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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/09/2024, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
N. 653/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Giampaoli (foro di Brescia)
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maio (foro di Brescia)
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti. FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 21 aprile 2022 Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante della
[...] [...]
coobbligata in solido, si opponeva Parte_2 all'ordinanza - ingiunzione n. OI-000383946 dell' di Brescia, prot. n. CP_1
1500.11/3/2022.0145644, a lei notificata a mezzo posta il 31 marzo CP_1
2022, dell'importo di euro 19.500,00, richiesti a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità 2012 e 2013 da parte dell'ente.
Premessa un'articolata contestazione dell'atto impugnato per le ragioni ampiamente dedotte in ricorso, essa domandava al Tribunale di dichiarare l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' il quale, ferma la contestazione di tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto per i motivi esposti in comparsa, domandava la conferma del provvedimento impugnato, con rimborso delle spese processuali.
Nelle more del giudizio e, segnatamente, con provvedimento depositato in data 20 settembre 2023, rideterminava l'importo della sanzione CP_1 amministrativa.
In data 30 luglio 2024 il patrono della ricorrente versava a fascicolo modello
F-24, da cui risultava l'avvenuto pagamento.
In vista dell'udienza odierna, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note scritte, in cui davano concordemente atto che era cessata nel merito la materia del contendere, di cui chiedevano la declaratoria, a spese integralmente compensate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
Reputa la Giudice che la richiesta di entrambe le parti processuali meriti accoglimento.
Dall'esame del documento compiegato il 20 settembre 2023 si evince che ha rettificato l'importo della sanzione amministrativa inflitta con CP_1
l'ordinanza - ingiunzione sopra citata, in relazione alle omissioni contributive
2 per l'annualità 2013, secondo i criteri di cui all'art. 23 D.L. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023; ha così stabilito la somma in euro 3.673,10 e ha disposto anche che “In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 1.836,55 pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
Osserva quindi il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dai documenti acquisiti emerge che la ricorrente, ai sensi della normativa poc'anzi richiamata, ha ottemperato alla sanzione amministrativa, siccome rideterminata da con versamento in misura ridotta. CP_1
Prende allora atto il Decidente che, nel merito, è cessata la materia del contendere.
Ne discende pronuncia in conformità, a spese integralmente compensate, anche in adesione alla comune volontà manifestata dalle parti sul punto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 26 settembre 2024
La Giudice dr. Elena Stefana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Giampaoli (foro di Brescia)
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maio (foro di Brescia)
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti. FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 21 aprile 2022 Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante della
[...] [...]
coobbligata in solido, si opponeva Parte_2 all'ordinanza - ingiunzione n. OI-000383946 dell' di Brescia, prot. n. CP_1
1500.11/3/2022.0145644, a lei notificata a mezzo posta il 31 marzo CP_1
2022, dell'importo di euro 19.500,00, richiesti a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità 2012 e 2013 da parte dell'ente.
Premessa un'articolata contestazione dell'atto impugnato per le ragioni ampiamente dedotte in ricorso, essa domandava al Tribunale di dichiarare l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' il quale, ferma la contestazione di tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto per i motivi esposti in comparsa, domandava la conferma del provvedimento impugnato, con rimborso delle spese processuali.
Nelle more del giudizio e, segnatamente, con provvedimento depositato in data 20 settembre 2023, rideterminava l'importo della sanzione CP_1 amministrativa.
In data 30 luglio 2024 il patrono della ricorrente versava a fascicolo modello
F-24, da cui risultava l'avvenuto pagamento.
In vista dell'udienza odierna, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note scritte, in cui davano concordemente atto che era cessata nel merito la materia del contendere, di cui chiedevano la declaratoria, a spese integralmente compensate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
Reputa la Giudice che la richiesta di entrambe le parti processuali meriti accoglimento.
Dall'esame del documento compiegato il 20 settembre 2023 si evince che ha rettificato l'importo della sanzione amministrativa inflitta con CP_1
l'ordinanza - ingiunzione sopra citata, in relazione alle omissioni contributive
2 per l'annualità 2013, secondo i criteri di cui all'art. 23 D.L. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023; ha così stabilito la somma in euro 3.673,10 e ha disposto anche che “In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 1.836,55 pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
Osserva quindi il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dai documenti acquisiti emerge che la ricorrente, ai sensi della normativa poc'anzi richiamata, ha ottemperato alla sanzione amministrativa, siccome rideterminata da con versamento in misura ridotta. CP_1
Prende allora atto il Decidente che, nel merito, è cessata la materia del contendere.
Ne discende pronuncia in conformità, a spese integralmente compensate, anche in adesione alla comune volontà manifestata dalle parti sul punto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 26 settembre 2024
La Giudice dr. Elena Stefana
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