giurisprudenza di questa
Corte ed in quella della Corte costituzionale”.
Parte opponente eccepisce la prescrizione del credito. L'eccezione è infondata, dal momento che l'opposta ha rilevato come il termine di prescrizione sia stato ripetutamente interrotto, producendo in allegato alla memoria difensiva solleciti di pagamento per le annualità in contestazione (docc. dal n.
4 al n. 12 di parte convenuta opposta). A fronte della documentazione prodotta da parte convenuta opposta, parte opponente non ha sollevato altrettanto specifici e rilievi: ne consegue l'infondatezza dell'eccezione.
Sotto altro profilo, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il creditore, convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale, è onerato della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., dell'esistenza del credito ingiunto, mentre grava sulla parte opponente l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa dedotta in causa (Cass. 22754/2013; Cass. 2421/2006; 24851/2005; Cass. 21245/2006).
Risolvendosi l'opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario giudizio di cognizione, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (Cass. n. 7036/1999; Cass. nn. 475/1985; 3783/1985; 7777/1987; 297/1992;
10169/1997). Va poi osservato che tutta la materia relativa agli obblighi contributivi dei professionisti iscritti alla Cassa di appartenenza è di rilievo pubblicistico in quanto funzionale alla realizzazione dei compiti assegnati dall'art. 38 Cost. ai relativi enti di previdenza. In ossequio ai superiori insegnamenti, giova sottolineare che l'iscrizione alla è obbligatoria e non meramente CP_1 facoltativa, essendo volta ad assicurare a tutti i lavoratori autonomi una tutela previdenziale, atteso che, “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta,
l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito- avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995” (Cass. 23627/2021).
Pertanto, “dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima […] Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre,
l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti” (Cass. Sez. L n. 28188/2022). Da quanto premesso ne discende che dal solo fatto di essere iscritto all'albo professionale deriva che il professionista è tenuto al pagamento della contribuzione obbligatoria.
Con ulteriore motivo di opposizione, il ricorrente afferma l'invalidità della diffida stragiudiziale notificata al debitore con racc. a.r. 07.07.2022, sulla scorta del fatto che quest'ultima sarebbe andata erroneamente in “compiuta giacenza”, essendo l'indirizzo indicato in diffida (Via Emilio Salgari n.
15) differente dalla reale residenza (Via Emilio Salgari n. 13). L'eccezione è infondata avendo parte convenuta evidenziato come le diffide inviate al debitore, così come il decreto ingiuntivo notificato sono atti che riportano, quale luogo di destinazione Via Emilio Salgari n. 15 e risultano regolarmente ricevuti dal destinatario (cfr. docc. nn. 8, 10 e 12), senza che siano stati sollevati rilievi da parte opponente al riguardo.
Priva di fondamento è la contestazione degli importi portati ad ingiunzione con riferimento all'annualità 2018 (parte). Il geometra ha effettivamente presentato domanda di cancellazione alla nel marzo 2018, domanda che è stata accolta in data 13.3.2028: risultano tuttavia dovuti i CP_1 contributi minimi soggettivo ed integrativo “in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione” (nel caso di specie gennaio-marzo 2018, 3 mesi), in quanto il geometra cancellato dall'albo è tenuto a versare la contribuzione (minima ed integrativa) anche in relazione ai mesi di iscrizione dell'anno di cancellazione secondo quanto previsto nel Regolamento sulla Contribuzione, versato in atti.
Appaiono poi generiche le doglianze sollevate solo con le note d'udienza in data 27.9.2024, relative al quantum del credito, peraltro senza specifica indicazione delle ragioni del minor importo ritenuto corretto: “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative" (Cass. 8933/2009). Per quanto sopra esposto l'opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo lo scaglione tariffario determinato dal valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 210/2023 del
16/11/2023, R.G. n. 771/2023, emesso dal Tribunale di Mantova Sezione Lavoro;
condanna a rifondere le spese di lite in favore della spese che si liquidano in € 3.300,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA.
Mantova, 11.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni