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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 294/2022 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 10 gennaio 2022
da rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Ceccarello e Parte_1
Martina Lollo, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Emiliano
Bandarin Troi e Valerio Augello, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti
Conclusioni
per l'attore opponente: “In via preliminare: a) accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di
Venezia attesa la previsione contrattuale di cui all'articolo 13 del contratto di
1 ospitalità e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2617/2021 R.G. Ing. – n. 6791/2021 R.G.,
emesso in data 10.11.2021 e pubblicato in data pari data dal Tribunale di
Padova con conseguente revoca dello stesso per tutte le ragioni sopra puntualmente esposte;
b) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità, per i motivi sopresposti, della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta opposta nella comparsa di costituzione e riposta depositata in data 28 aprile 2022; c)
accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del OR Parte_1
per tutte le ragioni esposte in parte narrativa e, per l'effetto, accertarsi
[...]
e dichiararsi la nullità decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
2617/2021 R.G. Ing. – n. 6791/2021 R.G., emesso in data 10.11.2021 e pubblicato in data pari data dal Tribunale di Padova con conseguente revoca dello stesso;
d) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari ut supra formulate si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla chiamata in causa ex articolo 269 c.p.c. del terzo CP_2
in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Palazzo Moroni –
[...]
Via del Municipio n. 1 – 35122 Padova (PD) (C.F. ) (p.e.c. P.IVA_1
protocollo. adova.it) affinché quest'ultimo – attesa la Email_1 CP_2
formulazione di domanda di integrazione della retta della RSA da parte dell'Ente pubblico – venga condannato a tenere indenne e manlevato il OR
dalle conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale Parte_1
riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla convenuta opposta, quantomeno limitatamente alla quota mensile di integrazione della retta da parte del , a decorrere dalla data Controparte_2
di formulazione della domanda, con conseguente spostamento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo chiamato nel rispetto dei termini di cui al disposto di cui all'articolo 163 bis c.p.c.; Nel merito: In via
2 principale: - accertare e dichiarare la nullità del contratto di ospitalità per contrarietà dello stesso alle norme imperative ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1418 c.c., per tutte le ragioni compiutamente esposte in parte narrativa, contratto sulla scorta del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2617/2021 R.G. Ing. – n. 6791/2021 R.G.,
emesso in data 10.11.2021 e pubblicato in data pari data dal Tribunale di
Padova e, per l'effetto, disporsi la revoca dello stesso;
In via gradata: -
accertarsi e dichiararsi l'annullabilità del contratto di ospitalità sottoscritto dal
OR per violenza morale disponendosi la conseguente Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo che sulla scorta dello stesso è stato pronunciato;
- accertarsi e dichiararsi la violazione dell'obbligo di buona fede da parte di sia all'atto della sottoscrizione del contratto di ospitalità sia CP_1
nell'esecuzione dello stesso e per l'effetto condannarsi al CP_1
risarcimento del danno a quantificarsi in sede d giudizio pari all'importo dell'integrazione dovuta che sarebbe stata data dal Controparte_2
qualora avesse posto in essere il comportamento dovuto CP_1
affinché la ricoverata potesse fruire dei contributi da parte del CP_2
atti al pagamento integrale della retta;
In via ulteriormente gradata:
[...]
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o illegittimità
del decreto ingiuntivo ivi opposto con conseguente revoca dello stesso,
quantomeno limitatamente agli importi che risultano essere già stati corrisposti dal OR a deconto del complessivo importo azionato e per gli Parte_1
importi indebitamente azionati nei confronti dello stesso successivamente alla nomina di amministratore di sostegno della ORa;
In via Parte_2
riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi i danni patiti dal OR in Pt_1
conseguenza anche dell'indebito arricchimento, ai sensi e per gli effetti di cui
3 all'articolo 2041 c.c., da parte della CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto,
[...]
condannare la stessa al risarcimento del danno in favore del OR Parte_1
danno da determinarsi in corso di giudizio e comunque pari
[...]
quantomeno alle rette di ospitalità dallo stesso sino ad oggi erogate in favore di oltre interessi dalla domanda al saldo”; CP_3
per la convenuta opposta: “In via principale, rigettare l'opposizione promossa dal sig. e, per l'effetto, confermare il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 2617/2021 Ing., n. 6791/2021 R.G.; respingere tutte le domande formulate, anche in via riconvenzionale, dal sig. In Parte_1
via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di Controparte_1
al pagamento dell'importo di Euro 21.642,97, a titolo di
[...]
corrispettivo per le prestazioni erogate dal mese di luglio 2021 sino al mese di aprile 2022 in favore della sig.ra in forza del contratto di ospitalità, Parte_2
oltre agli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza di pagamento indicata nella fattura al saldo effettivo, e oltre alle ulteriori somme che matureranno a titolo di corrispettivo per le prestazioni erogate in favore della sig.ra in forza del contratto di ospitalità nelle more del giudizio, e Pt_2
per l'effetto condannare il sig. al pagamento del predetto Parte_1
importo, ovvero del diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
In
via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca, annullamento, dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 2617/2021 Ing., n.
6791/2021 R.G., accertare e dichiarare il diritto di Controparte_1
al pagamento dell'importo di Euro 81.046,95, a titolo di
[...]
corrispettivo per le prestazioni erogate sino al mese di aprile 2022 in favore della sig.ra in forza del contratto di ospitalità, oltre agli interessi Parte_2
moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza di pagamento indicata
4 nella fattura al saldo effettivo, e oltre alle ulteriori somme che matureranno a titolo di corrispettivo per le prestazioni erogate in favore della sig.ra in Pt_2
forza del contratto di ospitalità nelle more del giudizio, e per l'effetto condannare il sig. al pagamento del predetto importo, ovvero Parte_1
del diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
In ogni caso - con vittoria di spese di lite e competenze del giudizio, ivi compresi il rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, e ivi comprese le spese sostenute per la consulenza tecnica d'ufficio pari ad Euro 4.813,12”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2022, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2617/2021, con cui il
Tribunale di Padova, in accoglimento della domanda di
[...]
gli aveva ingiunto il pagamento Controparte_1
dell'importo di € 59.403,98, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno del proprio ricorso, aveva dedotto la sussistenza di un CP_1
credito (a saldo della fattura n. 1905 del 7.12.2018, n. 13 del 14.2.2019 e per le fatture da febbraio 2019 a giugno 2021) derivante dal mancato pagamento del corrispettivo giornaliero correlato al soggiorno di presso la Parte_2
residenza per anziani “Parco del Sole” in virtù del contratto di ospitalità
concluso, in data 6 marzo 2017, fra il ridetto figlio della , Parte_1 Pt_2
ed il gestore CP_1
A fondamento della opposizione proposta, ha dedotto, in via Parte_3
pregiudiziale, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice non competente per territorio, considerato l'art. 13 del contratto di ospitalità che, stabilendo la competenza del Tribunale di Venezia, deroga alla competenza fissata ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n. 205 del 2006; ha dedotto,
altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al diritto di credito
5 vantato da atteso che il contratto del 6 marzo 2017 era stato CP_1
concluso da in nome e per conto della madre , Parte_1 Parte_2
secondo lo schema della gestione di affari rappresentativa, con conseguente assunzione da parte di quest'ultima dei relativi diritti ed obblighi assunti dal gestore.
Nel merito, l'attore opponente ha dedotto la nullità del contratto per contrarietà
a norme imperative, evidenziando come il contratto del 6 marzo 2017
prevedesse l'assunzione di una obbligazione economica in violazione delle norme pubblicistiche che stabiliscono i modi ed i criteri di ripartizione dei costi di degenza tra servizio sanitario nazionale ed ente comunale, cosicché non può esservi margine per la contrattazione privata con assunzione di obblighi da parte dei parenti degli ospiti.
In via subordinata, l'attore opponente ha dedotto, altresì, l'annullabilità del contratto di ospitalità per vizio del consenso, allegando sul punto la prospettata subordinazione del ricovero della madre presso la residenza
“Parco del Sole” alla sottoscrizione dello stesso, con incidenza nella formazione della libera volontà di contrarre, viste le precarie condizioni economiche e di salute di;
ha dedotto, inoltre, che si era Parte_2 CP_1
resa inadempiente agli obblighi di buona fede assunti sia in sede di stipulazione che di esecuzione del contratto, segnatamente in relazione alla previsione di cui all'art. 10 del Regolamento costituente parte integrante del contratto, che prescriveva la tempestiva effettuazione ad opera del gestore del cambio di residenza dell'ospite presso la struttura Parco del Sole, così da usufruire dell'integrazione della retta alberghiera in regime convenzionato da parte del , ed in relazione alla mancanza di assistenza Controparte_2
nell'ottenimento di tale integrazione nell'interesse di;
rispetto alle Parte_2
allegate omissioni, l'attore ha dedotto, altresì, il verificarsi di un ingiustificato
6 arricchimento di proponendo, in via riconvenzionale, domanda ex art. CP_1
2041 c.c..
L'attore ha, infine, dedotto, l'erroneità nel quantum dell'importo ingiunto, in forza del parziale adempimento delle fatture emesse per le mensilità di luglio,
settembre, ottobre, novembre, dicembre 2019, per l'importo complessivo pari a € 5.836,40, contestando, anche, l'illegittimità delle fatture emesse a seguito dell'intervenuta nomina dello stesso quale amministratore di sostegno della madre (dapprima in via provvisoria, con decreto del 22.12.2020 e, Parte_2
successivamente, a tempo indeterminato, decreto del 17.03.2021), e della seguita richiesta a una nuova regolamentazione del rapporto di ospitalità alla luce dell'assunta qualifica, cui, però, non aveva fornito alcun riscontro. CP_1
1.2 Nel giudizio così incardinato si è costituita
[...]
, instando per il rigetto dell'istanza di sospensione Controparte_1
della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto formulata da parte attrice opponente.
La convenuta opposta ha dedotto l'infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale, essendo il “consumatore” residente in Pt_1
Padova, con conseguente inderogabilità del foro anche in ragione della mancata specificazione approvazione della clausola di cui all'art. 13 invocata dall'opponente.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione proposta,
evidenziando che il aveva sottoscritto il contratto di ospitalità in nome Pt_1
proprio e non in luogo della madre o quale suo rappresentante, impegnandosi personalmente ad assolvere agli oneri derivanti dal contratto;
ha contestato,
altresì, la dedotta nullità del contratto per contrarietà a norme imperative,
evidenziando che l'attore opponente non ha nemmeno enunciato le norme imperative violate ed evidenziando, poi, che sono a carico del sistema
7 sanitario nazionale, con regolamentazione pubblicistica, le prestazioni di natura strettamente “sanitaria”, laddove sono liberamente contrattabili le prestazioni di natura “socio-assistenziale”, mentre le prestazioni di natura
“integrata” (quali quelle prestate dalla ), ove le prestazioni sanitarie e Pt_2
quelle socio-assistenziali sono rese congiuntamente ed in modo non distinguibile, sono poste a carico del sistema sanitario nazionale in misura forfetaria.
Il convenuto opposto ha, inoltre, dedotto la validità ed efficacia del contratto di ospitalità concluso dal in favore della madre, non sussistendo alcuna Pt_1
ipotesi di vizio del volere e ha quantificato il proprio credito in ulteriori €
21.642,97, di cui ha chiesto il pagamento.
1.3 Con ordinanza del 22 luglio 2022 è stata accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile e passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate dalle parti all'udienza del 14 novembre
2024.
L'opposizione proposta non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Come già enunciato, il presente giudizio trae origine dal “contratto di ospitalità” sottoscritto, in data 6 marzo 2017, da
[...]
, da una parte, e da dall'altra, in Controparte_1 Parte_1
relazione alla permanenza di (madre del presso la Persona_1 Pt_1
struttura per anziani “Parco del Sole” (doc. 2 attore opponente); più in particolare il presente giudizio ha ad oggetto il pagamento della cosiddetta quota alberghiera del soggiorno della che, al momento della emissione Pt_2
8 del decreto ingiuntivo n. 2671/2021 qui opposto, ha quantificato in € CP_1
59.403,98 in linea capitale in relazione alle mensilità da febbraio 2019 a giugno 2021, oltre al saldo delle fatture n. 1905/2018 (per € 39,74) e n.
13/2019 (per € 353,12).
Va anzitutto esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell'attore opponente in base all'art. 13 di cui al citato contratto di ospitalità che così stabilisce: “(…) Le parti eleggono a foro competente per
eventuali controversie relative al presente contratto, il Foro di Venezia in
seguito a specifica individuale trattativa intercorsa con il responsabile della
struttura e che tale decisione è intervenuta consapevolmente, quindi
prendendo atto che tale scelta comporta la rinuncia ad altri Fori (…)”,
deducendo, pertanto, la competenza del Tribunale di Venezia e, dunque, la nullità del decreto ingiuntivo.
Bisogna prendere le mosse dalla constatazione che, nella fattispecie in esame, è pacifica tra le parti la qualifica di consumatore in capo ad Pt_1
(residente in [...]), di talché l'invocata clausola contrattuale di cui
[...]
all'art. 13 derogatoria della competenza – che non è stata oggetto di specifica approvazione ai sensi e agli egli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. (cfr. cit. doc.
2) - può ritenersi valida solo se oggetto di trattativa individuale, incorrendo,
diversamente, nella presunzione di vessatorietà e, quindi, di nullità ex art. 33
D.Lgs. n. 206/2005.
La giurisprudenza di legittimità è solita distinguere l'ipotesi dell'iniziativa giudiziaria assunta dal consumatore dinnanzi a un foro diverso da quello di sua residenza dalla fattispecie in cui quest'ultimo risulti convenuto dal professionista davanti al foro a lui riferibile ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo.
9 Ebbene, tale foro è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18 e segg. c.p.c., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la prioritaria funzione di tutela del consumatore medesimo, cui non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi. Parimenti, nell'eventualità in cui il consumatore assuma la veste processuale di convenuto, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata al suddetto foro è
rimesso alla discrezionalità del consumatore stesso, con l'aggiuntiva previsione del rilievo d'ufficio da parte del giudice in difetto di costituzione in giudizio (per tutte Cass. 30.6.2020 n. 1298; 13.4.2012 n. 5933).
Al contrario, rispetto alla seconda ipotesi sopra menzionata va richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione 28.9.2016 n. 19061 (già indicata nell'ordinanza del 27.3.2023), in base alla quale: “in tema di contratti tra
professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola
convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi
vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. U), del d.lgs. n. 206 del 2005, e,
quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non
vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il
professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel
presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete
al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la
dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata
la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata
davanti al foro del consumatore convenuto”.
10 Nel caso in esame la ricorrente in monitorio ha adito il tribunale territorialmente competente in base alla residenza del consumatore Pt_1
cosicché quest'ultimo, in quanto convenuto in senso sostanziale, per invocare la clausola derogatoria di cui al detto art. 13, avrebbe dovuto provare la sussistenza di una trattativa per la previsione di un foro contrattuale diverso rispetto a quello del consumatore.
Si osserva, tuttavia, che non solo tale dimostrazione non risulta essere stata fornita dall'odierna parte attrice opponente, ma che addirittura le stesse allegazioni del depongono implicitamente per la conferma della Pt_1
presunzione di vessatorietà della previsione di elezione del foro contrattuale:
“(…) controparte rileva altresì che le singole clausole venivano spiegate
all'odierno attore opponente ma non erano oggetto di trattativa. Ciò equivale a
confermare quanto già rilevato ed eccepito dalla scrivente difesa, vale a dire
che o il signor accettava – attesa la situazione di necessità della madre Pt_1
– tutte le condizioni contrattualmente imposte dalla RSA senza Parte_2
possibilità di trattativa né di modifica, altrimenti lo stesso non avrebbe potuto
inserire in via definitiva la madre all'interno della struttura (…)” (cfr. p. 2
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza territoriale va, pertanto, rigettata.
2.2 L'attore opponente ha eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla pretesa creditoria di basata sul contratto di CP_1
ospitalità del 6 marzo 2017. Il ha dedotto che all'epoca della Pt_1
sottoscrizione del contratto egli non aveva poteri di rappresentanza della madre, ma che, stante l'incapacità naturale della stessa, aveva posto in essere una gestione di affari rappresentativa che, però, prevedendo la
contemplatio domini, aveva prodotto effetti nella sfera giuridica del dominus,
11 con la conseguenza che solo aveva assunto i diritti e gli obblighi Parte_2
derivanti dal contratto.
La tesi dell'attore opponente non è condivisibile.
Dalla disamina del contratto emerge, infatti, che la fattispecie concreta è
riconducibile allo schema del contratto a favore di terzo, attesa l'assunzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo giornaliero per il collocamento in struttura della madre, , da parte dello stesso Parte_2 Parte_1
Ciò si desume, in particolare, dal chiaro tenore letterale dell'accordo sottoscritto dal giacché, la compilazione del campo “1°sottoscrittore” Pt_1
con i dati dell'odierno opponente è indicativa del diretto acquisto degli oneri economici correlati al ricovero di;
diversamente opinando, non si Parte_2
spiegherebbe la differenziazione operata in contratto tra la qualità di “ospite”-
“sottoscrittore” e quella di solo “sottoscrittore” (“nell'ipotesi in cui l'ospite sia
colui che si assume l'obbligo di corrispondere gli oneri economici derivanti
dalla permanenza in struttura, il nominativo dovrà venire ripetuto nello spazio
sottostante, quale <>”, cfr. doc. 2 di parte attrice opponente).
Risulta, inoltre, in atti la permanenza dell'obbligazione di pagamento per tutte le annualità e mensilità oggetto delle fatture prodotte in giudizio
(segnatamente sino a aprile 2022 - doc. 12 di parte opposta), visto che il trasferimento di presso altra struttura residenziale – Altavita IRA-, Parte_2
con conseguente scioglimento del rapporto in essere con avveniva in CP_1
data 29 dicembre 2022 (doc. 21 di parte opponente).
È noto che requisiti imprescindibili ai fini della valida configurazione di un contratto a favore di terzo ex art. 1411 e ss. c.c. sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante che deve avere un interesse all'attribuzione del diritto in favore del terzo, da un lato, la puntuale indicazione
12 del soggetto beneficiario della prestazione oggetto del contratto e, dall'altro,
l'accettazione da parte di quest'ultimo dell'attribuzione in suo favore.
Nel caso in esame risultano integrate le condizioni sopra menzionate: il terzo beneficiario degli effetti del contratto è espressamente individuato nel contenuto dell'accordo (“ospite ”, cfr. doc. 2 di parte opponente); Parte_2
mentre rispetto al secondo requisito, si evidenzia che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'accettazione da parte del terzo non deve necessariamente consistere in una dichiarazione espressa atta a manifestare l'intenzione di profittare degli effetti del negozio, ben potendo tale adesione risultare per facta concludentia (per tutte Cass.
3.6.2021 n. 15442), ossia nelle specie dal perdurante collocamento della presso la residenza “Parco del Sole”, con fruizione dei relativi servizi ivi Pt_2
prestati.
Non coglie, poi, nel segno la deduzione dell'odierno opponente circa la necessità della stipulazione di un nuovo contratto a seguito della sua nomina ad amministratore di sostegno della madre a partire dal 22 dicembre 2020,
giacché, avendo egli stipulato il contratto in questione in nome proprio, non rileva la circostanza che sia stato successivamente nominato amministratore di sostegno.
Anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva va, quindi, rigettata.
3.1 Nel merito ha eccepito la nullità del contratto per contrarietà Parte_1
a norme imperative, deducendo che la previsione di cui all'art. 2, che impone obblighi economici in capo al sottoscrittore, si pone in contrasto con le norme pubblicistiche che stabiliscono modi e criteri di riparto dei costi di degenza tra enti pubblici e cittadini. Dalle (non del tutto puntuali, anche in relazione alla mancata indicazione delle norme che sarebbero state violate) deduzioni dell'attore opponente e dai richiami giurisprudenziali del questi pare Pt_1
13 dolersi sostanzialmente del fatto che la condizione clinica di grave invalidità
della avrebbe precluso la possibilità di ricondurre alla contrattazione Pt_2
privata – con conseguenti oneri economici in capo all'ospite o ai suoi famigliari- la c.d. quota alberghiera correlata al ricovero, dovendosi, al contrario, ritenere ricompresa nella quota sanitaria di esclusiva spettanza del
Servizio Sanitario Nazionale in ragione del grado di invalidità del 100% di
[...]
, con conseguente rilievo sanitario anche della componente Pt_2
alberghiero-assistenziale della prestazione, a tutela del nucleo irriducibile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana.
La prospettazione attorea si fonda, dunque, sull'assorbimento della “quota a rilievo sociale” nell'ambito della “quota a rilievo sanitario” della spesa per il collocamento di presso la residenza “Parco del Sole”, con Parte_2
conseguente nullità dell'impegno di pagamento assunto dal figlio Pt_1
[...]
Così delineata la tesi difensiva, si rileva che la disciplina del servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della amministrazione pubblica, ha carattere cogente, in virtù dell'art. 54 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289. In
particolare, per quanto rileva ai fini della presente causa, le prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionale e riconducibili al livello di assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale comprendono l'”attività sanitaria e
sociosanitaria rivolta alle persone anziane in relazione al livello di non
autosufficienza” (allegato 1, 1A classificazione dei livelli, del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, richiamato dall'art. 54
L. n. 289/2002).
14 Il carattere cogente, come pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. 28.11.2017 n. 28321), concerne l'erogazione di prestazioni sanitarie “pure” ovvero di prestazioni sanitarie “inscindibili” con quelle socioassistenziali. Queste ultime prestazioni sono definite dall'art. 3 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, a mente del quale: “sono da considerarsi prestazioni socio-sanitarie ad elevata
integrazione sanitaria di cui all'art.
3-septies, comma 4, del decreto legislativo
n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni
caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della
componente sanitaria , le quali attengono prevalentemente alle aree (…)
anziani e patologie terminali, inabilità, o disabilità conseguenti a patologie
cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla
fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti
professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di
assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e
sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi
sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione
sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo
sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o
nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali”. Trattasi, pertanto, di ipotesi in cui, vista la storia clinica del paziente, l'attività di natura sanitaria non può essere eseguita “se non congiuntamente” a quella di natura socioassistenziale, cosicché le prestazioni di natura diversa da quella propriamente sanitaria risultano avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria (Cass. 11.12. 2023 n. 34590), donde l'impossibilità di discernere il relativo onere economico del servizio reso.
15 Ciò precisato in linea generale ed astratta, mette conto osservare che, nel caso di specie, si riscontra una netta prevalenza delle prestazioni di natura alberghiero-assistenziale rispetto a quelle di natura sanitaria.
Le fatture depositate in giudizio (docc. 9 e 12 di parte opposta) riguardano,
oltre alla retta giornaliera per il soggiorno di , le spese per il Parte_2
servizio di segreteria e quelle accessorie di lavanderia o taglio capelli, senza menzione alcuna di eventuali pagamenti per prestazioni intrinsecamente di carattere sanitario, quale “nolo giornaliero materasso antidecubito medio/alto
rischio; nolo giornaliero presidi per l'incontinenza”, parimenti contemplate nell'allegato n. 1 costituente parte integrante del contratto di ospitalità (doc. 2
di parte opponente). Vieppiù, il PAI di del 19 luglio 2019 (doc. 17 Parte_2
di parte opponente), redatto successivamente al ricovero definitivo del 2
marzo 2017, evidenzia il carattere assorbente degli interventi di natura socio-
assistenziale erogati da nei confronti della madre dell'odierno CP_1
opponente (“la NO necessita di essere sollecitata in continuazione per
mantenere la sua attenzione e le sue abilità residue”), prevedendo, in particolare, la “partecipazione alle attività di nucleo” con assegnazione di
“compiti semplici e ripetitivi” (cfr. p. 3 del cit. doc. 17).
La documentazione medica dimessa da parte opponente, sebbene comprovi un grado di invalidità del 100% e uno stato di “deterioramento cognitivo grave”
dell'ospite della struttura, non consente, però, di ravvisare quella unitaria e inscindibile coesistenza tra le componenti sanitaria - alberghiero-assistenziale delle attività svolte in RSA, tale da determinare l'integrale onere economico a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Segnatamente, dalla disamina del quadro sinottico S.V.A.M.A. del 27 ottobre
2016 – redatto in concomitanza al primo ricovero temporaneo di Parte_2
in struttura - risulta esclusa, nella valutazione del profilo di autonomia della
16 paziente, la necessità di ricorrere ad apposita assistenza infermieristica, oltre ad indicare come intermedio il livello di assistenza sanitaria richiesta (doc. 3 di parte opponente). In aggiunta, nel su menzionato PAI, a fronte della condizione di deterioramento cognitivo, si legge, in ogni caso, che l'ospite,
seppur “spesso confusa” risulta “vigile”, “collaborante”, “con residua lieve
emiparesi destra”; emerge, altresì, che “la comprensione è limitata ad aspetti
molto semplici, la produzione preservata anche se piuttosto scarsa (..) in
genere comunica solo se interpellata o per esprimere qualche necessità
personale (…) comprensione verbale e produzione verbale adeguate al
contesto comunicativo”, nonché “buon controllo del capo e del tronco da
seduto e in stazione eretta”; “situazione generale stabile”, “l'ospite non
presenta esodi di ipo-iperglicemia”, “alvo regolare” (cfr. doc. 17 di parte opponente). Rileva, inoltre, che il fissato livello di isogravità, corrispondente all'intensità del bisogno di assistenza in rapporto alle aree clinico-funzionale,
cognitivo-comportamentale e socio-ambientale, è indicato come di tipo
“minimo/ridotto”, e che la stessa finalità alla base dell'iniziale ricovero non definitivo è individuata nell'“accoglienza temporanea di sollievo” (doc. 17).
A fronte di tale quadro complessivo, da cui non emerge una interrelazione tra l'assistenza sanitaria con quella più propriamente “alberghiera, l'odierno attore opponente, al di là della dedotta misura di invalidità del 100% della madre
, non ha neppure allegato lo svolgimento in favore della predetta di Parte_2
precipue prestazioni sanitarie, ovvero la previsione di un piano terapeutico adeguato alle condizioni di salute della medesima, né ha articolato istanze istruttorie volte a vagliare in concreto se l'invalidità di cui era affetta
[...]
potesse comportare da parte della struttura l'esecuzione di un'attività Pt_2
intrinsecamente di carattere sanitario, quindi di competenza della pubblica amministrazione, tenuto conto dell'irrilevanza, in proposito, della maggiore o
17 minore autonomia individuale dell'ospite (per tutte Cass. 11.12.2023 n. 34590:
“l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale <
dalla prestazione sanitaria e socio-assistenziale <
situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che
nella struttura residenziale -, ma sta invece nella individuazione di un
trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se
non congiuntamente alla prestazione assistenziale”).
Al contrario, risulta che il trattamento del “deterioramento cognitivo grave”
della madre novantenne era stato gestito dalla struttura di ricovero con la promozione della partecipazione di quest'ultima ad attività sociali, nonché a mezzo di “esercizi di stazione eretta” e monitoraggio dei trasferimenti, ossia con attività di assistenza meramente sostitutive delle cure familiari e,
conseguentemente, escluse dai livelli essenziali di assistenza garantiti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (Cass. 18.9.2014 n. 19642).
Peraltro, la distinzione fra la quota assistenziale-alberghiera e quota sanitaria emerge dal provvedimento prot. 595055 del 23 dicembre 2022 - esibito da parte opponente all'udienza del 21 aprile 2023-, relativo al contributo per l'integrazione della retta in favore di concesso dal Comune di Parte_2
Padova, in cui si esplicita che: “l'Amministrazione comunale non potrà
assumere l'onere di integrazione economica per il pagamento della retta di
ricovero fino a che non vi sarà l'erogazione della quota sanitaria, che è di
esclusiva competenza dell . Pt_4
Non essendo stata offerta la prova di una stretta interdipendenza tra la quota sanitaria e quella assistenziale-alberghiera e, dunque, non essendo stata offerta la prova che nella fattispecie in esame vi sia stata la violazione di norme imperative – peraltro non meglio specificate – non può trovare
18 accoglimento la domanda di nullità del contratto di ospitalità per supposta contrarietà a norme imperative.
3.2 L'attore opponente ha eccepito anche l'annullabilità del contratto per violenza morale e ha dedotto l'inadempimento di agli obblighi di CP_1
buona fede.
Con precipuo riguardo alla supposta annullabilità del contratto, il ha Pt_1
dedotto che consapevole delle condizioni di salute dell'ospite CP_1 [...]
e della difficile situazione economica di quest'ultima e del Pt_2 Pt_1
medesimo, avrebbe imposto all'odierno opponente la sottoscrizione del contratto di ospitalità, subordinando il ricovero all'avvenuta conclusione dell'accordo sul pagamento della retta di soggiorno.
L'assunto difensivo non è condivisibile.
È pacifico che, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà,
si verifica l'ipotesi della violenza invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia, specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, il quale in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.
Ciò premesso, si rileva come l'odierno opponente, pur essendone onerato anche ai sensi dell'art. 1988 c.c. in virtù dell'intervenuta ricognizione di debito
(doc. 4, “impegno di pagamento”, di parte opposta), non ha neppure provveduto ad indicare quali sarebbero stati gli argomenti o i comportamenti utilizzati da per concretizzare una possibile minaccia, attuabile e CP_1
credibile, e, dunque, idonea a costringere univocamente e in modo determinante alla sottoscrizione del contratto.
19 Per giunta, l'interesse più volte manifestato da alla Parte_1
continuazione del rapporto in essere con l'odierna convenuta opposta
(richiesta di rateizzazione delle rate insolute del 19 gennaio 2019, doc. 3 di parte opposta;
successivo impegno di pagamento, doc.4 di parte opposta;
comunicazione del 10 giugno 2019, con richiesta di concessione di ulteriori termini per il saldo delle fatture di cui al sottoscritto impegno del 29 gennaio
2019, doc. 5 di parte opposta;
richiesta di nuovo contratto di ospitalità del 12
gennaio 2022, doc. 25 di parte opponente) depone nel senso di escludere che la stipula del contratto de quo sia stata il frutto della coartazione della volontà
del sottoscrittore Di qui l'infondatezza della domanda attorea Parte_1
anche per tale aspetto.
3.3 Per ciò che concerne il lamentato inadempimento agli obblighi di buona fede, l'odierno attore opponente ha evidenziato il mancato adempimento di all'obbligo di trasferimento della residenza dell'ospite CP_1 Parte_2
presso la RSA, oltre che il difetto di assistenza da parte di in relazione CP_1
alla partecipazione al connesso procedimento di competenza del CP_2
segnatamente diretto all'integrazione della retta per il soggiorno
[...]
presso la residenza per anziani “Parco del Sole”. Parte opponente ha, quindi,
proposto domanda di condanna al risarcimento del danno pari all'importo che sarebbe stato erogato dall'amministrazione comunale, a titolo di integrazione del contributo per inserimento, in presenza di tempestivo cambio della residenza di ad opera del gestore della struttura e del Parte_2
conseguente accesso al beneficio fin dal ricovero definitivo della stessa.
Anche su tale aspetto la domanda dl non può trovare accoglimento. Pt_1
In ordine al dedotto inadempimento all'obbligo di trasferimento della residenza dell'ospite, va evidenziato che dalla disamina degli atti di causa non CP_1
risulti affatto onerata a provvedervi d'ufficio.
20 L'art. 10 del Regolamento interno richiamato dal concluso contratto di ospitalità prevede, infatti, in capo a quest'ultima il solo onere di provvedere all'iscrizione anagrafica al Comune di Padova – luogo di residenza di
[...]
già dal 14 gennaio 1971 (doc. 24 di parte opponente) -, senza Pt_2
contenere alcun chiaro riferimento relativo al cambiamento della residenza da effettuarsi all'accesso di quest'ultima in struttura ( “al momento dell'ingresso
nella residenza avvengono d'ufficio sia l'iscrizione all'anagrafe al Comune di
Padova sia il cambio del Medico di Medicina Generale” (cfr. doc. 9 di parte opponente).
Al di là del chiaro tenore letterale del Regolamento interno, è
documentalmente provato che il difetto di integrazione della retta per il ricovero presso la residenza “Parco del Sole” è stato dovuto, non già
all'asserito ritardo nel trasferimento della residenza di in via G. Parte_2
Boccaccio 96 (cfr. doc. 24), quanto a irregolarità e/o richieste di integrazione documentale emerse nel corso del procedimento amministrativo di rilascio del contributo integrativo (rispetto al quale parte opponente non ha sollevato nella presente causa specifiche contestazioni).
Ebbene, la richiesta di integrazione retta del 14 giugno 2018 (doc. 22a 13b di parte opposta) risulta essere stata respinta dal per Controparte_2
sufficienza delle risorse economiche del nucleo famigliare alla copertura dell'importo mensile dovuto per il soggiorno (patrimonio mobiliare pari a €
90.000,00 e patrimonio immobiliare pari a € 121.955,00, con titolarità da parte di di pensione e indennità di accompagnamento per un importo al Parte_2
mese di € 1.100,00, cfr. doc. 22b 13b di parte opposta). Il fatto che il rigetto dell'istanza, come evidenziato da parte opponente, fosse esclusivamente da imputare al mancato cambiamento di residenza della madre, con conseguente rilevanza dell'ISE dei famigliari all'epoca residenti nell'immobile di via Giovanni
21 D'Alemagna 12/9, non costituisce circostanza derimente circa l'attribuibilità a dell'esito negativo del procedimento, posto che, anche nelle CP_1
successive domande presentate da il Comune richiedeva per il Parte_1
relativo accoglimento la produzione della documentazione afferente la situazione reddituale del figlio obbligato (email del 18 luglio 2022, doc. 24c di parte opponente;
mail del 5 agosto 2022, doc, 24b di parte opponente;
documenti allegati doc. 24a di parte opponente). Peraltro, rispetto alla domanda depositata nell'estate 2018, le generiche contestazioni di parte opponente, non trovano conferma in alcuna prova documentale eventualmente dimessa sul punto, avendo quest'ultima provveduto a depositare solamente le attestazioni ISE riferite alle successive annualità 2021
(doc. 10 di parte opponente) e 2022 (doc. 24 di parte opponente), nonché la visura catastale di del 24 ottobre 2022 (doc. 23 di parte Parte_2
opponente).
In aggiunta, la sorte delle ulteriori domande indirizzate al per CP_2
usufruire del beneficio depone per l'infondatezza dell'assunto difensivo circa l'imputabilità a della mancata integrazione della retta socio- CP_1
assistenziale in costanza di collocamento di nella struttura “Parco Parte_2
del Sole”.
Si osserva, infatti, che, seppur intervenuto il cambio di residenza nell'anno
2019 (certificato di residenza del 28 dicembre 2021 e avvio del relativo procedimento il 24 ottobre 2019, doc. 24 di parte opponente), Parte_1
non otteneva, comunque, l'immediato accoglimento della domanda di integrazione (nuovamente presentata sia nel 2021 che nel 2022) da parte del
Comune di Padova, ricevendo solo nel dicembre 2022 positivo riscontro
(“contributo per integrazione retta Conclusione del Parte_2
procedimento”, esibito da parte opponente all'udienza del 21 aprile 2023).
22 Tale circostanza trova conferma nella copiosa corrispondenza intercorsa con l'amministrazione comunale e depositata in giudizio dall'odierna opponente
(“le scrivo in nome e per conto dell'ADS signor in relazione alla Parte_1
questione della NO ricoverata presso Struttura Codess Parte_2
Sociale. Come già più volte espresso vi è necessità di risolvere la situazione
della NO invalida al 100% non autosufficiente titolare di mera Pt_2
pensione sociale ed accompagnatoria che dovrebbe essere nella condizione
di poter fruire di contributo da parte del di Padova per la quota CP_2
sociale della retta della casa di riposo, contributo che è stato richiesto sin dal
2018 e che sinora non è stato riconosciuto”, cfr. doc. 24c di parte opponente;
“Le chiediamo, quindi, la disponibilità ad un incontro per un confronto in merito
al fine di definire la posizione quanto prima atteso che la domanda di
integrazione della retta era già stata presentata nel dicembre 2021”, cfr. doc.
24b; “sono oltre sei mesi che tento di risolvere la questione concernente la
richiesta di contributo per l'accoglienza in casa di riposo della ORa Pt_2
stante la situazione al Lei ben nota della sussistenza di contenzioso giudiziale
con la struttura presso la quale è accolta. Da ultimo abbiamo provveduto ad
inviarle ulteriore documentazione ed una ulteriore istanza senza tener conto
del fatto che già nel dicembre 2021 , pur non redatta tramite la modulistica
fosse stata inviata debita richiesta di paritetico contenuto Desiderei quindi
avere un colloquio con lei in quanto non comprendo appieno le motivazioni
per cui a questa NO pacificamente invalida e non autosufficiente, titolare
di mera pensione sociale sia negato qualsivoglia aiuto a fronte del fatto che il
figlio sia tenuto agli alimenti ma pacificamente non sia titolare di risorse tali per
cui possa provvedere all'integrazione dell'intera retta. Tra l'integrazione totale
della retta ed il nulla può esistere anche altra soluzione”, cfr. doc. 24d).
23 Quando all'ulteriore profilo di inadempimento dedotto da parte opponente, va evidenziato come né il contratto di ospitalità, né l'allegato Regolamento
interno prevedono in capo a l'obbligo di fornire una qualche forma di CP_1
assistenza ai famigliari dell'ospite nella presentazione della domanda di integrazione della retta. Ciò nonostante, risulta in atti provato che l'odierna opposta abbia correttamente informato sulla possibilità di Parte_1
accedere al beneficio, indirizzando quest'ultimo verso la pubblica amministrazione competente: “(teste – assistente sociale presso Testimone_1
-)io ricordo che nel 2018 ha avuto un colloquio col direttore di CP_1 Pt_1
struttura facendo presente la difficoltà a sostenere la retta, quindi il direttore
ha indirizzato il signir da me dando indicazioni per eventuali Pt_1
integrazioni. A quel punto l'avevo indirizzato dall'amministratore sociale del
per valutare eventuali ulteriori integrazioni. Io nell'estate del 2018 ho CP_2
indirizzato il signor a formulare questa domanda”, cfr. verbale di Pt_1
udienza del 21 aprile 2023.
Le dichiarazioni rese dalla teste , in ordine all'avvenuta Testimone_1
collaborazione nella gestione della pratica per l'integrazione del contributo,
risultano, per giunta, confermate sia dall'omonima mail del 15 novembre 2018,
attestante l'incontro con il famigliare dell'ospite , sia dalla Parte_2
comunicazione del 4 settembre 2019 dimessa dalla stessa parte opponente
(“al famigliare della NO , OR , la struttura ha Parte_2 Parte_1
dato indicazioni di rivolgersi all'assistente sociale del CST – Centro Servizi
territoriali – di appartenenza per capire se ci potessero essere i presupposti di
un eventuale integrazione retta da parte del ”, cfr. doc. 6). Controparte_2
3.4 Per ciò che concerne la domanda svolta dal in via riconvenzionale Pt_1
di risarcimento danni derivanti dall'inadempimento di per avere tenuto CP_1
una condotta contraria a buona fede e correttezza e della domanda ai sensi
24 dell'art. 2041 c.c., appare sufficiente, per un verso, richiamare quanto sopra esposto in relazione alla insussistenza di un inadempimento da parte di e, per altro verso, evidenziare che l'attore opponente non ha né CP_1
allegato, né provato il fatto costitutivo tipico della domanda, ossia l'arricchimento dell'odierna convenuta opposta, sprovvisto di legittima causa di attribuzione, ed eziologicamente correlato all'avverso depauperamento.
3.5 Passando alla quantificazione della pretesa creditoria fatta valere da si evidenzia che la stessa ha richiesto, in sede monitoria, il CP_1
pagamento di € 59.403,98, oltre interessi di mora, a saldo delle fatture prodotte dal 7 dicembre 2018 all'11 giugno 2021 (cfr. doc. 9 di parte opposta),
nonché, in via riconvenzionale, la corresponsione di € 21.642,97, oltre interessi di mora, per le fatture incluse nel periodo 21 luglio 2021-7 aprile 2022
(cfr. doc. 12 di parte opposta).
Parte opponente ha dedotto l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di € 21.642,97, quale ulteriore somma maturata a causa del perdurante soggiorno di presso la residenza per anziani Parte_2
“Parco del Sole”, in quanto domanda nuova, rispetto alla ragione di credito esercitata in fase monitoria.
L'assunto difensivo non è condivisibile.
Va, infatti, osservato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è
sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto,
sia in relazione al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte, né l'allungamento dei tempi del processo (per tutte Cass.
26.7.2022 n. 23273). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha, invero,
25 natura di giudizio di cognizione piena, così devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non già il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione, con conseguente ammissibilità della domanda riconvenzionale di parte opposta, trattandosi di crediti fondati sul medesimo rapporto oggetto del giudizio monitorio (contratto di ospitalità del 6 marzo 2017) e vertenti sulle medesime prestazioni (retta giornaliera, spese segreteria, spese lavanderia e taglio capelli, cfr. doc. 12 di parte opposta) erogate dalla struttura “Parco del Sole” in favore di
[...]
. Pt_2
La domanda risulta, peraltro, fondata, considerato il pacifico mantenimento del rapporto con sino al 29 dicembre 2022 in occasione dell'intervenuto CP_1
trasferimento dell'ospite in altra struttura (“dimissioni di ” di cui al Parte_2
doc. 21 di parte opposta) e considerata anche l'irrilevanza della prospettazione attorea circa la dedotta illegittimità delle fatture emesse a seguito della nomina di quale amministratore di sostegno a Parte_1
tempo indeterminato di (decreto del 17 marzo 2021 doc. 24 di Parte_2
parte opponente), in virtù dell'impegno assunto in proprio dal stesso Pt_1
circa il pagamento della retta per il ricovero della madre (contratto di ospitalità,
doc. 2 di parte opponente).
Tanto chiarito, quanto all'importo complessivamente dovuto a questo CP_1
Giudice ritiene di conformarsi alle considerazioni ed alle conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione depositata in data 3 gennaio
2024, apparendo l'elaborato peritale immune da vizi logici e svolto secondo criteri di valutazione condivisibili.
Delle tre ipotesi di calcolo ricostruite dal consulente tecnico d'ufficio (“a.
22/12/2020 data di nomina del Sig. quale amministratore di sostegno Pt_1
provvisorio (doc. 14 atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo); b.
26 11/1/2022 data di comunicazione di richiesta dal recesso di contratto con
(Istanza di sospensione esecutiva decreto ingiuntivo doc. 24); c. CP_1
17/4/2022 data di scadenza della fattura n. 5848/2922/EL ultima fattura
azionata nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo”, cfr. p. 13 della c.t.u.), va presa in considerazione solo l'ipotesi c), poiché nessun rilievo può
essere riconosciuto sia alla nomina di quale amministratore di Parte_1
sostegno di (“decreto di nomina amministratore di sostegno Parte_2
provvisorio del 22 dicembre 2020”, doc. 7 di parte opposta), sia alla comunicazione della richiesta di recesso dal contratto di ospitalità (doc. 24 di parte opponente), attesa la documentale esistenza del rapporto fra le parti nel periodo oggetto delle prodotte fatture, con relativo soggiorno di Parte_2
presso la residenza gestita da CP_1
Così delimitato l'arco temporale di riferimento, la somma in linea capitale del credito va quantificata nel complessivo importo di € 81.046,95 (comprensivo dell'importo ingiunto di € 59.403,98, e di € 21.642,97 a copertura delle ulteriori fatture dimesse con la domanda riconvenzione di cui dovranno CP_1
aggiungersi gli interessi legali dalla domanda al saldo e detrarsi gli importi nel frattempo pagati dal anche all'esito del pignoramento positivo Pt_1
intervenuto nelle more del presente giudizio.
4.1 Le spese di lite, ivi incluse quelle della consulenza tecnica d'ufficio,
seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei valori medi delle tabelle per tutte le fasi del giudizio, avuto riguardo allo scaglione di valore tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, in considerazione dei crediti effettivamente riconosciuti.
Sempre in base al principio della soccombenza dovrà rifondere Parte_1
alla controparte le spese di CTP così come documentate in atti.
P.Q.M.
27 Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 294/2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
2617/2021 emesso dal Tribunale di Padova in data 10.11.2021;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti Parte_1
di ; Controparte_1
3) condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
l'ulteriore somma di € 21.642,97, oltre agli interessi legali
[...]
dalla domanda al saldo;
4) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00, oltre rimborso
[...]
spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;
5) pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio e della consulenza tecnica di parte a carico di Parte_1
Così deciso in Padova, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
28