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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4848 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12823/2024
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela RN, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 12823/2024 vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
24.6.1962 ed ivi residente a[...] (C.F.:
, C.F._1
1 rappr. e dif. dall'Avv. Roberto Giglio ( ) C.F._2
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.10.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (pensione di inabilità di cui all'art. 12, Legge n. 118/71) e condannare l CP_1
al pagamento, in suo favore, della prestazione conseguente con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della CP_1
domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
Le provvidenze richieste si inquadrano nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria integrità psico-fisica.
2 Il diritto alle prestazioni di invalidità civile è subordinato alla sussistenza del requisito dell'età compresa tra i 18 ed i 65 anni, del requisito medico-sanitario ed il mancato superamento di determinati limiti di reddito.
Per quanto riguarda il requisito medico-sanitario, la legge richiede la totale inabilità lavorativa, per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, mentre richiede la riduzione della capacità lavorativa dal 74%, per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso del requisito sanitario il cui accertamento è oggetto della domanda giudiziale. Infatti, il
CTU ha affermato che “ in base al Parte_1
nostro accertamento clinico ed alla documentazione medica esibita, è risultata affetto da OSAS di grado severo,
-periartrite scapolo-omerale bilaterale, coxartrosi, spondiloartrosi con ernie discali lombari e cardiopatia ipertensiva, disturbi del sonno.
Si tratta di patologie che riducono la generica capacità lavorativa propria dell'istante nella misura dell'80% dall'epoca della domanda amministrativa (4.8.2023). Tale percentuale si è ottenuta valutando le patologie riscontrate in base alle indicazioni presenti nella Tabella allegata al DM 5.02.1992. Non sussistono i presupposti per l'attribuzione della pensione di inabilità civile”
(cfr. elaborato peritale in atti).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura specifica e idonea a scalfire le
3 granitiche conclusioni dell'elaborato peritale è stata mossa dalle parti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 16.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela RN
4
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela RN, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 12823/2024 vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
24.6.1962 ed ivi residente a[...] (C.F.:
, C.F._1
1 rappr. e dif. dall'Avv. Roberto Giglio ( ) C.F._2
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.10.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (pensione di inabilità di cui all'art. 12, Legge n. 118/71) e condannare l CP_1
al pagamento, in suo favore, della prestazione conseguente con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della CP_1
domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
Le provvidenze richieste si inquadrano nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria integrità psico-fisica.
2 Il diritto alle prestazioni di invalidità civile è subordinato alla sussistenza del requisito dell'età compresa tra i 18 ed i 65 anni, del requisito medico-sanitario ed il mancato superamento di determinati limiti di reddito.
Per quanto riguarda il requisito medico-sanitario, la legge richiede la totale inabilità lavorativa, per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, mentre richiede la riduzione della capacità lavorativa dal 74%, per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso del requisito sanitario il cui accertamento è oggetto della domanda giudiziale. Infatti, il
CTU ha affermato che “ in base al Parte_1
nostro accertamento clinico ed alla documentazione medica esibita, è risultata affetto da OSAS di grado severo,
-periartrite scapolo-omerale bilaterale, coxartrosi, spondiloartrosi con ernie discali lombari e cardiopatia ipertensiva, disturbi del sonno.
Si tratta di patologie che riducono la generica capacità lavorativa propria dell'istante nella misura dell'80% dall'epoca della domanda amministrativa (4.8.2023). Tale percentuale si è ottenuta valutando le patologie riscontrate in base alle indicazioni presenti nella Tabella allegata al DM 5.02.1992. Non sussistono i presupposti per l'attribuzione della pensione di inabilità civile”
(cfr. elaborato peritale in atti).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura specifica e idonea a scalfire le
3 granitiche conclusioni dell'elaborato peritale è stata mossa dalle parti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 16.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela RN
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